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Articolo 3 della Legge 5 ottobre 1991, n. 328
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Legge 5 ottobre 1991, n. 328
Articolo 3 della Legge 5 ottobre 1991, n. 328
Versione
29 ottobre 1991
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1991
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