Articolo 74 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 73Articolo 75
Versione
19 maggio 1981
Art. 74. (Agevolazioni in materia di indennizzi).

Gli indennizzi corrisposti da societa' di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981