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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2116/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Sergio Mazzo e Rocco Mazza (PEC: ; Email_1
OPPONENTE E
Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Iara (PEC: . Email_2
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/9/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 66/2024 emesso il 10.6.2024 e notificato il 23.7.2024, attraverso cui la Cassa previdenziale gli ingiungeva l'importo pari a 51.277,10€, preteso a titolo di contributi omessi per il periodo intercorrente fra il 2012 e il 2020. Parte ricorrente deduceva l'estinzione dei crediti pretesi, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 66/2024 (n. 1185/2024 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Vibo
1 Valentia; Nel merito: 2) accertare e dichiarare la prescrizione del credito relativo alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 asseritamente vantato ai sensi dell'art. 2498 c.c. e per l'effetto ridurre la pretesa di parte ricorrente alle annualità contributive non saldate relative agli anni 2019 e 2020..- 3) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario 15%, c.p.a. ed i.v.a. (giusta D.M. n. 55/14) in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è inammissibile.
2. L'opponente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza della pretesa ingiunta per il tramite del decreto n. 66/2024, stante l'estinzione dei crediti contributivi, per intervenuta prescrizione.
3. Occorre dare rilievo all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opposta.
4. Come confermato anche da il decreto ingiuntivo opposto, gli è stato notificato il Pt_1
23.7.2024.
5. Ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta, laddove vi fosse interesse, entro il termine di quaranta giorni, decorsi inutilmente i quali, diventa ammissibile l'esecuzione forzata.
6. Pertanto, poiché l'iscrizione a ruolo del presente ricorso è avvenuta solo il 27.9.2024 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni, l'opposizione è inammissibile, perché tardiva.
7. Pertanto, dichiara esecutivo il decreto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
-dichiara inammissibile il ricorso;
-dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 66/2024;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Pt_1 Parte_1 complessivi 1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore della
[...]
CP_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Sergio Mazzo e Rocco Mazza (PEC: ; Email_1
OPPONENTE E
Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Iara (PEC: . Email_2
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/9/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 66/2024 emesso il 10.6.2024 e notificato il 23.7.2024, attraverso cui la Cassa previdenziale gli ingiungeva l'importo pari a 51.277,10€, preteso a titolo di contributi omessi per il periodo intercorrente fra il 2012 e il 2020. Parte ricorrente deduceva l'estinzione dei crediti pretesi, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 66/2024 (n. 1185/2024 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Vibo
1 Valentia; Nel merito: 2) accertare e dichiarare la prescrizione del credito relativo alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 asseritamente vantato ai sensi dell'art. 2498 c.c. e per l'effetto ridurre la pretesa di parte ricorrente alle annualità contributive non saldate relative agli anni 2019 e 2020..- 3) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario 15%, c.p.a. ed i.v.a. (giusta D.M. n. 55/14) in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è inammissibile.
2. L'opponente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza della pretesa ingiunta per il tramite del decreto n. 66/2024, stante l'estinzione dei crediti contributivi, per intervenuta prescrizione.
3. Occorre dare rilievo all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte opposta.
4. Come confermato anche da il decreto ingiuntivo opposto, gli è stato notificato il Pt_1
23.7.2024.
5. Ai sensi dell'art. 641 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta, laddove vi fosse interesse, entro il termine di quaranta giorni, decorsi inutilmente i quali, diventa ammissibile l'esecuzione forzata.
6. Pertanto, poiché l'iscrizione a ruolo del presente ricorso è avvenuta solo il 27.9.2024 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni, l'opposizione è inammissibile, perché tardiva.
7. Pertanto, dichiara esecutivo il decreto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
-dichiara inammissibile il ricorso;
-dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 66/2024;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Pt_1 Parte_1 complessivi 1.000,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore della
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CP_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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