Sentenza 12 settembre 2023
Ordinanza collegiale 4 aprile 2024
Ordinanza collegiale 24 settembre 2024
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2025
Decreto cautelare 17 giugno 2025
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Ordinanza collegiale 14 novembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02308/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2308 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OL LI, RI LI, IE LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy e Giacomo Tartaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Coop. LA, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;
LA ZA, ER ZA, RI NG ZI, NG ZI, RI LV ZI, RE De TI, TT MA, LE MA, EA MA, IU ON, BA US, MA NO, RI ER, NI ZA, NC EL ZA, ON OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Toledo 323;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza alla sentenza Tar Campania - Napoli n. 4475/2015 del 15/09/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 537/2023 del 17/01/2023, notificata in data 17/01/2023 e passata in giudicato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\6\2025:
per la piena ottemperanza della sentenza tar Campania - Napoli n. 4475/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 375/2023, per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza n.5061/2023 del TAR Campania – Napoli e delle successive ordinanze di esecuzione nn. 2202/2024, 5086/24 e 783/2025;
nonché per la nullità/illegittimità:
a) del decreto dirigenziale n.1 del 12/6/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e Manutenzione avente ad oggetto “decreto di attuazione della delibera di consiglio comunale n.56 del 31/12/2016 di presa d’atto della sentenza Tar Campania - V sez. - n.4475/2015 recante autorizzazione all’acquisizione al patrimonio comunale ex art 42 bis TUE riconoscimento ex art 194 lettera a D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii;
b) della delibera di consiglio comunale n.56 del 31/12/2016 (ove lesiva ed in quanto vigente dopo 9 anni) con cui si è disposto, avviando il procedimento di acquisizione, completato solo con la determina impugnata al punto a), di autorizzare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Marcianise fgl. 7 particella 1031, fgl. 7 part 1185, fgl. 7 particella 1187 e fgl. 7 particella 1099, occorsi per la realizzazione degli alloggi sociali ad opera della coop. LA dando atto che la stessa si perfezionerà solo a seguito del pagamento delle somme dovute, dando mandato al dirigente del III settore di adottare il decreto di acquisizione dopo aver acquisito dichiarazione da parte della ditta proprietaria di non aver null’altro a pretendere quantificando la spesa in euro 385.591,63 dando mandato ad un legale di recuperare l’importo dalla cooperativa LA (mai avvenuto);
c) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque lesivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\6\2025:
per la piena ottemperanza della sentenza Tar Campania - Napoli n. 4475/2015 confermata dalla sentenza del Consiglio di stato 537/2023;
nonché per la nullità/illegittimità:
a) del decreto dirigenziale n.1 del 12/6/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e Manutenzione del comune di Marcianise, avente ad oggetto “decreto di attuazione della Delibera di consiglio comunale n. 56 del 31/12/2016 di presa d’atto della sentenza Tar Campania V sez n. 4475/2015 di presa d’atto della sentenza Tar Campania V sez. n.4475/2015, autorizzazione all’acquisizione al patrimonio comunale ex art 42 bis TUE riconoscimento ex art 194 lettera a) dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.”, con cui il Comune, affermando di aver “sospeso il procedimento” e senza compiere l’attualizzata valutazione circa l’opportunità o meno di procedere alla restituzione del suolo, nel rispetto dell’art 42 bis TUE che non consente la retroattività dell’acquisizione, ha quantificato il valore risarcitorio al 2016 ed ha disposto l’acquisizione dei beni ex art 42 bis TUE;
b) della delibera di consiglio comunale di Marcianise n.56 del 31/12/2016 (ove lesiva ed in quanto vigente dopo 9 anni, implicitamente revocata), con cui si è disposto, avviando il procedimento di acquisizione, completato solo con la determina impugnata al punto a), di autorizzare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Marcianise dei suoli fgl. 7 particella 1031, fgl. 7 part. 1185, fgl. 7 particella 1187 e fgl. 7 particella 1099, occorsi per la realizzazione degli alloggi sociali ad opera della coop. LA, dando atto che l’acquisizione stessa si perfezionerà solo a seguito del pagamento delle somme dovute, dando mandato al dirigente del III settore di adottare il decreto di acquisizione dopo aver acquisito dichiarazione da parte della ditta proprietaria di non aver null’altro a pretendere, quantificando la spesa in euro 385.591,63, dando mandato ad un legale di recuperare l’importo dalla cooperativa LA, e dai suoi aventi causa, delibera mai comunicata, né notificata se non in sede di esecuzione dinnanzi al Commissario ad acta;
c) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente ivi comprese ed in quanto lesive:
- della nota 23090 del 21/9/2016 richiamata nel decreto dirigenziale 1/2025, con cui il dirigente del III settore erroneamente ha affermato che i ricorrenti non avrebbero dato riscontro alla nota endoprocedimentale 1759 del 26/1/2016, che altresì si impugna ove lesiva, mentre i soci della Cooperativa LA avrebbero sollevato censure solo rispetto all’obbligo del Comune di recuperare somme anche da loro, essendo il debito solo in capo alla Cooperativa (ormai estinta);
- della nota comunale n.22602 del 7/5/2025 a firma del Segretario Generale del Comune di Marcianise con cui venivano resi i pareri tecnico e contabile al Commissario ad acta come da sua richiesta sulla quantificazione dell’indennizzo e del danno redatta dal commissario ad acta;
- del parere n. 22268 del 6/5/2025 di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile n. 22287 del 6/5/2025;
- della nota 22874 del 9/5/2025 a firma del dirigente del III settore con cui si è affermata la disponibilità dell’Ente a perfezionare l’iter di acquisizione sanante di cui alla delibera CC 56/2016, provvedendo alle stime delle somme risarcitorie ulteriori da corrispondere ai proprietari dei suoli;
- della nota 252329 del 21/5/2025 con cui il Segretario comunale ha “confermato la validità e completezza amministrativa” della delibera 56 del 31/12/2016, senza sottoporla al Consiglio Comunale a seguito della rinnovata istruttoria;
- della precedente nota 25285 del 20/5/2025 con cui il Comune ha confermato la regolarità amministrativa della delibera 56/2016 adottata con i prescritti pareri favorevoli;
- della nota n.26008 del 23/5/2025 con cui l’Amministrazione confermava l’esecutività della DGC 56/2016 in assenza di qualsivoglia istruttoria, né motivazione;
- delle note 21022 del 28/5/2025, 24267 del 15/5/2025, 26091 del 23/5/2025 conosciute perché richiamate nel DD 1/2025, con cui sarebbero stati acquisiti i pareri del supporto legale, che altresì si impugnano, benché non conosciuti, nonché il predetto e richiamato parere legale di cui si ignorano estremi e contenuti, relativo alla possibilità di procedere in ottemperanza, nonostante l’avvenuto insediamento del Commissario ad acta, ove fosse ritenuto acquisito agli atti del procedimento, ma che sembrerebbe non aver valutato l’ultrattività della delibera consiliare;
- della nota 30856 del 12/6/2025, allegata al DD 1/2025.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8\10\2025:
PER LA PIENA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 4475/2015, CONFERMATA DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 537/2023 –
PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI OTTEMPERANZA N.5061/2023 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI E DELLE SUCCESSIVE ORDINANZE DI ESECUZIONE NN. 2202/2024, 5086/24 E 783/2025,
NONCHE’ PER LA NULLITA’/ILLEGITTIMITA’
a) della determinazione dirigenziale n. 584 del 08/08/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e manutenzione del Comune di Marcianise, adottata in esecuzione dei provvedimenti violativi del giudicato ed impugnati per nullità/illegittimità con ricorso e primi e secondi motivi aggiunti, avente ad oggetto “decreto dirigenziale n. 1 del 12/06/2025 – Costituzione del deposito definitivo amministrativo presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a favore di LI NP, LI OL e LI RI dell’indennità ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 non condivisa” con la quale è stato ordinato, ai sensi dell’art. 20 co. 14 ed art. 42-bis del DPR 327/2001, il deposito definitivo per la somma complessiva di € 569.368,94 presuntivamente comprensiva del risarcimento del danno relativamente all’acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 7 particella 5246E;
b) della nota prot. N. 43580 del 08/08/2025 di trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli della determina sub a) ove lesiva;
c) della nota prot. n. 141995 del 28708/2025 avente ad oggetto “Servizio Depositi Definitivi Napoli - Apertura del deposito definitivo n. 1431545”;
d) determinazione dirigenziale n. 584 del 08/08/2025 avente ad oggetto “Decreto Dirigenziale n. 1 del 12/06/2025 e determinazione dirigenziale n. 584/2025 di costituzione del deposito definitivo amministrativo presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a favore di LI NP, LI OL e LI RI dell’indennità ex art. 42-bis del DPR 327/2001 non condivisa - Disposizione versamento per perfezionamento del deposito amministrativo definitivo.”
e) della nota prot. N. 50740 del 25/09/2025 di trasmissione dell’atto di liquidazione sub d) alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli;
f) della nota prot. n. 48856 del 12/09/2025 con la quale il Dirigente del III settore del Comune di Marcianise ha comunicato al Commissario ad acta che con Atto di Liquidazione n. 1267 del 08/09/2025 è stato predisposto il versamento delle somme previsto sul conto corrente della Tesoreria Centrale e che in data 11/09/2025 sono stati emessi i mandati di pagamento nn. 2025.3409 e 2025.3410;
di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque adottato in violazione del giudicato e dei diritti ed interessi di parte ricorrente e in particolare per l’accertamento di nullità e decadenza di atti adottati 9 anni orsono;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise, di LA ZA, di ER ZA, di RI NG ZI, di NG ZI, di RI LV ZI, di RE De TI, di TT MA, di LE MA, di EA MA, di IU ON, di BA US, di MA NO, di RI ER, di NI ZA, di NC EL ZA e di ON OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa AO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 5061 del 12 settembre 2023 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti per l’esecuzione della sentenza (sempre di questo T.A.R.) n. 4475 del 15 settembre 2015 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 537 del 17 gennaio 2023) avente ad oggetto la domanda di restituzione dei suoli di loro proprietà illegittimamente occupati dal Comune di Marcianise.
In sede di ottemperanza il T.A.R. ha ordinato al Comune di Marcianise di <<di provvedere alla reintegra in possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente del bene oggetto del contendere, previo ripristino dell’originario stato dei suoli e del terreno attualmente occupato illegittimamente, salva la possibilità di adottare alternativamente il decreto di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001>> (sentenza n. 5061/2023).
La vicenda controversa trae origine dai seguenti fatti come ricostruiti dai ricorrenti nel ricorso RG 3691/2010 che ha condotto alla sentenza n. 4475/2015:
a) nel 1972, il Comune di Marcianise approvava un piano di zona per l’edilizia economica e popolare – con successiva assegnazione alla Cooperativa LA - del lotto individuato da mq. 1722 della particella 119 e da mq. 1021 della particella 120, per complessivi mq. 2.742,90, piano la cui efficacia è cessata il 29 settembre 1992 senza la realizzazione di alcun adempimento;
b) con delibera n. 28 del 15 marzo 1994, il Comune di Marcianise approvava un nuovo programma costruttivo, ai sensi dell’art. 51 della l. n. 865/1971;
c) per l’attuazione del suddetto programma, lo stesso ente, con decreto n. 2710 dell’8 febbraio 1995, disponeva l’occupazione per anni due (con scadenza al 10.4.1996):
- di mq 1.200 relativi alle particelle nn. 1186, 1055 e 1191, appartenenti a LI IE, LI RI e LI OL;
- di mq 5.000 relativi alle particelle n. 1214 e 701, appartenenti a LI AS e LI EN;
d) con delibera dell’1.9.1995 veniva autorizzata la Cooperativa LA ad occupare i suoli e, con verbale del 30.9.1995, veniva disposta l’immissione in possesso per mq. 984 (contro 778 mq. catastali) delle particelle 1187 e 1099, appartenenti a LI IE, LI RI e LI OL, e mq. 1809 (contro 1360 mq. catastali) delle particelle 1031 e 1185, in ditta LI RG (che ha poi donato il terreno a EN e AS LI);
e) il Comune di Marcianise disponeva più volte la proroga dei termini per la realizzazione del programma (da ultimo, per ulteriori 12 mesi, con decreto del 19.5.2000);
f) sui fondi sopra indicati la Cooperativa LA ha realizzato un complesso formato da 12 ville unifamiliari del tipo a schiera.
Con sentenza n. 3277/2001, questo Tribunale, previa loro riunione, ha accolto i ricorsi nn. 5747/1996, 6733/1998, 6239/2000, 9874/2000 e 9875/2000 e, per l’effetto, ha annullato il decreto sindacale prot. n. 5747/96 del 16 aprile 1996 (recante la proroga dei termini per il programma costruttivo ex art. 51 della l. n. 865/1971), il decreto sindacale prot. n. 7271 del 1° aprile 1998 (recante la seconda proroga dei termini di realizzazione dell’intervento) e il decreto sindacale prot. n. 10611 del 15 maggio 2000 (recante la terza proroga dei predetti termini), nonché il decreto prot. 15460 del 17 luglio 2000 (con il quale è stata disposta l’espropriazione definitiva degli immobili censiti in catasto al foglio 7 particelle nn. 1055, 1284 e 1271) e il decreto prot. n. 14132 del 4 luglio 2000 (con il quale è stata disposta l’espropriazione definitiva degli immobili censiti al catasto al foglio 7, particelle 1184, 1213, 1143 e 1186).
I ricorrenti hanno, quindi, evidenziato che le opere sono state realizzate in seguito alla decadenza del decreto di occupazione di urgenza e senza un provvedimento che definisse la procedura espropriativa neanche attraverso l’esercizio del potere di acquisizione sanante da parte del Comune di Marcianise.
Considerato che la procedura espropriativa non si è mai conclusa (con conseguente illecita occupazione dei suoli), il T.A.R. con le citate pronunce (n. 4475/2015 e n. 5061/2023) ha ordinato al Comune di Marcianise di restituire i terreni ai ricorrenti (previo ripristino dello stato dei luoghi) o, alternativamente, di adottare il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 determinando, altresì, i criteri per il risarcimento dei danni provocati alla parte ricorrente per l’occupazione illegittima.
In particolare, con la sentenza n. 5061/2023 la Sezione ha nominato, per l’ipotesi di persistente inadempimento del Comune, quale Commissario ad acta, il dirigente della Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle entrate – Ufficio del territorio di Caserta.
In data 19 dicembre 2023 si è insediato il predetto Commissario nella persona del dott. Gaetano Romeo che, tuttavia, ha successivamente rinunciato all’incarico con nota depositata in data 6 febbraio 2024.
In esito a tale evenienza, la Sezione, con l’ordinanza n. 2202 del 4 aprile 2024, ha nominato quale nuovo Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio speciale grandi opere presso la Regione Campania con facoltà di delega.
In data 4 luglio 2024 si è insediato l’arch. Giulio Espero, funzionario del predetto Ufficio, delegato dal dirigente (d.d. n. 523/2024).
Con nota depositata in data 28 maggio 2025 il Commissario ad acta ha chiesto alla Sezione dei chiarimenti in quanto, nell’ambito del procedimento dallo stesso avviato per l’acquisizione dei beni dei ricorrenti ai sensi del citato art. 42-bis, il Comune di Marcianise ha prodotto la deliberazione consiliare n. 56 del 31 dicembre 2016 con la quale, in asserita ottemperanza alla sentenza n. 4475/2015, ha autorizzato l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dei beni di cui è causa.
In particolare, con memoria depositata in data 16 giugno 2025, la difesa comunale ha evidenziato che detta delibera del Consiglio Comunale è stata rinvenuta solo di recente negli archivi comunali e, che su tale base, e in attuazione della stessa, è stato adottato il decreto dirigenziale n. 1 del 12 giugno 2025 di <<acquisizione definitiva sanante al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42bis>> dei terreni in questione.
La difesa ha, quindi, eccepito l’intervenuta cessazione della materia del contendere avendo l’amministrazione dato attuazione al dictum giudiziale.
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2025 (rubricato “motivi aggiunti”, il quale costituisce l’oggetto della presente decisione) i ricorrenti hanno impugnato sia la delibera del Consiglio comunale del 2016 sia il successivo decreto dirigenziale del 2025 sostenendone la nullità per violazione del giudicato e, comunque, l’illegittimità sotto vari profili.
Si sono costituiti senza spiegare difese i controinteressati mentre non si è costituita la società cooperativa LA.
Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 26 giugno 2025, i ricorrenti hanno impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, i seguenti atti:
- la nota 23090 del 21/9/2016 richiamata nel decreto dirigenziale 1/2025, con cui il dirigente del III settore erroneamente ha affermato che i ricorrenti non avrebbero dato riscontro alla nota endoprocedimentale 1759 del 26/1/2016, che altresì si impugna ove lesiva, mentre i soci della Cooperativa LA avrebbero sollevato censure solo rispetto all’obbligo del Comune di recuperare somme anche da loro, essendo il debito solo in capo alla Cooperativa (ormai estinta);
- la nota comunale n.22602 del 7/5/2025 a firma del Segretario Generale del Comune di Marcianise, con cui venivano resi i pareri tecnico e contabile al Commissario ad acta, come da sua richiesta, sulla quantificazione dell’indennizzo e del danno redatta dal commissario ad acta;
- il parere n22268 del 6/5/2025 di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile n.22287 del 6/5/2025;
- la nota 22874 del 9/5/2025 a firma del dirigente del III settore con cui si è affermata la disponibilità dell’Ente a perfezionare l’iter di acquisizione sanante di cui alla delibera CC 56/2016, provvedendo alle stime delle somme risarcitorie ulteriori da corrispondere ai proprietari dei suoli;
- la nota 252329 del 21/5/2025 con cui il Segretario comunale ha “confermato la validità e completezza amministrativa” della delibera 56 del 31/12/2016, senza sottoporla al Consiglio Comunale a seguito della rinnovata istruttoria;
- la precedente nota 25285 del 20/5/2025 con cui il Comune ha confermato la regolarità amministrativa della delibera 56/2016 adottata con i prescritti pareri favorevoli;
- la nota n. 26008 del 23/5/2025 con cui l’Amministrazione confermava l’esecutività della DGC 56/2016 in assenza di qualsivoglia istruttoria, né motivazione,
- le note 21022 del 28/5/2025, 24267 del 15/5/2025, 26091 del 23/5/2025, conosciute perché richiamate nel DD 1/2025, con cui sarebbero stati acquisiti i pareri del supporto legale, che altresì si impugnano, benché non conosciuti, nonché il predetto e richiamato parere legale di cui si ignorano estremi e contenuti, relativo alla possibilità di procedere in ottemperanza, nonostante l’avvenuto insediamento del Commissario ad acta, ove fosse ritenuto acquisito agli atti del procedimento, ma che sembrerebbe non aver valutato l’ultrattività della delibera consiliare;
- la nota 30856 del 12/6/2025, allegata al DD 1/2025.
Con memoria depositata in data 3 luglio 2025 la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità del gravame in relazione all’impugnazione di alcuni atti ritenuti di natura endoprocedimentale, ribadendo in quella sede l’eccezione di carenza di giurisdizione di questo giudice con riferimento al quantum dovuto a seguito del perfezionamento della procedura di acquisizione sanante.
La domanda di tutela cautelare accessiva ai predetti motivi aggiunti è stata respinta con l’ordinanza n. 1499 del 9 luglio 2025; con detta ordinanza la Sezione, considerato il cumulo di domande proposte dai ricorrenti, ha disposto, ai sensi dell’art. 32 c.p.a, la trattazione della causa in pubblica udienza (e non nella sede camerale propria dell’ottemperanza).
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
In particolare, la difesa comunale ha ribadito l’avvenuta ottemperanza alle sentenze del T.A.R. e, dunque, l’improcedibilità del ricorso; in subordine, ha chiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Sullo specifico punto la difesa comunale ha fatto presente che i ricorrenti si sono opposti alla stima recata negli atti impugnati proponendo azione avanti alla competente Corte di Appello di Napoli, Sezione V (R.G. 3141/2025).
Al riguardo i ricorrenti hanno rappresentato che non si tratta, come argomentato dalla difesa comunale, di una duplicazione di tutele giurisdizionali in quanto il giudizio avanti al giudice ordinario riguarda solo la stima del valore dei beni mentre in questa sede si discute della corretta esecuzione del giudicato e/o della legittimità degli atti adottati dall’amministrazione.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
La presente controversia origina, come visto dall’ampia esposizione in fatto che precede, dalla richiesta dei ricorrenti di vedere eseguite le sentenza di questo T.A.R. che, nell’annullare gli atti della procedura espropriativa esperita nei loro confronti, ha, con due diverse pronunce (quella del 2015 e quella del 2023), ordinato al Comune di Marcianise <<di provvedere alla reintegra in possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente del bene oggetto del contendere, previo ripristino dell’originario stato dei suoli e del terreno attualmente occupato illegittimamente, salva la possibilità di adottare alternativamente il decreto di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001>>.
Con la sentenza del 2023 il T.A.R. ha contestualmente nominato un Commissario ad acta che, dopo varie vicissitudini, con nota del 22 aprile 2025 ha elaborato una proposta di delibera per l’acquisizione del terreno ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 quantificando in euro 1.978.103,91 quanto dovuto alla parte ricorrente (a titolo di danno patrimoniale nella misura del valore venale, di danno non patrimoniale nella misura del 10 per cento del valore venale, di danno da occupazione illegittima e di interessi legali su tale ultima voce); ciò nondimeno, pendente il procedimento avviato dal Commissario ad acta, il Comune di Marcianise ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 31 dicembre 2016 con la quale l’amministrazione ha, a suo tempo, autorizzato l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dei suoli di cui è causa ai sensi del citato art. 42-bis dando mandato agli Uffici di concludere il procedimento; procedimento che è stato poi concluso a distanza di molti anni con l’adozione del decreto dirigenziale n. 1 del 12 giugno 2025.
I ricorrenti hanno, quindi, impugnato tali provvedimenti in uno (con i motivi aggiunti) agli altri atti indicati in epigrafe, lamentando la violazione del giudicato e, comunque, la loro illegittimità sotto vari profili.
La Sezione, rilevando il cumulo delle domande proposte, ha disposto con l’ordinanza n. 1499/2025 la conversione del rito da camerale a ordinario.
Tutto ciò premesso, il ricorso e i successivi motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento.
Preliminarmente, deve essere perimetrato l’ambito del presente giudizio in risposta all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione comunale.
Parte ricorrente ha, infatti, chiarito più volte in ricorso che la quantificazione dell’indennizzo e della valutazione risarcitoria è contestata solo quale indice di difetto di istruttoria delle determinazioni impugnate.
In altri termini, l’azione dei ricorrenti va interpretata nel senso di non involgere il quantum stabilito negli atti impugnati (del resto sul punto gli interessati hanno proposto nella competente sede ordinaria opposizione alla stima che risulta pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione V, R.G. 3141/2025).
Perimetrata in questo modo la domanda dei ricorrenti, l’eccezione di difetto di giurisdizione e di inammissibilità della stessa per duplicazione delle tutele giurisdizionali articolate dalla difesa comunale devono, evidentemente, essere respinte.
Va, altresì, respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso (o di cessazione della materia del contendere) per avere l’amministrazione adempiuto al giudicato.
I ricorrenti hanno, infatti, sicuramente interesse a censurare le modalità di esecuzione del giudicato e la rispondenza alla normativa degli atti adottati dall’amministrazione in pretesa esecuzione del detto giudicato; il mutamento di rito, del resto, dà conto della proposizione di una nuova domanda, impugnatoria, che si sovrappone all’azione di ottemperanza contestandone, appunto, gli sviluppi procedimentali.
Venendo al merito, i ricorrenti lamentano la nullità, sotto vari aspetti, della delibera di C.C. n. 56/2016 (e del successivo decreto attuativo del 2025) per violazione del giudicato.
Il motivo va respinto.
Con le pronunce del T.A.R azionate è stato ordinato al Comune di Marcianise di restituire il terreno di cui è causa ovvero di procedere all’acquisizione sanante.
Da quanto precede risulta evidente come non vi sia alcun contrasto con il giudicato formatosi in quanto l’amministrazione ha soltanto concluso il procedimento avviato nel 2016 con la determina dirigenziale n. 1 del 12 giugno 2025 in linea con quanto statuito dal T.A.R.
Al riguardo, giova considerare che la sentenza del TAR, che ordinava darsi luogo all’ottemperanza sul presupposto, evidentemente, di un mancato adeguamento al decisum da parte dell’Amministrazione comunale, effettivamente, non menzionava la delibera del 2016 in quanto rinvenuta solo successivamente dall’amministrazione e solo successivamente prodotta in giudizio; si tratta, però, di una circostanza che non avrebbe mutato in nulla, anche ove conosciuta, la decisione del T.A.R. in quanto la procedura di acquisizione non poteva dirsi certamente all’epoca ancora conclusa essendo la delibera del 2016 un mero atto di indirizzo cui avrebbero dovuto seguire le determinazioni conseguenti costitutiva; ciò, viene chiarito, in risposta al rilievo posto dalla difesa dei ricorrenti nell’ultima memoria depositata secondo il quale il Comune avrebbe dovuto impugnare per revocazione la sentenza del T.A.R. del 2023 che dava atto della persistente inottemperanza.
Quanto alla problematica della non attualità della stima del valore dei bene recato nelle decisioni impugnate, la stessa esula dall’ambito che può essere affrontato da questo giudice; l’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e l’art. 133, comma 1, lettera f) c.p.a. devolvono, infatti, al G.O. le controversie in tema di determinazione dell’indennità di esproprio o del corrispettivo previsto in caso di acquisizione sanante; al riguardo, non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., inter alia, Cass. Civ., S.U., n. 20691/2021; n. 15912/2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6074/2019; n. 1917/2021 e n. 4550/ 2017; T.A.R. Campania, Salerno, n. 2465/2022), secondo cui le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per l'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e, segnatamente, alla competenza funzionale in unico grado della Corte d'Appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato (cfr. anche questa Sezione, n. 2551/2022, che ha affermato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di “acquisizione sanante” ex art. 42-bis, Dpr. n. 327 del 2001 ed appartiene, altresì, alla giurisdizione del giudice ordinario anche la controversia avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, “a titolo di risarcimento del danno”, giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori; si veda anche Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2020 n. 22374 e 25 luglio 2016 n. 15283; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5739 del 5.10.2018).
Sotto altro profilo, parte ricorrente deduce che la delibera del Consiglio comunale sarebbe ormai “decaduta/rinunziata”, “estinta” o comunque priva di efficacia per violazione del termine di conclusione del procedimento fissato dalla delibera stessa al 31 dicembre 2016.
In altre parole, l’amministrazione non avrebbe potuto “rivitalizzare” un procedimento risalente al 2016.
Le censure devono essere respinte.
In punto di fatto la delibera del C.C. n. 56/2016 non indica un termine perentorio per procedere all’acquisizione sanante; in quella sede si è, infatti, dato mandato al dirigente competente di adottare il decreto di acquisizione senza fissare affatto un limite temporale; il 31 dicembre 2016 viene individuato solo come data <<entro la quale presumibilmente avverrà il decreto di acquisizione>>.
In punto di diritto, per consolidata giurisprudenza, i termini procedimentali sono da ritenersi ordinatori salvo diversa previsione normativa (nella specie non ricorrente) e l’inerzia dell’amministrazione non si traduce, come prospetta parte ricorrente, in invalidità degli atti successivamente adottati.
L’amministrazione ha, quindi, legittimamente valorizzato, per concludere il procedimento (come gli era stato imposto dalla pronuncia del T.A.R.), la decisione già assunta dall’organo politico nel 2016.
In questo senso, va respinta anche la censura di incompetenza del provvedimento dirigenziale (per essere la scelta del “se” acquisire demandata dalla legge al consiglio comunale e non al dirigente) in quanto il decreto dirigenziale è meramente attuativo di una delibera dell’organo politico tuttora valida ed efficace che appunto già chiariva la necessità dell’acquisizione e “concentrava” la scelta discrezionale rimessa all’Autorità amministrativa.
In ricorso si rappresenta, inoltre, la contraddittorietà della delibera del 2016 con gli atti adottati dall’amministrazione durante il procedimento avviato dal Commissario ad acta, se non addirittura la revoca implicita della stessa, per il comportamento tenuto dall’amministrazione in quella sede.
Parte ricorrente cita al riguardo la nota del 12 marzo 2025 del Sindaco recante la manifestazione di volontà di voler procedere all’acquisizione.
In disparte il fatto che non vi è alcuna contraddizione rispetto a tale esternazione che non fa che confermare, ancora una volta, la volontà espressa a suo tempo dal Consiglio comunale di voler procedere con l’acquisizione sanante, vale osservare come alla nota del Sindaco non possa essere attribuita la valenza di revoca della precedente delibera del Consiglio comunale dovendosi ribadire, ancora una volta, che esula dal ragionamento qui effettuato ogni questione relativa alla incongruenza tra la stima del quantum dovuto emersa nel corso del procedimento avviato dal Commissario e quella finale recata nelle determinazioni impugnate.
Sempre in punto di competenza va respinta la censura con quale parte ricorrente lamenta che l’amministrazione non avrebbe potuto provvedere in materia dato lo stato (avanzato) del procedimento avviato dal Commissario.
Sul punto è sufficiente richiamare l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 che ha definitivamente chiarito come l’insediamento del Commissario non privi l’amministrazione del potere di provvedere in via concorrente, restando salvo il controllo giurisdizionale sul contenuto e la legittimità dell’atto (che è esattamente l’oggetto dell’odierno contendere).
Passando a tale piano (ossia della legittimità della delibera n. 56/2016) parte ricorrente lamenta che non sarebbe stata compiuta, all’attualità, quella valutazione degli interessi in conflitto che hanno condotto alla scelta di acquisire il bene; in particolare, nella delibera n. 56/2016 si farebbe riferimento solo a considerazioni di natura prettamente economica (“id est” l’onerosità della eventuale restituzione del terreno) senza motivare le ragioni attuali ed eccezionali che hanno portato alla determinazione ex art. 42-bis.
Il motivo è infondato.
Nella delibera n. 56/2016 (come detto, portata a conclusione nel 2025) l’amministrazione ha espressamente considerato non solo l’onerosità connessa alla restituzione del bene ma anche la necessità di tutelare gli interessi degli attuali proprietari degli alloggi sociali che si vedrebbero costretti a lasciare, dopo tanti anni, le proprie abitazioni.
La scelta operata dall'Amministrazione di procedere all'acquisizione delle aree di che trattasi appare, dunque, adeguatamente motivata alla luce del parametro normativo di cui al citato art. 42 bis, così come interpretato anche dalla giurisprudenza costituzionale (ex multis, Corte Costituzionale n. 71/2015).
Quanto alla pretesa mancanza di attualità del giudizio di prevalenza degli interessi a favore dell’acquisizione rispetto alla restituzione, parte ricorrente non ha minimamente allegato un mutamento della situazione di fatto tale da rendere necessaria l’adozione di una nuova delibera ovvero una nuova valutazione rispetto a quella compiuta nel 2016, persistendo, con evidenza, sia le ragioni economiche (l’estrema onerosità della restituzione) sia quelle sociali (di tutela degli acquirenti e occupanti gli alloggi); del resto, giova aggiungere, non può nemmeno parlarsi, come fa parte ricorrente, di efficacia retroattiva dell’acquisizione sanante in quanto la procedura si è perfezionata solo con il decreto dirigenziale del 2025.
Parimente del tutto formale si rivela la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento considerando che, per stessa ammissione dei ricorrenti, questi erano stati all’epoca edotti dell’intenzione del Comune di procedere all’acquisizione, tanto che avevano presentato osservazioni di tipo tecnico contabile alla valutazione ivi effettuata; del resto, che si stesse procedendo all’acquisizione era ben noto ai ricorrenti per effetto degli sviluppi del giudizio di ottemperanza.
Infine va respinta la censura di difetto di istruttoria.
La determina dirigenziale individua l’attuale particella catastale da acquisire e la discrasia tra la stima del quantum dovuto recata negli atti impugnati e quella emersa nel procedimento avviato dal Commissario esula, come detto, dal perimetro della giurisdizione assegnata a questo giudice.
In conclusione, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese del giudizio, stante la complessità in fatto della controversia nonché la peculiare risalenza del procedimento avviato dall’amministrazione (e concluso solo molti anni dopo), devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ES, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
AO NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NI | RI ES |
IL SEGRETARIO