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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da: dott. VA AS Presidente dott.ssa RI RI UO Consigliere relatore dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Lecco (est. dott.ssa Federica Trovò), promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò Andrea Gatto, Silvio Sonnati, Parte_1
MA UC ed elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti 11, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Minella e Francesca Minella ed CP_1 elettivamente domiciliata in Como, via F.lli Rosselli n. 14, presso lo studio dei difensori appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia questo Illustrissimo Collegio in riforma dell'impugnata sentenza n. 172/2024, del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro in persona del Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Federica Trovò, resa inter partes in data 7 ottobre 2024, pubblicata integralmente in data 11 novembre 2024, per i motivi di cui al presente atto, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado qui di seguito ritrascritte: I. Con riferimento alla natura del rapporto di lavoro, alla riconducibilità del rapporto di lavoro nei confronti della resistente, all'inquadramento contrattuale e alle differenze retributive CP_2 maturate. i.
1. In via principale: i.
1.1. accertare e dichiarare per tutte le ragioni di cui al presente atto: (i) che tra il Ricorrente e singolarmente considerata o, in ogni caso considerata Controparte_1 centro unico di imputazione di interessi o co-datore di lavoro, è intercorso un rapporto di lavoro
1 subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° novembre 2016 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia); (ii) lo svolgimento da parte del Ricorrente per tutto il predetto periodo di lavoro nei confronti di ossia dal 1° novembre 2016 al 22 febbraio 2023 (o altro periodo ritenuta di Controparte_1 giustizia) di ruoli e mansioni riferibili alla categoria di quadro con applicazione del CC ER (o altra disciplina collettiva ritenuta di giustizia) o, in alternativa, lo svolgimento da parte del Ricorrente per tutto il predetto periodo di lavoro nei confronti di ossia dal 1° Controparte_1 novembre 2016 al 22 febbraio 2023 (o altro periodo ritenuto di giustizia), di ruoli e mansioni riferibili alla categoria di Impiegato 1° livello applicazione del CC ER (o altra disciplina collettiva ed inquadramento contrattuale ritenuti di giustizia); I.
1.2. Per l'effetto degli accertamenti di cui sopra al punto I.
1.1. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Ricorrente:
- nel caso in cui venisse accertato il diritto del Dott. ad un inquadramento nella categoria Pt_1 di Quadro euro 177.529,77 a titolo di differenze retributive (comprensive di differenze retributive, tfr), o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli emolumenti retributivi maturati nelle more del giudizio o, in alternativa
- nel caso in cui venisse accertato il diritto del Dott. ad un inquadramento nella categoria Pt_1 di Impiegato 1° livello (o altro inquadramento ritenuto di giustizia) euro 146.032,86 (comprensive di differenze retributive, tfr), o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per tutti i motivi sovra esposti ed argomentati, oltre agli emolumenti maturati nelle more del giudizio. I.
2. In via subordinata I.
2.1. Nell'ipotesi in cui non dovesse ritenersi raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, che la prestazione di lavoro del Dott. nei confronti di si è caratterizzata per la sussistenza dei Pt_1 Controparte_1 requisiti di cui all'art. 2 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e, quindi, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di lavoro a far data dal 1° novembre 2016 (o altro periodo ritenuto di giustizia ritenuta di giustizia). I.
2.2. Per l'effetto dell'accertamento di cui sopra al punto I.
2.1 condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Ricorrente:
- nel caso in cui venisse accertato il diritto del Dott. ad un inquadramento nella categoria Pt_1 di Quadro euro 177.529,77 a titolo di differenze retributive (comprensive di differenze retributive, tfr), o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, per tutti i motivi sovra esposti ed argomentati, oltre agli emolumenti retributivi maturati nelle more del giudizio o, in alternativa,
- nel caso in cui venisse accertato il diritto del Dott. ad un inquadramento nella categoria Pt_1 di Impiegato 1° livello (o altro inquadramento ritenuto di giustizia) euro 146.032,86 (comprensive di differenze retributive, tfr), o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per tutti i motivi sovra esposti ed argomentati, oltre agli emolumenti maturati nelle more del giudizio. II. Con riferimento al recesso dal rapporto di lavoro. ii.
1. In via principale A seguito dell'accoglimento delle domande di cui al punto I che precede e, dunque, dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, D.lgs. n. 81/2015, accertare e dichiarare, per tutti i motivi più sopra dedotti, la nullità del recesso intimato dalla resistente in data 22 febbraio 2023 e/o dell'allontanamento dal posto di lavoro avvenuto nella medesima data in quanto orale e ritorsivo e/o comminato per motivo illecito e, per l'effetto, quale che sia la categoria o l'inquadramento contrattuale riconosciuto al Ricorrente, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Dr. Pt_1
2 nel posto di lavoro e al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione Pt_1 globale di fatto (uguale ad € 2.834,04) o diversa somma ritenuta di giustizia dal giorno del licenziamento fino all'effettiva riammissione nel posto di lavoro. II.
2. In via subordinata: A seguito dell'accoglimento delle domande di cui al punto I delle presenti conclusioni, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovesse accertare la nullità del recesso intimato dalla Resistente in data 22 febbraio 2023 e/o dell'allontanamento dal posto di lavoro avvenuto nella medesima data, si chiede di accertare e dichiarare che il licenziamento è privo di un giustificato motivo e/o di una giusta causa e, per l'effetto, condannare la resistente, in del legale pro tempore, al risarcimento del danno in misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (uguale ad € 102.025,44 - cfr. docc. 63-64, cit.), o nella diversa somma stabilita di giustizia, oltre alla regolarizzazione contributiva o a qualsiasi altra conseguenza ritenuta di giustizia sulla base del vizio da cui deriva l'illegittimità del recesso impugnato eventualmente valutato sotto diversi profili contenutistici e sanzionatori anche sulla base della normativa applicabile al caso di specie. III. In ogni caso III.
1. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare Controparte_1 i contributi previdenziali dovuti per legge sulle somme che la stessa Società dovesse essere condannata a corrispondere al Dr. Parte_1
III.
2. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 al Dr. interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi, dal dì del dovuto Parte_1 all'effettivo saldo, su tutte le somme che eventualmente sarà condannata a corrispondere al Ricorrente. III.
3. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla integrale Controparte_1 rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei suddetti legali da considerarsi antistatari. IV. Anche in considerazione degli specifici motivi di impugnazione, in via istruttoria IV.
1. ammettere il Ricorrente alla prova contraria, diretta ed indiretta, sugli eventuali capitoli di prova della memoria difensiva che dovessero essere ammessi con i medesimi testi di seguito indicati a prova diretta. IV.
2. ammettere e disporre, ove ritenuto necessario o in caso di contestazione, CTU contabile, affinché vengano conclusivamente determinati gli importi spettanti al Ricorrente a titolo di retribuzione globale di fatto, di differenze retributive, indennità di cui al CC applicato al rapporto di lavoro, nonché a titolo risarcitorio. IV.3 si domanda di essere per l'ammissione della controprova con il teste Ing. Testimone_1 sui capitoli di prova n. 11 e 12 della Memoria Difensiva, così come specificato nel par. F del presente ricorso insistendo anche per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova dedotti nel Ricorso 414 cpc (riproposti in questa sede), nonché per l'ammissione del teste Ing. sui nuovi capitoli di prova di cui al par. F del presente ricorso in appello, espunti Testimone_1 di ogni valutazione e giudizio e premessa la locuzione “è vero che” con i testimoni di seguito indicati (seguono nominativi)
APPELLATA
-Alla luce delle osservazioni e deduzioni sopra riportate si ritiene che l'appello presentato dal Signor debba essere integralmente rigettato con ogni conseguenza in ordine Parte_1 alle spese del grado. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda avversaria:
- Quanto alla domanda di inquadramento contrattuale e differenze retributive: rigettare la domanda di inquadramento come quadro e/o al primo livello contrattuale con conseguente rigetto della domanda di versamento delle relative differenze retributive.
3 - Quanto alla domanda reintegratoria, respingerla, sussistendo giusta causa di recesso con conseguente eventuale determinazione di indennità risarcitoria nei minimi previsti tenuto conto della gravità del fatto commesso dal ricorrente.
- In ogni caso con condanna alle spese di lite anche ed eventualmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, comunque, in ragione della violazione del criterio di sinteticità degli atti e alla luce dell'abuso del processo così come richiesto nella parte motiva.
- Si chiede altresì a Codesta Ill.ma Corte di valutare, anche ai fini delle spese di lite, il mancato rispetto del principio di “sinteticità” degli atti così come sancito dall'art. 121 c.p.c. e dell'art. 46 disp. att. c.p.c.
- In ogni caso ci si oppone alla riapertura di una istruttoria che è risultata completa e ben svolta in primo grado, peraltro rilevandosi che la capitolazione come formulata da controparte (e non ammessa in primo grado) appare inammissibile per come dedotta.
- Per il denegato caso che la Corte di Appello decida di dare corso ad ulteriore istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati in primo grado.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.12.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
172/2024 del Tribunale di Lecco che ha respinto il ricorso dallo stesso presentato ed ha compensato le spese di lite.
Con il ricorso di primo grado, sosteneva di aver prestato, nel periodo dal Parte_1
01.11.2016 al 22.02.2023, attività lavorativa, mai regolarizzata, alle dipendenze di
[...]
, facente capo al nonché nell'interesse anche di altre Controparte_3 Persona_1 società alla stessa riconducibili;
di essere stato inserito nell'organico della società in qualità di responsabile delle attività di Information Technology (IT) e dei servizi generali e SE e dei rapporti con i fornitori della convenuta e delle altre società del gruppo, riportando gerarchicamente ai vertici di di aver lavorato presso i locali aziendali, osservando un orario di lavoro CP_1 giornaliero mai inferiore alle 8 ore;
di essere stato affidatario di strumentazione aziendale quale telefono cellulare, personal computer, automobile;
di aver percepito da quale Persona_1 corrispettivo per la prestazione di lavoro svolta, la somma mensile di € 1.000 in contanti;
di essere stato licenziato oralmente in data 22.2.2023 per aver posizionato senza autorizzazione un registratore negli uffici di Persona_1
Chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, con inquadramento nella categoria di quadro o, in subordine, di impiegato di primo livello del CCNL ER.
Sosteneva, in ogni caso, l'applicabilità al caso di specie della normativa sul rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, co.1, d.lgs. n. 81/2015.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della società al versamento in suo favore delle differenze retributive quantificate in € 177.529,77 (in caso di inquadramento come quadro), ovvero in € 146.032,86 (in caso di inquadramento come impiegato di primo livello).
4 Da ultimo, lamentava la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla società in data
22.02.2023, in quanto orale, ritorsivo e/o comminato per motivo illecito o, comunque, privo di giustificato motivo e/o giusta causa, e chiedeva la reintegra nel posto di lavoro e/o il risarcimento del danno subito.
In ogni caso, chiedeva la condanna della società a versare i contributi previdenziali dovuti per legge sulle somme oggetto della condanna a carico della società.
Il Tribunale, svolta istruttoria, ha respinto il ricorso.
In particolare, quanto alla domanda di accertamento della subordinazione, stante la pacifica inesistenza di un accordo scritto e l'omessa indicazione di testi che potessero riferire sulle fasi della sua formazione, ha ritenuto insussistente la volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro subordinato.
In ogni caso, ha ritenuto non provato l'assoggettamento al potere direttivo, in quanto, pacifica l'attività svolta da e consistente in sostanza in attività IT, sicurezza e rapporti con i Pt_2 fornitori, del tutto generiche erano le deduzioni secondo cui avrebbe riportato gerarchicamente ai vertici della società ( amministratore unico, direttore finanziario, Persona_1 Per_2 CP_4 fino al 2019 direttore generale, direttore generale in sostituzione di
[...] Persona_3 CP_4 direttore commerciale) e si sarebbe rapportato continuamente con le altre società Persona_4 riconducibili ad CP_1
Dalle numerose chat e comunicazioni di posta elettronica emergevano mere indicazioni del titolare, richieste di intervento da parte di dipendenti della società, iniziative dello stesso ricorrente, comunicazioni di coordinamento, sempre nell'ambito di un rapporto tra e Pt_1 non caratterizzato dalla gerarchia. Per_1
Gli stessi testimoni non avevano confermato l'asserita eterodirezione, avendo riferito solo di una presenza in ufficio, di un orario di lavoro osservato dal ricorrente, senza alcun riferimento ad eventuali ordini specifici cui sarebbe stato assoggettato Pt_1
Alcuna prova era stata fornita in ordine anche all'assoggettamento al potere disciplinare. Anzi, dalle conversazioni whatsapp, emergeva come il ricorrente fosse libero di assentarsi, effettuando delle mere comunicazioni di cortesia.
Gli stessi testimoni non erano stati in grado di riferire se dovesse chiedere Pt_1
l'autorizzazione per assentarsi o fosse obbligato a trasmettere eventualmente certificati di malattia.
L'asserito procedimento disciplinare subito, di cui alla e-mail sub doc. 38, era smentito dal contenuto della stessa mail in cui veniva precisato che la contestazione non riguardava Pt_1
[...]
Mancava qualsiasi prova che fosse tenuto a rispettare un determinato orario di lavoro.
5 L'auto aziendale, i biglietti da vista, le e-mail aziendali, la scrivania, non dimostravano il vincolo di subordinazione, trattandosi di strumenti chiesti dallo stesso ricorrente -circostanza dedotta dalla società e non contestata dal ricorrente- in quanto necessari per la tipologia di lavoro e di interventi che era tenuto ad effettuare. Pt_1
Mancava ogni prova in ordine alla deduzione circa il percepimento di una retribuzione mensile di
€ 1000, tra l'altro smentita dalle fatture prodotte dalla società ed emesse prima dalla società
LI e SE, facente capo al ricorrente, e poi dall'ing. Tes_1
Infine, escludeva anche l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. 81/2015.
In particolare, pur essendo in presenza di una prestazione pacificamente personale e continuativa, non vi era prova di un coordinamento imposto dalla società, evincendosi piuttosto un coordinamento realizzato di comune accordo tra le parti.
L'appellante censura la sentenza con plurimi motivi.
Con il primo motivo sostiene che l'assenza di un contratto scritto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, renderebbe più semplice l'accertamento della subordinazione non dovendosi provare la simulazione di un contratto di lavoro autonomo.
Il giudice ha erroneamente ignorato quanto emerso dall'istruttoria e cioè che svolgeva altri compiti relativi agli acquisiti e ai rapporti con i fornitori.
Una volta provato che era adibito a diverse mansioni rispetto a quelle afferenti ai servizi informatici, doveva essere chiaro come sin dalla fase genetica la volontà delle parti fosse di considerare l'appellante a disposizione di e di tutte le società alla stessa riconducibile. CP_1
Tra l'altro, era inserito nell'organizzazione aziendale come dimostrato dall'account aziendale
( ove era identificato come “SE Manager e D.P.O.” e come Email_1
“SE Procurement Manager”, circostanza confermata anche in sede istruttoria dal teste Tes_2 che aveva indicato il ricorrente come “responsabile dei servizi IT”, specificando che lo stesso non
“fosse un venditore, ma per me un responsabile, tale mi era stato indicato per il settore IT e informatico per cui lavorava”.
Con il secondo motivo lamenta l'erronea individuazione da parte del giudice del perimetro contenutistico della prestazione lavorativa, consistita, come allegato nel ricorso, in (i) funzioni di addetto IT tramite una continua assistenza informatica a e alle società del gruppo e ai CP_1 loro dipendenti, nonché (ii) di responsabile dei rapporti con i fornitori, occupandosi di acquisto di dispositivi di protezione personale e di vestiario per i dipendenti, del noleggio dei veicoli a disposizione della società e delle società del gruppo e, non da ultimo, (iii) mansioni di carattere amministrativo di volta in volta richieste dai vertici societari.
6 Il giudice ha ignorato la produzione documentale e le risultanze istruttorie che smentiscono la tesi della società secondo cui avrebbe collaborato quale super consulente esperto in gestioni Pt_1 di reti informatiche.
Una volta accertato lo svolgimento di plurime diverse attività emergerebbe, secondo l'appellante,
l'esercizio del potere datoriale di modificare unilateralmente l'oggetto della prestazione di lavoro che altro non è se non una forma di manifestazione del potere direttivo.
Con il terzo motivo ritiene che le e-mail e whatsapp dimostrino l'eterodirezione della prestazione di lavoro resa anche con riferimento allo svolgimento dei compiti legati all' IT, essendo nella continua disponibilità del datore di lavoro che interpellava e si interfacciava con Pt_1 continuamente, domandandogli di intervenire su svariate materie. Circostanza confermata dall'istruttoria svolta.
Quanto all'asserito rapporto di natura confidenziale tra e trattasi di una mera Pt_1 Per_1 supposizione priva di motivazione. Vi era solo un'estrema fiducia riposta dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore dotato di elevate competenze professionali
Lamenta anche l'errata applicazione dell'art. 2094 cc, non avendo il giudice considerato che, in presenza di mansioni specialistiche affidate ai manager e ai responsabili, non fosse richiesto un controllo pressante.
Nell'escludere l'eterodirezione il giudice ha ignorato non solo l'esistenza di un procedimento disciplinare intentato nei confronti del , tanto da portare al suo licenziamento, ma anche le Pt_1 conversazioni whatsapp relative alle giustificazioni per assenze inviate a Per_1
Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto irrilevante ai fini della eterodirezione l'utilizzo di strumenti della società specie con riferimento a quelle attività non riferibili all'informatica ed alle reti aziendali.
Lamenta l'illogicità della sentenza laddove, pur avendo accertato l'esistenza di una serie di indici riferibili al vincolo della subordinazione, peraltro documentati e confermati dall' istruttoria testimoniale - quali (i) osservava un determinato orario di lavoro superiore alle 8 ore giornaliere,
(ii) era tenuto a giustificare le proprie assenze;
(iii) era dotato di una propria postazione nella sede aziendale di di strumentazione aziendale, account email aziendale e biglietti da visita CP_1 aziendali;
(iv) era presentato all'esterno a fornitore clienti come dipendente della società, (v) era destinatario di numerose richieste, non soltanto da parte dei vertici societari, ma anche da altri dipendenti della società e delle società riconducibili ai vertici di conclude per il CP_1 riconoscimento della natura consulenziale del rapporto di cui è causa.
7 Il giudice ha inoltre ignorato l'assenza di assunzione, da parte dell'appellante, di qualsiasi forma di rischio economico o professionale, posto che gli accordi prevedevano l'erogazione di un compenso mensile dovuto a prescindere dai risultati raggiunti.
Altro macroscopico errore del giudice, secondo l'appellante, consisterebbe nell'aver ritenuto non provato il pagamento in contanti del compenso -non ammettendo il capitolo di prova 51- pur in assenza di prova da parte della società di quanto corrisposto a durante i sei anni di Pt_1 rapporto di lavoro. Le fatture prodotte dalla società sarebbero insufficienti a giustificare oltre sei anni di prestazione continuativa e comunque sono relative all'acquisto di materiali nei confronti di una società riconducibile al 95% a e al 5% a Per_1 Pt_1
Quanto alle fatture emesse dalla società Intelsec, insiste per escutere quale teste l'ing. al Tes_1 fine di verificare se vi fosse un passaggio di denaro tra questi e l'appellante.
Con il quinto motivo contesta la mancata applicazione dell'art. 2, co. 1, d.lgs. 81/2015.
La norma in questione non descrive una fattispecie caratterizzata dalla soggezione in senso tecnico al potere direttivo del datore di lavoro, ma si riferisce, invece, ad una più generica facoltà di organizzare le modalità della prestazione, rendendola di fatto compatibile con i fattori produttivi apprestati dal committente.
Nel caso di specie, secondo l'appellate, emergerebbe chiaramente l'integrazione funzionale tra la prestazione continuativa di carattere personale di e l'organizzazione dell'impresa. Pt_1
Erroneamente il primo giudice, pur accertando la personalità e la continuità della prestazione, la presenza di un orario di lavoro e l'integrazione della prestazione nell'organizzazione della società, ha ritenuto non applicabile la disciplina riservata alle collaborazioni etero-organizzate, ignorando le numerose attività richieste all'appellante in materia di acquisti, noleggio auto e attività accessorie anche amministrative che nulla avevano a che vedere con l'Information Technology
(IT), e che gli venivano richieste non solo dai vertici della società ma anche da altri dipendenti, senza che vi si potesse sottrarre. Pt_1
Ripropone quindi le istanze istruttorie avanzate in primo grado.
Si è costituita la società eccependo in via preliminare la violazione del principio di sinteticità che, pur non comportando l'invalidità dell'atto introduttivo, è un criterio da tenere in considerazione in punto di spese di lite.
Nel merito insiste per il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra di loro, non sono fondati.
8 Va innanzitutto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, ciò che rileva è
l'esistenza della subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questi con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa -da esplicarsi con ordini specifici, reiterati e inerenti la prestazione lavorativa e non semplici direttive di carattere generale che sono compatibili anche con altri tipi di rapporto-, al potere organizzativo che si manifesta attraverso l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale ed al potere disciplinare del datore di lavoro, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza del rischio economico, la forma di retribuzione, la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante essendo riferibili sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello autonomo (ex plurimis Cass. 22.11.1999 n. 12926, 6.4.2000, n. 4308, 11.2.2004 n. 2622, 28.9.2006 n. 21028, n.
5436/2019).
Orbene, l'appellante, come anche già evidenziato dal primo giudice, con il ricorso di primo grado si è limitato a descrivere l'attività lavorativa svolta, senza alcuna indicazione delle modalità di organizzazione ed espletamento della stessa e soprattutto senza alcuna indicazione del potere direttivo e disciplinare esercitato dalla società.
L'appellante, senza confutare quanto affermato dal primo giudice, insiste nel porre l'accento sulla continuità dell'attività lavorativa, sulle mansioni svolte ed in particolare sull'aver svolto attività ulteriori rispetto all'ambito informatico e sicurezza oggetto della riferita consulenza e di aver svolto dette ulteriori attività anche in favore di altre società facenti capo a ignorando CP_1 la critica del primo giudice secondo cui “l'assoggettamento al potere direttivo non trova riscontro nemmeno nel quadro assertivo enucleato in ricorso, in cui non viene prospettata una situazione in cui il ricorrente ricevesse istruzioni specifiche e vincolanti circa l'attività da svolgere, né pressanti controlli”, essendo comunque rimasto privo di supporto probatorio, “non essendo neppure suffragate da testimonianze idonee a provare l'eterodirezione”, avendo i testi confermato solo l'attività svolta da senza alcun riferimento concreto e specifico all'assoggettamento Pt_1 del predetto ad ordini specifici o al potere disciplinare da parte della società appellata o all'obbligo di rispettare un determinato orario imposto dall'asserito datore di lavoro.
Le stesse e-mail e whatsapp allegati dall'appellante non offrono alcuna prova circa l'assoggettamento di ad ordini specifici e ad un controllo anche disciplinare. Pt_1
Le conversazioni whatsapp di cui al punto 68) del ricorso di primo grado, che, secondo l'appellante, dovrebbero dimostrare l'obbligo per lo stesso di giustificare le proprie assenze da lavoro, i ritardi e le ferie, in realtà danno conto di mere comunicazioni di cortesia fatte da
9 a il quale, a fronte delle comunicazioni del che non sarebbe andato Pt_1 Per_1 Pt_1 in ufficio o che avrebbe lavorato in smart working o che sarebbe arrivato in ufficio in tarda mattinata, si limitava a prenderne atto senza esercitare alcuna prerogativa collegata all'essere datore di lavoro quale chiedere l'invio di certificati di malattia, valutare la possibilità di concedere o meno lo smart working, chiedere giustificazioni scritte rispetto ad eventuali ritardi.
Quanto nello specifico all'esercizio del potere disciplinare, l'appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto del tutto generica l'affermazione dell'odierno appellante di essere sottoposto al potere disciplinare dell'asserito datore di lavoro, in quanto rispetto all'unico provvedimento disciplinare dedotto al punto 69) del ricorso di primo grado,
l'episodio non risultava circostanziato, essendosi limitato a produrre un'e-mail Parte_1 sub doc. 38) che, come rilevato dal primo giudice, “in realtà smentisce l'assunto, laddove CP_5
mittente dell'e-mail, chiarisce che la contestazione non riguardava il ricorrente e quindi
[...] ciò precisando: “ ciao ti ho informato e non era rivolta a te…Grazie comunque se mi Pt_1 assisti in questo. ”. CP_5
A fronte di detta motivazione, per nulla criticata, l'appellante ha ribattuto che un provvedimento disciplinare sarebbe stato intrapreso in occasione della scoperta da parte di del Per_1 rinvenimento di un registratore nei locali aziendali, posizionato dal con conseguente Pt_1 recesso dal rapporto.
L'assenza però di un rapporto di lavoro subordinato, come nel caso in esame, esclude che possa configurarsi un esercizio del potere disciplinare tipico di un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla valutazione del primo giudice secondo cui l'uso di un'auto aziendale, la disponibilità di biglietti da visita nonché di uno spazio all'interno della società e di un pc aziendale in rete, non sarebbero sufficienti da soli ad integrare il vincolo della subordinazione, l'appellante si è limitato a ribadire la propria convinzione contraria, ignorando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli elementi sopra indicati, in assenza, come nel caso in esame, della prova di un potere di eterodirezione e disciplinare, non possono da soli dimostrare la subordinazione.
Inoltre, come documentato dalla società appellata, e non contestato, nel Parte_1 periodo oggetto di causa (1.11.2016-22.2.2013), oltre a detenere la proprietà di alcune società, rivestiva la carica di amministratore unico delle società CH LE PP RL ( che riveste ancora), LI & SE RL (che riveste ancora), EA ER SR dal 2007 al gennaio 2022, nonché di Direttore Generale della società SE Planning & Techical Advoce Sri dal 2003 al gennaio 2022, e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
[...] dal 1991 al gennaio 2022 (cfr. docc. 5a, 5b, 6 allegati dalla Controparte_6 società) - tutte società operanti nell'ambito dell'investigazione e della cyber security-, a
10 dimostrazione della sua veste imprenditoriale, della pluralità delle attività svolte e della molteplicità di clienti a favore dei quali prestava attività consulenziali. Tutte circostanze che confliggono con la tesi della dedotta subordinazione.
A ciò va aggiunta la costituzione, in data 24.5.2017, della società LI & SE RL, che vedeva (titolare di quale socio e amministratore al 95% e Persona_1 CP_1 Pt_1 quale socio al 5%. Il quale ultimo, in data 16.12.2020, diventava unico titolare, per aver
[...] acquistato le quote sociali di nonchè amministratore unico (cfr. docc. 7, 9 allegati Persona_1 dalla società). Il tutto indicativo di un rapporto tra i due tutt'altro che di lavoro subordinato.
Inoltre, le fatture di cui al documento 8b) allegato dalla società appellante, che riguardano anche il periodo successivo alla titolarità esclusiva in capo a della società LI Parte_1
& SE RL, dimostrano come l'attività di consulenza svolta da in favore Parte_1 della società venisse fatturata dalla società LI & SE RL e riguardasse, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vere e proprie prestazioni quali la realizzazione della rete aziendale, i servizi di connessione internet, l'assistenza. Circostanza confermata anche dai testi e che hanno riferito come attraverso le fatture Testimone_3 Per_2 emesse dalla LI & SE RL fosse pagata la consulenza svolta da Parte_1
Inoltre, come riferito dal teste , su indicazioni di fu instaurata una Per_2 Parte_1 consulenza con l'ing. che avrebbe gestito “le cose più complesse” mentre si Tes_1 Pt_1 sarebbe occupato solo delle urgenze e che da quel momento le attività anche di furono Pt_1 fatturate dall'ing. Tes_1
A fronte dei suindicati elementi del tutto infondata appare la tesi dell'appellante secondo la quale sarebbe stato pagato mensilmente con la somma in contanti di € 1.000,00.
In ogni caso, il relativo capitolo di prova 51), come già evidenziato dal primo giudice, è del tutto generico essendo privo di ogni riferimento di luogo e di tempi e non risultando la presenza di terze persone al momento della dedotta dazione.
Del tutto infondate sono anche le doglianze in ordine alla esclusione della disciplina di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.
Come già ha fatto dal primo giudice va ricordato che la norma dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 è stata fatta oggetto di un autorevole intervento interpretativo ad opera della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663/2020.
Nelle motivazioni della sentenza, a proposito dell'esegesi dell'art. 2 comma 1 d.lgs. n. 81/2015- nella versione ratione temporis applicabile a quella fattispecie, antecedente la novella del 2019 già sopra richiamata - si legge: «le previsioni dell'art. 2 vanno lette unitamente all'art. 52 dello stesso decreto e in rapporto alla abrogazione della normativa sul lavoro a progetto…E' venuta meno
11 (…) una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi. Pertanto, il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione (…) Il legislatore (…) si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare
l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi.
In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina. Tanto si spiega in una ottica sia di prevenzione sia "rimediale". Nel primo senso il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. Si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea. L'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla recente novella cui si è fatto cenno»- d.l. 3 settembre 2019, n. 101 (convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128- «la quale va certamente nel senso di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per
l'applicabilità della norma di prestazioni "prevalentemente" e non più "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della "eteroorganizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di
12 lavoro", così mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione. La norma introduce, a riguardo delle prestazioni di lavoro esclusivamente personali
e continuative, la nozione di etero-organizzazione, "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha anche chiarito che «Una volta ricondotta la etero- organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato. Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie del D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 2: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone. Ciò posto, se è vero che» - nella versione originaria della norma- «la congiunzione "anche" potrebbe alludere alla necessità che l'etero- organizzazione coinvolga tempi e modi della prestazione, non ritiene tuttavia la Corte che dalla presenza nel testo di tale congiunzione si debba far discendere tale inevitabile conseguenza. Il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola "anche" che assume valore esemplificativo. In tal senso sembra deporre la successiva soppressione dell'inciso ad opera della novella cui si è fatto più volte cenno. Del resto è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione (…)».
Ciò che quindi consente di ritenere applicabile la norma in questione è l'etero-organizzazione ovvero l'ingerenza del proponente nelle modalità organizzative della prestazione.
Detto elemento manca del tutto nella fattispecie in esame.
Nulla di specifico è stato dedotto in proposito dall'appellante.
Con il ricorso di primo grado l'odierno appellante si era limitato a richiamare la norma citata, indicando quali elementi a fondamento della sua applicabilità al caso in esame le “modalità di coordinamento” poste in essere da e dagli altri vertici aziendali evidenziando Persona_1 come l'inserimento nell'organizzazione della società fosse provato “dalla formalizzazione del
13 ruolo di Responsabile attività IT, di Servizi Generali e SE della e delle altre realtà CP_1 societarie del gruppo, nonché dall'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale in qualità di
“SE Manager e D.P.O.” e di “SE & Procurement Manager” (doc. 34, cit.). In altri termini, il Sig. ha individuato nel Dr. la figura ideale a cui affidare l'intera Per_1 Pt_1 gestione delle problematiche di IT, cybersicurezza e di sicurezza aziendale di e delle CP_1 altre società ad essa riconducibili”. (cfr. ricorso di primo grado -C 1.2.- in particolare pag. 37)
Con l'atto di appello si è limitato a richiamare alcune e-mail indicative delle richieste di assistenza e informazioni che gli venivano rivolte non solo dai vertici aziendali ma anche da altri dipendenti.
Ebbene, la particolarità dell'attività oggetto della consulenza nel settore dell'informatica, con riferimento all'aggiornamento del sistema informatico aziendale in genere, di revisione di software, hardware e di tutto il pacchetto delle telecomunicazioni nonché della rilevazione di criticità della cyber security -così come delineata anche dalla società appellata-, comporta necessariamente un coordinamento di comune accordo tra le parti, consistente anche e necessariamente nella segnalazione al consulente delle criticità ed esigenze collegate ai sistemi informatici, senza con ciò comportare una modulazione unilateralmente disposta dal committente delle prestazioni del lavoratore.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Lecco.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500 oltre generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 1.10.2025
Consigliere est. Presidente
RI RI UO VA AS
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da: dott. VA AS Presidente dott.ssa RI RI UO Consigliere relatore dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Lecco (est. dott.ssa Federica Trovò), promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò Andrea Gatto, Silvio Sonnati, Parte_1
MA UC ed elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti 11, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Minella e Francesca Minella ed CP_1 elettivamente domiciliata in Como, via F.lli Rosselli n. 14, presso lo studio dei difensori appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia questo Illustrissimo Collegio in riforma dell'impugnata sentenza n. 172/2024, del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro in persona del Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Federica Trovò, resa inter partes in data 7 ottobre 2024, pubblicata integralmente in data 11 novembre 2024, per i motivi di cui al presente atto, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado qui di seguito ritrascritte: I. Con riferimento alla natura del rapporto di lavoro, alla riconducibilità del rapporto di lavoro nei confronti della resistente, all'inquadramento contrattuale e alle differenze retributive CP_2 maturate. i.
1. In via principale: i.
1.1. accertare e dichiarare per tutte le ragioni di cui al presente atto: (i) che tra il Ricorrente e singolarmente considerata o, in ogni caso considerata Controparte_1 centro unico di imputazione di interessi o co-datore di lavoro, è intercorso un rapporto di lavoro
1 subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° novembre 2016 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia); (ii) lo svolgimento da parte del Ricorrente per tutto il predetto periodo di lavoro nei confronti di ossia dal 1° novembre 2016 al 22 febbraio 2023 (o altro periodo ritenuta di Controparte_1 giustizia) di ruoli e mansioni riferibili alla categoria di quadro con applicazione del CC ER (o altra disciplina collettiva ritenuta di giustizia) o, in alternativa, lo svolgimento da parte del Ricorrente per tutto il predetto periodo di lavoro nei confronti di ossia dal 1° Controparte_1 novembre 2016 al 22 febbraio 2023 (o altro periodo ritenuto di giustizia), di ruoli e mansioni riferibili alla categoria di Impiegato 1° livello applicazione del CC ER (o altra disciplina collettiva ed inquadramento contrattuale ritenuti di giustizia); I.
1.2. Per l'effetto degli accertamenti di cui sopra al punto I.
1.1. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Ricorrente:
- nel caso in cui venisse accertato il diritto del Dott. ad un inquadramento nella categoria Pt_1 di Quadro euro 177.529,77 a titolo di differenze retributive (comprensive di differenze retributive, tfr), o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli emolumenti retributivi maturati nelle more del giudizio o, in alternativa
- nel caso in cui venisse accertato il diritto del Dott. ad un inquadramento nella categoria Pt_1 di Impiegato 1° livello (o altro inquadramento ritenuto di giustizia) euro 146.032,86 (comprensive di differenze retributive, tfr), o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per tutti i motivi sovra esposti ed argomentati, oltre agli emolumenti maturati nelle more del giudizio. I.
2. In via subordinata I.
2.1. Nell'ipotesi in cui non dovesse ritenersi raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, che la prestazione di lavoro del Dott. nei confronti di si è caratterizzata per la sussistenza dei Pt_1 Controparte_1 requisiti di cui all'art. 2 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e, quindi, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di lavoro a far data dal 1° novembre 2016 (o altro periodo ritenuto di giustizia ritenuta di giustizia). I.
2.2. Per l'effetto dell'accertamento di cui sopra al punto I.
2.1 condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Ricorrente:
- nel caso in cui venisse accertato il diritto del Dott. ad un inquadramento nella categoria Pt_1 di Quadro euro 177.529,77 a titolo di differenze retributive (comprensive di differenze retributive, tfr), o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, per tutti i motivi sovra esposti ed argomentati, oltre agli emolumenti retributivi maturati nelle more del giudizio o, in alternativa,
- nel caso in cui venisse accertato il diritto del Dott. ad un inquadramento nella categoria Pt_1 di Impiegato 1° livello (o altro inquadramento ritenuto di giustizia) euro 146.032,86 (comprensive di differenze retributive, tfr), o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per tutti i motivi sovra esposti ed argomentati, oltre agli emolumenti maturati nelle more del giudizio. II. Con riferimento al recesso dal rapporto di lavoro. ii.
1. In via principale A seguito dell'accoglimento delle domande di cui al punto I che precede e, dunque, dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, D.lgs. n. 81/2015, accertare e dichiarare, per tutti i motivi più sopra dedotti, la nullità del recesso intimato dalla resistente in data 22 febbraio 2023 e/o dell'allontanamento dal posto di lavoro avvenuto nella medesima data in quanto orale e ritorsivo e/o comminato per motivo illecito e, per l'effetto, quale che sia la categoria o l'inquadramento contrattuale riconosciuto al Ricorrente, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Dr. Pt_1
2 nel posto di lavoro e al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione Pt_1 globale di fatto (uguale ad € 2.834,04) o diversa somma ritenuta di giustizia dal giorno del licenziamento fino all'effettiva riammissione nel posto di lavoro. II.
2. In via subordinata: A seguito dell'accoglimento delle domande di cui al punto I delle presenti conclusioni, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovesse accertare la nullità del recesso intimato dalla Resistente in data 22 febbraio 2023 e/o dell'allontanamento dal posto di lavoro avvenuto nella medesima data, si chiede di accertare e dichiarare che il licenziamento è privo di un giustificato motivo e/o di una giusta causa e, per l'effetto, condannare la resistente, in del legale pro tempore, al risarcimento del danno in misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (uguale ad € 102.025,44 - cfr. docc. 63-64, cit.), o nella diversa somma stabilita di giustizia, oltre alla regolarizzazione contributiva o a qualsiasi altra conseguenza ritenuta di giustizia sulla base del vizio da cui deriva l'illegittimità del recesso impugnato eventualmente valutato sotto diversi profili contenutistici e sanzionatori anche sulla base della normativa applicabile al caso di specie. III. In ogni caso III.
1. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare Controparte_1 i contributi previdenziali dovuti per legge sulle somme che la stessa Società dovesse essere condannata a corrispondere al Dr. Parte_1
III.
2. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 al Dr. interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi, dal dì del dovuto Parte_1 all'effettivo saldo, su tutte le somme che eventualmente sarà condannata a corrispondere al Ricorrente. III.
3. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla integrale Controparte_1 rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei suddetti legali da considerarsi antistatari. IV. Anche in considerazione degli specifici motivi di impugnazione, in via istruttoria IV.
1. ammettere il Ricorrente alla prova contraria, diretta ed indiretta, sugli eventuali capitoli di prova della memoria difensiva che dovessero essere ammessi con i medesimi testi di seguito indicati a prova diretta. IV.
2. ammettere e disporre, ove ritenuto necessario o in caso di contestazione, CTU contabile, affinché vengano conclusivamente determinati gli importi spettanti al Ricorrente a titolo di retribuzione globale di fatto, di differenze retributive, indennità di cui al CC applicato al rapporto di lavoro, nonché a titolo risarcitorio. IV.3 si domanda di essere per l'ammissione della controprova con il teste Ing. Testimone_1 sui capitoli di prova n. 11 e 12 della Memoria Difensiva, così come specificato nel par. F del presente ricorso insistendo anche per l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova dedotti nel Ricorso 414 cpc (riproposti in questa sede), nonché per l'ammissione del teste Ing. sui nuovi capitoli di prova di cui al par. F del presente ricorso in appello, espunti Testimone_1 di ogni valutazione e giudizio e premessa la locuzione “è vero che” con i testimoni di seguito indicati (seguono nominativi)
APPELLATA
-Alla luce delle osservazioni e deduzioni sopra riportate si ritiene che l'appello presentato dal Signor debba essere integralmente rigettato con ogni conseguenza in ordine Parte_1 alle spese del grado. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda avversaria:
- Quanto alla domanda di inquadramento contrattuale e differenze retributive: rigettare la domanda di inquadramento come quadro e/o al primo livello contrattuale con conseguente rigetto della domanda di versamento delle relative differenze retributive.
3 - Quanto alla domanda reintegratoria, respingerla, sussistendo giusta causa di recesso con conseguente eventuale determinazione di indennità risarcitoria nei minimi previsti tenuto conto della gravità del fatto commesso dal ricorrente.
- In ogni caso con condanna alle spese di lite anche ed eventualmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, comunque, in ragione della violazione del criterio di sinteticità degli atti e alla luce dell'abuso del processo così come richiesto nella parte motiva.
- Si chiede altresì a Codesta Ill.ma Corte di valutare, anche ai fini delle spese di lite, il mancato rispetto del principio di “sinteticità” degli atti così come sancito dall'art. 121 c.p.c. e dell'art. 46 disp. att. c.p.c.
- In ogni caso ci si oppone alla riapertura di una istruttoria che è risultata completa e ben svolta in primo grado, peraltro rilevandosi che la capitolazione come formulata da controparte (e non ammessa in primo grado) appare inammissibile per come dedotta.
- Per il denegato caso che la Corte di Appello decida di dare corso ad ulteriore istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati in primo grado.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.12.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
172/2024 del Tribunale di Lecco che ha respinto il ricorso dallo stesso presentato ed ha compensato le spese di lite.
Con il ricorso di primo grado, sosteneva di aver prestato, nel periodo dal Parte_1
01.11.2016 al 22.02.2023, attività lavorativa, mai regolarizzata, alle dipendenze di
[...]
, facente capo al nonché nell'interesse anche di altre Controparte_3 Persona_1 società alla stessa riconducibili;
di essere stato inserito nell'organico della società in qualità di responsabile delle attività di Information Technology (IT) e dei servizi generali e SE e dei rapporti con i fornitori della convenuta e delle altre società del gruppo, riportando gerarchicamente ai vertici di di aver lavorato presso i locali aziendali, osservando un orario di lavoro CP_1 giornaliero mai inferiore alle 8 ore;
di essere stato affidatario di strumentazione aziendale quale telefono cellulare, personal computer, automobile;
di aver percepito da quale Persona_1 corrispettivo per la prestazione di lavoro svolta, la somma mensile di € 1.000 in contanti;
di essere stato licenziato oralmente in data 22.2.2023 per aver posizionato senza autorizzazione un registratore negli uffici di Persona_1
Chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, con inquadramento nella categoria di quadro o, in subordine, di impiegato di primo livello del CCNL ER.
Sosteneva, in ogni caso, l'applicabilità al caso di specie della normativa sul rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, co.1, d.lgs. n. 81/2015.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della società al versamento in suo favore delle differenze retributive quantificate in € 177.529,77 (in caso di inquadramento come quadro), ovvero in € 146.032,86 (in caso di inquadramento come impiegato di primo livello).
4 Da ultimo, lamentava la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla società in data
22.02.2023, in quanto orale, ritorsivo e/o comminato per motivo illecito o, comunque, privo di giustificato motivo e/o giusta causa, e chiedeva la reintegra nel posto di lavoro e/o il risarcimento del danno subito.
In ogni caso, chiedeva la condanna della società a versare i contributi previdenziali dovuti per legge sulle somme oggetto della condanna a carico della società.
Il Tribunale, svolta istruttoria, ha respinto il ricorso.
In particolare, quanto alla domanda di accertamento della subordinazione, stante la pacifica inesistenza di un accordo scritto e l'omessa indicazione di testi che potessero riferire sulle fasi della sua formazione, ha ritenuto insussistente la volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro subordinato.
In ogni caso, ha ritenuto non provato l'assoggettamento al potere direttivo, in quanto, pacifica l'attività svolta da e consistente in sostanza in attività IT, sicurezza e rapporti con i Pt_2 fornitori, del tutto generiche erano le deduzioni secondo cui avrebbe riportato gerarchicamente ai vertici della società ( amministratore unico, direttore finanziario, Persona_1 Per_2 CP_4 fino al 2019 direttore generale, direttore generale in sostituzione di
[...] Persona_3 CP_4 direttore commerciale) e si sarebbe rapportato continuamente con le altre società Persona_4 riconducibili ad CP_1
Dalle numerose chat e comunicazioni di posta elettronica emergevano mere indicazioni del titolare, richieste di intervento da parte di dipendenti della società, iniziative dello stesso ricorrente, comunicazioni di coordinamento, sempre nell'ambito di un rapporto tra e Pt_1 non caratterizzato dalla gerarchia. Per_1
Gli stessi testimoni non avevano confermato l'asserita eterodirezione, avendo riferito solo di una presenza in ufficio, di un orario di lavoro osservato dal ricorrente, senza alcun riferimento ad eventuali ordini specifici cui sarebbe stato assoggettato Pt_1
Alcuna prova era stata fornita in ordine anche all'assoggettamento al potere disciplinare. Anzi, dalle conversazioni whatsapp, emergeva come il ricorrente fosse libero di assentarsi, effettuando delle mere comunicazioni di cortesia.
Gli stessi testimoni non erano stati in grado di riferire se dovesse chiedere Pt_1
l'autorizzazione per assentarsi o fosse obbligato a trasmettere eventualmente certificati di malattia.
L'asserito procedimento disciplinare subito, di cui alla e-mail sub doc. 38, era smentito dal contenuto della stessa mail in cui veniva precisato che la contestazione non riguardava Pt_1
[...]
Mancava qualsiasi prova che fosse tenuto a rispettare un determinato orario di lavoro.
5 L'auto aziendale, i biglietti da vista, le e-mail aziendali, la scrivania, non dimostravano il vincolo di subordinazione, trattandosi di strumenti chiesti dallo stesso ricorrente -circostanza dedotta dalla società e non contestata dal ricorrente- in quanto necessari per la tipologia di lavoro e di interventi che era tenuto ad effettuare. Pt_1
Mancava ogni prova in ordine alla deduzione circa il percepimento di una retribuzione mensile di
€ 1000, tra l'altro smentita dalle fatture prodotte dalla società ed emesse prima dalla società
LI e SE, facente capo al ricorrente, e poi dall'ing. Tes_1
Infine, escludeva anche l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. 81/2015.
In particolare, pur essendo in presenza di una prestazione pacificamente personale e continuativa, non vi era prova di un coordinamento imposto dalla società, evincendosi piuttosto un coordinamento realizzato di comune accordo tra le parti.
L'appellante censura la sentenza con plurimi motivi.
Con il primo motivo sostiene che l'assenza di un contratto scritto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, renderebbe più semplice l'accertamento della subordinazione non dovendosi provare la simulazione di un contratto di lavoro autonomo.
Il giudice ha erroneamente ignorato quanto emerso dall'istruttoria e cioè che svolgeva altri compiti relativi agli acquisiti e ai rapporti con i fornitori.
Una volta provato che era adibito a diverse mansioni rispetto a quelle afferenti ai servizi informatici, doveva essere chiaro come sin dalla fase genetica la volontà delle parti fosse di considerare l'appellante a disposizione di e di tutte le società alla stessa riconducibile. CP_1
Tra l'altro, era inserito nell'organizzazione aziendale come dimostrato dall'account aziendale
( ove era identificato come “SE Manager e D.P.O.” e come Email_1
“SE Procurement Manager”, circostanza confermata anche in sede istruttoria dal teste Tes_2 che aveva indicato il ricorrente come “responsabile dei servizi IT”, specificando che lo stesso non
“fosse un venditore, ma per me un responsabile, tale mi era stato indicato per il settore IT e informatico per cui lavorava”.
Con il secondo motivo lamenta l'erronea individuazione da parte del giudice del perimetro contenutistico della prestazione lavorativa, consistita, come allegato nel ricorso, in (i) funzioni di addetto IT tramite una continua assistenza informatica a e alle società del gruppo e ai CP_1 loro dipendenti, nonché (ii) di responsabile dei rapporti con i fornitori, occupandosi di acquisto di dispositivi di protezione personale e di vestiario per i dipendenti, del noleggio dei veicoli a disposizione della società e delle società del gruppo e, non da ultimo, (iii) mansioni di carattere amministrativo di volta in volta richieste dai vertici societari.
6 Il giudice ha ignorato la produzione documentale e le risultanze istruttorie che smentiscono la tesi della società secondo cui avrebbe collaborato quale super consulente esperto in gestioni Pt_1 di reti informatiche.
Una volta accertato lo svolgimento di plurime diverse attività emergerebbe, secondo l'appellante,
l'esercizio del potere datoriale di modificare unilateralmente l'oggetto della prestazione di lavoro che altro non è se non una forma di manifestazione del potere direttivo.
Con il terzo motivo ritiene che le e-mail e whatsapp dimostrino l'eterodirezione della prestazione di lavoro resa anche con riferimento allo svolgimento dei compiti legati all' IT, essendo nella continua disponibilità del datore di lavoro che interpellava e si interfacciava con Pt_1 continuamente, domandandogli di intervenire su svariate materie. Circostanza confermata dall'istruttoria svolta.
Quanto all'asserito rapporto di natura confidenziale tra e trattasi di una mera Pt_1 Per_1 supposizione priva di motivazione. Vi era solo un'estrema fiducia riposta dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore dotato di elevate competenze professionali
Lamenta anche l'errata applicazione dell'art. 2094 cc, non avendo il giudice considerato che, in presenza di mansioni specialistiche affidate ai manager e ai responsabili, non fosse richiesto un controllo pressante.
Nell'escludere l'eterodirezione il giudice ha ignorato non solo l'esistenza di un procedimento disciplinare intentato nei confronti del , tanto da portare al suo licenziamento, ma anche le Pt_1 conversazioni whatsapp relative alle giustificazioni per assenze inviate a Per_1
Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto irrilevante ai fini della eterodirezione l'utilizzo di strumenti della società specie con riferimento a quelle attività non riferibili all'informatica ed alle reti aziendali.
Lamenta l'illogicità della sentenza laddove, pur avendo accertato l'esistenza di una serie di indici riferibili al vincolo della subordinazione, peraltro documentati e confermati dall' istruttoria testimoniale - quali (i) osservava un determinato orario di lavoro superiore alle 8 ore giornaliere,
(ii) era tenuto a giustificare le proprie assenze;
(iii) era dotato di una propria postazione nella sede aziendale di di strumentazione aziendale, account email aziendale e biglietti da visita CP_1 aziendali;
(iv) era presentato all'esterno a fornitore clienti come dipendente della società, (v) era destinatario di numerose richieste, non soltanto da parte dei vertici societari, ma anche da altri dipendenti della società e delle società riconducibili ai vertici di conclude per il CP_1 riconoscimento della natura consulenziale del rapporto di cui è causa.
7 Il giudice ha inoltre ignorato l'assenza di assunzione, da parte dell'appellante, di qualsiasi forma di rischio economico o professionale, posto che gli accordi prevedevano l'erogazione di un compenso mensile dovuto a prescindere dai risultati raggiunti.
Altro macroscopico errore del giudice, secondo l'appellante, consisterebbe nell'aver ritenuto non provato il pagamento in contanti del compenso -non ammettendo il capitolo di prova 51- pur in assenza di prova da parte della società di quanto corrisposto a durante i sei anni di Pt_1 rapporto di lavoro. Le fatture prodotte dalla società sarebbero insufficienti a giustificare oltre sei anni di prestazione continuativa e comunque sono relative all'acquisto di materiali nei confronti di una società riconducibile al 95% a e al 5% a Per_1 Pt_1
Quanto alle fatture emesse dalla società Intelsec, insiste per escutere quale teste l'ing. al Tes_1 fine di verificare se vi fosse un passaggio di denaro tra questi e l'appellante.
Con il quinto motivo contesta la mancata applicazione dell'art. 2, co. 1, d.lgs. 81/2015.
La norma in questione non descrive una fattispecie caratterizzata dalla soggezione in senso tecnico al potere direttivo del datore di lavoro, ma si riferisce, invece, ad una più generica facoltà di organizzare le modalità della prestazione, rendendola di fatto compatibile con i fattori produttivi apprestati dal committente.
Nel caso di specie, secondo l'appellate, emergerebbe chiaramente l'integrazione funzionale tra la prestazione continuativa di carattere personale di e l'organizzazione dell'impresa. Pt_1
Erroneamente il primo giudice, pur accertando la personalità e la continuità della prestazione, la presenza di un orario di lavoro e l'integrazione della prestazione nell'organizzazione della società, ha ritenuto non applicabile la disciplina riservata alle collaborazioni etero-organizzate, ignorando le numerose attività richieste all'appellante in materia di acquisti, noleggio auto e attività accessorie anche amministrative che nulla avevano a che vedere con l'Information Technology
(IT), e che gli venivano richieste non solo dai vertici della società ma anche da altri dipendenti, senza che vi si potesse sottrarre. Pt_1
Ripropone quindi le istanze istruttorie avanzate in primo grado.
Si è costituita la società eccependo in via preliminare la violazione del principio di sinteticità che, pur non comportando l'invalidità dell'atto introduttivo, è un criterio da tenere in considerazione in punto di spese di lite.
Nel merito insiste per il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra di loro, non sono fondati.
8 Va innanzitutto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, ciò che rileva è
l'esistenza della subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questi con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa -da esplicarsi con ordini specifici, reiterati e inerenti la prestazione lavorativa e non semplici direttive di carattere generale che sono compatibili anche con altri tipi di rapporto-, al potere organizzativo che si manifesta attraverso l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale ed al potere disciplinare del datore di lavoro, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza del rischio economico, la forma di retribuzione, la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante essendo riferibili sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello autonomo (ex plurimis Cass. 22.11.1999 n. 12926, 6.4.2000, n. 4308, 11.2.2004 n. 2622, 28.9.2006 n. 21028, n.
5436/2019).
Orbene, l'appellante, come anche già evidenziato dal primo giudice, con il ricorso di primo grado si è limitato a descrivere l'attività lavorativa svolta, senza alcuna indicazione delle modalità di organizzazione ed espletamento della stessa e soprattutto senza alcuna indicazione del potere direttivo e disciplinare esercitato dalla società.
L'appellante, senza confutare quanto affermato dal primo giudice, insiste nel porre l'accento sulla continuità dell'attività lavorativa, sulle mansioni svolte ed in particolare sull'aver svolto attività ulteriori rispetto all'ambito informatico e sicurezza oggetto della riferita consulenza e di aver svolto dette ulteriori attività anche in favore di altre società facenti capo a ignorando CP_1 la critica del primo giudice secondo cui “l'assoggettamento al potere direttivo non trova riscontro nemmeno nel quadro assertivo enucleato in ricorso, in cui non viene prospettata una situazione in cui il ricorrente ricevesse istruzioni specifiche e vincolanti circa l'attività da svolgere, né pressanti controlli”, essendo comunque rimasto privo di supporto probatorio, “non essendo neppure suffragate da testimonianze idonee a provare l'eterodirezione”, avendo i testi confermato solo l'attività svolta da senza alcun riferimento concreto e specifico all'assoggettamento Pt_1 del predetto ad ordini specifici o al potere disciplinare da parte della società appellata o all'obbligo di rispettare un determinato orario imposto dall'asserito datore di lavoro.
Le stesse e-mail e whatsapp allegati dall'appellante non offrono alcuna prova circa l'assoggettamento di ad ordini specifici e ad un controllo anche disciplinare. Pt_1
Le conversazioni whatsapp di cui al punto 68) del ricorso di primo grado, che, secondo l'appellante, dovrebbero dimostrare l'obbligo per lo stesso di giustificare le proprie assenze da lavoro, i ritardi e le ferie, in realtà danno conto di mere comunicazioni di cortesia fatte da
9 a il quale, a fronte delle comunicazioni del che non sarebbe andato Pt_1 Per_1 Pt_1 in ufficio o che avrebbe lavorato in smart working o che sarebbe arrivato in ufficio in tarda mattinata, si limitava a prenderne atto senza esercitare alcuna prerogativa collegata all'essere datore di lavoro quale chiedere l'invio di certificati di malattia, valutare la possibilità di concedere o meno lo smart working, chiedere giustificazioni scritte rispetto ad eventuali ritardi.
Quanto nello specifico all'esercizio del potere disciplinare, l'appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto del tutto generica l'affermazione dell'odierno appellante di essere sottoposto al potere disciplinare dell'asserito datore di lavoro, in quanto rispetto all'unico provvedimento disciplinare dedotto al punto 69) del ricorso di primo grado,
l'episodio non risultava circostanziato, essendosi limitato a produrre un'e-mail Parte_1 sub doc. 38) che, come rilevato dal primo giudice, “in realtà smentisce l'assunto, laddove CP_5
mittente dell'e-mail, chiarisce che la contestazione non riguardava il ricorrente e quindi
[...] ciò precisando: “ ciao ti ho informato e non era rivolta a te…Grazie comunque se mi Pt_1 assisti in questo. ”. CP_5
A fronte di detta motivazione, per nulla criticata, l'appellante ha ribattuto che un provvedimento disciplinare sarebbe stato intrapreso in occasione della scoperta da parte di del Per_1 rinvenimento di un registratore nei locali aziendali, posizionato dal con conseguente Pt_1 recesso dal rapporto.
L'assenza però di un rapporto di lavoro subordinato, come nel caso in esame, esclude che possa configurarsi un esercizio del potere disciplinare tipico di un rapporto di lavoro subordinato.
Quanto alla valutazione del primo giudice secondo cui l'uso di un'auto aziendale, la disponibilità di biglietti da visita nonché di uno spazio all'interno della società e di un pc aziendale in rete, non sarebbero sufficienti da soli ad integrare il vincolo della subordinazione, l'appellante si è limitato a ribadire la propria convinzione contraria, ignorando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli elementi sopra indicati, in assenza, come nel caso in esame, della prova di un potere di eterodirezione e disciplinare, non possono da soli dimostrare la subordinazione.
Inoltre, come documentato dalla società appellata, e non contestato, nel Parte_1 periodo oggetto di causa (1.11.2016-22.2.2013), oltre a detenere la proprietà di alcune società, rivestiva la carica di amministratore unico delle società CH LE PP RL ( che riveste ancora), LI & SE RL (che riveste ancora), EA ER SR dal 2007 al gennaio 2022, nonché di Direttore Generale della società SE Planning & Techical Advoce Sri dal 2003 al gennaio 2022, e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
[...] dal 1991 al gennaio 2022 (cfr. docc. 5a, 5b, 6 allegati dalla Controparte_6 società) - tutte società operanti nell'ambito dell'investigazione e della cyber security-, a
10 dimostrazione della sua veste imprenditoriale, della pluralità delle attività svolte e della molteplicità di clienti a favore dei quali prestava attività consulenziali. Tutte circostanze che confliggono con la tesi della dedotta subordinazione.
A ciò va aggiunta la costituzione, in data 24.5.2017, della società LI & SE RL, che vedeva (titolare di quale socio e amministratore al 95% e Persona_1 CP_1 Pt_1 quale socio al 5%. Il quale ultimo, in data 16.12.2020, diventava unico titolare, per aver
[...] acquistato le quote sociali di nonchè amministratore unico (cfr. docc. 7, 9 allegati Persona_1 dalla società). Il tutto indicativo di un rapporto tra i due tutt'altro che di lavoro subordinato.
Inoltre, le fatture di cui al documento 8b) allegato dalla società appellante, che riguardano anche il periodo successivo alla titolarità esclusiva in capo a della società LI Parte_1
& SE RL, dimostrano come l'attività di consulenza svolta da in favore Parte_1 della società venisse fatturata dalla società LI & SE RL e riguardasse, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vere e proprie prestazioni quali la realizzazione della rete aziendale, i servizi di connessione internet, l'assistenza. Circostanza confermata anche dai testi e che hanno riferito come attraverso le fatture Testimone_3 Per_2 emesse dalla LI & SE RL fosse pagata la consulenza svolta da Parte_1
Inoltre, come riferito dal teste , su indicazioni di fu instaurata una Per_2 Parte_1 consulenza con l'ing. che avrebbe gestito “le cose più complesse” mentre si Tes_1 Pt_1 sarebbe occupato solo delle urgenze e che da quel momento le attività anche di furono Pt_1 fatturate dall'ing. Tes_1
A fronte dei suindicati elementi del tutto infondata appare la tesi dell'appellante secondo la quale sarebbe stato pagato mensilmente con la somma in contanti di € 1.000,00.
In ogni caso, il relativo capitolo di prova 51), come già evidenziato dal primo giudice, è del tutto generico essendo privo di ogni riferimento di luogo e di tempi e non risultando la presenza di terze persone al momento della dedotta dazione.
Del tutto infondate sono anche le doglianze in ordine alla esclusione della disciplina di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.
Come già ha fatto dal primo giudice va ricordato che la norma dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 è stata fatta oggetto di un autorevole intervento interpretativo ad opera della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663/2020.
Nelle motivazioni della sentenza, a proposito dell'esegesi dell'art. 2 comma 1 d.lgs. n. 81/2015- nella versione ratione temporis applicabile a quella fattispecie, antecedente la novella del 2019 già sopra richiamata - si legge: «le previsioni dell'art. 2 vanno lette unitamente all'art. 52 dello stesso decreto e in rapporto alla abrogazione della normativa sul lavoro a progetto…E' venuta meno
11 (…) una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi. Pertanto, il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione (…) Il legislatore (…) si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare
l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi.
In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina. Tanto si spiega in una ottica sia di prevenzione sia "rimediale". Nel primo senso il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. Si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea. L'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla recente novella cui si è fatto cenno»- d.l. 3 settembre 2019, n. 101 (convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128- «la quale va certamente nel senso di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per
l'applicabilità della norma di prestazioni "prevalentemente" e non più "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della "eteroorganizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di
12 lavoro", così mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione. La norma introduce, a riguardo delle prestazioni di lavoro esclusivamente personali
e continuative, la nozione di etero-organizzazione, "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha anche chiarito che «Una volta ricondotta la etero- organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato. Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie del D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 2: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone. Ciò posto, se è vero che» - nella versione originaria della norma- «la congiunzione "anche" potrebbe alludere alla necessità che l'etero- organizzazione coinvolga tempi e modi della prestazione, non ritiene tuttavia la Corte che dalla presenza nel testo di tale congiunzione si debba far discendere tale inevitabile conseguenza. Il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola "anche" che assume valore esemplificativo. In tal senso sembra deporre la successiva soppressione dell'inciso ad opera della novella cui si è fatto più volte cenno. Del resto è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione (…)».
Ciò che quindi consente di ritenere applicabile la norma in questione è l'etero-organizzazione ovvero l'ingerenza del proponente nelle modalità organizzative della prestazione.
Detto elemento manca del tutto nella fattispecie in esame.
Nulla di specifico è stato dedotto in proposito dall'appellante.
Con il ricorso di primo grado l'odierno appellante si era limitato a richiamare la norma citata, indicando quali elementi a fondamento della sua applicabilità al caso in esame le “modalità di coordinamento” poste in essere da e dagli altri vertici aziendali evidenziando Persona_1 come l'inserimento nell'organizzazione della società fosse provato “dalla formalizzazione del
13 ruolo di Responsabile attività IT, di Servizi Generali e SE della e delle altre realtà CP_1 societarie del gruppo, nonché dall'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale in qualità di
“SE Manager e D.P.O.” e di “SE & Procurement Manager” (doc. 34, cit.). In altri termini, il Sig. ha individuato nel Dr. la figura ideale a cui affidare l'intera Per_1 Pt_1 gestione delle problematiche di IT, cybersicurezza e di sicurezza aziendale di e delle CP_1 altre società ad essa riconducibili”. (cfr. ricorso di primo grado -C 1.2.- in particolare pag. 37)
Con l'atto di appello si è limitato a richiamare alcune e-mail indicative delle richieste di assistenza e informazioni che gli venivano rivolte non solo dai vertici aziendali ma anche da altri dipendenti.
Ebbene, la particolarità dell'attività oggetto della consulenza nel settore dell'informatica, con riferimento all'aggiornamento del sistema informatico aziendale in genere, di revisione di software, hardware e di tutto il pacchetto delle telecomunicazioni nonché della rilevazione di criticità della cyber security -così come delineata anche dalla società appellata-, comporta necessariamente un coordinamento di comune accordo tra le parti, consistente anche e necessariamente nella segnalazione al consulente delle criticità ed esigenze collegate ai sistemi informatici, senza con ciò comportare una modulazione unilateralmente disposta dal committente delle prestazioni del lavoratore.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 172/2024 del Tribunale di Lecco.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500 oltre generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 1.10.2025
Consigliere est. Presidente
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