Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Orlandi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Gorizia, corso Italia n. 44 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Gorizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento AMM/SOC/A12/2025/IMM/59 datato 29.10.2025, notificato il 6.11.2025, con cui il Questore della provincia di Gorizia ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato e revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Gorizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa CL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 20.11.2025 e depositato il 3.12.2025, il ricorrente, cittadino bangladese, impugna il decreto, compiutamente indicato in epigrafe, con cui il Questore della provincia di Gorizia ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato, con contestuale revoca del titolo stesso.
2. Il provvedimento questorile gravato:
- ha richiamato la sentenza del 14.1.2025 di applicazione della pena su richiesta delle parti del GUP presso il Tribunale di Gorizia, divenuta irrevocabile il 6.2.2025, per i reati di cui all’art. 572 comma 2 c.p. commesso sino al 16.10.2023 (maltrattamenti contro familiari) e artt. 582, 585 c.p. commesso il 16.10.2023 (lesioni personali), nonché il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste dd 21.10.2023, che ha fatto divieto al ricorrente di avvicinarsi al figlio e alla moglie, al luogo in cui essi vivono e ai luoghi da essi frequentati;
- ha evidenziato che le succitate condanne rientrano tra quelle ostative ai sensi dell’art. 4 d.lgs 286/1998 e dell’art. 5 comma 5 bis del medesimo decreto;
- ha evidenziato altresì, richiamando l’art. 1 lett. c) d.lgs 159/2011, che “ trattasi di straniero che, per i reati commessi e delineati nelle sentenze di condanna, si deve ritenere dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”;
- ha considerato che “ il complessivo comportamento nella fattispecie di reato precedentemente ascrittegli (valutata in concreto per tipologia, entità delle condotte, la loro continuità o sviluppo diacronico), fanno propendere per una condotta proclive alla commissione di delitti anche gravi con estrema disinvoltura, caratterizzati non da sporadicità, bensì da sistematicità, sintomo di un modus vivendi ed operandi al di fuori di ogni regola civile e di assoluta mancanza di integrazione sul T.N., come emerge dalle dichiarazioni della -OMISSIS-, la quale riferiva che, prima della notte dell’intervento del 16.10.2023, in altre cinque o sei occasioni, il marito l’aveva presa dal collo, a sberle, a calci e morsicata, e che lo stesso assumeva comportamenti violenti nei suoi confronti anche in presenza del figlio”, di minore età ;
- ha considerato altresì che “la gravissima condotta posta in essere è sintomatica di una spiccata pericolosità sociale in concreto valutata e di attualità delle sue azioni criminose” e che “per tali motivi egli costituisce una seria minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica e dunque la sua pericolosità sociale, tra l’altro, è una ulteriore condizione ostativa al rilascio del titolo richiesto”;
- ha rilevato che “ I delitti contro l’incolumità personale rientrano a pieno titolo negli artt. 380 e 381 c.p.p. e danno lo spessore e la caratura criminale del soggetto, poiché strettamente correlati alla minaccia e lesione delle Istituzioni e volte a incidere in negativo sulla sicurezza di tutte le persone che vivono all’interno dello Stato, in particolare quelle del nucleo familiare dell’-OMISSIS-”;
- ha dato atto che in data 30.6.2025 all’odierno ricorrente è stata notificata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, a riscontro della quale è stata prodotta una memoria in cui il medesimo “ sostiene di essersi inserito pienamente nella società italiana e che la sola presenza di condanne penali non è sufficiente a giustificare la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo”;
- ha richiamato, in tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la disciplina di cui all’art. 9 commi 4 e 7 lett. c) del d.lgs 286/1998;
- ha in proposito ritenuto “ che da un ponderato bilanciamento degli interessi coinvolti si debba ritenere preminente la tutela della condizione di ordine e sicurezza pubblica da ogni possibile ed ulteriore pregiudizio connesso alla presenza dello straniero in Italia”.
3. Il ricorrente affida le proprie doglianze al seguente motivo di diritto:
“ Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5-bis e art. 9 comma 7 lett. c) d.lgs 286/1998 e vizio di eccesso di potere per assenza di bilanciamento di interessi. Permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Giudizio di pericolosità e valutazione integrata ”, deducendo, in sintesi, che a fronte di un permesso di soggiorno di lungo periodo, oggetto di tutela rafforzata, l’Amministrazione non avrebbe valutato l’effettiva sussistenza della pericolosità sociale, né effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco, limitandosi a richiamare le sole condanne penali.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in resistenza, depositando memoria in cui ha diffusamente argomentato, con il supporto della documentazione prodotta, per l’infondatezza delle censure avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
5. All’udienza camerale del 17 dicembre 2025, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. L’art. 4 comma 3 d.lgs 286/1998 dispone che “ Non è ammesso in Italia lo straniero (…) che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (…) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (…)”.
Il legislatore ha quindi disposto che, per poter entrare e soggiornare in Italia, lo straniero non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva o di patteggiamento, per taluni reati definiti ostativi in quanto precludono il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.
7.1 Il reato di maltrattamenti in famiglia appartiene al novero dei reati ostativi in quanto previsto dall’art. 380 comma 2 lett. l ter c.p.p.
Nel caso di specie il reato risulta aggravato in quanto commesso alla presenza di un minorenne ex art. 61 comma 1 n. 11 quinquies c.p.
7.2 Con riferimento al permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998, tale titolo di soggiorno “ non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Il comma 7 della medesima norma alla lettera c) stabilisce poi che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è revocato “ quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio ”, indicate al succitato comma 4.
8. Dalla lettura delle disposizioni richiamate, può desumersi che la revoca del permesso di soggiorno UE deve trovare fondamento in un giudizio complessivo di pericolosità sociale formulato in concreto dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, avuto riguardo alla complessiva personalità dell’interessato, alla sua condotta di vita, anche in termini di “ inserimento sociale, familiare e lavorativo ”, nonché alla durata del soggiorno e alla presenza di stabili legami familiari.
In questi casi l’automatismo delle cause ostative viene meno, dovendo trovare spazio una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, senza però che operi un “ automatismo rovesciato ” di tipo “ permissivo ”, che imponga alla p.a. di rilasciare allo straniero il titolo di soggiorno per il solo fatto che questi abbia legami familiari sul territorio nazionale o abbia reperito una più o meno stabile occupazione, “ dipendendo il giudizio complessivo sull’inserimento sociale anzitutto dal comportamento del richiedente e, in primo luogo, dalla natura, dalla gravità e dalla frequenza delle condotte penalmente rilevanti, ad evitare che la costituzione della famiglia e il reperimento del lavoro radichino ipso facto, sul territorio nazionale, soggetti immeritevoli, comunque, di prognosi favorevole, per la gravità dei pregressi comportamenti, circa il rispetto delle condizioni essenziali imposte dall’ordinamento a tutela della pubblica sicurezza e della civile convivenza” (Cons St sez III, n. 1323/2016).
9. Ciò posto, ritiene il Collegio che l’Amministrazione intimata abbia correttamente esercitato il potere discrezionale alla stessa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del dlgs. n. 286/1998, formulando un giudizio di pericolosità sociale fondato non solamente sul carattere automaticamente ostativo della condanna riportata dal ricorrente, bensì sulla valutazione in concreto della complessiva condotta di vita di quest’ultimo, del suo inserimento sociale e lavorativo, della gravità del reato e dei legami familiari presenti sul territorio dello Stato italiano, con valutazioni che risultano immuni da difetti istruttori o da evidente illogicità e/o irragionevolezza.
10. Sotto un primo profilo, risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente è stato condannato in sede di patteggiamento per l’ipotesi criminosa di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie all’epoca convivente, in presenza del figlio minore e per lesioni personali. In particolare, il ricorrente si è reso responsabile di reiterati comportamenti violenti sia sul piano fisico che psicologico, posti in essere con continuità e con modalità tali da ingenerare nella persona offesa un perdurante stato di timore per la propria incolumità.
10.1 I fatti ascritti al ricorrente, come puntualmente menzionati nel decreto gravato, destano un forte allarme sociale e si pongono “ in antitesi con i valori dell’ordinamento, che garantisce la dignità, la libertà e l’integrità fisica di ogni persona e richiede il rispetto reciproco tra i genitori, nell’interesse alla stabilità del nucleo familiare ” (Tar Veneto, Sez. III, 27.01.2025, n. 115).
Del resto, a conferma della gravità delle condotte criminose imputate al ricorrente, vale rammentare anche che il reato di maltrattamenti in famiglia rientra nel novero delle fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. ed è pertanto ritenuto ex se sintomatico, per espressa decisione del Legislatore, della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico, nel quale dev’essere ricompreso anche l’ordine pubblico familiare (Tar Veneto, Sez. III, 18.02.2025, n. 235).
10.2 Diversamente da quanto preteso dal ricorrente, nel caso di reati ostativi la valutazione della pericolosità sociale permane nelle ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena (la quale non fa venire meno la commissione del fatto di reato), così come non potrebbe assumere rilievo la circostanza che il reo abbia intrapreso un percorso riabilitativo ( ex multis Tar Catania sez IV, 29.11.2023 n. 3618).
10.3 Peraltro, l’Amministrazione non ha fondato il proprio giudizio di pericolosità sociale automaticamente sulla condanna riportata dal ricorrente – sebbene per un titolo di reato che, in base ad apposita presunzione di legge, è espressione di pericolosità sociale del suo autore – ma ha posto l’accento sulla gravità del fatto criminoso, in quanto lesivo di valori primari direttamente imputabili alla persona, nella prospettiva di una ponderazione in concreto delle circostanze e dei fatti occorsi.
11. Il provvedimento impugnato si è spinto oltre la valutazione delle sole vicende penali, dando evidenza, in uno con la non occasionalità dei comportamenti gravemente antisociali posti in essere dal ricorrente in ambito familiare, di una complessiva condotta di vita non rispettosa dei valori sociali, delle leggi dello Stato e degli ordini impartiti dall’Autorità.
Tanto che, proprio a seguito di tali comportamenti, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, preso atto che il ricorrente “ ha assunto in molteplici occasioni comportamenti violenti nei confronti della moglie in presenza del figlio minore” , che gli eccessi di violenza “ sembrano influenzati da problematiche collegate all’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, tanto che in Bangladesh era seguito da un centro di recupero”, ha disposto l’affidamento del minore ai Servizi sociali ed il suo collocamento in sistemazione protetta insieme alla madre, con divieto di avvicinamento ai medesimi da parte del ricorrente, le cui visite al figlio sono state autorizzate esclusivamente in forma protetta.
12. Trattasi, dunque, di un complesso di elementi che sono stati correttamente ritenuti dall’Amministrazione intimata sintomo di una condotta di vita sprezzante delle regole e dei valori fondamentali su cui poggia l’ordinamento, come tali idonei a destare allarme sociale, la cui oggettiva sussistenza neppure è stata smentita o contestata dal ricorrente nel presente giudizio, avendo egli omesso di idoneamente contestare tali profili e finanche di menzionare le vicende e le gravi condotte di cui si è reso autore, puntualmente descritte nel provvedimento impugnato.
Ritiene il Collegio che, anche sotto questo profilo, la Questura abbia adeguatamente assolto al proprio onere istruttorio e motivazionale, dando atto del disinteresse del ricorrente per l’accudimento materiale e morale del figlio – come accertato in un provvedimento giudiziale – ed evidenziando che l’esigenza di tutelare il fondamentale diritto all’unità familiare viene meno in casi particolari in cui, come nella fattispecie, le condotte criminose siano perpetrate proprio a danno degli stessi componenti del nucleo familiare e vieppiù in presenza di minori.
13. Tale conclusione, del resto, è pienamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ed anche del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ” (cfr. ex multis , Cons Stato, Sez. III, 10.06.2022, n. 4748; Tar Milano sez IV, 28.4.2025 n. 1444), potendo anzi essere valutato “ il maggiore disvalore e la maggiore pericolosità della decisione del singolo di adottare comportamenti antigiuridici anche quando suscettibili di mettere a rischio (o di pregiudicare direttamente, come nel caso delle violenze o dei maltrattamenti in famiglia) la sopravvivenza dei legami affettivi e di solidarietà parentale creati in Italia ” (Cons Stato, Sez. III, 12.04.2022, n. 2726). E ciò in quanto, nei casi di condanna per il reato di cui all’art. 572 c.p., “ i legami famigliari non possono essere valutati a favore dello straniero dal momento che sono proprio i famigliari le vittime della sua condotta violenta ” (Tar Catania, Sez. IV, 30.5.2024, n. 2013; Tar Milano Sez. I, 28.1.2019, n.171; Tar Liguria, Sez. II, 25.9.2018, n. 740).
14. Alla luce dei plurimi elementi vagliati e sopra richiamati, quindi, il giudizio di pericolosità sotteso al provvedimento impugnato è adeguatamente fondato su elementi fattuali non ipotetici o generici, ma desunti da provvedimenti giudiziari non contraddetti da alcuna risultanza processuale di segno opposto e neppure contestati nel merito dal ricorrente, oltre che sulla valutazione complessiva della condotta di vita di quest’ultimo, della gravità dei fatti contestati commessi vieppiù in ambito familiare, della sua evidente incapacità di adeguarsi alle regole della convivenza civile, per cui deve ritenersi immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sproporzione.
14.1 L’Amministrazione intimata ha dato dunque prevalenza alla valutazione di pericolosità sociale, compiendo un giudizio di bilanciamento in concreto che risulta non inficiato dai vizi indicati nel ricorso, essendo sostenuto da una completa istruttoria, che ha consentito alla stessa di motivare in modo puntuale e completo la propria determinazione con riferimento ad ogni circostanza rilevante nel caso concreto.
15. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
CL MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.