Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1502
TAR
Ordinanza cautelare 20 marzo 2013
>
TAR
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2015
>
TAR
Sentenza 8 ottobre 2015
>
CS
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2021
>
CS
Accoglimento
Sentenza 8 febbraio 2022
>
CS
Sentenza 18 ottobre 2022
>
CS
Accoglimento
Sentenza 16 ottobre 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione o elusione del giudicato

    Il ricorso è infondato poiché il vincolo conformativo della sentenza non implicava un automatico riconoscimento del bene della vita, ma solo l'obbligo di emendare i vizi pregressi e utilizzare la griglia di valutazione ministeriale. L'amministrazione ha ottemperato procedendo alla nuova graduatoria in conformità ai criteri stabiliti, decretando la non idoneità di tutti gli aspiranti per mancato raggiungimento della soglia minima. Le doglianze sulla rivalutazione dei punteggi sono vizi autonomi non coperti dal giudicato.

  • Inammissibile
    Conversione dell'azione per riassunzione del giudizio

    Il Consiglio di Stato dichiara la propria incompetenza funzionale su tale domanda, disponendo che, qualora la parte intenda proseguire, dovrà riassumere il giudizio dinanzi al TAR competente nei termini previsti dalla legge.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, è chiamato a pronunciarsi su un ricorso per l'ottemperanza avverso la sentenza n. 8307/2024, con cui era stata dichiarata la nullità di una graduatoria d'istituto per il settore "Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale" presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. La ricorrente, già parte in precedenti giudizi culminati nell'annullamento di atti relativi alla medesima procedura selettiva per vizi di istruttoria e motivazione, lamenta l'elusione o violazione del giudicato da parte del Conservatorio, il quale, a suo dire, non avrebbe ottemperato correttamente alle statuizioni del Consiglio di Stato. In particolare, la ricorrente contesta la nuova graduatoria del 1° marzo 2023, ritenendo che la valutazione dei titoli sia stata nuovamente viziata, con un'assegnazione di punteggi minimizzata e un'errata applicazione dei criteri di valutazione, nonostante il precedente annullamento avesse imposto una riedizione del procedimento nel rispetto dei principi di diritto affermati. Le parti resistenti, il Conservatorio e il Ministero dell'Università e della Ricerca, si difendono sostenendo l'avvenuta ottemperanza alla sentenza, con una nuova valutazione dei titoli effettuata nel rispetto delle indicazioni giurisprudenziali e del bando di concorso.

Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso per l'ottemperanza infondato, rigettando la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato. Il Collegio riafferma che i vizi di violazione ed elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice amministrativo lascia margini di discrezionalità all'amministrazione, purché vengano rispettati i vincoli conformativi precisi e dettagliati. Nel caso di specie, il vincolo conformativo derivante dalla sentenza n. 8307/2024 si limitava all'obbligo di emendare il nuovo provvedimento dai vizi già acclarati e di utilizzare la griglia di valutazione ministeriale articolata nelle tre macrocategorie di titoli di studio, servizio e artistico-culturali/professionali. L'amministrazione ha ottemperato a tali prescrizioni, procedendo a una nuova valutazione che ha portato alla non idoneità di tutti i candidati per mancato raggiungimento della soglia minima di 24 punti nella sezione "Titoli artistico-culturali-professionali". Le censure della ricorrente relative alla presunta minimizzazione dei punteggi e all'errata ripartizione delle macrocategorie vengono qualificate come vizi autonomi di legittimità, non oggetto del giudicato. Pertanto, il Consiglio di Stato dichiara la propria incompetenza funzionale in ordine alla domanda di annullamento dei nuovi atti, invitando la ricorrente a riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del c.p.a., per la valutazione di tali vizi autonomi. Le spese processuali vengono compensate.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentario1

  • 1Libertà di espressione e reputazione dell’Università: il docente è tenuto al decoro
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1502
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1502
Data del deposito : 24 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo