Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 30/04/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2026, proposto da
Pastry Academy S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi, Antonio Manigrasso, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN QU, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Corbascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione del Dirigente del Settore Contratti e Appalti del Comune di Brindisi n. d’ordine generale 72 e d’ordine Reg. Settore n. 3 del 16.01.2026 con cui si è perso atto del verbale di gara dell’11.12.2025 e si è proceduto ad aggiudicare al Sig. AN QU la concessione del locale di proprietà comunale in Piazza Mercato nn. 20,21,21A/22, quale lotto 1 dell’asta pubblica per la concessione a terzi per anni 6 di locali di proprietà comunale ad uso commerciale ubicati in Piazza Mercato, P.le Lenio Flacco e Via Ticino;
- della nota del Comune di Brindisi 11.03.2026 prot. n. 0035843 con cui si è dato negativo riscontro alla istanza 6.3.2026 di intervento in autotutela omettendo di adottare un doveroso provvedimento di revoca dell’aggiudicazione;
- dell’avviso pubblico indetto dal Comune di Brindisi con cui si è dato avvio alla procedura di gara conclusasi con l’aggiudicazione a favore di QU AN, nella parte in cui (art. 2 comma 2 parte finale) dovesse essere interpretata come possibilità di partecipare pur in difetto dei requisiti professionali ma con l’impegno a conseguirli nel termine perentorio di gg. 30 dalla data di notifica della comunicazione di aggiudicazione provvisoria;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con particolare riferimento al verbale della gara dell’11.12.2025, tenutasi nella sala gare del Comune di Brindisi, nella parte in cui, all’esito dell’apertura delle buste, il Sig. AN QU è stato ritenuto migliore offerente e, quindi, aggiudicatario provvisorio del lotto 1 costituito dal locale commerciale sito in Piazza Mercato nn. 20/21 21/A/22;
e per l’accertamento del diritto della Società ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione a suo favore della concessione del locale commerciale di proprietà comunale sito in Piazza Mercato nn. 20,21,21A/22, quale lotto 1 dell’asta pubblica indetta dal Comune di Brindisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN QU e del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. IO CU e uditi per le parti i difensori Avv. L. Durano, anche in sostituzione dell'Avv. G. Durano, per la parte ricorrente, Avv. A. Manigrasso, anche in sostituzione degli Avv.ti E. Guarino, M.M. Guadalupi e M. Canepa, per l'A.C. resistente, Avv. S. Corbascio per la parte controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente, Pastry Academy S.r.l.s., ha partecipato alla procedura competitiva indetta dal Comune di Brindisi con determinazione n. 1684 del 10 novembre 2025 per l’assegnazione in concessione, per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio, di un locale sito nell’area mercatale comunale ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di esercizio di vicinato.
1.1. Ad esito della procedura, con determinazione n. 72 del 16 gennaio 2026, veniva dichiarato aggiudicatario il controinteressato QU AN, avendo offerto il canone più alto. La ricorrente, invece, si classificava seconda.
1.2. La società, quindi, con nota del 6 marzo 2026, rappresentava al Comune la ritenuta illegittimità dell’aggiudicazione, difettando il controinteressato dei requisiti professionali di cui all’art. 71, co. 6, d.lgs. n. 59/2010 ai fini dell’esercizio di un’attività commerciale relativa al settore merceologico di riferimento, come invece richiesto dalla lex specialis di gara, chiedendo, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti adottati. Il Comune riscontrava la richiesta della ricorrente in data 11 marzo 2026, confermando la legittimazione dell’aggiudicazione.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 24 marzo 2026 e depositato in data 3 aprile 2026, la società ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti connessi. A sostegno del ricorso ha formulato le seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione e falsa applicazione art. 71comma 6 D.Lgs. n. 59/2010 e artt. 5 e 39 della L.R. n. 24/2015. Violazione e falsa applicazione Avviso pubblico, Eccesso di potere per manifesta irrazionalità, contraddittorietà e confusione dell’azione amministrativa ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto il Comune avrebbe provveduto a disporre l’aggiudicazione definitiva in favore del controinteressato, quando, invece, in applicazione della lex specialis di gara e, in particolare, delle previsioni di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico, avrebbe dovuto procedere con aggiudicazione provvisoria e acquisire, entro i successivi trenta giorni, la documentazione necessaria alla prova in capo al controinteressato del possesso dei requisiti professionali per l’avvio dell’attività, potendo disporre l’aggiudicazione definitiva solo ad esito dell’acquisizione della suddetta documentazione.
- “ Violazione e falsa applicazione art. 71 comma 6 D.lgs. n. 59/2010 e artt. 5 e 39 della L.R. n. 24/2015. Violazione e falsa applicazione Decreto 30 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Eccesso di potere per errore manifesto, difetto di presupposti ed altri profili ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’aggiudicazione, non avendo l’amministrazione operato alcuna effettiva verifica in ordine alla sussistenza in capo al controinteressato del requisito di cui all’art. 71, co. 6, lett. b, d.lgs. 59/2010 ai fini dell’esercizio dell’attività, essendosi limitata a prendere atto del contenuto di una certificazione rilasciata dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attiche del Lavoro (ARPAL) Puglia, dalla quale il controinteressato risulterebbe impiegato come “aiuto commesso”, mentre, invece, in base alla richiamata normativa, sarebbe stato necessario verificare l’effettiva qualificabilità del controinteressato come “ dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti ”, da provarsi, peraltro, mediante la documentazione relativa alla “iscrizione all’istituto della previdenza sociale ”.
2.1. Il controinteressato si è costituito in giudizio in data 19 aprile 2026 e, in data 24 aprile 2026, ha provveduto al deposito di una memoria difensiva, a mezzo della quale ha replicato al ricorso, deducendone l’infondatezza. Il controinteressato, in sintesi, ha rilevato la legittimità del procedimento di aggiudicazione sia sotto il profilo formale (trattandosi di una concessione relativa ad un’attività esercitabile a mezzo di semplice SCIA, la cui presentazione è, tuttavia, subordinata all’immissione nella detenzione dell’immobile, allo stato non intervenuta), sia per quanto concerne l’aspetto sostanziale, possedendo i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, come comprovati, in particolare, dalla documentazione prodotta unitamente alla suddetta memoria.
2.2. In data 27 aprile 2026 si è costituito in giudizio anche il Comune di Brindisi per resistere al ricorso.
2.3. A esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Con il primo di censura la ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione dell’art. 2 dell’avviso pubblico di gara per aver il Comune provveduto all’aggiudicazione definitiva senza la preventiva trasmissione da parte del controinteressato, nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, della dichiarazione e della documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali per l’avvio dell’attività.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. L’art. 2 dell’avviso pubblico di gara consentiva la partecipazione alla procedura sia ai soggetti già in possesso “ della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia, necessaria: per l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di esercizio di vicinato con eventuale consumo sul posto ”, sia ai soggetti non ancora in possesso dei “ requisiti professionali richiesti come innanzi ”, fermo restando, in tal caso, l’obbligo di “ dichiarare sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l’accesso all’attività ” e l’impegno “ a conseguire il titolo abilitativo per esercitare l’attività di che trattasi, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni solari consecutivi dalla data della notifica della comunicazione di assegnazione provvisoria del locale, decorso inutilmente il quale termine, si produrrà automaticamente la revoca dell’assegnazione stessa ”.
3.3. Nel caso di specie, il controinteressato, nella domanda di partecipazione alla gara, dichiarava di essere già in possesso dei requisiti professionali abilitanti alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (e, in particolare, del requisito di cui all’art. 71, co. 6, lett. b, d.lgs. 59/2010), precisando, tuttavia, di non essere allo stato titolare di un’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività presso il locale oggetto della procedura competitiva e con impegno ad inviare apposita comunicazione al Comune in caso di aggiudicazione. La commissione di gara, quindi, alla seduta pubblica dell’11 dicembre 2025, a esito della valutazione delle offerte, dichiarava il controinteressato aggiudicatario provvisorio e il Comune, con successiva determinazione del 16 gennaio 2026, a esito delle conseguenti verifiche, procedeva all’aggiudicazione definitiva.
3.4. A fronte delle suddette circostanze la violazione procedimentale dedotta dalla ricorrente non può ritenersi sussistente.
3.5. In base alle previsioni dell’avviso pubblico, infatti, il termine di trenta giorni decorrenti dall’aggiudicazione provvisoria riguarda solo il caso dell’operatore economico che abbia partecipato alla gara senza possedere i requisiti professionali necessari all’esercizio dell’attività, mentre nel caso di specie il controinteressato dichiarava di esserne già in possesso (indipendentemente dalla successiva verifica da parte dell’Amministrazione procedente dell’effettiva sussistenza dei requisiti professionali suddetti solo dichiarati) in sede di presentazione della domanda di partecipazione (limitandosi poi alla trasmissione della relativa documentazione), non trovando, pertanto, applicazione la disposizione la cui violazione è contestata dalla ricorrente.
3.6. In senso contrario, inoltre, non può rilevare la dichiarazione del controinteressato, contenuta sempre nella domanda di partecipazione e con la quale precisava di non essere titolare dell’autorizzazione amministrativa per l’avvio dell’attività.
3.7. Sotto tale profilo deve, infatti, considerarsi che per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è richiesto alcun atto di assenso espresso da parte dell’amministrazione, risultando sufficiente, in base agli artt. 17 e 39 l.r. 24/2015 (salvo eccezioni la cui operatività per il caso di specie non è stata dedotta, né risulta altrimenti), la semplice presentazione di una SCIA, la quale, tuttavia, non può che essere formalizzata a seguito della materiale acquisizione della disponibilità dell’immobile.
3.8. Pertanto, tale dichiarazione (inserita non autonomamente dal controinteressato nella domanda, ma sulla base del modello predisposto direttamente dall’amministrazione) deve essere letta in conformità alla concreta tipologia di titolo necessario per l’avvio dell’attività (ossia una SCIA formalizzabile solo a seguito della consegna dell’immobile) e, come tale, non può ritenersi rilevante ai fini dell’applicazione del termine di trenta giorni di cui alla seconda parte dell’art. 2 dell’avviso pubblico, avendo, da una parte, l’aggiudicatario già comunicato il (ritenuto) possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività e, dall’altra, non potendosi materialmente individuare l’oggetto o il contenuto dell’ulteriore comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del Comune.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, invece, l’illegittimità dell’aggiudicazione per non aver il Comune di Brindisi provveduto ad un’adeguata verifica della sussistenza in capo al controinteressato del requisito abilitante di cui all’art. 71, co. 6, lett. b, d.lgs. 59/2010 e, altresì, alla luce dell’inidoneità della documentazione da questi prodotta a tal fine nel corso del procedimento amministrativo.
4.1. Il motivo è fondato nei sensi e nei termini che seguono.
4.2. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti risulta che il Comune, ai fini della valutazione in capo al controinteressato del requisito abilitante per l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande di cui all’art. 71, co. 6, lett. b, d.lgs. 59/2010 (concernete chi abbi “ per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o … prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti … comprovata dalla iscrizione all’istituto della previdenza sociale ”), si sia limitato a prendere atto del contenuto di una certificazione rilasciata dall’ARPAL Puglia, dalla quale il controinteressato risulta assunto a tempo indeterminato con la qualifica di “aiuto commesso” presso una società che svolge una (imprecisata) attività di bar.
4.3. La sola constatazione del contenuto della suddetta certificazione, tuttavia, non può ritenersi sufficiente ai fini della verifica del suddetto requisito, in quanto, in base alla citata disposizione, non è sufficiente l’impiego presso un datore di lavoro che svolga un’attività nel settore merceologico della somministrazione o vendita alimentare, ma è richiesto, nello specifico, l’esercizio in proprio di detta attività di impresa o la prestazione d’opera “ in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti ” (circostanza evidentemente non evincibile dal mero richiamo alla qualifica di “aiuto commesso”) e, peraltro, con necessità che tale circostanza sia “ comprovata dalla iscrizione all’istituto della previdenza sociale ”.
4.4. Né può assumere rilievo sotto tale profilo l’ulteriore documentazione prodotta dal controinteressato nel corso del giudizio e con la quale risulterebbe meglio precisata la concreta attività svolta. A prescindere, infatti, dalle contestazioni formulate dalla ricorrente in sede di discussione in ordine all’idoneità probatoria di tale documentazione, in ogni caso non risulta che la stessa sia stata valutata da parte dell’amministrazione comunale nel corso del procedimento, con conseguente irrilevanza ai fini della valutazione della legittimità dell’azione amministrativa in concreto svolta.
4.5. Ne discende, pertanto, la fondatezza delle censure proposte a mezzo del secondo motivo di ricorso, non avendo il Comune adeguatamente verificato, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’effettiva sussistenza in capo al controinteressato del requisito professionale secondo quanto richiesto dall’art. 71, co. 6, lett. b, d.lgs. 59/2010, attività che dovrà, quindi, essere svolta in sede di nuovo esercizio del potere.
5. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della determinazione del Comune di Brindisi numero d’ordine generale 72 e numero d’ordine reg. settore 3 del 16 gennaio 2026 e fatto salvo il potere/dovere dell’amministrazione di rideterminarsi nel rispetto di quanto evidenziato nella presente sentenza.
6. La peculiarità delle ragioni di accoglimento del ricorso, vertendo, in particolare, sul solo profilo della mancata valutazione dell’attività effettivamente svolta dall’aggiudicatario ai fini del requisito di cui all’art. 71, co. 6, lett. b, d.lgs. 59/2010, con salvezza della riedizione del potere, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la determinazione del Comune di Brindisi numero d’ordine generale 72 e numero d’ordine reg. settore 3 del 16 gennaio 2026, con salvezza dei successivi provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ RO, Presidente
IO CU, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IO CU | IZ RO |
IL SEGRETARIO