Ordinanza cautelare 20 marzo 2013
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2015
Sentenza 8 ottobre 2015
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2021
Accoglimento
Sentenza 8 febbraio 2022
Sentenza 18 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 16 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01502/2026REG.PROV.COLL.
N. 04696/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4696 del 2025, proposto da Regina FF, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella Napoli e il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SE LE, NI NI, GI QU e IC Spirito, non costituiti in giudizio;
per la ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, n. 8307/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella Napoli e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il Cons. EL Di RL e uditi per le parti l’avvocato Aldo Sandulli e l'avvocato dello Stato EL Nardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente agisce per la ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, n. 8307/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024, che ha annullato gli atti relativi alla procedura indetta dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella Napoli per la costituzione di una graduatoria d’istituto a decorrere dall’a.a. 2012/2013, per la durata di tre anni, relativa al settore in cui rientrava la disciplina insegnata dall’odierna ricorrente (COCM/01: “Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale”), nonché per la dichiarazione di nullità e, ove occorra, per l’annullamento: a) della graduatoria definitiva d’istituto per il prefato settore artistico disciplinare COCM/01, allegata al provvedimento n. 8823 del 5 dicembre 2024, nella parte in cui la stessa vede la ricorrente dichiarata “non idonea”, e comunque non vincitrice, ai fini dell’aggiudicazione del contratto di insegnamento; b) dell’eventuale successivo provvedimento di approvazione della graduatoria, emanato dal Direttore del Conservatorio; c) degli atti relativi alla determinazione dei criteri di valutazione e dei verbali della Commissione esaminatrice; d) di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
2.- Per meglio comprendere i fatti di causa, occorre riepilogare sinteticamente la complessa vicenda giudiziaria svoltasi tra le parti.
3.- La vicenda ha ad oggetto la procedura di selezione per la costituzione di una graduatoria di istituto di validità triennale, avviata dal Conservatorio nell’ottobre 2012, relativa, tra gli altri, al settore COCM101: “Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale”.
4.- La ricorrente non si era collocata in posizione utile ai fini della stipula del contratto di insegnamento e, dopo aver esperito reclamo, impugnava dinanzi al TAR Campania, Napoli, la graduatoria definitiva d’istituto per l’a.a. 2012/2013, pubblicata con provvedimento del direttore del Conservatorio prot. n. 8852 del 22 novembre 2012, nella parte in cui la collocava nella terza posizione, e con ricorso recante motivi aggiunti chiedeva successivamente l’annullamento della graduatoria pubblicata con provvedimento del medesimo direttore di cui al prot. n. 7646 dell’8 novembre 2013, nella parte in cui la collocava nella quarta posizione.
5.- L’adito Tribunale dichiarava improcedibili sia il ricorso principale che i motivi aggiunti. La decisione veniva appellata dalla ricorrente.
6.- Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 2004/2021, accoglieva l’appello e annullava gli atti impugnati rilevando un vizio di istruttoria e di motivazione, in particolare statuendo:
(1) “ dimostrata per tabulas la violazione dell’art. 4 della lex specialis della procedura selettiva e quindi la censura dedotta per contestare la legittimità della composizione della commissione esaminatrice. Dalla lettura del ridetto art. 4 del bando di concorso emerge con evidenza la previsione per cui della commissione dovevano far parte il direttore dell’istituto e tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio presso altra istituzione. Nel caso di mancata disponibilità dei tre docenti potevano esser nominati commissari anche titolari di discipline simili o affini. Ma la commissione nominata non vedeva presente alcun esperto delle materie oggetto della selezione né di materie affini (visto che era composta da un docente di fagotto presso il conservatorio, da una ricercatrice universitaria di istituzioni di diritto pubblico e da un avvocato specializzato in diritto del lavoro) ;
(ii) inoltre che “ la commissione di valutazione non ha effettuato alcuna valutazione analitica dei titoli prodotti dai candidati, limitandosi, senza assegnare alcun punteggio numerico complessivo a detti titoli, ad esprimere un giudizio sintetico di valore sul curriculum e sui titoli presentati. Sorprendentemente poi, mentre nel verbale della commissione non vi è traccia dell’attribuzione di alcun punteggio, nella graduatoria finale viene assegnato ai candidati un punteggio numerico, ad opera dell’organo competente a concludere il procedimento, ma senza che possa evidenziarsi alcuna corrispondenza tra la valutazione effettuata dalla commissione e il punteggio assegnato in sede di formazione della graduatoria ;
(iii) e ancora che “ la commissione, per quel che emerge dal verbale che ne riassume i lavori, ha considerato attinenti all'insegnamento oggetto di concorso (Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale) esperienze professionali relative al diritto del lavoro inteso in senso lato e al diritto della proprietà intellettuale, a fronte della evidente circostanza (rilevata anche dal commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato nella sua relazione conclusiva, alla quale si fa riferimento esclusivamente quale tertium comparationis, non assumendo essa rilevanza alcuna nel presente giudizio di merito) che il diritto dello spettacolo costituisce una disciplina del diritto che presenta contenuto trasversale, coinvolgendo profili che si estendono al diritto pubblico, al diritto costituzionale, al diritto amministrativo, fino a raggiungere l’approfondimento di ambiti contigui quali la istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Conservatori, il diritto commerciale (con riguardo alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale) e il diritto del lavoro. Quanto sopra manifesta una evidente insufficienza della motivazione riferibile alla valutazione espressa dalla commissione che non ha tenuto conto della struttura trasversale della materia il cui insegnamento era oggetto della selezione ”.
7.- La ricorrente proponeva poi ricorso ex art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della predetta sentenza, chiedendo anche il risarcimento dei danni suppostamente patiti, e il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 903/2022, nel mentre dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento, evidenziava invece come l’originario annullamento fosse stato disposto per difetto di istruttoria e motivazione, sia in relazione ai titoli prodotti dai candidati, sia in relazione alla valutazione della natura afferente all'insegnamento oggetto di concorso, così rimarcando l’obbligo del Conservatorio di effettuare la riedizione del procedimento concernente la valutazione dei titoli dei candidati e delle materie di concorso secondo i principi illustrati dalla sentenza ottemperanda (sentenza n. 2004/2021).
8.- A quel punto, il Conservatorio chiedeva chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. in riferimento all’esecuzione della prefata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 903/2022.
9.- Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 8878/2022, rendeva i chiarimenti nel senso che, tenuto conto del bando de quo e del vincolo conformativo nascente dalla sentenza n. 2004/2021, come interpretata dalla successiva sentenza n. 903/2022, la nuova Commissione avrebbe dovuto essere formata da almeno tre docenti, due commissari esterni reclutati fra i docenti che insegnano Diritto e legislazione dello spettacolo presso le Università italiane, e un docente del Conservatorio diverso da quello che nel 2012 fece parte della Commissione annullata, precisando che il Direttore dell’Istituzione avrebbe potuto presiedere la Commissione.
10.- Nel mese di dicembre 2022, il Conservatorio ha ottemperato alla sentenza e il Direttore ha pertanto proceduto alla nomina della nuova Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria relativa alla disciplina “Diritto e Legislazione dello spettacolo”.
Nel verbale prot. n. 7048 del 5 dicembre 2022, la Commissione ha preso atto del bando pubblico prot. n. 5964 del 10 settembre 2012, relativo alla formazione di graduatorie per l’a.a. 2012/13, e ha definito i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di studio (massimo 30 punti) e per i titoli artistico–culturali e professionali (massimo 85 punti), conformemente alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011. Nel medesimo verbale è stato inoltre ribadito – come previsto dall’art. 5 del bando e dal D.D. 3154 – che i candidati con punteggio inferiore a 24 nei titoli artistico– culturali– professionali non avrebbero potuto essere inclusi nella graduatoria.
La Commissione ha esaminato tutte le domande presentate, poiché nessun provvedimento giurisdizionale aveva limitato la rivalutazione a specifici candidati.
La graduatoria finale è stata pubblicata il 1° marzo 2023
11.- La ricorrente ha nuovamente adito il Consiglio di Stato con ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a., sostenendo che vi fosse elusione o violazione del giudicato.
12.- Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 8307/2024, oggetto dell’odierno giudizio, ha dichiarato la nullità della graduatoria del 1° marzo 2023, statuendo che, nel riesercitare il potere, il Conservatorio avrebbe dovuto eseguire il giudicato contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2004/2021, emendando il nuovo provvedimento dai vizi di legittimità ivi acclarati, secondo la interpretazione contenuta nella sentenza di esecuzione del giudicato della Sezione n. 903 dell’8 febbraio 2022, nonché dei successivi chiarimenti resi con la sentenza n. 8878 del 18 ottobre 2022, con l’ulteriore vincolo conformativo di utilizzare la griglia di valutazione alla quale fa riferimento la nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, menzionata dall’art. 5 del bando, articolata sulle tre macrocategorie dei “titoli di studio”, dei “titoli di servizio” e dei “titoli artistico-culturali e professionali”.
13.- In ottemperanza a tale decisione, il 5 dicembre 2024 si è nuovamente insediata la Commissione, che ha decretato la non idoneità di tutti gli aspiranti candidati, stante il mancato raggiungimento della soglia minima di 24 punti nella sezione “Titoli artistico–culturali– professionali”.
14.- Il verbale conclusivo (prot. 8920 del 10.12.2024) è stato trasmesso all’Avvocatura Generale dello Stato, all’Avvocatura Distrettuale di Napoli e alla Direzione Generale del MUR, nonché è stato pubblicato sul sito del Conservatorio nella sezione “Amministrazione Trasparente” (6.12.2024).
15.- Con l’odierno ricorso ex art. 112 c.p.a., la ricorrente nuovamente lamenta che anche questa nuova valutazione del Conservatorio costituirebbe violazione o elusione del giudicato contenuto nella sentenza da ultimo pronunciata dal Consiglio di Stato, Sez. VII (sentenza n. 8307/2024).
16.- Resistono il Conservatorio di musica e il Ministero dell’università e della ricerca.
17.- Alla udienza in camera di consiglio dell’11 novembre 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
18.- Il ricorso per l’ottemperanza è infondato.
19.- Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, per la sussistenza del lamentato vizio di violazione o elusione del giudicato, è necessario che l'Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (violazione del giudicato), ovvero che l'attività asseritamente esecutiva dell'Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato (elusione del giudicato).
Tuttavia, perché l'atto emanato dall'Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi descritti, è imprescindibile che il 'vincolo conformativo' discendente da quest'ultimo sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4604, e la giurisprudenza ivi citata: Id., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70, 4 ottobre 2007, n. 5188; Sez. V, 20 aprile 2015, n. 2002; Sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602).
I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono infatti configurabili quando la pronuncia del giudice comporti 'margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (ancora Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449).
20.- Tanto premesso, il vincolo conformativo discendente dalla sentenza di cui in epigrafe (sentenza n. 8307/2024), per un verso non implicava alcun automatico riconoscimento della spettanza del bene della vita sotteso all'interesse legittimo azionato (la assegnazione del punteggio nella misura auspicata, idonea a superare la soglia minima prescritta dal bando di concorso), e per un altro verso dettava, quale unico vincolo conformativo al quale l’amministrazione non si sarebbe potuta sottrarre, l’obbligo di emendare il nuovo provvedimento dai già acclarati vizi di legittimità sui quali era calato il giudicato (sentenza n. 2004/2021) e l’obbligo di utilizzare la griglia di valutazione alla quale fa riferimento la nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, menzionata dall’art. 5 del bando, articolata sulle tre macrocategorie dei “titoli di studio”, dei “titoli di servizio” e dei “titoli artistico-culturali e professionali”.
21.- A tanto l’amministrazione ha ottemperato, procedendo alla redazione della nuova graduatoria in piena conformità alla sentenza n. 8307/2024, utilizzando i corretti criteri di valutazione (All. 9), e decretando la non idoneità di tutti gli aspiranti candidati (e quindi non solo della odierna ricorrente), stante il mancato raggiungimento della soglia minima di 24 punti nella sezione “Titoli artistico–culturali– professionali”.
In particolare, nel verbale n. 1 del 5.12.2024, è stata effettuata una puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli (di studio, di servizio, artistico-culturali e professionali), il che all’evidenza dimostra che l’amministrazione, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, ha tenuto conto delle tre macro categorie di titoli contemplati dal bando: titoli di studio, titoli di servizio e titoli artistico culturali e professionali, e ciò in piena conformità alla sentenza n. 8037/2024.
Ciò esclude, di conseguenza, che sia stato effettuato alcun accorpamento, dal momento che, una volta effettuata la tripartizione, a soli fini matematici sono stati sommati i punteggi dei titoli di studio e dei titoli di servizio, ma sempre sull’ovvio presupposto della loro suddivisione e separata valutazione.
Tale corrispondenza è peraltro verificabile alla luce del raffronto tra la valutazione effettuata dalla commissione e il punteggio assegnato in sede di formazione della graduatoria.
Stante la corretta esecuzione del giudicato, deve quindi ritenersi che la doglianza lamentata dalla ricorrente involga la legittimità della rivalutazione operata dall’amministrazione per vizi eventualmente propri e autonomi rispetto al contenuto del giudicato medesimo, posto che la censura cade in effetti sulle nuove valutazioni in ordine ai punteggi assegnati, affermandosi che sarebbero stati minimizzati rispetto alle precedenti valutazioni annullate.
Trattasi, all’evidenza, se del caso, di vizi autonomi di legittimità, idonei ad inficiare la nuova rivalutazione per vizi mai prima d’ora lamentati e, quindi, non oggetto di giudicato e, a maggior ragione, inidonei a rappresentare un vincolo conformativo per l’amministrazione.
Più nel dettaglio, l’affermazione della ricorrente secondo cui: “ Dal verbale redatto dalla Commissione non è dato comprendere il percorso compiuto dalla Commissione nel riempire numericamente la griglia dei punteggi, dalla quale sembrerebbe evincersi che la Ricorrente è stata giudicata “inidonea” per il fatto che il punteggio dalla stessa ricevuto nella macrosezione “titoli artistico culturali-professionali” (20) sia inferiore alla soglia di 24 punti stabilita dall’art. 5 del Bando di gara. La Commissione, tenendo conto del vincolo conformativo imposto dalla sentenza n. 8307/2024, ha diviso il punteggio della griglia in tre macrocategorie (espressamente denominate “titoli di studio”, “titoli di servizio” e “titoli artistico-culturali e professionali”; cfr. doc. 02), poi riassumendo i punteggi in due sezioni, rubricandole “titoli di studio e didattici” e “titoli artistico culturali-professionali”. Resta comunque costante, anche in tale riedizione, l’ennesima elusione del giudicato da parte della Commissione, perché quest’ultima ha sbrigativamente e “ragionieristicamente” riadattato i medesimi punteggi della volta precedente alle tre macrosezioni, ma senza tener conto degli altri vincoli conformativi previsti dalle precedenti sentenze e, in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2004/2021. Più precisamente, la rivalutazione è affetta da palese sviamento di potere, perché la Commissione ha ripartito i punteggi tra i candidati in modo da rendere per tutti irraggiungibile il tetto minimo di 24 punti per i “titoli artistico culturali-professionali”, sì da comportare la presunta inidoneità di tutti e 28 i candidati ”, è infondata in quanto nel verbale della Commissione del dicembre 2024 sono stati predeterminati i criteri di valutazione dei titoli e, dunque, è possibile verificare la correttezza del punteggio numerico attribuito in sede di graduatoria.
In secondo luogo, l’affermazione che “ In ogni caso, l’elusione del giudicato si è concretizzata nel momento in cui, pur a fronte di una sentenza che imponeva all’Amministrazione di rivalutare esclusivamente i profili dei candidati oggetto di contestazione (cfr. ancora, sul punto, l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 303/2014), e pur avendo la Prof.ssa FF, all’esito dell’ennesima rivalutazione, effettivamente superato ciascuno dei candidati che la precedevano nelle precedenti graduatorie (LE, NI, QU e Spirito: chi nella prima e chi nella seconda) – sorpasso che ha riguardato tanto il punteggio totale quanto il punteggio riferito a ciascuna delle macrocategorie – il Conservatorio non l’abbia effettivamente dichiarata vincitrice. Anzi, nell’effettuare un adempimento non richiesto, l’Amministrazione ha rivalutato i profili di tutti i candidati, ed anche per tal via la Prof.ssa FF si è confermata essere il candidato con il punteggio maggiore ”, è inconferente in quanto, una volta annullati gli atti della procedura concorsuale, l’amministrazione non avrebbe che potuto (e dovuto) riesercitare integralmente il potere, rivalutando tutti i candidati (e quindi non solo la ricorrente), dato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 8037/2024 ha affermato la necessità di valutare in candidati secondo la tripartizione, prevista dalla normativa ministeriale richiamata dal bando, fra titoli di studio, titoli di servizio e titoli artistico – culturali e professionali.
Priva di fondamento, poi, è l’affermazione che “ L’aspetto più grave dell’intera vicenda è che, ancora una volta, i commissari hanno seguito pedissequamente lo stesso illegittimo modus operandi che era stato censurato expressis verbis nelle precedenti pronunce, e ripresentato una graduatoria sprovvista della valutazione analitica e giudizi specifici dei titoli prodotti dai candidati: anzi, in assenza di eventuali indicazioni di segno contrario presenti nei verbali precedenti (di cui si chiede l’esibizione), la nuova procedura pare avere addirittura aggravato i vizi motivazionali censurati in quella precedente, giacché in questo caso i commissari hanno omesso persino di compiere quel “giudizio sintetico di valore sul curriculum e sui titoli presentati” che quantomeno era stato effettuato alcune edizioni passate (giudizio che, peraltro, il Giudice stesso aveva ritenuto insufficiente: a fortiori ratione, allora, lo è la sua totale assenza nelle presente rivalutazione) ”, per la semplice evidenza che nel provvedimento impugnato sono state espresse le valutazioni effettuate in termini numerici.
Infine infondata è l’affermazione che “ Risulta, inoltre, che anche in sede di ennesima riedizione della procedura la Commissione abbia immotivatamente mancato di valutare i titoli vantati dalla Ricorrente, che le avrebbero senz’altro consentito di aggiudicarsi l’incarico con un punteggio ancora più elevato di quello che le è stato attribuito (che comunque è stato già riconosciuto dalla stessa Commissione come superiore a quello di tutti gli altri candidati), peraltro superando ampiamente la soglia di 24 punti anche nella macrosezione cui il Conservatorio pare averla riferita (e nella quale la Prof.ssa FF ha invero diritto a totalizzare 85 punti). Né è dato comprendere come sia possibile che, nel tenere asseritamente conto della trasversalità della materia oggetto di concorso – elemento che avrebbe dovuto vertere in favore della Ricorrente, per tutti i motivi che meglio si esporranno nel prosieguo –, il Conservatorio abbia addirittura abbassato i punteggi assegnati un paio di graduatorie fa, anziché incrementarli ”, in quanto la commissione ha valutato tutti i titoli vantati dalla ricorrente, tanto è vero che la stessa non indica quali sarebbero, in ipotesi, i titoli non valutati. Inoltre, la circostanza che i punteggi risultino abbassati rispetto alla precedente graduatoria, non consente di inferire alcuna violazione o elusione del giudicato, anzi proprio tale circostanza rivela che vi è stato l’effettivo riesercizio del potere di valutazione tecnico discrezionale del Conservatorio ad opera di una nuova commissione, che ha attribuito i punteggi sulla scorta delle griglie prestabilite nel verbale n. 1/2024 e nella nota ministeriale n. 3154/2011.
D’altra parte, in alcun modo può sostenersi che la commissione avrebbe dovuto, invece, attribuire un voto numerico percentuale a ciascuna pubblicazione, dal momento che tale modus operandi non è imposto né dal bando di concorso né dalle sentenze poc’anzi menzionate: in particolare, la sentenza n. 2004/2021 ha previsto la valutazione analitica, ma non anche la valutazione parcellizzata e segmentata in relazione alla miriade di titoli presentati.
Il fatto, quindi, che la nuova valutazione dell’amministrazione non abbia soddisfatto le sue aspettative (o i suoi desiderata), è circostanza che esula dal perimetro del denunciato vizio di nullità, non essendo violato alcun precetto specifico, né elusa la finalità per la quale l’annullamento è stato pronunciato.
22.- Non venendo quindi in rilievo alcuna violazione o elusione del giudicato, deve ritenersi che le censure sul punteggio dimidiato avrebbero dovuto essere tuttalpiù veicolate attraverso un nuovo ricorso giurisdizionale ordinario di legittimità avente ad oggetto gli esiti della procedura concorsuali quivi contestati.
La conclusione è avvalorata dalle stesse conclusioni rassegnate da parte ricorrente, in cui (punto d) si formula in via subordinata la domanda che “ nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersene la nullità per elusione del giudicato, disporre la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., al fine di annullare tutti i provvedimenti impugnati e quelli ad essi connessi, e per l’effetto condannare l’Amministrazione a disporre la ripetizione della procedura comparativa, seguendo i criteri indicati in narrativa o i diversi criteri che saranno ritenuti di giustizia ”.
23.- Ritiene, quindi, il Collegio, che nel caso all’esame debba farsi applicazione del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 2 del 15 gennaio 2013, seguito ex multis da Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4604/2015 e Id., Sezione IV, sentenze nn. 4822/2019, 7908/2019, 7411/2020 e 4846/2020; di recente, anche Sezione VII, sentenza n. 9973/2023, da richiamarsi anche quali precedenti specifici e conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del cod. proc. amm..
In particolare, secondo questi pronunciamenti, “ Quando l'Amministrazione rinnova l'esercizio delle sue funzioni dopo l'annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l'interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall'amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell'ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione; il giudice dell'ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell'atto gravato).Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone “la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del c.p.”; ed inoltre, “ove ne sussistano i presupposti processuali, tale azione sia proposta non già entro il termine proprio dell’actio iudicati (dieci anni, ex art. 114, co. 1, cui rinvia l’art. 31, co. 4, cpa), bensì entro il termine di decadenza previsto dall’art. 41 cpa ”.
24.- Applicando il suesposto principio al caso di specie, ne deriva che, qualificata l'azione di cui ai motivi diversi da quelli respinti come azione di annullamento ordinario, spetterà alla parte, in applicazione analogica delle norme sul rilievo dell'incompetenza contenute negli articoli 15 e 16 del c.p.a., nei limiti del proprio interesse e ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze già verificatesi, riassumere il giudizio dinanzi al TAR competente, nei termini di cui all’art. 16, comma 3, in relazione ai profili concernenti i prospettati nuovi autonomi vizi di illegittimità dell’atto impugnato.
Al riguardo, la Sezione evidenzia che il principio generale della concentrazione delle domande non può trovare applicazione nei casi in cui l’azione di annullamento sia proposta, congiuntamente all’azione di nullità per violazione del giudicato, dinanzi al Consiglio di Stato in unico grado.
In tali eventualità, infatti, il Consiglio di Stato, qualora respinga la domanda di nullità e residui l’interesse della parte ricorrente all’esame dell’azione di annullamento, deve dichiarare la propria incompetenza funzionale su tale domanda, con gli effetti di cui all’art. 16, comma 3, del c.p.a.
25.- Le spese del giudizio possono tuttavia compensarsi, attesa la complessità delle questioni all’esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e, per il resto, dichiara la propria incompetenza funzionale in ordine alla domanda di annullamento, secondo quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
EL Di RL, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di RL | Marco IP |
IL SEGRETARIO