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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/11/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2023
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 1040/2023 Esiti dell'udienza del giorno sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
• dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
• letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, esaminate le note scritte pervenute ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1040/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa con provvedimento n. 241/2022 e vertente TRA
, nato a [...] il [...] (CF: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Angelo Milito in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE- E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore p.t. rappresentato e difeso dai funzionari delegato dott.se Rossella Scalercio, Elisabetta Bavasso e Silvana Massaro
- RESISTENTE - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato il 2.1.2023 ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 241/2022, notificata il 2.12.2022, per la violazione dell'art. 3 comma 3-ter D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d. lgs. 151/2015 (misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare) per aver occupato i lavoratori e Persona_1 CP_2 dal 13.06.2019 in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
[...] comminando la sanzione amministrativa di €. 7.200,00, oltre la somma di €. 18,80 per diritti di notifica. Il ricorso è stato iscritto alla cancelleria del settore lavoro con il n. 4/2023 R.G. Lavoro. Il ricorrente ha dedotto che:
- l'accertamento deriva dal rapporto n. 103/2022 del 10.02.2022 afferente il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo del 15.07.2019 n. CS00001/2019-873-01 a seguito del controllo effettuato il 13.06.2019;
- non sussiste il rapporto di lavoro presso l' di NO al momento Parte_2 dell'accertamento del 13.06.2019;
- l'opponente tra le diverse imprese, gestisce altresì nella struttura parco acquatico odissea 2000 di NO, anche un bar – tavola calda, collocato negli spazi antistante la struttura stessa;
- alla data del presunto accertamento e della presunta collocazione dei lavoratori a rapporto di lavoro non dichiarato, non solo il bar - tavola calda non era completamente attivo ma la stessa struttura Odissea 2000
pagina 2 di 10 non era neppure aperta la pubblico dal momento che la stagione 2019 ha registrato uno start up il giorno 15.6.2019;
- i sigg.ri e in data 13.6.2019 si trovavano nello spazio antistante la Persona_1 Controparte_2 struttura gestita dal sig. solo perché erano in procinto di sostenere colloquio con il sig. Parte_1 ai fini del futuro inserimento nella compagine lavorativa dal 15.6.2019 (dalla effettiva Parte_1 apertura) all'esito del superamento positivo del colloquio stesso;
- il titolare stesso nel corso del colloquio stava illustrando – all'esito della possibile assunzione – le effettive mansioni da svolgersi, la collocazione dei servizi, l'allocazione delle merci, la collocazione dei magazzini, l'uso del registratore di cassa, la divisione dei turni di lavoro e di tutto quanto nello specifico fosse direttamente riconducibile all'effettivo svolgimento di futuro lavoro;
- manca nel caso di specie il motivo presupposto per l'irrogazione della sanzione atteso che non vi poteva essere alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in totale assenza di rapporto di lavoro;
- la Corte Costituzionale già da tempo “non ha escluso che l'accertamento sulla durata del rapporto di lavoro irregolare possa essere fondato sulla presunzione, ma ha precisato che quest'ultimo criterio dimostrativo debba avere carattere non assoluto, bensì relativo, nel senso di garantire al soggetto sanzionato la facoltà di fornire la prova contraria rispetto a quanto contenuto nel verbale di contestazione. Ciò, lo si precisa in favore di un procedimento probatorio scevro da impostazioni pregiudiziali e preconcette e volto piuttosto ad acquisire la conoscenza “neutrale” dei fatti. In tal modo si ritiene che sia doveroso “ripristinare” la corretta ripartizione degli oneri probatori nel senso di porre in capo all'amministrazione il compito di riscontrare i fatti attestanti l'esistenza dell'illecito e di fornirne una prova che attenga alla “effettiva” durata del rapporto ritenuto irregolare. Tale assunto, oltretutto, si pone anche in armonia con i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, per i quali la sussistenza dei fatti e quindi degli elementi costitutivi dell'illecito, non può che gravare sull'organo che esercita la pretesa sanzionatoria. Di contro al soggetto sanzionato spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi, oppure la circostanza di avere agito senza dolo e/o colpa;
- il più delle volte la durata del rapporto di lavoro in nero viene dimostrata dall'organo ispettivo tramite l'impiego di dichiarazioni rese dai lavoratori o da soggetti terzi, in occasione e nel corso dell'accertamento. Tali dichiarazioni, come vedremo, operano in senso contrario;
- sotto il profilo della trasparenza si rileva che secondo gli artt. 33 comma 4 della L. n. 183/10 e 14 comma 2 del Codice di comportamento degli ispettori, il verbale conclusivo deve contenere una congrua motivazione rispetto a ciò che è avvenuto nel procedimento e a come si è formata la volontà dell'amministrazione. L'applicazione di tale criterio deve in altri termini consentire ai soggetti coinvolti nel procedimento ispettivo ogni opportuna verifica, giacché ad essi l'ordinamento garantisce l'inviolabile diritto di conoscere se siano state o meno osservate le regole del giusto procedimento, tra cui, in primis, il principio di legalità;
- nel caso concreto gli ispettori si sono limitati a prendere atto alcune asserzioni, senza riscontrarne reciprocamente la fondatezza e hanno verificato la presunta mancata comunicazione solo per aver trovato i soggetti sul luogo di lavoro ma senza svolgere alcuna mansione;
- tale verbale è stato adottato senza tenere nella dovuta considerazione le disposizioni normative e le stesse indicazioni del Ministero del Lavoro in quanto fondato su dichiarazioni prive di ogni minimo riscontro;
pagina 3 di 10 - gli ispettori non hanno verificato se vi fossero o meno eventuali documenti atti a corroborare le circostanze fattuali riferite. Ma soprattutto le asserzioni dei due lavoratori non sono state acquisite con modalità incrociate, nel senso che non sono stati reciprocamente confrontati e comparati i contenuti di tali dichiarazioni, onde saggiarne l'intrinseca convergenza. Né sotto altro aspetto sono stati escussi ulteriori soggetti che fossero in grado di riferire elementi atti a valutare l'attendibilità dei fatti posti a base dei provvedimenti;
- si ritiene che gli elementi istruttori acquisiti non possano costituire accertamento in senso proprio e per l'effetto appaiono inidonei a giustificare l'irrogazione degli atti sanzionatori impugnati. Tanto premesso il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa richiesta di sospensione dell'opposta ordinanza in accoglimento del motivo in premessa, in via preliminare annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 241/2022, perché illegittima, abnorme e comunque annullabile. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre ex art 93 cpc al procuratore anticipatario.” Con decreto del giorno 11.1.2025 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione. Con provvedimento del 5.5.2023 del magistrato coordinatore il procedimento è stato reiscritto al ruolo contenzioso civile assumendo il n. 1040/2023 R.G.. L' ha dedotto che: Controparte_1
- in data 13.06.2019 hanno avuto inizio gli accertamenti ispettivi presso il bar recante insegna “Cokito” e l'emporio corrente sotto l'insegna “Emporio della Magna Grecia”, entrambi gestiti dalla ditta individuale Nel corso degli accertamenti sono stati trovati i soggetti indicati nella Parte_1 sezione I del verbale di primo accesso n. 034/147/144 del 13.06.2019, in particolare il sig. Parte_3
è stato trovato presso l'emporio mentre i sig.ri , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
e sono stati trovati all'interno del bar. Di tutti sono state acquisite le dichiarazioni. Con il CP_5 medesimo verbale è stata fatta istanza di integrazione documentale, come specificamente indicata, riscontrata dalla ditta in data 27.06.2019, avendo la ditta, per il tramite del proprio consulente di fiducia, fatto pervenire la seguente documentazione: contratti e comunicazione di assunzione dei sig.ri
[...]
, e comunicazioni relative al sig. CP_3 Persona_1 Controparte_2 CP_5 [...]
; Pt_3
- il procedimento ispettivo veniva definito con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2019-873-01 del 15.07.2019 con il quale, sulla base delle dichiarazioni assunte in sede di primo accesso ispettivo e della documentazione prodotta dalla ditta, è stato accertato che i sig.ri Per_1
e sono stati occupati alle dipendenze della ditta individuale AM EA
[...] Controparte_2
a decorrere dal 13.06.2019, senza che ne fosse stata preventivamente comunicata l'assunzione. Pertanto, il sig. è stato diffidato alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate nonché è stato ammesso Pt_1 al pagamento delle sanzioni nella misura minima di cui all'art. 13, d.lgs. 124/2004 (€ 3.600,00) ovvero, nell'ulteriore successivo termine di 60 giorni dalla avvenuta contestazione, nella misura ridotta di cui all'art. 16, l. 689/1981 (€ 7.200,00);
- poichè il responsabile non ha fornito prova né di aver adempiuto alle prescrizioni impartite nella diffida né del pagamento delle somme di cui al predetto verbale unico, né nel termine e nella misura di cui all'art. 13, d.lgs. 124/2004 (sanzione minima) né in quelli di cui all'art. 16, l. 689/1981 (sanzione ridotta), il Servizio Ispettivo ha redatto il rapporto, ex art. 17 l. 689/1981, n. 103/2022 ed è stata emessa l'ordinanza- ingiunzione qui impugnata, finalizzata al recupero coattivo delle sanzioni che risultavano non pagate;
pagina 4 di 10 - le contestazioni di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta ed al presupposto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2019-873-01 del 15.07.2019 sono del tutto fondate,
- parte ricorrente contesta la sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed i sig.ri e affermando che, alla data dell'accesso ispettivo (13.06.2019) non Persona_1 Controparte_2 solo il bar-tavola calda non era completamente attivo ma la struttura ” non era ancora Parte_2 aperta al pubblico, dal momento che la stagione 2019 sarebbe iniziata il giorno 15.06.2019. Secondo parte opponente, il giorno 13.06.2019 i sig.ri e si sarebbero trovati presso la ditta Per_1 CP_2 al solo scopo di sostenere un colloquio finalizzato alla futura instaurazione di un Parte_1 rapporto di lavoro;
- l'attività ispettiva ha portato all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ed i sig.ri e Così è stato confermato, in Parte_1 Persona_1 Controparte_2 primo luogo, dalle dichiarazioni rese in sede di primo accesso ispettivo dai lavoratori. Invero, il sig.
ha dichiarato “sono venuto a lavorare presso il bar in NO dal 6 giugno Persona_1 Parte_4
e ancora non ho firmato il contratto di lavoro poiché sono in prova. Svolgo le mansioni di barista. Ho iniziato a lavorare con le persone presenti stamattina, , Mi ha Controparte_3 Controparte_2 contattato per lavorare ; Parte_1
- il sig. ha dichiarato “stamattina è il mio primo giorno di lavoro in prova presso il Controparte_2 bar del sig. con cui ho preso accordi per lavorare in prova qui. Ho iniziato questa Parte_1 mattina verso le 6:00 del mattino. Fino a questo momento non ho firmato nessun contratto di lavoro, neppure occasionale”;
- quanto dichiarato spontaneamente dai sig.ri e è stato confermato anche da altra Per_1 CP_2 lavoratrice, sig.ra che, pure sentita dagli ispettori in sede di primo accesso, ha così Controparte_3 dichiarato “lavoro in prova da giovedì 6 giugno 2019 presso il bar adiacente all'acquapark Odiessea 2000, ho preso accordi con il proprietario . Da giovedì ho lavorato tutti i giorni, tranne Parte_1 domenica. Insieme a me lavorano in prova anche , e una ragazza di Controparte_2 Persona_1 nome . Fino ad oggi stiamo preparando il locale in vista dell'apertura (…)”; CP_5
- dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori, risulta sconfessata la tesi del ricorrente secondo il quale la presenza dei sig.ri e era finalizzata al solo scopo di sostenere un colloquio Per_1 CP_2 per una futura assunzione;
- i due lavoratori sentiti hanno dichiarato di avere già iniziato a lavorare presso il bar del sig. Pt_1
l'uno sin dal 06.06.2019, quindi già da una settimana prima dell'accesso ispettivo, mentre l'altro dal giorno stesso dell'accesso;
- tali dichiarazioni sono state corroborate dall'altra lavoratrice, , che ha confermato di Controparte_3 aver lavorato con i sig.ri e in vista dell'apertura del locale;
Per_1 CP_2
- alla luce delle dichiarazioni rese, risulta anche irrilevante la circostanza, riportata dall'opponente, che il bar-tavola calda non fosse completamente attivo e che la struttura ” non fosse ancora Parte_2 aperta al pubblico, dal momento che la stagione 2019 sarebbe iniziata il giorno 15.06.2019. Infatti, a prescindere dalla data di apertura delle attività, ciò che è stato accertato in sede ispettiva è che i sig.ri già alla data dell'accesso il 13.06.2019, stavano espletando attività lavorativa alle Controparte_6 dipendenze della ditta seppure per preparare il locale per l'apertura; Parte_1
- le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori risultano essere precise, univoche e coincidenti nonché tra loro incrociate e, pertanto, rendono fondato e provato l'accertamento in merito alle violazioni contestate;
pagina 5 di 10 - la fondatezza degli accertamenti ispettivi sopra riassunti è anche confermata dal fatto che, immediatamente dopo l'ispezione, il sig. ha provveduto all'assunzione dei due lavoratori, sig.ri Pt_1
e Per_1 CP_2
Tanto premesso, l' , ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“nel merito rigettare il ricorso ex adverso formulato perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 241/2022 emessa in data 27.10.2022, prot. 29248 del 24.11.2022 e notificata in data 02.12.2022. Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex art. 9, co 2 D.lgs. 149/2015”. È stata disposta l'acquisizione degli atti del fascicolo 4/2023 R.G. Lavoro e la causa è stata istruita a mezzo produzione documentale e rinviata per discussione. La causa, quindi, è stata trattata con le forme dell'art. 127 ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza del 2.10.2025 con l'assegnazione di un termine per note di trattazione scritta da depositare entro la medesima data. Entrambe le parti hanno depositato note scritte insistendo nelle rispettive richieste.
2. Principi in materia L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n° 15333). Per la Pubblica amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa. I motivi di opposizione si pongono, quindi, come causa petendi del suddetto giudizio e, a norma dell'art. 6 d.lgs. 150 del 2011, devono essere proposti al giudice di merito con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Ne consegue che devono ritenersi tardivamente proposte tutte le domande e le eccezioni non formulate con l'atto di opposizione ma avanzate per la prima volta in corso di udienza o in sede di precisazione delle conclusioni o addirittura con l'atto di gravame (Cass. n. 5184 del 1999 e Cass. n. 17625 del 2007). Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, in particolare, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2007). Incombe quindi all'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici fornire la prova dei propri assunti. Giova altresì ricordare che i verbali ispettivi sono fonte di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati che possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civile da parte di altre amministrazioni interessate. pagina 6 di 10 Principio di diritto consolidato è quello secondo il quale “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.” (Cass. civ. sez. VI, 14/01/2022, n.1106; Cass. civ. 339/2012).
3. Tempestività Nel caso di specie, il provvedimento opposto è stato notificato all'opponente in data 2.12.2022 (cfr. cartolina allegata) e l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato telematicamente in data 2.1.2023 presso la Sezione Lavoro e Previdenza dell'intestato Tribunale. L'opposizione, quindi, è senza dubbio tempestiva atteso che il ricorso è stato depositato entro il termine previsto di trenta giorni, in quanto ai fini della tempestività è del tutto irrilevante che l'iscrizione a ruolo della causa sia avvenuta dapprima in registro erroneo del medesimo Ufficio Giudiziario, né che la causa sia stata iscritta a ruolo nel registro corretto solo successivamente allo spirare del termine per l'impugnazione, trattandosi queste di mere irregolarità (Cfr. Cass. n. 31371 del 2022). Tanto premesso, si devono esaminare l'unico motivo di opposizione proposto.
4. Nel merito La sanzione applicata concerne l'impiego di lavoratori subordinati in assenza della comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Le doglianze proposte dalla parte in relazione alla contestazione della violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 14.09.2015 n. 151 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, sono infondate e non possono essere accolte. Emerge univocamente dagli atti del giudizio che, al momento dell'accesso ispettivo, e Persona_1 stessero svolgendo attività lavorativa alle dipendenze del ricorrente. Controparte_2
Sotto tale profilo, per comprendere l'insieme degli elementi probatori forniti a supporto della sanzione amministrativa irrogata, è necessario precisare la valenza del verbale ispettivo depositato in atti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. Civ. n. 166 del 2014). Pertanto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, accanto alla piena prova relativamente ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale pagina 7 di 10 probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. in termini ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15073 del 2008; Cass. Civ. n. 11934 del 2019). Ciò posto, i lavoratori, in effetti, in sede di primo accesso ispettivo, alle ore 10:40, sono stati trovati dagli Par ispettori nel “retrobottega” del intenti alla pulizia della merce, insieme ad altro lavoratore,
[...]
, già assunta il 7.6.2019 con qualifica di barista. CP_3
Inequivoche e concordanti, poi, sono le dichiarazioni assunte dai 3 lavoratori trovati intenti allo svolgimento della medesima prestazione. In particolare, ha dichiarato: “sono venuto a lavorare presso il bar in Persona_1 Parte_4
NO dal 6 giugno e ancora non ho firmato il contratto di lavoro poiché sono in prova. Svolgo le mansioni di barista. Ho iniziato a lavorare con le persone presenti stamattina, , Controparte_3
Mi ha contattato per lavorare . Controparte_2 Parte_1 ha dichiarato: “stamattina è il mio primo giorno di lavoro in prova presso il bar del Controparte_2 sig. con cui ho preso accordi per lavorare in prova qui. Ho iniziato questa mattina Parte_1 verso le 6:00 del mattino. Fino a questo momento non ho firmato nessun contratto di lavoro, neppure occasionale”. Tali dichiarazioni trovano riscontro in quelle della lavoratrice che, pure sentita dagli Controparte_3 ispettori in sede di primo accesso, ha dichiarato: “lavoro in prova da giovedì 6 giugno 2019 presso il bar adiacente all'acquapark Odiessea 2000, ho preso accordi con il proprietario Da Parte_1 giovedì ho lavorato tutti i giorni, tranne domenica. Insieme a me lavorano in prova anche CP_2
, e una ragazza di nome . Fino ad oggi stiamo preparando il locale in
[...] Persona_1 CP_5 vista dell'apertura (…)”. Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge che lo stesso giorno dell'accesso ispettivo, ossia il 13.6.2019, il ricorrente provvedeva ad inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione dei due lavoratori e con data di inizio del rapporto di lavoro subordinato il Persona_1 Controparte_2
14.6.2019, ove risulta che il e lo venivano assunti con qualifica analoga a quella della CP_2 Per_1
per lo (barista), mentre di aiuto barman il (cfr. documentazione in atti). CP_3 Per_1 CP_2
Nella medesima data, ossia il 13.6.2019, risulta la comunicazione obbligatoria di assunzione per altro lavoratore, sempre con qualifica di barista, tale . CP_5
Orbene, le dichiarazioni dei lavoratori sono tutte convergenti verso l'esistenza del rapporto di lavoro con e già al momento dell'accesso ispettivo. Persona_1 Controparte_2
Questi ultimi, infatti, venivano trovati intenti allo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle svolte dalla lavoratrice , già precedentemente assunta dal CP_3 Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, per quanto riguarda in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva, che il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cass. civ., sez. lav. n. 24416 del 2008), rendendo superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. civ. sez. lav. n. 14495/2021). Ciò persino in presenza di dichiarazioni testimoniali di segno opposto e all'esito della valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio offerto (Cass. Civ. sez. lav. n. 24208 del 2020). La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, infatti, consente al giudice di attribuire maggior pagina 8 di 10 rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da questi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 24208 del 2020; Cass. n. 17555 del 2002). Si tratta, nel caso in esame, di elementi particolarmente rilevanti, dal momento che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale in sede ispettiva, pur liberamente valutabili, sono in assoluto dotate di un significativo grado di attendibilità, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti verso i lavoratori interrogati da parte del datore di lavoro. D'altronde, la conclusione della sussistenza del rapporto di lavoro già al momento dell'accesso ispettivo non è efficacemente contrastata dall'opponente. Il infatti, assume in primo luogo che e non potevano Pt_1 Persona_1 Controparte_2 lavorare in quanto l'attività di bar sotto l'insegna “Cokito” avrebbe aperto il giorno 15.6.2019, dunque, successivamente, l'accertamento. La circostanza, invero, non solo non rileva per l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa, ma è anche contraddetta dai dati relativi all'assunzione di la quale Persona_2 risultava già assunta anch'ella come barista dal dal 7.6.2019, con inizio della prestazione Pt_1 lavorativa il giorno 8.6.2019 e, dunque, ben prima del presunto inizio dell'attività di bar. Neppure effettivi riscontri di senso contrario all'accertamento emergono nelle altre allegazioni di parte opponente, laddove assume che, contrariamente a quanto riscontrato in sede ispettiva, Persona_1
e erano presenti sui luoghi per sostenere il colloquio di lavoro con il Controparte_2 Pt_1 anch'egli presente per mostrargli i luoghi di lavoro e le mansioni da svolgere. Ed infatti, dallo stesso verbale in atti emerge con evidenza che, al momento dell'accesso ispettivo, non solo e erano già intenti a svolgere prestazioni lavorative analoghe a Persona_1 Controparte_2 quelle della , ma che lo stesso sopraggiungeva solo dopo l'inizio delle operazioni CP_3 Pt_1 ispettive e, dunque, non era presente allorquando i lavoratori svolgevano le prestazioni. L'opposizione proposta è, dunque, infondata.
5. Rideterminazione della sanzione Nell'applicazione della sanzione amministrativa la P.A. resistente si è mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge ed ha applicato una sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto contestato. Peraltro, nessuna domanda di riduzione della sanzione irrogata è stata espressamente proposta in ricorso, con la conseguenza che questo giudice non può provvedervi d'ufficio (v. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2004, n. 21486 nonché più di recente in motivazione Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2008, n. 715).
6. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
- che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- del valore della controversia;
- del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- dell'estrema semplicità della fase introduttiva caratterizzata dalle forme del procedimento delineato dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011 nonché della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
- della sostanziale assenza della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale, nonché della semplicità di quella decisoria, con decisione resa a seguito di discussione orale, sostituita con il deposito di note scritte di trattazione;
pagina 9 di 10 - degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto;
- del disposto dell'art. 9 del D. Lgs. N.° 149/2015 il quale prevede: “In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del CP_1 venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: A. RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione sopra indicata n. n. 241/2022 emessa dall' Controparte_1
27.10.2022 (prot. 29248 del 24.11.2022) e notificata il 2.12.2022; B. B. NA il ricorrente, in solido, al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.030,80 per compensi professionali forensi, oltre al oltre I.V.A. e C.P.A. solo se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 10.11.2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 1040/2023 Esiti dell'udienza del giorno sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
• dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
• letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, esaminate le note scritte pervenute ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1040/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa con provvedimento n. 241/2022 e vertente TRA
, nato a [...] il [...] (CF: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Angelo Milito in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE- E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore p.t. rappresentato e difeso dai funzionari delegato dott.se Rossella Scalercio, Elisabetta Bavasso e Silvana Massaro
- RESISTENTE - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato il 2.1.2023 ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 241/2022, notificata il 2.12.2022, per la violazione dell'art. 3 comma 3-ter D.L. 22.02.2002 n. 12 conv. L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d. lgs. 151/2015 (misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare) per aver occupato i lavoratori e Persona_1 CP_2 dal 13.06.2019 in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro,
[...] comminando la sanzione amministrativa di €. 7.200,00, oltre la somma di €. 18,80 per diritti di notifica. Il ricorso è stato iscritto alla cancelleria del settore lavoro con il n. 4/2023 R.G. Lavoro. Il ricorrente ha dedotto che:
- l'accertamento deriva dal rapporto n. 103/2022 del 10.02.2022 afferente il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo del 15.07.2019 n. CS00001/2019-873-01 a seguito del controllo effettuato il 13.06.2019;
- non sussiste il rapporto di lavoro presso l' di NO al momento Parte_2 dell'accertamento del 13.06.2019;
- l'opponente tra le diverse imprese, gestisce altresì nella struttura parco acquatico odissea 2000 di NO, anche un bar – tavola calda, collocato negli spazi antistante la struttura stessa;
- alla data del presunto accertamento e della presunta collocazione dei lavoratori a rapporto di lavoro non dichiarato, non solo il bar - tavola calda non era completamente attivo ma la stessa struttura Odissea 2000
pagina 2 di 10 non era neppure aperta la pubblico dal momento che la stagione 2019 ha registrato uno start up il giorno 15.6.2019;
- i sigg.ri e in data 13.6.2019 si trovavano nello spazio antistante la Persona_1 Controparte_2 struttura gestita dal sig. solo perché erano in procinto di sostenere colloquio con il sig. Parte_1 ai fini del futuro inserimento nella compagine lavorativa dal 15.6.2019 (dalla effettiva Parte_1 apertura) all'esito del superamento positivo del colloquio stesso;
- il titolare stesso nel corso del colloquio stava illustrando – all'esito della possibile assunzione – le effettive mansioni da svolgersi, la collocazione dei servizi, l'allocazione delle merci, la collocazione dei magazzini, l'uso del registratore di cassa, la divisione dei turni di lavoro e di tutto quanto nello specifico fosse direttamente riconducibile all'effettivo svolgimento di futuro lavoro;
- manca nel caso di specie il motivo presupposto per l'irrogazione della sanzione atteso che non vi poteva essere alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in totale assenza di rapporto di lavoro;
- la Corte Costituzionale già da tempo “non ha escluso che l'accertamento sulla durata del rapporto di lavoro irregolare possa essere fondato sulla presunzione, ma ha precisato che quest'ultimo criterio dimostrativo debba avere carattere non assoluto, bensì relativo, nel senso di garantire al soggetto sanzionato la facoltà di fornire la prova contraria rispetto a quanto contenuto nel verbale di contestazione. Ciò, lo si precisa in favore di un procedimento probatorio scevro da impostazioni pregiudiziali e preconcette e volto piuttosto ad acquisire la conoscenza “neutrale” dei fatti. In tal modo si ritiene che sia doveroso “ripristinare” la corretta ripartizione degli oneri probatori nel senso di porre in capo all'amministrazione il compito di riscontrare i fatti attestanti l'esistenza dell'illecito e di fornirne una prova che attenga alla “effettiva” durata del rapporto ritenuto irregolare. Tale assunto, oltretutto, si pone anche in armonia con i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, per i quali la sussistenza dei fatti e quindi degli elementi costitutivi dell'illecito, non può che gravare sull'organo che esercita la pretesa sanzionatoria. Di contro al soggetto sanzionato spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi, oppure la circostanza di avere agito senza dolo e/o colpa;
- il più delle volte la durata del rapporto di lavoro in nero viene dimostrata dall'organo ispettivo tramite l'impiego di dichiarazioni rese dai lavoratori o da soggetti terzi, in occasione e nel corso dell'accertamento. Tali dichiarazioni, come vedremo, operano in senso contrario;
- sotto il profilo della trasparenza si rileva che secondo gli artt. 33 comma 4 della L. n. 183/10 e 14 comma 2 del Codice di comportamento degli ispettori, il verbale conclusivo deve contenere una congrua motivazione rispetto a ciò che è avvenuto nel procedimento e a come si è formata la volontà dell'amministrazione. L'applicazione di tale criterio deve in altri termini consentire ai soggetti coinvolti nel procedimento ispettivo ogni opportuna verifica, giacché ad essi l'ordinamento garantisce l'inviolabile diritto di conoscere se siano state o meno osservate le regole del giusto procedimento, tra cui, in primis, il principio di legalità;
- nel caso concreto gli ispettori si sono limitati a prendere atto alcune asserzioni, senza riscontrarne reciprocamente la fondatezza e hanno verificato la presunta mancata comunicazione solo per aver trovato i soggetti sul luogo di lavoro ma senza svolgere alcuna mansione;
- tale verbale è stato adottato senza tenere nella dovuta considerazione le disposizioni normative e le stesse indicazioni del Ministero del Lavoro in quanto fondato su dichiarazioni prive di ogni minimo riscontro;
pagina 3 di 10 - gli ispettori non hanno verificato se vi fossero o meno eventuali documenti atti a corroborare le circostanze fattuali riferite. Ma soprattutto le asserzioni dei due lavoratori non sono state acquisite con modalità incrociate, nel senso che non sono stati reciprocamente confrontati e comparati i contenuti di tali dichiarazioni, onde saggiarne l'intrinseca convergenza. Né sotto altro aspetto sono stati escussi ulteriori soggetti che fossero in grado di riferire elementi atti a valutare l'attendibilità dei fatti posti a base dei provvedimenti;
- si ritiene che gli elementi istruttori acquisiti non possano costituire accertamento in senso proprio e per l'effetto appaiono inidonei a giustificare l'irrogazione degli atti sanzionatori impugnati. Tanto premesso il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “previa richiesta di sospensione dell'opposta ordinanza in accoglimento del motivo in premessa, in via preliminare annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 241/2022, perché illegittima, abnorme e comunque annullabile. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre ex art 93 cpc al procuratore anticipatario.” Con decreto del giorno 11.1.2025 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione. Con provvedimento del 5.5.2023 del magistrato coordinatore il procedimento è stato reiscritto al ruolo contenzioso civile assumendo il n. 1040/2023 R.G.. L' ha dedotto che: Controparte_1
- in data 13.06.2019 hanno avuto inizio gli accertamenti ispettivi presso il bar recante insegna “Cokito” e l'emporio corrente sotto l'insegna “Emporio della Magna Grecia”, entrambi gestiti dalla ditta individuale Nel corso degli accertamenti sono stati trovati i soggetti indicati nella Parte_1 sezione I del verbale di primo accesso n. 034/147/144 del 13.06.2019, in particolare il sig. Parte_3
è stato trovato presso l'emporio mentre i sig.ri , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
e sono stati trovati all'interno del bar. Di tutti sono state acquisite le dichiarazioni. Con il CP_5 medesimo verbale è stata fatta istanza di integrazione documentale, come specificamente indicata, riscontrata dalla ditta in data 27.06.2019, avendo la ditta, per il tramite del proprio consulente di fiducia, fatto pervenire la seguente documentazione: contratti e comunicazione di assunzione dei sig.ri
[...]
, e comunicazioni relative al sig. CP_3 Persona_1 Controparte_2 CP_5 [...]
; Pt_3
- il procedimento ispettivo veniva definito con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2019-873-01 del 15.07.2019 con il quale, sulla base delle dichiarazioni assunte in sede di primo accesso ispettivo e della documentazione prodotta dalla ditta, è stato accertato che i sig.ri Per_1
e sono stati occupati alle dipendenze della ditta individuale AM EA
[...] Controparte_2
a decorrere dal 13.06.2019, senza che ne fosse stata preventivamente comunicata l'assunzione. Pertanto, il sig. è stato diffidato alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate nonché è stato ammesso Pt_1 al pagamento delle sanzioni nella misura minima di cui all'art. 13, d.lgs. 124/2004 (€ 3.600,00) ovvero, nell'ulteriore successivo termine di 60 giorni dalla avvenuta contestazione, nella misura ridotta di cui all'art. 16, l. 689/1981 (€ 7.200,00);
- poichè il responsabile non ha fornito prova né di aver adempiuto alle prescrizioni impartite nella diffida né del pagamento delle somme di cui al predetto verbale unico, né nel termine e nella misura di cui all'art. 13, d.lgs. 124/2004 (sanzione minima) né in quelli di cui all'art. 16, l. 689/1981 (sanzione ridotta), il Servizio Ispettivo ha redatto il rapporto, ex art. 17 l. 689/1981, n. 103/2022 ed è stata emessa l'ordinanza- ingiunzione qui impugnata, finalizzata al recupero coattivo delle sanzioni che risultavano non pagate;
pagina 4 di 10 - le contestazioni di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta ed al presupposto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00001/2019-873-01 del 15.07.2019 sono del tutto fondate,
- parte ricorrente contesta la sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed i sig.ri e affermando che, alla data dell'accesso ispettivo (13.06.2019) non Persona_1 Controparte_2 solo il bar-tavola calda non era completamente attivo ma la struttura ” non era ancora Parte_2 aperta al pubblico, dal momento che la stagione 2019 sarebbe iniziata il giorno 15.06.2019. Secondo parte opponente, il giorno 13.06.2019 i sig.ri e si sarebbero trovati presso la ditta Per_1 CP_2 al solo scopo di sostenere un colloquio finalizzato alla futura instaurazione di un Parte_1 rapporto di lavoro;
- l'attività ispettiva ha portato all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ed i sig.ri e Così è stato confermato, in Parte_1 Persona_1 Controparte_2 primo luogo, dalle dichiarazioni rese in sede di primo accesso ispettivo dai lavoratori. Invero, il sig.
ha dichiarato “sono venuto a lavorare presso il bar in NO dal 6 giugno Persona_1 Parte_4
e ancora non ho firmato il contratto di lavoro poiché sono in prova. Svolgo le mansioni di barista. Ho iniziato a lavorare con le persone presenti stamattina, , Mi ha Controparte_3 Controparte_2 contattato per lavorare ; Parte_1
- il sig. ha dichiarato “stamattina è il mio primo giorno di lavoro in prova presso il Controparte_2 bar del sig. con cui ho preso accordi per lavorare in prova qui. Ho iniziato questa Parte_1 mattina verso le 6:00 del mattino. Fino a questo momento non ho firmato nessun contratto di lavoro, neppure occasionale”;
- quanto dichiarato spontaneamente dai sig.ri e è stato confermato anche da altra Per_1 CP_2 lavoratrice, sig.ra che, pure sentita dagli ispettori in sede di primo accesso, ha così Controparte_3 dichiarato “lavoro in prova da giovedì 6 giugno 2019 presso il bar adiacente all'acquapark Odiessea 2000, ho preso accordi con il proprietario . Da giovedì ho lavorato tutti i giorni, tranne Parte_1 domenica. Insieme a me lavorano in prova anche , e una ragazza di Controparte_2 Persona_1 nome . Fino ad oggi stiamo preparando il locale in vista dell'apertura (…)”; CP_5
- dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori, risulta sconfessata la tesi del ricorrente secondo il quale la presenza dei sig.ri e era finalizzata al solo scopo di sostenere un colloquio Per_1 CP_2 per una futura assunzione;
- i due lavoratori sentiti hanno dichiarato di avere già iniziato a lavorare presso il bar del sig. Pt_1
l'uno sin dal 06.06.2019, quindi già da una settimana prima dell'accesso ispettivo, mentre l'altro dal giorno stesso dell'accesso;
- tali dichiarazioni sono state corroborate dall'altra lavoratrice, , che ha confermato di Controparte_3 aver lavorato con i sig.ri e in vista dell'apertura del locale;
Per_1 CP_2
- alla luce delle dichiarazioni rese, risulta anche irrilevante la circostanza, riportata dall'opponente, che il bar-tavola calda non fosse completamente attivo e che la struttura ” non fosse ancora Parte_2 aperta al pubblico, dal momento che la stagione 2019 sarebbe iniziata il giorno 15.06.2019. Infatti, a prescindere dalla data di apertura delle attività, ciò che è stato accertato in sede ispettiva è che i sig.ri già alla data dell'accesso il 13.06.2019, stavano espletando attività lavorativa alle Controparte_6 dipendenze della ditta seppure per preparare il locale per l'apertura; Parte_1
- le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori risultano essere precise, univoche e coincidenti nonché tra loro incrociate e, pertanto, rendono fondato e provato l'accertamento in merito alle violazioni contestate;
pagina 5 di 10 - la fondatezza degli accertamenti ispettivi sopra riassunti è anche confermata dal fatto che, immediatamente dopo l'ispezione, il sig. ha provveduto all'assunzione dei due lavoratori, sig.ri Pt_1
e Per_1 CP_2
Tanto premesso, l' , ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“nel merito rigettare il ricorso ex adverso formulato perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 241/2022 emessa in data 27.10.2022, prot. 29248 del 24.11.2022 e notificata in data 02.12.2022. Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex art. 9, co 2 D.lgs. 149/2015”. È stata disposta l'acquisizione degli atti del fascicolo 4/2023 R.G. Lavoro e la causa è stata istruita a mezzo produzione documentale e rinviata per discussione. La causa, quindi, è stata trattata con le forme dell'art. 127 ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza del 2.10.2025 con l'assegnazione di un termine per note di trattazione scritta da depositare entro la medesima data. Entrambe le parti hanno depositato note scritte insistendo nelle rispettive richieste.
2. Principi in materia L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n° 15333). Per la Pubblica amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa. I motivi di opposizione si pongono, quindi, come causa petendi del suddetto giudizio e, a norma dell'art. 6 d.lgs. 150 del 2011, devono essere proposti al giudice di merito con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Ne consegue che devono ritenersi tardivamente proposte tutte le domande e le eccezioni non formulate con l'atto di opposizione ma avanzate per la prima volta in corso di udienza o in sede di precisazione delle conclusioni o addirittura con l'atto di gravame (Cass. n. 5184 del 1999 e Cass. n. 17625 del 2007). Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, in particolare, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2007). Incombe quindi all'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici fornire la prova dei propri assunti. Giova altresì ricordare che i verbali ispettivi sono fonte di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati che possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civile da parte di altre amministrazioni interessate. pagina 6 di 10 Principio di diritto consolidato è quello secondo il quale “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.” (Cass. civ. sez. VI, 14/01/2022, n.1106; Cass. civ. 339/2012).
3. Tempestività Nel caso di specie, il provvedimento opposto è stato notificato all'opponente in data 2.12.2022 (cfr. cartolina allegata) e l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato telematicamente in data 2.1.2023 presso la Sezione Lavoro e Previdenza dell'intestato Tribunale. L'opposizione, quindi, è senza dubbio tempestiva atteso che il ricorso è stato depositato entro il termine previsto di trenta giorni, in quanto ai fini della tempestività è del tutto irrilevante che l'iscrizione a ruolo della causa sia avvenuta dapprima in registro erroneo del medesimo Ufficio Giudiziario, né che la causa sia stata iscritta a ruolo nel registro corretto solo successivamente allo spirare del termine per l'impugnazione, trattandosi queste di mere irregolarità (Cfr. Cass. n. 31371 del 2022). Tanto premesso, si devono esaminare l'unico motivo di opposizione proposto.
4. Nel merito La sanzione applicata concerne l'impiego di lavoratori subordinati in assenza della comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Le doglianze proposte dalla parte in relazione alla contestazione della violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 14.09.2015 n. 151 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, sono infondate e non possono essere accolte. Emerge univocamente dagli atti del giudizio che, al momento dell'accesso ispettivo, e Persona_1 stessero svolgendo attività lavorativa alle dipendenze del ricorrente. Controparte_2
Sotto tale profilo, per comprendere l'insieme degli elementi probatori forniti a supporto della sanzione amministrativa irrogata, è necessario precisare la valenza del verbale ispettivo depositato in atti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. Civ. n. 166 del 2014). Pertanto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, accanto alla piena prova relativamente ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale pagina 7 di 10 probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. in termini ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15073 del 2008; Cass. Civ. n. 11934 del 2019). Ciò posto, i lavoratori, in effetti, in sede di primo accesso ispettivo, alle ore 10:40, sono stati trovati dagli Par ispettori nel “retrobottega” del intenti alla pulizia della merce, insieme ad altro lavoratore,
[...]
, già assunta il 7.6.2019 con qualifica di barista. CP_3
Inequivoche e concordanti, poi, sono le dichiarazioni assunte dai 3 lavoratori trovati intenti allo svolgimento della medesima prestazione. In particolare, ha dichiarato: “sono venuto a lavorare presso il bar in Persona_1 Parte_4
NO dal 6 giugno e ancora non ho firmato il contratto di lavoro poiché sono in prova. Svolgo le mansioni di barista. Ho iniziato a lavorare con le persone presenti stamattina, , Controparte_3
Mi ha contattato per lavorare . Controparte_2 Parte_1 ha dichiarato: “stamattina è il mio primo giorno di lavoro in prova presso il bar del Controparte_2 sig. con cui ho preso accordi per lavorare in prova qui. Ho iniziato questa mattina Parte_1 verso le 6:00 del mattino. Fino a questo momento non ho firmato nessun contratto di lavoro, neppure occasionale”. Tali dichiarazioni trovano riscontro in quelle della lavoratrice che, pure sentita dagli Controparte_3 ispettori in sede di primo accesso, ha dichiarato: “lavoro in prova da giovedì 6 giugno 2019 presso il bar adiacente all'acquapark Odiessea 2000, ho preso accordi con il proprietario Da Parte_1 giovedì ho lavorato tutti i giorni, tranne domenica. Insieme a me lavorano in prova anche CP_2
, e una ragazza di nome . Fino ad oggi stiamo preparando il locale in
[...] Persona_1 CP_5 vista dell'apertura (…)”. Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge che lo stesso giorno dell'accesso ispettivo, ossia il 13.6.2019, il ricorrente provvedeva ad inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione dei due lavoratori e con data di inizio del rapporto di lavoro subordinato il Persona_1 Controparte_2
14.6.2019, ove risulta che il e lo venivano assunti con qualifica analoga a quella della CP_2 Per_1
per lo (barista), mentre di aiuto barman il (cfr. documentazione in atti). CP_3 Per_1 CP_2
Nella medesima data, ossia il 13.6.2019, risulta la comunicazione obbligatoria di assunzione per altro lavoratore, sempre con qualifica di barista, tale . CP_5
Orbene, le dichiarazioni dei lavoratori sono tutte convergenti verso l'esistenza del rapporto di lavoro con e già al momento dell'accesso ispettivo. Persona_1 Controparte_2
Questi ultimi, infatti, venivano trovati intenti allo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle svolte dalla lavoratrice , già precedentemente assunta dal CP_3 Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, per quanto riguarda in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva, che il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cass. civ., sez. lav. n. 24416 del 2008), rendendo superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. civ. sez. lav. n. 14495/2021). Ciò persino in presenza di dichiarazioni testimoniali di segno opposto e all'esito della valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio offerto (Cass. Civ. sez. lav. n. 24208 del 2020). La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, infatti, consente al giudice di attribuire maggior pagina 8 di 10 rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da questi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 24208 del 2020; Cass. n. 17555 del 2002). Si tratta, nel caso in esame, di elementi particolarmente rilevanti, dal momento che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale in sede ispettiva, pur liberamente valutabili, sono in assoluto dotate di un significativo grado di attendibilità, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti verso i lavoratori interrogati da parte del datore di lavoro. D'altronde, la conclusione della sussistenza del rapporto di lavoro già al momento dell'accesso ispettivo non è efficacemente contrastata dall'opponente. Il infatti, assume in primo luogo che e non potevano Pt_1 Persona_1 Controparte_2 lavorare in quanto l'attività di bar sotto l'insegna “Cokito” avrebbe aperto il giorno 15.6.2019, dunque, successivamente, l'accertamento. La circostanza, invero, non solo non rileva per l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa, ma è anche contraddetta dai dati relativi all'assunzione di la quale Persona_2 risultava già assunta anch'ella come barista dal dal 7.6.2019, con inizio della prestazione Pt_1 lavorativa il giorno 8.6.2019 e, dunque, ben prima del presunto inizio dell'attività di bar. Neppure effettivi riscontri di senso contrario all'accertamento emergono nelle altre allegazioni di parte opponente, laddove assume che, contrariamente a quanto riscontrato in sede ispettiva, Persona_1
e erano presenti sui luoghi per sostenere il colloquio di lavoro con il Controparte_2 Pt_1 anch'egli presente per mostrargli i luoghi di lavoro e le mansioni da svolgere. Ed infatti, dallo stesso verbale in atti emerge con evidenza che, al momento dell'accesso ispettivo, non solo e erano già intenti a svolgere prestazioni lavorative analoghe a Persona_1 Controparte_2 quelle della , ma che lo stesso sopraggiungeva solo dopo l'inizio delle operazioni CP_3 Pt_1 ispettive e, dunque, non era presente allorquando i lavoratori svolgevano le prestazioni. L'opposizione proposta è, dunque, infondata.
5. Rideterminazione della sanzione Nell'applicazione della sanzione amministrativa la P.A. resistente si è mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge ed ha applicato una sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto contestato. Peraltro, nessuna domanda di riduzione della sanzione irrogata è stata espressamente proposta in ricorso, con la conseguenza che questo giudice non può provvedervi d'ufficio (v. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2004, n. 21486 nonché più di recente in motivazione Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2008, n. 715).
6. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
- che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- del valore della controversia;
- del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- dell'estrema semplicità della fase introduttiva caratterizzata dalle forme del procedimento delineato dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011 nonché della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
- della sostanziale assenza della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale, nonché della semplicità di quella decisoria, con decisione resa a seguito di discussione orale, sostituita con il deposito di note scritte di trattazione;
pagina 9 di 10 - degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto;
- del disposto dell'art. 9 del D. Lgs. N.° 149/2015 il quale prevede: “In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del CP_1 venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: A. RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione sopra indicata n. n. 241/2022 emessa dall' Controparte_1
27.10.2022 (prot. 29248 del 24.11.2022) e notificata il 2.12.2022; B. B. NA il ricorrente, in solido, al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.030,80 per compensi professionali forensi, oltre al oltre I.V.A. e C.P.A. solo se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 10.11.2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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