CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2025, n. 35972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35972 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI CROTONE nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANO con l'ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
o - e'• lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI L. &-e, • 62— Ay2.r. Q.„.0 I.— \C e- lie. ;;Ac_i2., 1- 1,) t/ \ Qt2- Penale Sent. Sez. 1 Num. 35972 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/01/2023 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, declinava la propria competenza, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di NE, in ordine al processo a carico di NI AM, imputato del delitto di cui alli art. 642, secondo comma, cod. pen. Rilevava, invero, che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata oggetto di contestazione si radicava nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro era presentata, senza che fosse necessario che essa giungesse a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa, giacché la falsa denuncia, presentata presso la sede territoriale della compagnia assicurativa, era già concretamente offensiva del patrimonio della società; pertanto, trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di NE (verosimilmente per mero refuso, in quanto, secondo la linea ermeneutica seguita dal suddetto Tribunale, andava trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord). Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, investito conseguentemente del suddetto processo, riteneva, a propria volta, la competenza a giudicare del reato in oggetto del Tribunale di Milano, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della competenza in ragione della sede legale della compagnia assicurativa destinataria della richiesta di indennizzo fraudolento, effettiva titolare del potere dispositivo del diritto e legittimata ad istruire la pratica e a procedere alla liquidazione del sinistro. Rilevava, invero, che nel caso di specie la compagnia era la UCIS S.C.A.R.L., con sede legale in Milano. Specificava, inoltre, che deve ritenersi irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come del resto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Disponeva, pertanto, la rimessione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, sia il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Simone Perelli, sia l'avv. Cristina Caruso, per la parte civile UCIS S.C.A.R.L., insistono per la risoluzione del conflitto con la declaratoria di competenza del Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 1 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Tribunale, Rv. 275663: in motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria). E', invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come affermato da Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, IL e altri, Rv. 268349 (nella pronuncia si rileva che "diversamente argomentando, l'individuazione del foro risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in base alla scelta da costui effettuata dell'ufficio assicurativo a cui inviare la richiesta o ... del luogo di spedizione della richiesta stessa"). Ne consegue che nel caso in esame, atteso che la sede legale della compagnia assicuratrice UCI S.C.A.R.L. è Milano, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, cui gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
o - e'• lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI L. &-e, • 62— Ay2.r. Q.„.0 I.— \C e- lie. ;;Ac_i2., 1- 1,) t/ \ Qt2- Penale Sent. Sez. 1 Num. 35972 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23/01/2023 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, declinava la propria competenza, ritenendo territorialmente competente il Tribunale di NE, in ordine al processo a carico di NI AM, imputato del delitto di cui alli art. 642, secondo comma, cod. pen. Rilevava, invero, che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata oggetto di contestazione si radicava nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro era presentata, senza che fosse necessario che essa giungesse a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa, giacché la falsa denuncia, presentata presso la sede territoriale della compagnia assicurativa, era già concretamente offensiva del patrimonio della società; pertanto, trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di NE (verosimilmente per mero refuso, in quanto, secondo la linea ermeneutica seguita dal suddetto Tribunale, andava trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord). Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, investito conseguentemente del suddetto processo, riteneva, a propria volta, la competenza a giudicare del reato in oggetto del Tribunale di Milano, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della competenza in ragione della sede legale della compagnia assicurativa destinataria della richiesta di indennizzo fraudolento, effettiva titolare del potere dispositivo del diritto e legittimata ad istruire la pratica e a procedere alla liquidazione del sinistro. Rilevava, invero, che nel caso di specie la compagnia era la UCIS S.C.A.R.L., con sede legale in Milano. Specificava, inoltre, che deve ritenersi irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come del resto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Disponeva, pertanto, la rimessione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, sia il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Simone Perelli, sia l'avv. Cristina Caruso, per la parte civile UCIS S.C.A.R.L., insistono per la risoluzione del conflitto con la declaratoria di competenza del Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 1 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Invero, la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Tribunale, Rv. 275663: in motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria). E', invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come affermato da Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, IL e altri, Rv. 268349 (nella pronuncia si rileva che "diversamente argomentando, l'individuazione del foro risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in base alla scelta da costui effettuata dell'ufficio assicurativo a cui inviare la richiesta o ... del luogo di spedizione della richiesta stessa"). Ne consegue che nel caso in esame, atteso che la sede legale della compagnia assicuratrice UCI S.C.A.R.L. è Milano, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, cui gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.