Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanita' appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio con un minimo di lire 10.000.
Carriera direttiva:
Servizi centrali e periferici - medici;
Servizi centrali e periferici - veterinari.
Carriera del personale ausiliario:
Servizi centrali e periferici - guardie di sanita'.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanita' appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio con un minimo di lire 10.000.
Carriera direttiva:
Servizi centrali e periferici - medici;
Servizi centrali e periferici - veterinari.
Carriera del personale ausiliario:
Servizi centrali e periferici - guardie di sanita'.