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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
PRIMICERIO SE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore_ricorrente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI ET
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240013613791000 TASSA AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
IA delle Entrate NE (in prosieguo AdER) e
contro
GI ET avverso la cartella di pagamento n.11920240013613791000, notificata in data 17.01.2025, con cui
è chiesto il pagamento della somma di € 471,84.
Respinta l'stanza cautelare, la causa viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
Sono costituite le parti resistenti AdER e GI ET.
Il Giudice si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata ha ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno
2020 per un importo di € 325,53 oltre sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente ne deduce i seguenti vizi:
nullità per omessa notifica dell'atto presupposto – inesistenza della pretesa creditoria;
intervenuta prescrizione- decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria - inesistenza notifica.
difetto di motivazione- Violazione art 7 l 212/2000 - Nullità di un atto che richiama altro atto senza allegarlo
-Violazione principio di buona fede nei rapporti con la P.A.- Incomprensibilità calcolo sanzioni ed interessi -
Infondatezza della pretesa.
nullità per irregolarità formale dell'atto
AdER , nelle proprie controdeduzioni, rileva preliminarmente, che:
stando alle risultanze del ruolo, fedelmente riprodotte nella cartella di pagamento, la ricorrente è stata destinataria:
- in data 21.12.2022, della notifica dell'avviso di accertamento n. 19631988/2022
riferito al veicolo targato Targa_1;
- in data 23.01.2023, della notifica dell'avviso di accertamento n. 19829215/2022
riferito al veicolo targato Targa_2; tali notifiche, eseguite dalla GI ET nell'ambito della propria funzione impositiva, hanno impedito il maturare della prescrizione e il nuovo termine, decorrendo da tale adempimento, non può dirsi ancora compiuto, essendo stato interrotto grazie alla tempestiva notifica dell'impugnata cartella, intervenuta il
17.1.2025.
AdER contesta, poi, le censure avversarie afferenti la cartella, insistendo per il rigetto del ricorso.
GI ET, nelle proprie controdeduzioni, espone che gli avvisi sono stati regolarmente emessi e notificati e sono divenuti definitivi per mancanza di regolarizzazione della posizione debitoria e di impugnazione degli stessi per cui correttamente sono state attivate le procedure per la riscossione coattiva.
Rileva il Giudice adito che l'ente impositore ha fornito la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi prodromici alla cartella impugnata mediante la produzione delle ricevute di avvenuta consegna delle raccomandate con firma in calce della ricevente.
La pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione per cui non possono trovare ingresso nell'odierna sede le censure avverso la pretesa tributaria.
La cartelle - preceduta da avvisi tempestivamente notificati e non impugnati - può essere oggetto di gravame unicamente per vizi propri e su questi ci si sofferma in tale sede.
Ritiene questo Giudice che:
l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento esclude l'obbligo della loro allegazione e/o riproduzione del loro contenuto nella cartella, essendo sufficiente il richiamo degli estremi identificativi dei titoli;
nella sezione dettaglio degli addebiti della cartella sono indicati: gli importi dovuti, gli estremi dei ruoli e degli avvisi di accertamento, la descrizione dei tributi, con distinzione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, le annualità di riferimento, le informazioni sull'ente impositore e sull'agente della riscossione, le forme da osservare per la presentazione del ricorso, per cui l'obbligo motivazionale risulta rispettato;
la cartella è un atto con contenuto vincolato e non è prevista la sua sottoscrizione.
Rileva, infine, questo Giudice che parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione alle controdeduzioni delle parti resistenti per cui le produzioni effettuate a prova della correttezza del proprio operato dall'ente impositore e dall'agente della riscossione non risultano essere state oggetto di contestazione alcuna.
Il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, questo Giudice pone le stesse a carico della parte ricorrente soccombente e a favore delle due parti resistenti liquidandole come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di IA Entrate NE e della
GI del ET, che si liquidano per ciascuna parte nel complessivo importo di euro 400,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
PRIMICERIO SE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 282/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore_ricorrente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI ET
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240013613791000 TASSA AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
IA delle Entrate NE (in prosieguo AdER) e
contro
GI ET avverso la cartella di pagamento n.11920240013613791000, notificata in data 17.01.2025, con cui
è chiesto il pagamento della somma di € 471,84.
Respinta l'stanza cautelare, la causa viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
Sono costituite le parti resistenti AdER e GI ET.
Il Giudice si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata ha ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno
2020 per un importo di € 325,53 oltre sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente ne deduce i seguenti vizi:
nullità per omessa notifica dell'atto presupposto – inesistenza della pretesa creditoria;
intervenuta prescrizione- decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria - inesistenza notifica.
difetto di motivazione- Violazione art 7 l 212/2000 - Nullità di un atto che richiama altro atto senza allegarlo
-Violazione principio di buona fede nei rapporti con la P.A.- Incomprensibilità calcolo sanzioni ed interessi -
Infondatezza della pretesa.
nullità per irregolarità formale dell'atto
AdER , nelle proprie controdeduzioni, rileva preliminarmente, che:
stando alle risultanze del ruolo, fedelmente riprodotte nella cartella di pagamento, la ricorrente è stata destinataria:
- in data 21.12.2022, della notifica dell'avviso di accertamento n. 19631988/2022
riferito al veicolo targato Targa_1;
- in data 23.01.2023, della notifica dell'avviso di accertamento n. 19829215/2022
riferito al veicolo targato Targa_2; tali notifiche, eseguite dalla GI ET nell'ambito della propria funzione impositiva, hanno impedito il maturare della prescrizione e il nuovo termine, decorrendo da tale adempimento, non può dirsi ancora compiuto, essendo stato interrotto grazie alla tempestiva notifica dell'impugnata cartella, intervenuta il
17.1.2025.
AdER contesta, poi, le censure avversarie afferenti la cartella, insistendo per il rigetto del ricorso.
GI ET, nelle proprie controdeduzioni, espone che gli avvisi sono stati regolarmente emessi e notificati e sono divenuti definitivi per mancanza di regolarizzazione della posizione debitoria e di impugnazione degli stessi per cui correttamente sono state attivate le procedure per la riscossione coattiva.
Rileva il Giudice adito che l'ente impositore ha fornito la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi prodromici alla cartella impugnata mediante la produzione delle ricevute di avvenuta consegna delle raccomandate con firma in calce della ricevente.
La pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata tempestiva impugnazione per cui non possono trovare ingresso nell'odierna sede le censure avverso la pretesa tributaria.
La cartelle - preceduta da avvisi tempestivamente notificati e non impugnati - può essere oggetto di gravame unicamente per vizi propri e su questi ci si sofferma in tale sede.
Ritiene questo Giudice che:
l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento esclude l'obbligo della loro allegazione e/o riproduzione del loro contenuto nella cartella, essendo sufficiente il richiamo degli estremi identificativi dei titoli;
nella sezione dettaglio degli addebiti della cartella sono indicati: gli importi dovuti, gli estremi dei ruoli e degli avvisi di accertamento, la descrizione dei tributi, con distinzione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, le annualità di riferimento, le informazioni sull'ente impositore e sull'agente della riscossione, le forme da osservare per la presentazione del ricorso, per cui l'obbligo motivazionale risulta rispettato;
la cartella è un atto con contenuto vincolato e non è prevista la sua sottoscrizione.
Rileva, infine, questo Giudice che parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione alle controdeduzioni delle parti resistenti per cui le produzioni effettuate a prova della correttezza del proprio operato dall'ente impositore e dall'agente della riscossione non risultano essere state oggetto di contestazione alcuna.
Il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, questo Giudice pone le stesse a carico della parte ricorrente soccombente e a favore delle due parti resistenti liquidandole come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di IA Entrate NE e della
GI del ET, che si liquidano per ciascuna parte nel complessivo importo di euro 400,00.