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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 33015/2022
N. R.G. 33015/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, ha pronunciato ex art. 281 quinquies comma primo c.p.c. ante Cartabia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33015/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
MILANO, VIA PODGORA n°1, presso lo studio del difensore avvocato LEVI EMANUELA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa in riassunzione.
ATTORE contro
(C.F. ) in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di 3D (CF ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in NAPOLI, al CORSO MERIDIONALE n°47, presso lo studio del difensore avvocato
IC IO che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO/I
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico ed allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 33015/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata il 5 settembre 2022,
[...]
(di seguito solo ha convenuto innanzi al Tribunale di Controparte_3 Pt_1
Milano il sig. in proprio e quale titolare della 3D Audio di per Controparte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento di complessivi euro 13.205,69# per la fornitura di merce avvenuta nel corso dell'anno 2020 e rimasta impagata, oltre interessi ex D. lgs. n°231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
La parte attrice deduceva
- che nel corso dell'estate 2020 aveva fornito merce alla parte convenuta, come comprovato dalle nove fatture allegate, corredate dei relativi documenti di consegna debitamente sottoscritti, per un totale di euro 14.563,59#,
- che, stante il protratto inadempimento del sig. con lettera di messa in mora CP_1 datata 1 dicembre 2020 lo aveva sollecitato al pagamento del dovuto, ma quest'ultimo si era limitato a corrispondere un acconto,
- che, pertanto, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di
ZA che in data 17 marzo 2021 aveva emesso il provvedimento monitorio n°1225/2021 con il quale era stato ingiunto all'odierno convenuto di pagare la somma complessiva dovuta di euro 13.205,69# oltre interessi e spese della procedura,
- che il sig. aveva proposto tempestiva opposizione all'impugnato CP_1 provvedimento monitorio, eccependo in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
ZA per essere competente il Tribunale di Milano;
aveva, altresì, contestato la sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in ragione dell'incertezza dell'ammontare del credito azionato nonché l'inefficacia del provvedimento monitorio per essere stato notificato oltre i sessanta giorni dall'emissione,
- che si era costituita nel giudizio pendente avanti al Tribunale di ZA, Pt_1 difendendosi nel merito, ma dichiarando in via preliminare di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal sig. CP_1
- che, quindi, con sentenza n°1197/2022 pubblicata il 26 maggio 2022 il giudice designato, dott. Mirko Buratti, revocava il decreto ingiuntivo n°1225/2021, in quanto emesso da giudice incompetente ed assegnava termine alle parti di tre mesi per la
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riassunzione della causa avanti il Tribunale di Milano, giudice territorialmente competente.
2. Si costituiva con comparsa datata 22 dicembre 2022 il sig. il quale Controparte_1 eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della riassunzione della causa per la pendenza di giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di ZA e chiedeva quindi la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di secondo grado;
sempre in rito sollevava nuova eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano per essere territorialmente competente il Tribunale di Napoli;
nel merito assumeva l'infondatezza della pretesa creditoria attorea e dichiarava di disconoscere le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto allegati alle fatture.
3. Alla prima udienza di comparizione, svoltasi il 2 marzo 2023, il giudice all'epoca assegnatario disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Tribunale di ZA relativo al procedimento NRG 6340/2021 ed assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., rinviando all'udienza del giorno 11 ottobre
2023 la decisione sulle istanze delle parti, udienza svoltasi in forma cartolare.
Con provvedimento datato 12 ottobre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione senza dare ingresso alle “prove orali richieste dall'attore poiché aventi ad oggetto circostanze da provare in via documentale ovvero irrilevanti ai fini della decisione” (cfr. ordinanza 12 ottobre
2023) veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 19 marzo 2025, successivamente differita con provvedimento del 23 gennaio 2025 al giorno 8 ottobre 2025.
Nelle more e precisamente con provvedimento del 20 febbraio 2025 la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua definizione. Con provvedimento del 27 febbraio 2025, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 16 giugno
2025, udienza svoltasi in forma cartolare in quanto sostituita dal deposito di note scritte.
Con provvedimento del giorno 8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali.
4. In primo luogo, appare opportuno precisare che il presente giudizio si sostanzia nella riassunzione di causa davanti al giudice territorialmente competente, disposta a seguito di una sentenza dichiarativa di incompetenza.
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Invero, il Tribunale di ZA, con sentenza n°1197/2022 pubblicata il 26 maggio 2022, ha accertato la nullità del provvedimento monitorio n°1225/2021 del 17 marzo 2021 in quanto emesso da giudice incompetente a conoscere la controversia e quindi ne ha disposto la revoca, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione avanti al Tribunale di
Milano, quale giudice territorialmente competente.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o in mancanza dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice, mantenendo una struttura unitaria e perciò conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (tra le altre si vedano Cass. n°5542/2021, Cass. n°9915/2019).
In altri termini, la riassunzione di una causa davanti al giudice dichiarato competente nel rispetto del termine assegnato non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, ma costituisce la continuazione di quello originario con tutte le preclusioni già maturate, sicché restano ferme le decadenze e le eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate davanti al primo giudice;
non è quindi consentito introdurre nuove eccezioni o domande che non erano state proposte prima.
Ai fini della decisione, tale precisazione risulta rilevante in quanto la parte convenuta, contravvenendo a quanto sopra evidenziato, ha introdotto nel presente giudizio nuovi temi d'indagine.
Fermo restando che la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in ragione dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di ZA è superata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n°3047/2023 del 26 ottobre 2023 - che ha respinto l'appello proposto dal. Sig. così confermando la sentenza di primo grado del CP_1
Tribunale di ZA -, la difesa di parte convenuta ha sollevato nuova eccezione di incompetenza territoriale.
Assumendo il carattere illiquido delle obbligazioni pecuniarie azionate da il Pt_1 convenuto ha sostenuto che il giudice competente a conoscere la presente controversia sarebbe il Tribunale di Napoli ovvero il giudice del luogo in cui il debitore aveva il suo
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domicilio al tempo della scadenza secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 1182 cod. civ., non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1182 comma terzo cod. civ. in combinato disposto all'art. 20 c.p.c. in quanto applicabile secondo quanto stabilito dalle
SSUU n°17989 del 2016 unicamente alle obbligazioni “liquide ossia delle quali il titolo determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Tale tema d'indagine si connota per la novità rispetto alle difese svolte nel giudizio avanti al
Tribunale di ZA ed è pertanto inammissibile, oltre a porsi in contraddizione con quanto sostenuto dallo stesso convenuto avanti il Tribunale di ZA, il quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di ZA in favore del Tribunale di Milano “per espressa pattuizione delle parti. Infatti, l'art. 18 del contratto di rivendita autorizzata sottoscritto dalle parti in data 16-17/06/2020 (cfr. doc n3, espressamente prevede che “il presente Contratto sarà regolato e interpretato in ogni aspetto in accordo alle legge italiane e ciascuna parte contraente si sottopone alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Milano”
(pag. 2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Così peraltro riconoscendo la sussistenza di rapporti commerciali con la parte attrice, il convenuto ha dato atto della specifica approvazione per iscritto della clausola 18 citata, confermando la precisa volontà delle parti di derogare alle regole generali in materia di competenza individuando il Tribunale di Milano quale giudice competente in via esclusiva.
Altro tema d'indagine proposto per la prima volta nel presente giudizio dalla parte convenuta attiene all'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto allegati alle singole fatture azionate e per l'effetto la mancata consegna della merce.
Fermo restando l'inammissibilità di tale eccezione in quanto tardivamente proposta, si deve comunque rilevare la genericità del disconoscimento.
Come ribadito dalla stessa Suprema Corte (da ultimo Cass. n°17313/2021), “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato”; e ancora “il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve
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comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi e a quali di questi si riferisca” (cfr. Cass. n°1537/2018).
Alla luce di tali principi, non può ritenersi validamente proposta l'eccezione di disconoscimento da parte del convenuto, dal momento che si è limitato a contestare in modo generico la riferibilità delle sottoscrizioni apposte su una pluralità di documenti (DDT allegati alle fatture azionate) al sig. senza fornire adeguati elementi di prova a supporto del CP_1 disconoscimento.
Tra l'altro, è da sottolineare come la predetta contestazione di mancato ricevimento della merce sia stata sollevata dal convenuto per la prima volta nel presente giudizio, mentre la parte attrice in riassunzione ha documentato come ai solleciti di pagamento via mail di agosto
2020 (doc 24 attore), di settembre (doc 23 attore), di ottobre 2020 (doc 16 e 17 attore) e di novembre 2020 (doc 21 attore), regolarmente ricevuti dalla parte convenuta, non siano seguite contestazioni e richieste di chiarimenti così come nulla è stato eccepito al riguardo dall'odierno convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi avanti il
Tribunale di ZA (si veda atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Venendo ora ad esaminare la pretesa creditoria azionata da la stessa appare Pt_1 fondata e merita di essere accolta.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione l'onere della prova del credito incombe al creditore attore, mentre al debitore convenuto spetta soltanto di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cod. civ.)
i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. In particolare, il creditore deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU n°13533/2001, Cass.
n°3373/2010).
Rileva il Tribunale che parte attrice ha dato adeguato riscontro dell'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria.
Ai fini della decisione risulta accertato, oltre che non contestato, che nel corso dell'anno 2020 siano intervenuti tra le parti rapporti commerciali, siglati nel contratto di rivendita autorizzata
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del mese di giugno 2020, debitamente sottoscritto dal sig. con firma non CP_1 disconosciuta (doc 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), accordi che prevedevano la rivendita di prodotti forniti dalla che risultano regolarmente Pt_1 consegnati alla parte convenuta (si vedano le fatture ed i DDT allegati all'atto introduttivo del presente giudizio da 1 a 9).
Come già rilevato, parte convenuta non ha documentato alcuna contestazione in relazione alla merce ricevuta, anzi sono rimasti privi di riscontro tutti i solleciti di pagamento.
Unico riscontro da parte del sig. è la mail del 13 novembre 2020 (doc 21) in risposta CP_1 ai solleciti del 4 e 12 novembre 2020 di parte attrice con la quale lo stesso scriveva “Ciao
, entro questa settimana provvedo a saldare l'ultima rata covid e un acconto sullo Per_1 scaduto di sett/ott. Grazie e scusami per l'inconveniente. Saluti, ”. Tale Testimone_1 comunicazione appare, invero, un riconoscimento della propria posizione debitoria senza peraltro sollevare contestazioni.
A fonte del persistente inadempimento del convenuto, in data 1 dicembre 2020 è stata formalizzata la messa in mora e la richiesta di adempimento dal legale incaricato dalla società attorea (doc 10 attore), e solo a seguito di tale comunicazione, e precisamente il 7 dicembre
2020, il convenuto ha effettuato bonifico di euro 1.357,90# in favore di parte attrice (doc 19 attore), venendo così ulteriormente a riconoscere la propria posizione debitoria.
Successivamente, per l'assenza di ulteriori segni concreti da parte del convenuto di voler porre fine al prolungato inadempimento, la società attorea ha promosso azione legale per il recupero di quanto le spettava.
Per tutte le ragioni sin qui esaminate, la domanda di condanna di parte attrice merita di essere accolta e la parte convenuta va per l'effetto condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 13.205,69#, oltre interessi ex D. lgs. n°231/2002 Pt_1 dalle singole scadenze al saldo.
5. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste a carico della parte convenuta in virtù del principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta e della ridotta attività istruttoria, consistita nel deposito delle sole memorie per le finalità di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. senza che sia stata svolta attività istruttoria tecnica o orale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda svolta da parte attrice e, per l'effetto, condanna CP_1
in proprio e quale legale rappresentante di
[...] Controparte_4
al pagamento in favore della società attorea di euro 13.205,69#, oltre
[...] interessi ex art. D. lgs. n°231/2002 dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.800# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 28/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra IA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, ha pronunciato ex art. 281 quinquies comma primo c.p.c. ante Cartabia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33015/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
MILANO, VIA PODGORA n°1, presso lo studio del difensore avvocato LEVI EMANUELA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa in riassunzione.
ATTORE contro
(C.F. ) in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di 3D (CF ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in NAPOLI, al CORSO MERIDIONALE n°47, presso lo studio del difensore avvocato
IC IO che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO/I
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico ed allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 33015/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata il 5 settembre 2022,
[...]
(di seguito solo ha convenuto innanzi al Tribunale di Controparte_3 Pt_1
Milano il sig. in proprio e quale titolare della 3D Audio di per Controparte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento di complessivi euro 13.205,69# per la fornitura di merce avvenuta nel corso dell'anno 2020 e rimasta impagata, oltre interessi ex D. lgs. n°231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
La parte attrice deduceva
- che nel corso dell'estate 2020 aveva fornito merce alla parte convenuta, come comprovato dalle nove fatture allegate, corredate dei relativi documenti di consegna debitamente sottoscritti, per un totale di euro 14.563,59#,
- che, stante il protratto inadempimento del sig. con lettera di messa in mora CP_1 datata 1 dicembre 2020 lo aveva sollecitato al pagamento del dovuto, ma quest'ultimo si era limitato a corrispondere un acconto,
- che, pertanto, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di
ZA che in data 17 marzo 2021 aveva emesso il provvedimento monitorio n°1225/2021 con il quale era stato ingiunto all'odierno convenuto di pagare la somma complessiva dovuta di euro 13.205,69# oltre interessi e spese della procedura,
- che il sig. aveva proposto tempestiva opposizione all'impugnato CP_1 provvedimento monitorio, eccependo in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
ZA per essere competente il Tribunale di Milano;
aveva, altresì, contestato la sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in ragione dell'incertezza dell'ammontare del credito azionato nonché l'inefficacia del provvedimento monitorio per essere stato notificato oltre i sessanta giorni dall'emissione,
- che si era costituita nel giudizio pendente avanti al Tribunale di ZA, Pt_1 difendendosi nel merito, ma dichiarando in via preliminare di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal sig. CP_1
- che, quindi, con sentenza n°1197/2022 pubblicata il 26 maggio 2022 il giudice designato, dott. Mirko Buratti, revocava il decreto ingiuntivo n°1225/2021, in quanto emesso da giudice incompetente ed assegnava termine alle parti di tre mesi per la
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riassunzione della causa avanti il Tribunale di Milano, giudice territorialmente competente.
2. Si costituiva con comparsa datata 22 dicembre 2022 il sig. il quale Controparte_1 eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della riassunzione della causa per la pendenza di giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di ZA e chiedeva quindi la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di secondo grado;
sempre in rito sollevava nuova eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano per essere territorialmente competente il Tribunale di Napoli;
nel merito assumeva l'infondatezza della pretesa creditoria attorea e dichiarava di disconoscere le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto allegati alle fatture.
3. Alla prima udienza di comparizione, svoltasi il 2 marzo 2023, il giudice all'epoca assegnatario disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Tribunale di ZA relativo al procedimento NRG 6340/2021 ed assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., rinviando all'udienza del giorno 11 ottobre
2023 la decisione sulle istanze delle parti, udienza svoltasi in forma cartolare.
Con provvedimento datato 12 ottobre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione senza dare ingresso alle “prove orali richieste dall'attore poiché aventi ad oggetto circostanze da provare in via documentale ovvero irrilevanti ai fini della decisione” (cfr. ordinanza 12 ottobre
2023) veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 19 marzo 2025, successivamente differita con provvedimento del 23 gennaio 2025 al giorno 8 ottobre 2025.
Nelle more e precisamente con provvedimento del 20 febbraio 2025 la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua definizione. Con provvedimento del 27 febbraio 2025, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 16 giugno
2025, udienza svoltasi in forma cartolare in quanto sostituita dal deposito di note scritte.
Con provvedimento del giorno 8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali.
4. In primo luogo, appare opportuno precisare che il presente giudizio si sostanzia nella riassunzione di causa davanti al giudice territorialmente competente, disposta a seguito di una sentenza dichiarativa di incompetenza.
3 RG 33015/2022
Invero, il Tribunale di ZA, con sentenza n°1197/2022 pubblicata il 26 maggio 2022, ha accertato la nullità del provvedimento monitorio n°1225/2021 del 17 marzo 2021 in quanto emesso da giudice incompetente a conoscere la controversia e quindi ne ha disposto la revoca, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione avanti al Tribunale di
Milano, quale giudice territorialmente competente.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o in mancanza dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice, mantenendo una struttura unitaria e perciò conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (tra le altre si vedano Cass. n°5542/2021, Cass. n°9915/2019).
In altri termini, la riassunzione di una causa davanti al giudice dichiarato competente nel rispetto del termine assegnato non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, ma costituisce la continuazione di quello originario con tutte le preclusioni già maturate, sicché restano ferme le decadenze e le eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate davanti al primo giudice;
non è quindi consentito introdurre nuove eccezioni o domande che non erano state proposte prima.
Ai fini della decisione, tale precisazione risulta rilevante in quanto la parte convenuta, contravvenendo a quanto sopra evidenziato, ha introdotto nel presente giudizio nuovi temi d'indagine.
Fermo restando che la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in ragione dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di ZA è superata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n°3047/2023 del 26 ottobre 2023 - che ha respinto l'appello proposto dal. Sig. così confermando la sentenza di primo grado del CP_1
Tribunale di ZA -, la difesa di parte convenuta ha sollevato nuova eccezione di incompetenza territoriale.
Assumendo il carattere illiquido delle obbligazioni pecuniarie azionate da il Pt_1 convenuto ha sostenuto che il giudice competente a conoscere la presente controversia sarebbe il Tribunale di Napoli ovvero il giudice del luogo in cui il debitore aveva il suo
4 RG 33015/2022
domicilio al tempo della scadenza secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 1182 cod. civ., non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1182 comma terzo cod. civ. in combinato disposto all'art. 20 c.p.c. in quanto applicabile secondo quanto stabilito dalle
SSUU n°17989 del 2016 unicamente alle obbligazioni “liquide ossia delle quali il titolo determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Tale tema d'indagine si connota per la novità rispetto alle difese svolte nel giudizio avanti al
Tribunale di ZA ed è pertanto inammissibile, oltre a porsi in contraddizione con quanto sostenuto dallo stesso convenuto avanti il Tribunale di ZA, il quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di ZA in favore del Tribunale di Milano “per espressa pattuizione delle parti. Infatti, l'art. 18 del contratto di rivendita autorizzata sottoscritto dalle parti in data 16-17/06/2020 (cfr. doc n3, espressamente prevede che “il presente Contratto sarà regolato e interpretato in ogni aspetto in accordo alle legge italiane e ciascuna parte contraente si sottopone alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Milano”
(pag. 2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Così peraltro riconoscendo la sussistenza di rapporti commerciali con la parte attrice, il convenuto ha dato atto della specifica approvazione per iscritto della clausola 18 citata, confermando la precisa volontà delle parti di derogare alle regole generali in materia di competenza individuando il Tribunale di Milano quale giudice competente in via esclusiva.
Altro tema d'indagine proposto per la prima volta nel presente giudizio dalla parte convenuta attiene all'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto allegati alle singole fatture azionate e per l'effetto la mancata consegna della merce.
Fermo restando l'inammissibilità di tale eccezione in quanto tardivamente proposta, si deve comunque rilevare la genericità del disconoscimento.
Come ribadito dalla stessa Suprema Corte (da ultimo Cass. n°17313/2021), “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato”; e ancora “il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve
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comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi e a quali di questi si riferisca” (cfr. Cass. n°1537/2018).
Alla luce di tali principi, non può ritenersi validamente proposta l'eccezione di disconoscimento da parte del convenuto, dal momento che si è limitato a contestare in modo generico la riferibilità delle sottoscrizioni apposte su una pluralità di documenti (DDT allegati alle fatture azionate) al sig. senza fornire adeguati elementi di prova a supporto del CP_1 disconoscimento.
Tra l'altro, è da sottolineare come la predetta contestazione di mancato ricevimento della merce sia stata sollevata dal convenuto per la prima volta nel presente giudizio, mentre la parte attrice in riassunzione ha documentato come ai solleciti di pagamento via mail di agosto
2020 (doc 24 attore), di settembre (doc 23 attore), di ottobre 2020 (doc 16 e 17 attore) e di novembre 2020 (doc 21 attore), regolarmente ricevuti dalla parte convenuta, non siano seguite contestazioni e richieste di chiarimenti così come nulla è stato eccepito al riguardo dall'odierno convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi avanti il
Tribunale di ZA (si veda atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Venendo ora ad esaminare la pretesa creditoria azionata da la stessa appare Pt_1 fondata e merita di essere accolta.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione l'onere della prova del credito incombe al creditore attore, mentre al debitore convenuto spetta soltanto di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cod. civ.)
i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. In particolare, il creditore deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU n°13533/2001, Cass.
n°3373/2010).
Rileva il Tribunale che parte attrice ha dato adeguato riscontro dell'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria.
Ai fini della decisione risulta accertato, oltre che non contestato, che nel corso dell'anno 2020 siano intervenuti tra le parti rapporti commerciali, siglati nel contratto di rivendita autorizzata
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del mese di giugno 2020, debitamente sottoscritto dal sig. con firma non CP_1 disconosciuta (doc 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), accordi che prevedevano la rivendita di prodotti forniti dalla che risultano regolarmente Pt_1 consegnati alla parte convenuta (si vedano le fatture ed i DDT allegati all'atto introduttivo del presente giudizio da 1 a 9).
Come già rilevato, parte convenuta non ha documentato alcuna contestazione in relazione alla merce ricevuta, anzi sono rimasti privi di riscontro tutti i solleciti di pagamento.
Unico riscontro da parte del sig. è la mail del 13 novembre 2020 (doc 21) in risposta CP_1 ai solleciti del 4 e 12 novembre 2020 di parte attrice con la quale lo stesso scriveva “Ciao
, entro questa settimana provvedo a saldare l'ultima rata covid e un acconto sullo Per_1 scaduto di sett/ott. Grazie e scusami per l'inconveniente. Saluti, ”. Tale Testimone_1 comunicazione appare, invero, un riconoscimento della propria posizione debitoria senza peraltro sollevare contestazioni.
A fonte del persistente inadempimento del convenuto, in data 1 dicembre 2020 è stata formalizzata la messa in mora e la richiesta di adempimento dal legale incaricato dalla società attorea (doc 10 attore), e solo a seguito di tale comunicazione, e precisamente il 7 dicembre
2020, il convenuto ha effettuato bonifico di euro 1.357,90# in favore di parte attrice (doc 19 attore), venendo così ulteriormente a riconoscere la propria posizione debitoria.
Successivamente, per l'assenza di ulteriori segni concreti da parte del convenuto di voler porre fine al prolungato inadempimento, la società attorea ha promosso azione legale per il recupero di quanto le spettava.
Per tutte le ragioni sin qui esaminate, la domanda di condanna di parte attrice merita di essere accolta e la parte convenuta va per l'effetto condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 13.205,69#, oltre interessi ex D. lgs. n°231/2002 Pt_1 dalle singole scadenze al saldo.
5. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste a carico della parte convenuta in virtù del principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta e della ridotta attività istruttoria, consistita nel deposito delle sole memorie per le finalità di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. senza che sia stata svolta attività istruttoria tecnica o orale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra IA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda svolta da parte attrice e, per l'effetto, condanna CP_1
in proprio e quale legale rappresentante di
[...] Controparte_4
al pagamento in favore della società attorea di euro 13.205,69#, oltre
[...] interessi ex art. D. lgs. n°231/2002 dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.800# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 28/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra IA
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