Articolo 3 della Legge 7 marzo 1985, n. 77
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19 marzo 1985
Art. 3.
I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976.
Nota all'art. 3:
- Si elencano gli articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nei quali i riferimenti al regolamento CEE n. 542/69 sono sostituiti da quelli al regolamento CEE n. 222/77 (pubblicato in allegato alle presenti note):
Art. 238 (nozione di "transito comunitario"), commi primo e terzo;
Art. 239 (controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario), comma primo;
Art. 241 (avvisi di passaggio e semplificazione delle procedure);
Art. 242 (uscita delle merci dallo Stato), comma primo;
Art. 243 (documenti che giustificano il carattere comunitario delle merci), comma primo;
Art. 244 (garanzia), comma primo;
Art. 246 (incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto).
Entrata in vigore il 19 marzo 1985