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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/05/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14580/2020
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
RE Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14580/2020 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dall'Avv. Cristina Guatta, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Anna Fadenti, che, insieme all'Avv. Elisabetta Sacchetto, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico il 27.5.2022
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.6.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, disattesa ogni diversa istanza, azione ed eccezione, previe le più opportune declaratorie: in via principale e nel merito:
- voglia pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. ; Controparte_1
- assegnare la casa coniugale alla moglie che vivrà nell'abitazione unitamente ai figli;
- disporre l'affido in via esclusiva dei figli minori alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater u.c. cod. civ., con collocamento prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere e frequentare i figli minori compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, previa comunicazione e accordo con la madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.30, nonché il mercoledì pomeriggio delle ore 16.00 sino alla mattina successiva alle ore 8.00 quando lì riaccompagnerà a scuola
o presso il domicilio della madre, salvo modifiche da concordarsi anticipatamente trai coniugi;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare con l'altro coniuge, festività natalizie e capodanno e festività pasquali alternate tra i coniugi;
- prevedere che il padre informi anticipatamente la madre delle proprie trasferte lavorative;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 200,00, per
[...] ciascun figlio, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia;
- nulla disporre il relazione al pagamento dell'integrale quota di mutuo da parte della signora trattandosi di contenuto soltanto eventuale dell'accordo tra le parti, sul Pt_1 quale la signora ha revocato il proprio consenso”; Pt_1
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, reietta ogni ulteriore domanda eccezione e conclusione, previe le più opportune declaratorie, così pronunciarsi:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, rigettando le richieste ex adverso formulate;
2. disporsi l'affidamento condiviso paritario dei figli minori ed RE ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocamento alternato presso ciascun genitore con le seguenti modalità (schema 2/2/3): - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina ore 8.00 con riaccompagnamento a scuola;
- durante la settimana cui segue il w.e. di competenza paterna, con il papà dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì ore 8.00 con riaccompagnamento a scuola e con la mamma dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì ore 8.00 con riaccompagnamento
a scuola;
- durante la settimana cui segue il w.e. di competenza materna, con la mamma dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì ore 8.00 con riaccompagnamento a scuola e con il papà dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì ore 8.00 con riaccompagnamento a scuola;
- i minori trascorreranno ad anni alterni la prima metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali con il padre e la seconda metà con la madre e ad anni alterni ogni altra festività; - durante il periodo estivo, i minori trascorreranno quattro settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
in via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento, fermo l'affido condiviso, disporre la collocazione della prole presso la madre nella abitazione familiare, disponendo le seguenti frequentazioni ordinarie tra padre e figli: - fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina;
- ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino quantomeno a giovedì sera dopo cena, con rientro alle ore 21.00;
3. revocarsi l'assegnazione della casa coniugale ove disposto l'affidamento paritetico alternato;
in via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento, confermarsi
l'assegnazione della abitazione coniugale alla madre, affinchè vi abiti con la prole, prendendo atto dell'onere assunto dalla del pagamento del rateo del mutuo;
Pt_1
4. disporre che entrambi i genitori concorrano al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, nei tempi di rispettiva permanenza;
onerando i genitori di provvedere alle spese non comprese nel mantenimento ordinario, da porre a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
in via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento, limitare l'onere del padre di contribuire al mantenimento della prole versando alla madre la somma di
€.100,00 mensile per ciascun figlio, entro il giorno 20 di ogni mese;
5. comunque rigettare le richieste avversarie anche in quanto infondate in fatto ed in diritto;
6. in ogni caso, spese di lite integralmente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.12.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 28.5.2016 a GN LL (BS), iscritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2016, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati due figli, (il Per_1
25.9.2016) e RE (il 4.11.2017), aggiungendo che la casa familiare, sita a GN LL
(BS), in via Gorizia n. 17, era in comproprietà fra i coniugi nella misura di ½ ciascuno e per l'acquisto della stessa era stato contratto un mutuo cointestato fra le parti, con rate mensili pari ad € 500,00.
La ricorrente riferiva la sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale a causa delle condotte aggressive e violente del marito, degenerate nel mese di agosto 2020 in uno spintonamento che l'aveva costretta a lasciare la casa familiare con i figli, e chiedeva la pronuncia della separazione con addebito all' rassegnando le conclusioni trascritte in CP_1
epigrafe in punto di regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti. si costituiva in vista dell'udienza presidenziale, celebrata il 14.7.2021, per Controparte_1
contestare di essere mai stato violento nei confronti della moglie e per addebitare la crisi coniugale, piuttosto, al distacco emotivo da lei progressivamente mostrato dalla primavera del
2019. Egli deduceva di essere stato un padre sempre presente sia materialmente che affettivamente e chiedeva la separazione con addebito alla moglie (domanda di addebito poi oggetto di rinuncia nella comparsa conslusionale), rassegnando le conclusioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza presidenziale, sull'accordo delle parti, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi con pernotto durante la settimana, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e impegno di costei a farsi carico della rata integrale del mutuo gravante sulla stessa dall'escomio dell' e veniva CP_2
previsto il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
Durante la fase istruttoria del giudizio, considerato il contenuto delle relazioni dei Servizi
Sociali depositate e dei documenti reddituali acquisiti al giudizio, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in essere, prima veniva posto un contributo al mantenimento indiretto dei figli a carico dell' pari ad € 300,00 mensili complessivi, CP_1
e, poi, i minori venivano affidati in via super esclusiva alla madre.
La causa veniva istruita con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e con le prove orali ammesse con ordinanza del 7.7.2023, e, all'udienza del 28.6.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate ufficialmente dalla data dell'udienza presidenziale, celebrata il 14.7.2021, ma hanno interrotto la convivenza di fatto già in passato, dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre dello stesso anno, per poi riprenderla ma senza più affectio coniugalis. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in giudizio, nel corso del quale entrambe le parti hanno espresso la volontà di separarsi e si sono rivolte reciproche domande di addebito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al resistente per condotte minacciose, aggressive e violente che l'hanno indotta alla fine del mese di agosto 2020 a lasciare la casa coniugale, nella quale è poi rientrata solo nel mese di dicembre 2020, ma senza mai riappacificarsi con il marito. Ella, in particolare, ha fatto riferimento a un episodio di spintonamento accaduto nel gennaio 2020 e ad un litigio del febbraio 2021, in cui l' CP_1
l'avrebbe stretta ai polsi facendola ferire con il cinturino dell'orologio, oltre a numerose offese e minacce da lei ricevute a partire dalla primavera del 2020.
Tali condotte, tuttavia, non sono risultate provate.
In primo luogo, la sentenza penale del Tribunale di Brescia n. 5014, pubblicata il 29.1.2024, accogliendo la richiesta proveniente dallo stesso P.M., ha assolto l' dai reati di CP_1
maltrattamenti e atti persecutori ai danni della per gli stessi fatti sopra descritti Pt_1
“perché il fatto non sussiste”, sottolineando la ricostruzione generica data dalla persona offesa, a fronte della contestazione specifica degli eventi offerta dall'imputato, l'inesistenza di alcun testimone che avesse direttamente assistito ai fatti o li avesse confermati in modo preciso, la reciprocità delle aggressioni e dei litigi, inseriti in un'asprissima e gravissima crisi di coppia caratterizzata da un'elevata conflittualità.
Nemmeno le prove orali assunte nel presente giudizio hanno consentito di superare le lacune probatorie sottolineate nel provvedimento del Giudice penale, perché i testimoni citati dalla hanno riferito di non ricordare i fatti o di averli sentiti riportati dalla stessa persona Pt_1
offesa e non visti o percepiti direttamente.
Inoltre, se la avesse realmente temuto per l'incolumità propria o dei propri figli in Pt_1
conseguenza delle condotte violente del marito non gli avrebbe fatto frequentare i minori durante il periodo della separazione di fatto (fine agosto- dicembre 2020), né sarebbe poi rientrata con loro nella casa coniugale a fine anno, né avrebbe concordato con l' CP_1 almeno in un primo momento, l'affidamento condiviso dei figli e una frequentazione libera degli stessi ad opera del padre, circostanze che inducono a ritenere come l'allontanamento di costei dalla casa coniugale avvenuto nell'agosto 2020 sia piuttosto riconducibile ad una crisi di coppia ormai divenuta irreversibile piuttosto che ad esigenze di protezione della ricorrente dalla violenza agita contro di lei dal marito.
Peraltro, l'asserita violenza del febbraio 2021, anche ove provata, sarebbe inidonea a causare la crisi familiare, essendosi verificata dopo l'introduzione del presente giudizio (il cui ricorso introduttivo è stato depositato il 31.12.2020), ossia in un clima matrimoniale già irreversibilmente compromesso.
La domanda di addebito della separazione all' formulata dalla ricorrente, pertanto, CP_1
non può che essere rigettata.
Nulla deve essere deciso quanto alla domanda di addebito della separazione alla Pt_1
formulata dal resistente in quanto egli vi ha rinunciato, peraltro solo in sede di comparsa conclusionale (cfr. pag. 6).
In ogni caso essa sarebbe stata da rigettare: il resistente, infatti, negli scritti difensivi si è limitato genericamente ad attribuire la crisi coniugale al progressivo distacco emotivo della moglie verificatosi dalla primavera del 2019, per aggiungere, solo nella seconda memoria istruttoria, ossia dopo il maturare delle preclusioni assertive (coincidente con il deposito della prima memoria istruttoria), e in modo estremamente generico sul piano temporale, di una probabile relazione fedifraga della moglie durante la convivenza coniugale, così, da un lato, non allegando fatti rilevanti ai fini dell'addebito, e, dall'altro lato, non provando quelli rilevanti.
3. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stessa. Il resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Ebbene, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, ossia arrechi a quest'ultimo un pregiudizio.
Nel caso di specie, come emerso dalle relazioni frutto del lungo periodo di monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali (iniziato nel febbraio 2022 e protrattosi sino all'esito del giudizio) e dal comportamento tenuto dallo stesso in corso di causa, CP_1
egli, faticando ad accettare un punto di vista diverso dal proprio, ha mantenuto una chiusura al dialogo che ha, di fatto, impedito l'esercizio di una genitorialità condivisa soprattutto in relazione alle decisioni inerenti alla salute dei minori e alla loro gestione pratica, e non ha compreso che la sua ostilità verso la e il suo desiderio di dimostrare la propria Pt_1 innocenza e l'esclusiva responsabilità della ricorrente hanno avuto e hanno ancora ripercussioni dannose sui figli, atteggiamento riscontrato anche dagli operatori del
Consultorio di Ghedi, secondo i quali il fallimento del percorso di mediazione familiare intrapreso dalla coppia genitoriale sarebbe attribuibile all'atteggiamento dell' che CP_1
“trovandosi ancora in una fase accusatoria nei confronti della sig.ra risulta poco Pt_1 propenso all'ascolto e alla comunicazione costruttiva” (cfr. relazione redatta dall'assistente sociale datata 20.2.2023, pag. 4).
I Servizi Sociali, in particolare, già nella relazione datata 3.6.2022, rilevano come
“l'atteggiamento (dell' nei confronti della ex moglie appare nel complesso di CP_1 rabbia e recriminazione”, e come “durante l'unico colloquio di coppia effettuato non è stato possibile facilitare la comunicazione poiché l'atteggiamento del sig. si è mantenuto CP_1 prevaricante nei confronti della ex moglie, che si è mostrata intimorita e in difficoltà” (cfr. pagine 4 e 5 della relazione), e, nonostante concludano suggerendo la conservazione di una forma di affidamento condiviso dei figli, evidenziano la presenza di alcuni fattori di rischio, quali “la condizione di conflittualità in atto che non favorisce i processi di comunicazione necessari al mantenimento dell'unità genitoriale volta al benessere dei minori” e “le criticità emerse in sede di colloquio” con l' (cfr. pag. 9 della relazione), sino a che, nelle CP_1 relazioni del febbraio 2023, poi confermate dall'ultima relazione datata 14.5.2024, arrivano a suggerire un affidamento super esclusivo dei minori alla madre prendendo atto dell'atteggiamento inutilmente oppositivo del resistente e dell'impossibilità, a causa dello stesso, di assumere decisioni rilevanti nell'interesse dei minori, anche nel settore sanitario.
Nella relazione dell'assistente sociale del 20.2.2023, infatti, i Servizi notano come l' CP_1
non provveda a fissare le visite specialistiche necessarie per RE senza dare motivazioni valide, non autorizzi l'intervento alle adenoidi in quanto a suo dire non adeguatamente informato, ma, al contempo, non provveda a documentarsi (cfr. pag. 4 della relazione), e come egli rifiuti di firmare le deleghe per il ritiro dei minori da scuola da parte dei nonni materni (ritiro che avrebbe significativamente agevolato la impegnata in un lavoro a Pt_1 tempo pieno, nella gestione dei figli) sino a che gli stessi non si siano sottoposti all'esame del capello per escludere l'uso di droghe (cfr. pag. 3 della relazione psicologica datata
24.10.2022), senza che, in passato, tale preoccupazione sia mai stata riferita ai Servizi Sociali, con una presa di posizione apparentemente dettata più dalla volontà di ostacolare l'ex moglie che non dalla preoccupazione che i figli possano essere ritirati da scuola da soggetti irresponsabili, considerazione questa che è sembrata confermata dall'episodio spesso riferito dal padre e ribadito anche all'udienza del 29.3.2023 (quello in cui, quindici minuti dopo che l' si era lamentato di fronte alla psicologa del Servizio che non gli venissero date CP_1 informazioni sui figli dalla gli era arrivato un messaggio da quest'ultima contenente Pt_1
tutte le notizie della scuola dei minori), da lui interpretato come se i Servizi Sociali avessero subito riferito il colloquio di lui e della psicologa alla per far comportare bene Pt_1 quest'ultima, senza pensare, invece, che, se anche il fatto si fosse svolto così come da lui riferito, esso non farebbe che dimostrare la propensione della ad assecondare le Pt_1
richieste del Servizio a tutto vantaggio dei minori.
L' ha sempre sostenuto lo schieramento degli operatori dei Servizi Sociali a favore CP_1
della ma senza mai addurre giustificazioni oggettive a tale pensiero (essendo gli Pt_1
stessi, anzi, soggetti terzi imparziali che non ricaverebbero alcuna utilità personale dall'affidamento dei minori all'uno o all'altro genitore, non avendo legami di parentela, amicizia o affinità con alcuna delle due parti, né un interesse oggettivo all'esito della lite, e non avendo l' affermato alcunché in contrario, al di là di allegazioni generiche in CP_1
ordine al loro atteggiamento parziale e svalutante nei suoi confronti e alla loro tendenza a sostenersi a vicenda), risultando, quindi, più probabile che il loro atteggiamento, neutro in un primo tempo, quando costoro suggerivano di verificare la praticabilità di un affidamento condiviso ad entrambi i genitori, sia poi virato verso una valutazione negativa dell'atteggiamento dell' proprio in conseguenza delle sue condotte inadeguate e in CP_1 ragione dell'esigenza di tutelare il benessere dei minori coinvolti nel conflitto genitoriale.
Anzi, l'ultima relazione dei Servizi Sociali, datata 14.5.2024, è stata redatta da un assistente sociale, diverso rispetto alla precedente, il quale ha Persona_2 Persona_3
comunque confermato le conclusioni cui era arrivato il suo predecessore.
L'udienza del 29.3.2023, alla quale il resistente ha partecipato personalmente, ha poi confermato l'opportunità di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
In primo luogo, infatti, è emerso con certezza che l' ha videoregistrato i figli minori: CP_1
“l'Avv. Sacchetto riferisce che l'assistito ha ammesso di aver fatto le registrazioni ai minori in un paio di occasioni. L' lo conferma, affermando che è stato per dimostrare che CP_1
quanto da lui riferito in ordine alle cose dette dai bambini non è una falsità, perché le ricostruzioni date dalla delle vicende che li riguardano sono ben diverse dal reale Pt_1 accaduto. “Poi si lamentano che registro” (cfr. verbale dell'udienza, pag. 2).
L'abitudine di videoregistrare i figli minori in attimi accuratamente scelti per dimostrare le proprie ragioni rappresenta una strumentalizzazione degli stessi ad unico beneficio dell'autore della ripresa e senza alcuna considerazione del loro benessere, pregiudicato dall'azione di chi divulga le loro confidenze in modo decontestualizzato, magari determinando un fraintendimento di ciò che intendevano dire, e le mostra a persone diverse da colui al quale erano state rese, tradendo la loro fiducia. Tale circostanza, peraltro, appare ancora più grave considerato che la difesa del resistente aveva sempre radicalmente smentito la videoregistrazione dei minori e l'aveva, anzi, descritta come una falsità riportata dalla Pt_1
ai Servizi Sociali e valorizzata quale esempio della parzialità di questi ultimi, che vi avrebbero creduto “senza alcuno spirito critico” (cfr. note scritte del resistente, pag. 4).
In secondo luogo, l'episodio del Pronto Soccorso è stato esaminato anche nel corso dell'udienza del 29.3.2023, durante la quale l' ha affermato, insistentemente, di voler CP_1
sapere cosa fosse successo prima che fosse portato al Pronto Soccorso, dubitando che Per_1
le condizioni di suo figlio fossero tanto gravi da giustificare un ricovero: nonostante la con spiegazione esaustiva, gli abbia risposto che il minore si era sentito male d'un Pt_1
tratto e che i medici, vedendolo così, avevano ipotizzato un attacco di epilessia, diagnosi, poi, esclusa solo dopo una serie di accertamenti, fra i quali una visita neurologica dalla quale era emerso che si trattava di forti mal di testa che provocavano nel minore attacchi simili a convulsioni, l' si è limitato a commentare “infatti io lo sapevo fin dall'inizio che non CP_1 era epilessia”, dimostrando come, in realtà, non appaia tanto interessato alle reali condizioni di salute del figlio bensì a mettere in cattiva luce la presentandola come una Per_1 Pt_1
donna incline a sottoporre i figli a trattamenti medici inutili, senza, tuttavia, adeguatamente argomentare questa sua posizione, considerato che le reazioni di avevano allarmato lo Per_1
stesso personale sanitario, tanto da indurlo a ricoverare il minore per quattro giorni e ad effettuare un'approfondita visita neurologica prima di escludere la sindrome epilettica.
In terzo luogo, le frasi che l' all'udienza del 29.3.2023, ha attribuito ai figli, circa le CP_1 affermazioni loro rivolte dalla nonna materna (“che la nonna materna in montagna avrebbe detto loro che ai bugiardi viene tagliata la lingua e aggiunge di aver notato, da allora, che i bambini avevano smesso di parlare e di confidarsi con lui… che gli avrebbe detto Per_1 che la nonna lo avrebbe messo in prigione e avrebbe visto una mamma molto cattiva”, cfr. verbale di udienza, pag. 2), appaiono equiparabili a quella riferita dai figli alla “il Pt_1 papà ha detto che il suo desiderio più grande è che tu voli in cielo” (relazione psicologica datata 17.2.2023), ed essendo state pronunciate da minori, debbono essere contestualizzate, necessità compresa dalla ma non dall' come evidenziato dalla Dott.ssa Pt_1 CP_1 in udienza: “il nostro Servizio è neutrale, ha effettuato le valutazioni per quanto Per_3
osservato direttamente, e nell'interesse dei minori. Abbiamo parlato più volte della difficoltà dei bambini ad essere videoregistrati e tentato di contestualizzare le affermazioni da loro riportate ai genitori, e questo lo dico anche in relazione all'appunto dell' sul fatto CP_1 che il Servizio non abbia spesso verbalizzato le sue preoccupazioni di un'alienazione dei minori, nate da quanto da loro riferito” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Questo Collegio, infine, intende condividere la considerazione, già svolta dal Giudice
Istruttore nell'ordinanza 28.6.2024, secondo cui, in ogni caso, l'assoluzione dell' dai CP_1
reati di maltrattamenti e atti persecutori ai danni della non comporti automaticamente Pt_1
una valutazione di idoneità genitoriale tale da giustificare la modifica del regime di affidamento super esclusivo dei figli alla madre in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in quanto la stessa sentenza penale di assoluzione (cfr. doc. n. 17 del fascicolo di parte resistente), dà atto della “asprissima e gravissima crisi di coppia”, della “scarsa collaborazione dell'imputato al ménage familiare (sia per le trasferte di lavoro sia per sua propria insofferenza)” (cfr. pag. 7), del “venir meno del reciproco rispetto, soprattutto da parte dell' (cfr. pag. 9), e non tace “di talune condotte riprovevoli commesse CP_1 dall'imputato nei confronti dei figli, in particolare laddove lo stesso ha cercato di coinvolgerli nel conflitto genitoriale tentando di indurli a schierarsi in suo favore”, precisando, al contempo, che si tratta di vicende che esulano dal procedimento penale e che debbono essere affrontate in altra sede, appunto quella civile.
Al contrario, la ha sempre mantenuto un comportamento collaborante con i Servizi Pt_1
Sociali e accudente nei confronti dei figli, garantendo loro l'accesso alla figura paterna, nonostante il conflitto genitoriale, attivandosi concretamente nella co-genitorialità, gestendo la comunicazione con il padre in modo funzionale al benessere e all'educazione dei figli, accogliendo le richieste dell' e coinvolgendolo nelle decisioni riguardanti RE e CP_1
nonostante il regime di affidamento super esclusivo attualmente in essere (cfr. Per_1
relazione Servizi Sociali datata 14.5.2024, pag. 3).
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo dei figli RE e a sé, nella forma così detta “rafforzata” o Per_1
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione ai figli (relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, al rilascio di documenti validi per l'espatrio) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Deve confermarsi, inoltre, il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre perché tale assetto abitativo è risultato confacente all'interesse dei minori, come emerge dai risultati dell'indagine svolta dai Servizi Sociali;
deve, quindi, essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita a GN LL (BS), in via Gorizia n. 17, alla ricorrente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. Per quanto riguarda gli incontri dei figli con il padre, invece, questi avverranno a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola, e ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sera dopo cena, con rientro alle ore 21:00 (eventualmente prevedendo che, almeno nella settimana in cui i figli non staranno con il padre nel weekend, il padre possa tenerli a dormire presso di sé sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola, così da limitare per quanto possibile i contatti diretti fra i genitori nel passaggio dei figli dal contesto materno a quello paterno, fonte di conflitto): non sono, infatti, emersi motivi oggettivi e circostanziati che suggeriscano una riduzione del precedente regime di frequentazione, se non la conflittualità fra i genitori al momento del trasferimento dei figli dall'uno all'altro contesto, conflittualità che i genitori, tuttavia, hanno il dovere di risolvere nell'interesse dei figli e in nome della loro responsabilità, anche perché i Servizi Sociali hanno sempre ribadito il forte legame affettivo fra figli e padre.
Per quanto attiene ai rapporti economici genitori- figli, considerate le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di € 481 nel 2017, di € 920,00 nel 2018, di € 1.074 nel 2019, di € 951,00 nel 2020, di € 1.264,00 nel 2021, e di € 1.747,25 nel 2022, e percepisce in via integrale l'assegno unico per i figli, mentre il resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.680,00 nel 2018, di € 1.700,00 nel 2019, di €
1.400,00 nel 2020, di € 1.232,00 nel 2021, e di € 1.431,00 nel 2022), la prevalenza dei tempi di permanenza dei figli presso la madre e dei compiti accuditivi e di cura di costei, l'età e le esigenze dei figli minori, deve essere confermato il contributo al mantenimento dei figli posto a carico dell' in via provvisoria ed urgente, pari ad € 150,00 mensili per ciascun CP_1
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
4. Sulle ulteriori richieste della ricorrente
L'impegno della ricorrente a farsi carico integralmente del mutuo per l'acquisto della casa familiare assunto in sede di udienza presidenziale è da intendersi limitato alla fase dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ma non idoneo a vincolare la in via definitiva, in Pt_1 quanto l'accordo trovato dai coniugi nell'ambito del tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente delegato è ontologicamente precario, destinato com'è a disciplinare i rapporti fra le parti nelle more della pronuncia definitiva e ad essere rimesso in discussione da quest'ultima in relazione ai profili attinenti al contenuto essenziale del giudizio di separazione, mentre, in relazione ai profili non attinenti al contenuto essenziale di quest'ultimo (quale è quello relativo all'accollo integrale del mutuo da parte di uno dei due cointestatari), si intende caducato ove il consenso di una delle parti non venga confermato all'esito del giudizio.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti attesa la reciprocità della soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata Controparte_1
dalla ricorrente;
4) Prende atto della rinuncia alla domanda di addebito della separazione a Parte_1
formulata dal resistente;
5) Affida in via esclusiva i figli minori e Persona_4 [...] lla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via Per_5 Parte_1
esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione del padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola, e ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sera dopo cena, con rientro alle ore 21:00 (eventualmente prevedendo che, almeno nella settimana in cui i figli non staranno con il padre nel weekend, il padre possa tenerli a dormire presso di sé sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola); durante il periodo estivo, i minori trascorreranno quattro settimane, delle quali non più di due continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il
31 maggio di ogni anno;
i minori trascorreranno ad anni alterni la prima metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali con il padre e la seconda metà con la madre e ad anni alterni ogni altra festività; tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal termine della scuola al giorno di Pasqua ovvero dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
6) Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli AN e con il versamento di un assegno dell'importo di € Per_1
300,00 mensili complessivi (ossia di € 150,00 mensili per ciascun figlio), da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di importo Parte_1
soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 15.5.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
RE Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14580/2020 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dall'Avv. Cristina Guatta, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Anna Fadenti, che, insieme all'Avv. Elisabetta Sacchetto, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico il 27.5.2022
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.6.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, disattesa ogni diversa istanza, azione ed eccezione, previe le più opportune declaratorie: in via principale e nel merito:
- voglia pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. ; Controparte_1
- assegnare la casa coniugale alla moglie che vivrà nell'abitazione unitamente ai figli;
- disporre l'affido in via esclusiva dei figli minori alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater u.c. cod. civ., con collocamento prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere e frequentare i figli minori compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, previa comunicazione e accordo con la madre e comunque a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.30, nonché il mercoledì pomeriggio delle ore 16.00 sino alla mattina successiva alle ore 8.00 quando lì riaccompagnerà a scuola
o presso il domicilio della madre, salvo modifiche da concordarsi anticipatamente trai coniugi;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare con l'altro coniuge, festività natalizie e capodanno e festività pasquali alternate tra i coniugi;
- prevedere che il padre informi anticipatamente la madre delle proprie trasferte lavorative;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 200,00, per
[...] ciascun figlio, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia;
- nulla disporre il relazione al pagamento dell'integrale quota di mutuo da parte della signora trattandosi di contenuto soltanto eventuale dell'accordo tra le parti, sul Pt_1 quale la signora ha revocato il proprio consenso”; Pt_1
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, reietta ogni ulteriore domanda eccezione e conclusione, previe le più opportune declaratorie, così pronunciarsi:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, rigettando le richieste ex adverso formulate;
2. disporsi l'affidamento condiviso paritario dei figli minori ed RE ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza anagrafica presso la madre e collocamento alternato presso ciascun genitore con le seguenti modalità (schema 2/2/3): - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina ore 8.00 con riaccompagnamento a scuola;
- durante la settimana cui segue il w.e. di competenza paterna, con il papà dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì ore 8.00 con riaccompagnamento a scuola e con la mamma dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì ore 8.00 con riaccompagnamento
a scuola;
- durante la settimana cui segue il w.e. di competenza materna, con la mamma dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì ore 8.00 con riaccompagnamento a scuola e con il papà dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì ore 8.00 con riaccompagnamento a scuola;
- i minori trascorreranno ad anni alterni la prima metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali con il padre e la seconda metà con la madre e ad anni alterni ogni altra festività; - durante il periodo estivo, i minori trascorreranno quattro settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
in via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento, fermo l'affido condiviso, disporre la collocazione della prole presso la madre nella abitazione familiare, disponendo le seguenti frequentazioni ordinarie tra padre e figli: - fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina;
- ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino quantomeno a giovedì sera dopo cena, con rientro alle ore 21.00;
3. revocarsi l'assegnazione della casa coniugale ove disposto l'affidamento paritetico alternato;
in via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento, confermarsi
l'assegnazione della abitazione coniugale alla madre, affinchè vi abiti con la prole, prendendo atto dell'onere assunto dalla del pagamento del rateo del mutuo;
Pt_1
4. disporre che entrambi i genitori concorrano al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, nei tempi di rispettiva permanenza;
onerando i genitori di provvedere alle spese non comprese nel mantenimento ordinario, da porre a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
in via subordinata: nel denegato caso di mancato accoglimento, limitare l'onere del padre di contribuire al mantenimento della prole versando alla madre la somma di
€.100,00 mensile per ciascun figlio, entro il giorno 20 di ogni mese;
5. comunque rigettare le richieste avversarie anche in quanto infondate in fatto ed in diritto;
6. in ogni caso, spese di lite integralmente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.12.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 28.5.2016 a GN LL (BS), iscritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2016, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nati due figli, (il Per_1
25.9.2016) e RE (il 4.11.2017), aggiungendo che la casa familiare, sita a GN LL
(BS), in via Gorizia n. 17, era in comproprietà fra i coniugi nella misura di ½ ciascuno e per l'acquisto della stessa era stato contratto un mutuo cointestato fra le parti, con rate mensili pari ad € 500,00.
La ricorrente riferiva la sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale a causa delle condotte aggressive e violente del marito, degenerate nel mese di agosto 2020 in uno spintonamento che l'aveva costretta a lasciare la casa familiare con i figli, e chiedeva la pronuncia della separazione con addebito all' rassegnando le conclusioni trascritte in CP_1
epigrafe in punto di regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti. si costituiva in vista dell'udienza presidenziale, celebrata il 14.7.2021, per Controparte_1
contestare di essere mai stato violento nei confronti della moglie e per addebitare la crisi coniugale, piuttosto, al distacco emotivo da lei progressivamente mostrato dalla primavera del
2019. Egli deduceva di essere stato un padre sempre presente sia materialmente che affettivamente e chiedeva la separazione con addebito alla moglie (domanda di addebito poi oggetto di rinuncia nella comparsa conslusionale), rassegnando le conclusioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza presidenziale, sull'accordo delle parti, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi con pernotto durante la settimana, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e impegno di costei a farsi carico della rata integrale del mutuo gravante sulla stessa dall'escomio dell' e veniva CP_2
previsto il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
Durante la fase istruttoria del giudizio, considerato il contenuto delle relazioni dei Servizi
Sociali depositate e dei documenti reddituali acquisiti al giudizio, a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in essere, prima veniva posto un contributo al mantenimento indiretto dei figli a carico dell' pari ad € 300,00 mensili complessivi, CP_1
e, poi, i minori venivano affidati in via super esclusiva alla madre.
La causa veniva istruita con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e con le prove orali ammesse con ordinanza del 7.7.2023, e, all'udienza del 28.6.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate ufficialmente dalla data dell'udienza presidenziale, celebrata il 14.7.2021, ma hanno interrotto la convivenza di fatto già in passato, dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre dello stesso anno, per poi riprenderla ma senza più affectio coniugalis. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in giudizio, nel corso del quale entrambe le parti hanno espresso la volontà di separarsi e si sono rivolte reciproche domande di addebito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al resistente per condotte minacciose, aggressive e violente che l'hanno indotta alla fine del mese di agosto 2020 a lasciare la casa coniugale, nella quale è poi rientrata solo nel mese di dicembre 2020, ma senza mai riappacificarsi con il marito. Ella, in particolare, ha fatto riferimento a un episodio di spintonamento accaduto nel gennaio 2020 e ad un litigio del febbraio 2021, in cui l' CP_1
l'avrebbe stretta ai polsi facendola ferire con il cinturino dell'orologio, oltre a numerose offese e minacce da lei ricevute a partire dalla primavera del 2020.
Tali condotte, tuttavia, non sono risultate provate.
In primo luogo, la sentenza penale del Tribunale di Brescia n. 5014, pubblicata il 29.1.2024, accogliendo la richiesta proveniente dallo stesso P.M., ha assolto l' dai reati di CP_1
maltrattamenti e atti persecutori ai danni della per gli stessi fatti sopra descritti Pt_1
“perché il fatto non sussiste”, sottolineando la ricostruzione generica data dalla persona offesa, a fronte della contestazione specifica degli eventi offerta dall'imputato, l'inesistenza di alcun testimone che avesse direttamente assistito ai fatti o li avesse confermati in modo preciso, la reciprocità delle aggressioni e dei litigi, inseriti in un'asprissima e gravissima crisi di coppia caratterizzata da un'elevata conflittualità.
Nemmeno le prove orali assunte nel presente giudizio hanno consentito di superare le lacune probatorie sottolineate nel provvedimento del Giudice penale, perché i testimoni citati dalla hanno riferito di non ricordare i fatti o di averli sentiti riportati dalla stessa persona Pt_1
offesa e non visti o percepiti direttamente.
Inoltre, se la avesse realmente temuto per l'incolumità propria o dei propri figli in Pt_1
conseguenza delle condotte violente del marito non gli avrebbe fatto frequentare i minori durante il periodo della separazione di fatto (fine agosto- dicembre 2020), né sarebbe poi rientrata con loro nella casa coniugale a fine anno, né avrebbe concordato con l' CP_1 almeno in un primo momento, l'affidamento condiviso dei figli e una frequentazione libera degli stessi ad opera del padre, circostanze che inducono a ritenere come l'allontanamento di costei dalla casa coniugale avvenuto nell'agosto 2020 sia piuttosto riconducibile ad una crisi di coppia ormai divenuta irreversibile piuttosto che ad esigenze di protezione della ricorrente dalla violenza agita contro di lei dal marito.
Peraltro, l'asserita violenza del febbraio 2021, anche ove provata, sarebbe inidonea a causare la crisi familiare, essendosi verificata dopo l'introduzione del presente giudizio (il cui ricorso introduttivo è stato depositato il 31.12.2020), ossia in un clima matrimoniale già irreversibilmente compromesso.
La domanda di addebito della separazione all' formulata dalla ricorrente, pertanto, CP_1
non può che essere rigettata.
Nulla deve essere deciso quanto alla domanda di addebito della separazione alla Pt_1
formulata dal resistente in quanto egli vi ha rinunciato, peraltro solo in sede di comparsa conclusionale (cfr. pag. 6).
In ogni caso essa sarebbe stata da rigettare: il resistente, infatti, negli scritti difensivi si è limitato genericamente ad attribuire la crisi coniugale al progressivo distacco emotivo della moglie verificatosi dalla primavera del 2019, per aggiungere, solo nella seconda memoria istruttoria, ossia dopo il maturare delle preclusioni assertive (coincidente con il deposito della prima memoria istruttoria), e in modo estremamente generico sul piano temporale, di una probabile relazione fedifraga della moglie durante la convivenza coniugale, così, da un lato, non allegando fatti rilevanti ai fini dell'addebito, e, dall'altro lato, non provando quelli rilevanti.
3. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé stessa. Il resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Ebbene, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, ossia arrechi a quest'ultimo un pregiudizio.
Nel caso di specie, come emerso dalle relazioni frutto del lungo periodo di monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali (iniziato nel febbraio 2022 e protrattosi sino all'esito del giudizio) e dal comportamento tenuto dallo stesso in corso di causa, CP_1
egli, faticando ad accettare un punto di vista diverso dal proprio, ha mantenuto una chiusura al dialogo che ha, di fatto, impedito l'esercizio di una genitorialità condivisa soprattutto in relazione alle decisioni inerenti alla salute dei minori e alla loro gestione pratica, e non ha compreso che la sua ostilità verso la e il suo desiderio di dimostrare la propria Pt_1 innocenza e l'esclusiva responsabilità della ricorrente hanno avuto e hanno ancora ripercussioni dannose sui figli, atteggiamento riscontrato anche dagli operatori del
Consultorio di Ghedi, secondo i quali il fallimento del percorso di mediazione familiare intrapreso dalla coppia genitoriale sarebbe attribuibile all'atteggiamento dell' che CP_1
“trovandosi ancora in una fase accusatoria nei confronti della sig.ra risulta poco Pt_1 propenso all'ascolto e alla comunicazione costruttiva” (cfr. relazione redatta dall'assistente sociale datata 20.2.2023, pag. 4).
I Servizi Sociali, in particolare, già nella relazione datata 3.6.2022, rilevano come
“l'atteggiamento (dell' nei confronti della ex moglie appare nel complesso di CP_1 rabbia e recriminazione”, e come “durante l'unico colloquio di coppia effettuato non è stato possibile facilitare la comunicazione poiché l'atteggiamento del sig. si è mantenuto CP_1 prevaricante nei confronti della ex moglie, che si è mostrata intimorita e in difficoltà” (cfr. pagine 4 e 5 della relazione), e, nonostante concludano suggerendo la conservazione di una forma di affidamento condiviso dei figli, evidenziano la presenza di alcuni fattori di rischio, quali “la condizione di conflittualità in atto che non favorisce i processi di comunicazione necessari al mantenimento dell'unità genitoriale volta al benessere dei minori” e “le criticità emerse in sede di colloquio” con l' (cfr. pag. 9 della relazione), sino a che, nelle CP_1 relazioni del febbraio 2023, poi confermate dall'ultima relazione datata 14.5.2024, arrivano a suggerire un affidamento super esclusivo dei minori alla madre prendendo atto dell'atteggiamento inutilmente oppositivo del resistente e dell'impossibilità, a causa dello stesso, di assumere decisioni rilevanti nell'interesse dei minori, anche nel settore sanitario.
Nella relazione dell'assistente sociale del 20.2.2023, infatti, i Servizi notano come l' CP_1
non provveda a fissare le visite specialistiche necessarie per RE senza dare motivazioni valide, non autorizzi l'intervento alle adenoidi in quanto a suo dire non adeguatamente informato, ma, al contempo, non provveda a documentarsi (cfr. pag. 4 della relazione), e come egli rifiuti di firmare le deleghe per il ritiro dei minori da scuola da parte dei nonni materni (ritiro che avrebbe significativamente agevolato la impegnata in un lavoro a Pt_1 tempo pieno, nella gestione dei figli) sino a che gli stessi non si siano sottoposti all'esame del capello per escludere l'uso di droghe (cfr. pag. 3 della relazione psicologica datata
24.10.2022), senza che, in passato, tale preoccupazione sia mai stata riferita ai Servizi Sociali, con una presa di posizione apparentemente dettata più dalla volontà di ostacolare l'ex moglie che non dalla preoccupazione che i figli possano essere ritirati da scuola da soggetti irresponsabili, considerazione questa che è sembrata confermata dall'episodio spesso riferito dal padre e ribadito anche all'udienza del 29.3.2023 (quello in cui, quindici minuti dopo che l' si era lamentato di fronte alla psicologa del Servizio che non gli venissero date CP_1 informazioni sui figli dalla gli era arrivato un messaggio da quest'ultima contenente Pt_1
tutte le notizie della scuola dei minori), da lui interpretato come se i Servizi Sociali avessero subito riferito il colloquio di lui e della psicologa alla per far comportare bene Pt_1 quest'ultima, senza pensare, invece, che, se anche il fatto si fosse svolto così come da lui riferito, esso non farebbe che dimostrare la propensione della ad assecondare le Pt_1
richieste del Servizio a tutto vantaggio dei minori.
L' ha sempre sostenuto lo schieramento degli operatori dei Servizi Sociali a favore CP_1
della ma senza mai addurre giustificazioni oggettive a tale pensiero (essendo gli Pt_1
stessi, anzi, soggetti terzi imparziali che non ricaverebbero alcuna utilità personale dall'affidamento dei minori all'uno o all'altro genitore, non avendo legami di parentela, amicizia o affinità con alcuna delle due parti, né un interesse oggettivo all'esito della lite, e non avendo l' affermato alcunché in contrario, al di là di allegazioni generiche in CP_1
ordine al loro atteggiamento parziale e svalutante nei suoi confronti e alla loro tendenza a sostenersi a vicenda), risultando, quindi, più probabile che il loro atteggiamento, neutro in un primo tempo, quando costoro suggerivano di verificare la praticabilità di un affidamento condiviso ad entrambi i genitori, sia poi virato verso una valutazione negativa dell'atteggiamento dell' proprio in conseguenza delle sue condotte inadeguate e in CP_1 ragione dell'esigenza di tutelare il benessere dei minori coinvolti nel conflitto genitoriale.
Anzi, l'ultima relazione dei Servizi Sociali, datata 14.5.2024, è stata redatta da un assistente sociale, diverso rispetto alla precedente, il quale ha Persona_2 Persona_3
comunque confermato le conclusioni cui era arrivato il suo predecessore.
L'udienza del 29.3.2023, alla quale il resistente ha partecipato personalmente, ha poi confermato l'opportunità di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
In primo luogo, infatti, è emerso con certezza che l' ha videoregistrato i figli minori: CP_1
“l'Avv. Sacchetto riferisce che l'assistito ha ammesso di aver fatto le registrazioni ai minori in un paio di occasioni. L' lo conferma, affermando che è stato per dimostrare che CP_1
quanto da lui riferito in ordine alle cose dette dai bambini non è una falsità, perché le ricostruzioni date dalla delle vicende che li riguardano sono ben diverse dal reale Pt_1 accaduto. “Poi si lamentano che registro” (cfr. verbale dell'udienza, pag. 2).
L'abitudine di videoregistrare i figli minori in attimi accuratamente scelti per dimostrare le proprie ragioni rappresenta una strumentalizzazione degli stessi ad unico beneficio dell'autore della ripresa e senza alcuna considerazione del loro benessere, pregiudicato dall'azione di chi divulga le loro confidenze in modo decontestualizzato, magari determinando un fraintendimento di ciò che intendevano dire, e le mostra a persone diverse da colui al quale erano state rese, tradendo la loro fiducia. Tale circostanza, peraltro, appare ancora più grave considerato che la difesa del resistente aveva sempre radicalmente smentito la videoregistrazione dei minori e l'aveva, anzi, descritta come una falsità riportata dalla Pt_1
ai Servizi Sociali e valorizzata quale esempio della parzialità di questi ultimi, che vi avrebbero creduto “senza alcuno spirito critico” (cfr. note scritte del resistente, pag. 4).
In secondo luogo, l'episodio del Pronto Soccorso è stato esaminato anche nel corso dell'udienza del 29.3.2023, durante la quale l' ha affermato, insistentemente, di voler CP_1
sapere cosa fosse successo prima che fosse portato al Pronto Soccorso, dubitando che Per_1
le condizioni di suo figlio fossero tanto gravi da giustificare un ricovero: nonostante la con spiegazione esaustiva, gli abbia risposto che il minore si era sentito male d'un Pt_1
tratto e che i medici, vedendolo così, avevano ipotizzato un attacco di epilessia, diagnosi, poi, esclusa solo dopo una serie di accertamenti, fra i quali una visita neurologica dalla quale era emerso che si trattava di forti mal di testa che provocavano nel minore attacchi simili a convulsioni, l' si è limitato a commentare “infatti io lo sapevo fin dall'inizio che non CP_1 era epilessia”, dimostrando come, in realtà, non appaia tanto interessato alle reali condizioni di salute del figlio bensì a mettere in cattiva luce la presentandola come una Per_1 Pt_1
donna incline a sottoporre i figli a trattamenti medici inutili, senza, tuttavia, adeguatamente argomentare questa sua posizione, considerato che le reazioni di avevano allarmato lo Per_1
stesso personale sanitario, tanto da indurlo a ricoverare il minore per quattro giorni e ad effettuare un'approfondita visita neurologica prima di escludere la sindrome epilettica.
In terzo luogo, le frasi che l' all'udienza del 29.3.2023, ha attribuito ai figli, circa le CP_1 affermazioni loro rivolte dalla nonna materna (“che la nonna materna in montagna avrebbe detto loro che ai bugiardi viene tagliata la lingua e aggiunge di aver notato, da allora, che i bambini avevano smesso di parlare e di confidarsi con lui… che gli avrebbe detto Per_1 che la nonna lo avrebbe messo in prigione e avrebbe visto una mamma molto cattiva”, cfr. verbale di udienza, pag. 2), appaiono equiparabili a quella riferita dai figli alla “il Pt_1 papà ha detto che il suo desiderio più grande è che tu voli in cielo” (relazione psicologica datata 17.2.2023), ed essendo state pronunciate da minori, debbono essere contestualizzate, necessità compresa dalla ma non dall' come evidenziato dalla Dott.ssa Pt_1 CP_1 in udienza: “il nostro Servizio è neutrale, ha effettuato le valutazioni per quanto Per_3
osservato direttamente, e nell'interesse dei minori. Abbiamo parlato più volte della difficoltà dei bambini ad essere videoregistrati e tentato di contestualizzare le affermazioni da loro riportate ai genitori, e questo lo dico anche in relazione all'appunto dell' sul fatto CP_1 che il Servizio non abbia spesso verbalizzato le sue preoccupazioni di un'alienazione dei minori, nate da quanto da loro riferito” (cfr. verbale di udienza, pag. 2).
Questo Collegio, infine, intende condividere la considerazione, già svolta dal Giudice
Istruttore nell'ordinanza 28.6.2024, secondo cui, in ogni caso, l'assoluzione dell' dai CP_1
reati di maltrattamenti e atti persecutori ai danni della non comporti automaticamente Pt_1
una valutazione di idoneità genitoriale tale da giustificare la modifica del regime di affidamento super esclusivo dei figli alla madre in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in quanto la stessa sentenza penale di assoluzione (cfr. doc. n. 17 del fascicolo di parte resistente), dà atto della “asprissima e gravissima crisi di coppia”, della “scarsa collaborazione dell'imputato al ménage familiare (sia per le trasferte di lavoro sia per sua propria insofferenza)” (cfr. pag. 7), del “venir meno del reciproco rispetto, soprattutto da parte dell' (cfr. pag. 9), e non tace “di talune condotte riprovevoli commesse CP_1 dall'imputato nei confronti dei figli, in particolare laddove lo stesso ha cercato di coinvolgerli nel conflitto genitoriale tentando di indurli a schierarsi in suo favore”, precisando, al contempo, che si tratta di vicende che esulano dal procedimento penale e che debbono essere affrontate in altra sede, appunto quella civile.
Al contrario, la ha sempre mantenuto un comportamento collaborante con i Servizi Pt_1
Sociali e accudente nei confronti dei figli, garantendo loro l'accesso alla figura paterna, nonostante il conflitto genitoriale, attivandosi concretamente nella co-genitorialità, gestendo la comunicazione con il padre in modo funzionale al benessere e all'educazione dei figli, accogliendo le richieste dell' e coinvolgendolo nelle decisioni riguardanti RE e CP_1
nonostante il regime di affidamento super esclusivo attualmente in essere (cfr. Per_1
relazione Servizi Sociali datata 14.5.2024, pag. 3).
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo dei figli RE e a sé, nella forma così detta “rafforzata” o Per_1
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione ai figli (relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, al rilascio di documenti validi per l'espatrio) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Deve confermarsi, inoltre, il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre perché tale assetto abitativo è risultato confacente all'interesse dei minori, come emerge dai risultati dell'indagine svolta dai Servizi Sociali;
deve, quindi, essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita a GN LL (BS), in via Gorizia n. 17, alla ricorrente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. Per quanto riguarda gli incontri dei figli con il padre, invece, questi avverranno a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola, e ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sera dopo cena, con rientro alle ore 21:00 (eventualmente prevedendo che, almeno nella settimana in cui i figli non staranno con il padre nel weekend, il padre possa tenerli a dormire presso di sé sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola, così da limitare per quanto possibile i contatti diretti fra i genitori nel passaggio dei figli dal contesto materno a quello paterno, fonte di conflitto): non sono, infatti, emersi motivi oggettivi e circostanziati che suggeriscano una riduzione del precedente regime di frequentazione, se non la conflittualità fra i genitori al momento del trasferimento dei figli dall'uno all'altro contesto, conflittualità che i genitori, tuttavia, hanno il dovere di risolvere nell'interesse dei figli e in nome della loro responsabilità, anche perché i Servizi Sociali hanno sempre ribadito il forte legame affettivo fra figli e padre.
Per quanto attiene ai rapporti economici genitori- figli, considerate le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di € 481 nel 2017, di € 920,00 nel 2018, di € 1.074 nel 2019, di € 951,00 nel 2020, di € 1.264,00 nel 2021, e di € 1.747,25 nel 2022, e percepisce in via integrale l'assegno unico per i figli, mentre il resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.680,00 nel 2018, di € 1.700,00 nel 2019, di €
1.400,00 nel 2020, di € 1.232,00 nel 2021, e di € 1.431,00 nel 2022), la prevalenza dei tempi di permanenza dei figli presso la madre e dei compiti accuditivi e di cura di costei, l'età e le esigenze dei figli minori, deve essere confermato il contributo al mantenimento dei figli posto a carico dell' in via provvisoria ed urgente, pari ad € 150,00 mensili per ciascun CP_1
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
4. Sulle ulteriori richieste della ricorrente
L'impegno della ricorrente a farsi carico integralmente del mutuo per l'acquisto della casa familiare assunto in sede di udienza presidenziale è da intendersi limitato alla fase dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ma non idoneo a vincolare la in via definitiva, in Pt_1 quanto l'accordo trovato dai coniugi nell'ambito del tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente delegato è ontologicamente precario, destinato com'è a disciplinare i rapporti fra le parti nelle more della pronuncia definitiva e ad essere rimesso in discussione da quest'ultima in relazione ai profili attinenti al contenuto essenziale del giudizio di separazione, mentre, in relazione ai profili non attinenti al contenuto essenziale di quest'ultimo (quale è quello relativo all'accollo integrale del mutuo da parte di uno dei due cointestatari), si intende caducato ove il consenso di una delle parti non venga confermato all'esito del giudizio.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti attesa la reciprocità della soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata Controparte_1
dalla ricorrente;
4) Prende atto della rinuncia alla domanda di addebito della separazione a Parte_1
formulata dal resistente;
5) Affida in via esclusiva i figli minori e Persona_4 [...] lla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via Per_5 Parte_1
esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione del padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola, e ogni mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sera dopo cena, con rientro alle ore 21:00 (eventualmente prevedendo che, almeno nella settimana in cui i figli non staranno con il padre nel weekend, il padre possa tenerli a dormire presso di sé sino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola); durante il periodo estivo, i minori trascorreranno quattro settimane, delle quali non più di due continuative, con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il
31 maggio di ogni anno;
i minori trascorreranno ad anni alterni la prima metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali con il padre e la seconda metà con la madre e ad anni alterni ogni altra festività; tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal termine della scuola al giorno di Pasqua ovvero dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
6) Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli AN e con il versamento di un assegno dell'importo di € Per_1
300,00 mensili complessivi (ossia di € 150,00 mensili per ciascun figlio), da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di importo Parte_1
soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
7) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 15.5.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni