Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 07/01/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancanza attestazione di conformità documenti

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché la mancata attestazione di conformità dei documenti depositati, richiesta dall'art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, impedisce l'esame dell'incarto documentale e rende gli atti inutilizzabili, precludendo ogni valutazione nel merito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 07/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 111
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo