Articolo 1 della Legge 4 dicembre 1962, n. 1681
Articolo 2
Versione
6 gennaio 1963
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanita' appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio con un minimo di lire 10.000.

Carriera direttiva:
Servizi centrali e periferici - medici;
Servizi centrali e periferici - veterinari.

Carriera del personale ausiliario:
Servizi centrali e periferici - guardie di sanita'.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1963