Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 08/05/2026, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02947/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02666/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2026, proposto da
Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7AD85A1D4, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sogin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpiero Scarantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rangers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione delle più idonee misure cautelari:
-del Provvedimento di aggiudicazione, di estremi non conosciuti, disposto in data 27 marzo 2026 da SO.G.I.N. S.p.A. in favore dell’operatore economico Rangers S.r.l., conosciuto in pari data dalla ricorrente, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della “procedura aperta suddivisa in 7 lotti per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso i siti Sogin”, relativamente al Lotto 5 (Sito Sogin di esecuzione del servizio: Garigliano: Strada Statale Appia km 160,400 – 81037 Sessa Aurunca (CE)) – C.I.G.: B7AD85A1D4 (cfr. documento n. 6);
-con riferimento al Lotto 5, di tutti i verbali di gara, in tutte le parti in cui non è stato rilevato che l’offerta presentata dalla Società controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara de qua;
-con riferimento al Lotto 5, del Bando di gara (cfr. documento n. 1), del Disciplinare di gara (cfr. documento n. 2), delle Specifiche tecniche (cfr. documento n. 4) e dei relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione, ivi compresi i relativi allegati, in tutte le parti che possano essere interpretate nel senso che l’offerta presentata dalla Società controinteressata non sia meritevole di essere esclusa dalla gara de qua;
- con riferimento al Lotto 5, di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, in tutte le parti in cui non è stato rilevato che l’offerta presentata dalla Società controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara de qua;
nonché
-con riferimento al Lotto 5, per la declaratoria di inefficacia e/o per l’annullamento, con conseguente caducazione, del contratto (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia ed esplicita domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.;
e per la condanna
- con riferimento al Lotto 5, di SO.G.I.N. S.p.A. alla tutela in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente, con conseguente subentro ex tunc mediante la stipula di un contratto sostitutivo del precedente annullato, ove medio tempore stipulato, avente durata pari a quella contemplata dalla lex specialis; ovvero, in via subordinata, mediante il subentro ex nunc con consequenziale risarcimento, per equivalente, dei danni subiti per effetto della mancata esecuzione della parte di appalto illegittimamente eseguita dall’originario aggiudicatario;
- in via ulteriormente gradata, in caso di mancato subentro, per la condanna di SO.G.I.N. S.p.A. al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (a titolo esemplificativo: mancato utile; nocumento curriculare, in relazione al mancato incremento delle capacità economiche/finanziarie e tecnico/professionali, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell’indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rangers S.r.l. e di Sogin S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Alfonso ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente lamenta nella controinteressata il mancato possesso di almeno un veicolo a trazione integrale, ritenendolo requisito di partecipazione, la cui carenza determinerebbe l’esclusione dalla gara;
Considerato che la prescrizione, relativa al possesso di un veicolo a trazione integrale, contenuta nel punto 9.3 delle Specifiche Tecniche, appare essere una condizione di esecuzione, come si evince dal tenore letterale della clausola: “Presso il sito dovranno essere permanentemente disponibili…”. L’uso del tempo futuro e l’avverbio “permanentemente” indicano, infatti, un obbligo da assolvere durante l’intera vigenza del contratto e non già un requisito da possedere, in fase di ammissione alla gara;
Segnalato che recente giurisprudenza ha sancito che nell’ipotesi in cui la disponibilità effettiva dei mezzi è declinata al futuro, è indubbio che il requisito attenga alla fase esecutiva e non già a quella della partecipazione alla gara (TAR Puglia – Lecce, Sez. II, 26 marzo 2025, n. 483);
Segnalato che si è di recente espresso in tal senso anche il giudice d’appello chiarendo che: “Nelle gare disciplinate dal D. Lgs. n.36/2023, ove la lex specialis (disciplinare e scheda tecnica) preveda che la disponibilità di mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio debba essere garantita entro un termine decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione, tale disponibilità integra un requisito di esecuzione e non di partecipazione, con la conseguenza che l'operatore economico non è tenuto, a pena di esclusione, a dimostrarne la proprietà o disponibilità al momento dell'offerta, potendo procurarseli (anche mediante noleggio da terzi) nel termine previsto. L'interpretazione della legge di gara deve essere coerente con i principi di favor partecipationis, affidamento, trasparenza e proporzionalità” (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 13/03/2026, n. 2078);
Rilevato, infatti, che la disposizione addotta dalla ricorrente non figura nel disciplinare di gara, bensì nelle Specifiche tecniche, ossia in un atto regolatorio della fase esecutiva del contratto;
Reputato, analogamente, che la menzione nel disciplinare di gara dell’allegazione della carta di circolazione dei mezzi adoperati non equivalga a conferire all’addotta prescrizione il valore di norma, prescrivente un requisito di ammissione;
Valutato che dalla scrutinata infondatezza del primo motivo di gravame consegue, a cascata, per derivazione conseguenziale, la non accoglibilità del secondo, a tenore del quale l’offerta della Rangers sarebbe “non conforme ai documenti di gara”, ai sensi dell’art. 70, lett. a), D. Lgs. n.36/2023: il che tuttavia non emerge, stante l’argomentata afferenza del possesso di un veicolo a trazione integrale, alla fase esecutiva del contratto e non a quella, prodromica, d’ammissione alla gara;
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, nella misura definita in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a pagare le spese e i compensi di lite, liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, sia favore della So.g.i.n. S.p.a. che a favore della controinteressata Rangers S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso ZI, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso ZI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO