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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. PI VI -Presidente
2. IA ES GE -G est.
3. IAno CA -G
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 722 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata per il 28.10.2025, pendente
da
(nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
c.f. ), rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, C.F._1 dall'avv. Avv. Giuseppe IA ALESSIO (C.F. ), presso il cui studio, sito in C.F._2
Molochio, C/so V. Veneto n. 10, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e da
(nata a [...] il [...] – c.f.: ), Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Michele Filippo Italiano
( , presso il cui studio, sito in Rosarno alla Piazza Valarioti, 7, è elettivamente C.F._4 domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 05/06/2025, con il quale ha chiesto lo scioglimento Parte_1 del matrimonio civile contratto con la resistente nel Comune di Molochio (RC), in data 11.12.2005 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune all'anno 2005, parte I, serie -, atto n. 3, alle condizioni meglio indicate in ricorso, e cioè con l'assegnazione della casa familiare ad esso ricorrente, che vi convive con il figlio maggiorenne, e con previsione di un assegno a carico della resistente, quale contributo al mantenimento del figlio;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 28.08.2025, con la quale ha aderito Parte_2 alla domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente, chiedendo solo l'assegnazione al ricorrente della casa familiare, dichiarando di provvedere direttamente al mantenimento del figlio, il quale si sta inserendo nel mondo del lavoro;
- rilevato che, con successiva istanza congiunta depositata il 10.10.2025, le parti hanno concordemente richiesto fissarsi udienza per la decisione sulla istanza di divorzio congiunto, alle condizioni tra di esse concordate, e sostituirsi l'udienza con il deposito di note scritte;
- considerato che, con provvedimento reso il 17.10.25, il GI ha differito l'udienza, già fissata in presenza per il 21 ottobre 2025, a quella successiva del 28 ottobre 2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
- dato atto che alle note di trattazione scritta, depositate nei termini assegnati, sono state allegate le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti, con cui queste ultime hanno rinunciato alla comparizione personale, dichiarando di non volersi riconciliare;
- considerato che, con le medesime note, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di seguito riportate: “1. Assegnare la casa coniugale al sig. che Parte_1 continuerà ad abitarvi con il figlio;
2. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio fino a quanto lo stesso non raggiungerà l'autosufficienza economica;
3. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento”;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 11.12.2005 le parti hanno contratto matrimonio, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Molochio (RC), anno 2005, parte I, atto n. 3; b) dall'unione coniugale è nato il figlio (2.11.2006), oggi maggiorenne;
c) tra i Persona_1 medesimi coniugi è stata dichiarata la separazione personale, con decreto di omologa n. 900/2023 di questo Tribunale, emesso il 20.02.2023 nel procedimento iscritto al n. 1841/2022 RG;
d) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione in data 07/02/2023; - constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 05/06/2025 da contro , così provvede: Parte_1 Parte_2
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a Molochio (RC) in data
11.12.2005, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel comune, anno 2005, parte I, n. 3, alle condizioni pattuite tra le parti e meglio trascritte in parte motiva;
- Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
PI VI
Il giudice rel.
IA ES GE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. PI VI -Presidente
2. IA ES GE -G est.
3. IAno CA -G
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 722 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata per il 28.10.2025, pendente
da
(nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
c.f. ), rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, C.F._1 dall'avv. Avv. Giuseppe IA ALESSIO (C.F. ), presso il cui studio, sito in C.F._2
Molochio, C/so V. Veneto n. 10, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e da
(nata a [...] il [...] – c.f.: ), Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Michele Filippo Italiano
( , presso il cui studio, sito in Rosarno alla Piazza Valarioti, 7, è elettivamente C.F._4 domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 05/06/2025, con il quale ha chiesto lo scioglimento Parte_1 del matrimonio civile contratto con la resistente nel Comune di Molochio (RC), in data 11.12.2005 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune all'anno 2005, parte I, serie -, atto n. 3, alle condizioni meglio indicate in ricorso, e cioè con l'assegnazione della casa familiare ad esso ricorrente, che vi convive con il figlio maggiorenne, e con previsione di un assegno a carico della resistente, quale contributo al mantenimento del figlio;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 28.08.2025, con la quale ha aderito Parte_2 alla domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente, chiedendo solo l'assegnazione al ricorrente della casa familiare, dichiarando di provvedere direttamente al mantenimento del figlio, il quale si sta inserendo nel mondo del lavoro;
- rilevato che, con successiva istanza congiunta depositata il 10.10.2025, le parti hanno concordemente richiesto fissarsi udienza per la decisione sulla istanza di divorzio congiunto, alle condizioni tra di esse concordate, e sostituirsi l'udienza con il deposito di note scritte;
- considerato che, con provvedimento reso il 17.10.25, il GI ha differito l'udienza, già fissata in presenza per il 21 ottobre 2025, a quella successiva del 28 ottobre 2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
- dato atto che alle note di trattazione scritta, depositate nei termini assegnati, sono state allegate le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti, con cui queste ultime hanno rinunciato alla comparizione personale, dichiarando di non volersi riconciliare;
- considerato che, con le medesime note, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di seguito riportate: “1. Assegnare la casa coniugale al sig. che Parte_1 continuerà ad abitarvi con il figlio;
2. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio fino a quanto lo stesso non raggiungerà l'autosufficienza economica;
3. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento”;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 11.12.2005 le parti hanno contratto matrimonio, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Molochio (RC), anno 2005, parte I, atto n. 3; b) dall'unione coniugale è nato il figlio (2.11.2006), oggi maggiorenne;
c) tra i Persona_1 medesimi coniugi è stata dichiarata la separazione personale, con decreto di omologa n. 900/2023 di questo Tribunale, emesso il 20.02.2023 nel procedimento iscritto al n. 1841/2022 RG;
d) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione in data 07/02/2023; - constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 05/06/2025 da contro , così provvede: Parte_1 Parte_2
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a Molochio (RC) in data
11.12.2005, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel comune, anno 2005, parte I, n. 3, alle condizioni pattuite tra le parti e meglio trascritte in parte motiva;
- Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
PI VI
Il giudice rel.
IA ES GE