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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 784/2025 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Di Tella Parte_1
e IC LL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1 [...]
, in persona del in carica - Controparte_2 CP_3
Ambito territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c. presso i cui Uffici siti in Milano, via Soderini, n. 24, sono elettivamente domiciliati, per procura in atti resistente
1 OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al 30 giugno
- indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il
19.5.2025, la ricorrente ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente assunta con contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno), negli anni scolastici 2021/22, 2022/23
e 2023/24 (doc. n. 3) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei predetti rapporti di lavoro.
Ha chiesto, pertanto, in applicazione della legge n. 228/2012, interpretata in senso conforme alla normativa europea, come precisata dalla Corte di Giustizia - dando atto di non essere stata adeguatamente informata del diritto di potere fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né di essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse - accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per giorni 47,65 di ferie non goduti, per gli anni dedotti, con conseguente condanna del al pagamento della CP_1
somma di € 2.455,89 o altra somma, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando il diritto del ricorrente alla CP_1
monetizzazione delle ferie, dando atto che la stessa, oltre a fruire dei giorni di ferie richiesti
(doc. nn. 16, 17 e 18), ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che la docente ha comunque il dovere professionale di conoscere, non svolgendo alcuna attività lavorativa nei giorni di sospensione.
All'esito dell'odierna discussione delle parti, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
2 Il ricorso è fondato.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative”.
L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n. 14268/2022).
3 Tale principio è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno
ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza CP_1
eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante
l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il costante insegnamento del Supremo Collegio è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. 11968/2025).
4 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52);
l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360. In questo modo si ottiene che il lavoratore matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere respinta, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha, infatti, statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come ribadito anche dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
La posizione di parte ricorrente
5 La ricorrente ha svolto servizio e ha maturato negli anni oggetto di controversia i seguenti giorni di ferie, come da contratti allegati (doc. n. 3 fasc. ricorrente):
- a.s. 2021/22, giorni di ferie maturati per 15,91 nel periodo dal 21.9.2021 al 30.6.2022, con indennità spettante pari a € 823,65;
- a.s. 2022/23, giorni di ferie maturati per 13,07 nel periodo dal 21.11.2022 al 30.6.2023, con indennità spettante pari a € 702,31, da detrarsi un giorno di ferie fruito l'8.6.2023, come Cont da richiesta della ricorrente (doc. n. 17 fasc. ) e
- a.s. 2023/24, giorni di ferie maturati per 18,67 nel periodo dal 29.9.2023 al 30.6.2024, con indennità spettante par a € 929,13.
Il resistente ha documentato un solo giorno di ferie richiesto dalla ricorrente (per CP_1
Cont la giornata dell'8.6.2023 - doc. n. 17 fasc. ), nel resto non ha documentato alcuna istanza di ferie presentata dalla stessa e non ha dato prova di avere invitato la ricorrente a godere delle ferie residue, né di averla avvisata, allo stesso tempo, del fatto che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere incombente su parte resistente e non assolto.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie per un numero complessivo di giorni
46,65 (47,65 richiesti, detratto un giorno di ferie richiesto l'8.6.2023) per un importo lordo complessivo di € 2.401,35 (di cui 648,57 per l'a.s. 2022/23), sulla base dei calcoli indicati in ricorso, tenuto conto della retribuzione percepita e dell'orario delle lezioni settimanali.
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav.,
20 luglio 2020, n. 13624).
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il CP_1 resistente è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, come liquidate
6 nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione sino a € 5.200,00, omessa la fase istruttoria), con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente all'indennità per giorni 46,65 di ferie non fruite per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
della somma lorda di € 2.401,35, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 784/2025 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Di Tella Parte_1
e IC LL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del Controparte_1 [...]
, in persona del in carica - Controparte_2 CP_3
Ambito territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c. presso i cui Uffici siti in Milano, via Soderini, n. 24, sono elettivamente domiciliati, per procura in atti resistente
1 OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al 30 giugno
- indennità ferie non godute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il
19.5.2025, la ricorrente ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente assunta con contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno), negli anni scolastici 2021/22, 2022/23
e 2023/24 (doc. n. 3) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei predetti rapporti di lavoro.
Ha chiesto, pertanto, in applicazione della legge n. 228/2012, interpretata in senso conforme alla normativa europea, come precisata dalla Corte di Giustizia - dando atto di non essere stata adeguatamente informata del diritto di potere fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né di essere stata formalmente avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse - accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per giorni 47,65 di ferie non goduti, per gli anni dedotti, con conseguente condanna del al pagamento della CP_1
somma di € 2.455,89 o altra somma, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando il diritto del ricorrente alla CP_1
monetizzazione delle ferie, dando atto che la stessa, oltre a fruire dei giorni di ferie richiesti
(doc. nn. 16, 17 e 18), ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che la docente ha comunque il dovere professionale di conoscere, non svolgendo alcuna attività lavorativa nei giorni di sospensione.
All'esito dell'odierna discussione delle parti, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
2 Il ricorso è fondato.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative”.
L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n. 14268/2022).
3 Tale principio è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno
ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza CP_1
eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante
l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il costante insegnamento del Supremo Collegio è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. 11968/2025).
4 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52);
l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360. In questo modo si ottiene che il lavoratore matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere respinta, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha, infatti, statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come ribadito anche dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
La posizione di parte ricorrente
5 La ricorrente ha svolto servizio e ha maturato negli anni oggetto di controversia i seguenti giorni di ferie, come da contratti allegati (doc. n. 3 fasc. ricorrente):
- a.s. 2021/22, giorni di ferie maturati per 15,91 nel periodo dal 21.9.2021 al 30.6.2022, con indennità spettante pari a € 823,65;
- a.s. 2022/23, giorni di ferie maturati per 13,07 nel periodo dal 21.11.2022 al 30.6.2023, con indennità spettante pari a € 702,31, da detrarsi un giorno di ferie fruito l'8.6.2023, come Cont da richiesta della ricorrente (doc. n. 17 fasc. ) e
- a.s. 2023/24, giorni di ferie maturati per 18,67 nel periodo dal 29.9.2023 al 30.6.2024, con indennità spettante par a € 929,13.
Il resistente ha documentato un solo giorno di ferie richiesto dalla ricorrente (per CP_1
Cont la giornata dell'8.6.2023 - doc. n. 17 fasc. ), nel resto non ha documentato alcuna istanza di ferie presentata dalla stessa e non ha dato prova di avere invitato la ricorrente a godere delle ferie residue, né di averla avvisata, allo stesso tempo, del fatto che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere incombente su parte resistente e non assolto.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie per un numero complessivo di giorni
46,65 (47,65 richiesti, detratto un giorno di ferie richiesto l'8.6.2023) per un importo lordo complessivo di € 2.401,35 (di cui 648,57 per l'a.s. 2022/23), sulla base dei calcoli indicati in ricorso, tenuto conto della retribuzione percepita e dell'orario delle lezioni settimanali.
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav.,
20 luglio 2020, n. 13624).
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il CP_1 resistente è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, come liquidate
6 nel dispositivo (applicati i minimi nello scaglione sino a € 5.200,00, omessa la fase istruttoria), con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente all'indennità per giorni 46,65 di ferie non fruite per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
della somma lorda di € 2.401,35, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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