TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 17/09/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 9757 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MARTELLOTTA GIOVANNI;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 a seguito di contestazione delle conclusioni Parte_1 formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445- bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento)
a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 29.06.2023. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
---------
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.
. Persona_1
Il c.t.u. ha affermato che: « … L'esame clinico da me effettuato su e l'analisi della Parte_1 documentazione medica sono pienamente sufficienti per affermare che la signora è – ed era - affetta dalle seguenti malattie: - obesità; - ipertensione arteriosa;
- trombosi venosa profonda della succlavia sn;
- encefalopatia vascolare cronica con alterazioni gliotiche cerebrali a patogenesi vascolare ipoperfusiva;
- demenza con atrofia cerebrale frontale sn;
- disturbo ansioso-depressivo; - anacusia sn, ipoacusia grave dx;
- sindrome di EN (vertigini soggettive); - ipotiroidismo postchirurgico;
- connettivite indifferenziata;
- 1 artrosi spalla dx;
- spondilartrosi lombare;
- scoliosi lombare;
- ernie discali multiple lombo-sacrali;- osteoporosi;
- ernia iatale da scivolamento;
- diverticolosi del colon;
- esiti di isterectomia;
- incontinenza urinaria.
La suddetta (cronica, grave e molteplice) comorbilità ha causato alla paziente – 74enne – severi deficit funzionali, accertati anche con i test sulla disabilità, i quali hanno obiettivato – ora e fin dal 22.03.2023 - che
l'istante non è (e non era) in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore.
Pertanto, confermo che la ricorrente è invalido ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed
i compiti propri della sua età, grave 100%.
CONCLUSIONI
La signora - in base al mio accertamento clinico - è affetta da: obesità; ipertensione Parte_1 arteriosa;
trombosi venosa profonda della succlavia sn;
encefalopatia vascolare cronica;
demenza con atrofia cerebrale frontale sn;
disturbo ansioso-depressivo; anacusia sn ed ipoacusia grave dx;
sindrome di EN;
ipotiroidismo postchirurgico;
connettivite indifferenziata;
artrosi spalla dx;
spondilartrosi lombare;
scoliosi lombare;
ernie discali lombo-sacrali; osteoporosi;
ernia iatale da scivolamento;
diverticolosi del colon;
esiti di isterectomia;
incontinenza urinaria.
Inoltre – e soprattutto - i test sulla disabilità dimostrano che le suddette severe patologie croniche hanno causato alla paziente una condizione stabile di invalidità (pari al 100%), in conseguenza della quale essa non
è permanentemente in grado di compiere gli atti quotidiani della vita propri della sua età senza l'aiuto di un accompagnatore.
Pertanto, con riferimento ai quesiti posti dal Giudice, posso certamente concludere che la signora
[...]
abbisogna di assistenza continua, per cui sussistono le condizioni sanitarie legittimanti la Pt_1 concessione alla stessa del beneficio dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della Legge 508/1988), a far tempo dal 29.06.2023 (data della domanda amministrativa) ...».
La relazione di c.t.u., immune da vizi, va, dunque, condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie di parte ricorrente a far data dalla domanda amministrativa del 29.06.2023.
Peraltro, le conclusioni del c.t.u. non hanno formato oggetto di contestazione delle parti.
La domanda, quindi, va accolta.
---------
In conclusione, va dichiarato che si trovava nelle condizioni sanitarie previste per Parte_1 beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 29.06.2023.
Le spese del giudizio, in considerazione della soccombenza, sono a carico dell' e sono liquidate come CP_2 in dispositivo. CP_ I costi di c.t.u. sono posti definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
2 Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 25/07/2024, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.06.2023. CP_
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in euro 3.350,00, di cui euro 1.110,00 per la fase di ATP, oltre accessori di legge e di tariffa
Così deciso in Bari, in data 17/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
3