Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 22/04/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 108/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 22 aprile 2026, con l’assistenza del segretario d’udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21307 del registro di Segreteria, sul ricorso proposto da MI (C.F. MI), nato a [...] il MI, residente in MI, dirigente superiore della Polizia di Stato in quiescenza, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Visciotto (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via I. Frugoni 11/6, PEC: francesco.visciotto@ordineavvgenova.it;
CONTRO
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Capannolo (C.F. [...]; PEC: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in L’Aquila, via dei Giardini n. 2, presso l’Avvocatura regionale dell’Istituto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/12/2025, il sig. MI - già dirigente superiore della Polizia di Stato, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età - ha adito questa Sezione giurisdizionale chiedendo l’accertamento del proprio diritto ai benefici pensionistici previsti dall’art. 27, commi 3 e 5, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, con conseguente ricalcolo della pensione in godimento mediante attribuzione dei quattro scatti del 2,5% sullo stipendio in godimento all’atto del collocamento a riposo, nonché la corresponsione dei relativi arretrati sui ratei di pensione già liquidati senza il suddetto beneficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex lege e con vittoria di spese di giudizio.
A fondamento del ricorso il sig. MI espone di aver prestato servizio nella Polizia di Stato dal 20 aprile 1982 (data di arruolamento) fino al 30 novembre 2023, allorquando è cessato dal servizio per limiti di età - con la qualifica di Dirigente Superiore - ed è stato conseguentemente collocato in quiescenza a decorrere dal 1° dicembre 2023, come risulta dal provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico Mod. SM5007 emesso dall’INPS (doc. 1). Il ricorrente riferisce che la pensione diretta di anzianità così conseguita (n. 5 MI) è stata determinata in regime misto, avendo egli maturato al 31/12/1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Successivamente al pensionamento, dalla lettura del prospetto di liquidazione (Mod. SM5007) egli ha potuto verificare che l’INPS - nel calcolo della pensione - non ha incluso i quattro scatti stipendiali aggiuntivi del 2,5% previsti dall’art. 27, comma 3, del d.lgs. 334/2000, limitandosi ad applicare il solo coefficiente di trasformazione per il 65° anno di età (beneficio di cui al comma 4 della medesima norma) in considerazione del sistema misto di liquidazione, Tale ultimo coefficiente, peraltro, era già stato riconosciuto dall’Amministrazione dell’Interno all’atto del collocamento a riposo. Ritenendo invece di aver diritto anche al beneficio dei quattro scatti stipendiali, il sig. MI - tramite il proprio difensore - presentava all’INPS apposita domanda in via amministrativa e diffida (ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia contabile) in data 3 agosto 2025, sollecitando il ricalcolo del trattamento pensionistico con l’attribuzione del suddetto beneficio (doc. 2, con prova di avvenuta consegna via PEC). Tale istanza è rimasta priva di riscontro da parte dell’Istituto intimato entro il termine di legge di 120 giorni, e comunque l’INPS non ha provveduto a riliquidare la pensione includendo i quattro scatti in parola.
La persistenza dell’inerzia dell’Amministrazione previdenziale ha costretto il ricorrente ad adire questa Corte dei conti. Egli deduce nel ricorso l’illegittimità del comportamento omissivo dell’INPS, sostenendo che la mancata attribuzione dei quattro scatti stipendiali aggiuntivi contrasti con la chiara disposizione di legge applicabile al suo caso. In particolare, il sig. MI - richiamando il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 27 del d.lgs. 334/2000 - afferma di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare dell’aumento del 10% sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, ossia: i) di essere stato collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato; ii) di essere entrato in servizio prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 (precisamente il 20/4/1982, quindi anteriormente alla data del 25/6/1982 fissata dalla legge); iii) di non rientrare nella categoria di personale destinataria del comma 1 dell’art. 27 (trattandosi di funzionario collocato a riposo non già con il previgente limite di 65 anni, ma con i nuovi limiti di età introdotti dall’art. 13 del d.lgs. 334/2000, nella specie 63 anni). In virtù di tali circostanze, il ricorrente deduce che l’art. 27, comma 5, gli riconosce ope legis il diritto ai benefici aggiuntivi di cui ai commi 3 (quattro scatti del 2,5%) e 4 (coefficiente di trasformazione per i 65 anni) della medesima norma.
In punto di fatto, il sig. MI argomenta che la prassi amministrativa di negare i quattro scatti ai pensionati con sistema misto - applicando loro unicamente il beneficio del coefficiente di trasformazione ex art. 27, co. 4 - trovi origine in talune circolari interne emanate in materia pensionistica (in particolare, la circolare del Ministero dell’Interno n. 333/H/G55 del 20/4/2015 e la circolare INPS n. 74 del 20/04/2014, docc. 3 e 4) le quali, nell’interpretare sopravvenute disposizioni di legge (legge 23/12/2014, n.190, art. 1 commi 707-709), hanno indotto gli uffici a riservare il beneficio dei quattro scatti esclusivamente ai funzionari il cui trattamento di quiescenza sia integralmente calcolato con il sistema retributivo. Tali atti di prassi - evidenzia il ricorrente - non hanno però valore normativo e non possono in alcun modo derogare o restringere la portata della legge, né introdurre criteri selettivi non previsti dal legislatore: le circolari amministrative, in quanto mere istruzioni interne, non possono porsi contra legem. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la negazione dei quattro scatti in suo favore risulta priva di base legale e si pone in aperta violazione dell’art. 27, comma 5, d.lgs. 334/2000, dal cui tenore letterale si desume la chiara volontà legislativa di estendere a tutti i funzionari della Polizia di Stato già in servizio al 25/6/1982 (non rientranti nel regime transitorio di cui al comma 1 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età) tutti i benefici aggiuntivi indicati nei commi 3 e 4 della stessa disposizione.
La parte resistente, costituitasi con memoria difensiva depositata il 21 aprile 2026, contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto. Secondo l’INPS, l’art. 27 del d.lgs. 334/2000 contempla due distinti benefici pensionistici tra loro alternativi. In particolare, i quattro scatti stipendiali del 2,5% (comma 3) spetterebbero esclusivamente ai funzionari il cui trattamento di quiescenza sia integralmente calcolato con il sistema retributivo (ossia a coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995); viceversa, per coloro il cui trattamento pensionistico è liquidato - in tutto o in parte - con il sistema contributivo (come il ricorrente) sarebbe applicabile unicamente il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni (comma 4), già peraltro attribuito al ricorrente in sede di liquidazione. Il comma 5 - sempre ad avviso dell’Istituto - avrebbe portata meramente ricognitiva, limitandosi a confermare l’alternatività dei suddetti benefici in ragione del sistema di calcolo applicabile. L’INPS sostiene poi che un’interpretazione diversa (estensiva), che riconoscesse gli scatti anche nei trattamenti misti, determinerebbe un’ingiustificata duplicazione di vantaggi a favore dei pensionati parzialmente contributivi - i quali finirebbero per cumulare due agevolazioni (scatti + coefficiente) a differenza dei pensionati interamente retributivi, ai quali spetta invece un unico beneficio - e produrrebbe una disparità di trattamento a danno di questi ultimi. A sostegno di tale tesi, la difesa richiama la finalità delle riforme pensionistiche volte a garantire l’equilibrio del sistema, osservando tra l’altro che il sistema misto non risulta necessariamente più sfavorevole di quello retributivo, come dimostrerebbe il meccanismo del “doppio calcolo” introdotto dalla l. 190/2014 (art. 1, comma 707). L’INPS contesta inoltre le pronunce di prime cure richiamate dal ricorrente (v. Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 12/2024 e altre), ritenendole interpretazioni non condivisibili né consolidate. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del 22/04/2026, presenti l’avv. Capannolo per l’Inps, che ha rappresentato le difese svolte, e l’avv. Visciotto per parte ricorrente, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso, richiamando anche precedenti pronunce favorevoli rese in casi analoghi ed esibendo nota dell’Ufficio del Commissario di Governo di Bolzano che avrebbe ammesso la spettanza del beneficio. Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ai fini del decidere, giova riassumere il quadro normativo di riferimento. L’art. 27 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato), introdotto contestualmente all’abbassamento dei limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio (art. 13 del medesimo decreto), detta apposite misure transitorie volte ad attenuare gli effetti di tale riforma. In particolare, il comma 1 del citato art. 27 ha previsto un graduale abbassamento dell’età pensionabile per i dirigenti e funzionari di Polizia, ridotta da 65 a 63 anni per i dirigenti superiori e da 65 a 60 anni per le qualifiche direttive inferiori, secondo un regime transitorio disciplinato fino al 2010 (v. Tabella 3 allegata); il successivo comma 2 ha stabilito, per i medesimi anni, le anticipazioni rispetto ai previgenti limiti di 65 anni per le singole qualifiche. Il comma 3 del medesimo art. 27 prevede che ai funzionari collocati a riposo prima del 65° anno di età (nell’ambito del regime transitorio di cui al comma 1) vengano corrisposti, in aggiunta alla pensione calcolata secondo le regole generali (art. 13 d.lgs. 503/1992), quattro scatti del 2,5% sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento - pari complessivamente a un incremento del 10% - nonché la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili fino al compimento del 65° anno. Il comma 4 stabilisce invece che per coloro il cui trattamento pensionistico sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (ex l. 335/1995) si applichi un coefficiente di trasformazione corrispondente al 65° anno di età, in luogo di quello relativo all’età effettiva di pensionamento (restando fermo, per i contributivi puri, l’ulteriore incremento del montante di cui all’art. 3, co. 7, d.lgs. 165/1997). Infine, il comma 5 estende espressamente le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 agli appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali (fino a dirigente superiore) già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, non compresi nella previsione del comma 1 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all’art. 13. La ratio di tale clausola di salvaguardia è evidente: evitare che i funzionari con lunghe carriere iniziate prima della riforma del 1982, ma pensionati in base ai limiti ridotti introdotti nel 2000, subiscano un pregiudizio economico, assicurando loro gli stessi benefici compensativi riconosciuti a chi era rientrato nel regime transitorio (in modo da scongiurare ingiustificate disparità di trattamento all’interno della categoria).
2. Alla luce di quanto sopra, il diritto del ricorrente ai benefici rivendicati risulta fondato. È incontestato, infatti, che il sig. MI rientri nell’ambito applicativo dell’art. 27, comma 5, d.lgs. 334/2000: egli apparteneva al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato (qualifica inferiore a dirigente generale) ed era già in servizio alla data del 25 giugno 1982, oltre a non aver fruito del regime transitorio di cui al comma 1; è stato infine collocato a riposo nel 2023 con i nuovi limiti di età (63 anni, quale dirigente superiore, ex art. 13). In applicazione della disposizione citata, al ricorrente spettano dunque tutti i benefici aggiuntivi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 27. In altri termini, egli ha diritto sia ai quattro scatti stipendiali del 2,5% (previsti quale compensazione per il pensionamento d’ufficio prima del 65° anno), sia all’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni (previsto per incrementare la quota contributiva di pensione).
3. L’interpretazione restrittiva propugnata dall’INPS non può essere condivisa. La lettera dell’art. 27, comma 5, è chiara nell’imporre l’applicazione congiunta delle misure aggiuntive ivi previste e non consente di ritenere i due benefici alternativi fra loro, in virtù del chiaro tenore letterale e sistematico della norma. Innanzitutto, il comma 5 stabilisce testualmente che ai destinatari in esso indicati "saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4", utilizzando la congiunzione copulativa "e" che impone un'applicazione congiunta delle due misure, senza preclusioni reciproche. In secondo luogo, il comma 3 riconosce in via generale i quattro scatti del 2,5 per cento (da calcolarsi sullo stipendio all'atto del pensionamento e da corrispondere in aggiunta alla pensione), senza limitare tale diritto a chi è soggetto al solo sistema retributivo. Infine, l'incipit del comma 4 si rivolge esplicitamente "Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3", stabilendo che a questi ultimi, qualora il loro trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, si applica il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni. Questa formulazione logico-giuridica dimostra che chi rientra nel comma 4 è già, per definizione, beneficiario delle disposizioni del comma 3; i due vantaggi operano dunque parallelamente, con gli scatti che si aggiungono alla prestazione pensionistica e il coefficiente che interviene per valorizzare in modo più favorevole la specifica quota liquidata con il metodo contributivo.
Non si può invece ritenere che il comma 3 sia riservato esclusivamente a chi rientra nel sistema retributivo e il comma 4 esclusivamente a chi è nel sistema misto/contributivo per il paradosso logico-testuale che si verrebbe a creare leggendo il comma 4. Il comma 4 inizia con queste precise parole: "Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo...", frase che stabilisce un rapporto di contenimento (un sottoinsieme) in quanto i destinatari del comma 4 devono essere cercati all'interno del gruppo definito dal comma 3. Se noi interpretassimo il comma 3 come applicabile solo a chi ha il sistema 100% retributivo, all'interno di quel gruppo non ci sarebbe nessuno con il sistema contributivo o misto: di conseguenza, il comma 4 si rivolgerebbe a un "insieme vuoto", ovvero a persone che non esistono, rendendo la norma priva di senso e inapplicabile.
La formulazione del comma 4 dimostra esattamente il contrario: dimostra che il legislatore era perfettamente consapevole che tra i beneficiari del comma 3 vi fossero anche soggetti sottoposti al sistema misto o contributivo. Il rapporto tra i due commi è quindi di "regola generale" e "regola aggiuntiva": la regola generale (comma 3) definisce un requisito anagrafico e temporale (raggiungere i 65 anni dal 2002 in poi) e a tutti coloro che soddisfano questo requisito, indipendentemente dal loro regime previdenziale, spetta il beneficio economico accessorio (i quattro scatti calcolati sullo stipendio); la regola aggiuntiva (comma 4) si preoccupa di precisare come valorizzare la pensione di quella specifica parte dei beneficiari del comma 3 che ha anche una quota contributiva. A questi, oltre agli scatti sullo stipendio (garantiti dal comma 3), si applica il coefficiente di trasformazione dei 65 anni per la parte contributiva. In conclusione, il testo di legge ci obbliga a considerare il comma 3 come la porta d'accesso generale per tutti (retributivi e misti), mentre il comma 4 è solo un'istruzione aggiuntiva su come calcolare una specifica quota per chi non è puramente retributivo.
La tesi patrocinata dall’INPS potrebbe invece condurre astrattamente a un esito irrazionale e discriminatorio, poiché farebbe godere degli scatti proprio i soggetti con trattamento integralmente retributivo (di solito più favorevole), negandoli invece a quelli in regime misto o contributivo, titolari di trattamenti generalmente meno elevati. Una simile disparità di trattamento sarebbe contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, come già rilevato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 12/2024). L’Inps non ha del resto fornito elementi utili per dimostrare, come sostenuto, che i pensionati con il sistema misto avrebbero un trattamento maggiore di chi è andato in pensione con il sistema retributivo. Ne consegue che il diritto del ricorrente ai quattro scatti stipendiali aggiuntivi deve essere riconosciuto in aderenza al dettato normativo.
Eventuali istruzioni interne contrarie invocate dall’INPS non possono del resto trovare applicazione in quanto non hanno forza di legge e non possono prevalere su una disposizione legislativa.
4. Va detto, ove occorra, che il ricalcolo del trattamento pensionistico dovrà comunque avvenire nel rispetto di ulteriori limiti di legge eventualmente applicabili (es. art. 1, commi 707-709, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. “doppio calcolo se applicabili).
5. In conclusione, alla stregua di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto. L’INPS dovrà provvedere al ricalcolo della pensione del ricorrente, includendo i quattro scatti stipendiali spettanti e corrispondere al ricorrente i relativi arretrati. Sulle somme dovute competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolarsi - su ciascun rateo via via maturato - secondo i criteri fissati dalla legge (art. 167, comma 3, d.lgs. 174/2016, come interpretato da Sez. Riunite n. 10/2002/QM).
6. Quanto alle spese di giudizio, la soccombenza dell’Amministrazione resistente ne giustifica la rifusione in favore della parte ricorrente. Tenuto conto della relativa novità della questione, le spese seguono dunque la regola della generale imputazione a carico della parte soccombente, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva espletata dal procuratore del ricorrente e avuto riguardo ai parametri del vigente tariffario forense.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
-accerta il diritto del sig. MI al beneficio previdenziale dei quattro scatti stipendiali del 2,5 per cento ciascuno, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, in combinato disposto con il comma 5 della medesima norma;
-ordina all’INPS resistente di provvedere al ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente, includendo i quattro scatti stipendiali come indicato in parte motiva, e di corrispondere al ricorrente gli importi arretrati dovutigli sui ratei di pensione già erogati, maggiorati - sul totale di ciascun rateo via via maturato - della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo i criteri di cui all’art. 167, comma 3, del d.lgs. 174/2016 (come precisati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM);
-condanna altresì l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano forfettariamente, tenuto conto della relativa novità della questione, nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre alle spese generali e agli accessori di legge (IVA, CPA se dovuti).
In caso di diffusione della presente sentenza, a tutela dei diritti e della riservatezza del ricorrente, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.
Depositata in Segreteria il 22/04/2026.
Il Giudice
f.to digitalmente
Cons. Andrea Liberati
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