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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 07/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente e Relatore
LIGUORI LAURA, Giudice
AMURA EL, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9630/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Napoli - 01263370635
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000048010003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società “SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI - SA.P.NA.” S.p.A. in persona del legale rappresentante, in carica pro tempore, con ricorso depositato in data 22/05/2025, innanzi codesta adita Giustizia, impugnava - tramite il proprio procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica - l'Avviso di Liquidazione n. 2022/001/SC/000004801/0/003, emesso, ex art. 8 comma 1, lettera b) tariffa parte prima dpr n. 131/1986, dall'Agenzia delle Entrate Associazione_1 - Ufficio Territoriale di Napoli 3 (TET) e notificatole, ad istanza della medesima, addì 03/03/2025, per l'omesso pagamento dell' imposta di registro, pari ad € 81.572,00 (aliquota 3% su imponibile di € 2.719.079,95), generata dalla sentenza n. 4801/2022, resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Civile X che aveva accolto la richiesta di risarcimento danni, proposta dal Comune di Tufino, con di atto citazione del 06/11/2018 ( RGC n. 30456/2018) contro la Città Metropolitana di Napoli e Ricorrente_1 SpA per il pagamento della somma di euro 2.674.496,46 oltre interessi legali, a far data dal 03/08/2017, fino all'effettivo soddisfo.
Sostanziava l'illegittimità dell'opposto provvedimento, motivando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 392 cpc,
l'estinzione del giudizio, per mancata riassunzione, entro tre mesi dal deposito dell'ordinanza n.
15464/2024, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione che aveva accolto il ricorso, proposto dalla prefata
Amministrazione Comunale, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2269 del 17/05/2023 che aveva dichiarato - all'esito del gravame interposto dalle parti convenute /appellanti di contro alla sentenza di prime cure - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo;
provvedimento, questo, dai giudici di legittimità, cassato, con rinvio ad altra Corte, in diversa composizione, sussistendo la competenza della Giustizia Ordinaria.
Ciò posto, evocava in giudizio la già menzionata Amministrazione, per sentirsi emettere declaratoria di illegittimità dell'opposto avviso e, conseguentemente, il suo annullamento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva la medesima depositando controdeduzioni, con le quali - previa conferma di legittimità del suo operato - contestava l'assunto ex adverso, infondato in punto di fatto e di diritto;
onde istava il rigetto del ricorso con il governo delle spese a carico della contribuente società.
Nelle more del procedimento la difesa della ricorrente depositava memorie illustrative, reiterando la doglianza di cui al ricorso introduttivo, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni, ivi rassegnate.
All'udienza odierna, la Corte, all'esito dell'esperito contraddittorio, in camera di consiglio si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 15/12/2025, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito, sarà argomentato. Osserva che il primo accertamento di questo Giudicante è quello di verificare la conformità dei documenti, versati in atti a quelli originali, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati, senza l'attestazione di conformità all'originale.
La suddetta norma prevede che il giudice non deve tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, muniti di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore ovvero dalle parti resistenti. Al riguardo, la difesa della ricorrente l'ha depositata, formulandola in dispregio della surrichiamata norma, precisamente: ex art. 22 comma 2 Dlgs n. 82/2025, mentre la parte resistente l'ha omessa del tutto.
Deduce, nello specifico, che la violazione del suddetto precetto normativo, entrato in vigore a far data dal
1° settembre 2024, impedisce l'esame dell'incarto documentale, versato rispettivamente dalle parti nel giudizio de quo.
Tale considerazione risulta assorbente rispetto ad ogni altra.
Osserva, altresì, che tale circostanza fattuale e di diritto - costituente presupposto indefettibile, per la validità dei documenti depositati, telematicamente - determina l'inutilizzabilità degli stessi, in difetto della prescritta certificazione.
Sicché, tanto le doglianze, postulate nel ricorso, quanto le argomentazioni di cui alle controdeduzioni, nonché qualsiasi rilievo documentale versato, rispettivamente dalle parti non possono acquisire alcuna valenza giuridico - processuale, essendo irrilevante la mera allegazione, priva delle garanzie formali, richieste dalla norma. Tale rigore si fonda sull'esigenza di assicurare la certezza e la genuinità degli atti processuali, nell'ambito del giudizio che - soggiacendo alla declinazione telematica - è tenuto all'osservanza di puntuali condizioni di validità, per la tutela dell'affidamento delle parti e dell'interesse pubblico alla regolarità del processo.
Pertanto, la carenza dell'attestazione di conformità travolge l'intero impianto difensivo e probatorio delle parti, impedendo qualsivoglia analisi, nel merito, sia delle doglianze ex adverso con le conseguenti sollevate impugnative, sia quelle della parte resistente.
Da qui, l'inammissibilità del gravame e delle controdeduzioni!
In definitiva, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato articolo non può essere sanata in questa sede, né in quello di appello, stante l'effetto preclusivo delle parti medesime, nei giudizi di merito. Sotto il profilo del diritto, va altresì evidenziato che la digitalizzazione del processo, con la conseguente adozione del deposito telematico degli atti e dei documenti, risponde non solo a esigenze di efficienza e speditezza, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire l'autenticità, la provenienza e l'integrità dei documenti prodotti dalle parti.
In tale ottica, la previsione di un'attestazione di conformità non costituisce un mero formalismo, bensì un presidio di legalità, volto a tutelare la genuinità delle risultanze processuali e la parità delle parti nel contraddittorio.
La normativa processuale tributaria, come integrata dalle disposizioni sulla digitalizzazione del processo, impone, dunque, il rispetto di specifici adempimenti che non possono essere derogati neppure in ragione di esigenze di economicità o di celerità dell'azione giudiziaria.
Il legislatore, disciplinando in modo puntuale le forme e le modalità di deposito digitale, ha inteso assicurare un livello elevato di affidabilità del procedimento, evitando che possano introdursi elementi di incertezza ovvero di manipolabilità degli atti.
È pacifico, pertanto, che la mancanza della prescritta attestazione di conformità si traduca in una preclusione assoluta all'utilizzabilità dei documenti medesimi, in piena conformità al principio di legalità processuale, sancito ex art. 111 Cost. e riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai procedimenti tributari.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che la disciplina processuale in materia tributaria, pur presentando alcune peculiarità, resta comunque ancorata al rispetto delle forme previste dal legislatore, laddove queste costituiscano garanzia essenziale dell'effettività del diritto di difesa e del regolare svolgimento del processo. Onde, il mancato rispetto delle cautele imposte dalle norme sulla digitalizzazione, tra cui l'attestazione di conformità, determina l'invalidità e l'inammissibilità degli atti, senza possibilità di sanatoria successiva.
In conclusione, il sistema processuale attuale, anche alla luce dell'introduzione delle tecnologie digitali, esige la rigorosa osservanza dei precetti normativi, a presidio dell'ordine pubblico processuale e della tutela dei diritti delle parti.
In assenza di tali presupposti, ogni ulteriore valutazione nel merito si arresta, imponendosi la declaratoria di inammissibilità quale corollario inevitabile della violazione della disciplina vigente.
Alla stregua di quanto fin qui dedotto, risulta parimenti preclusa ogni possibilità di impugnativa in sede di gravame, atteso che la pronuncia di inammissibilità, riguardante tanto il ricorso, quanto gli atti processuali della parte resistente, riveste carattere definitivo ed è insuscettibile di sanatoria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha infatti ribadito che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali insanabili, quali la mancanza dell'attestazione di conformità in tema di digitalizzazione, produce effetti irreversibili sul processo, precludendo ogni futura valutazione del merito (tra le altre, Cass. civ.,
Sez. Trib. nn. 25960/2023 / 12485/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la fase di gravame non può sanare vizi che incidono sulla validità stessa dell'instaurazione del contraddittorio e sulla regolare costituzione delle parti, trattandosi di difetti originari che inibiscono la prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 10438/2019).
Ciò posto, la definitività della pronuncia d'inammissibilità non lascia spazio ad una rinnovazione degli atti, ovvero ad una loro rimessione in termini, neppure laddove vi fossero istanze di parte oppure motivazioni di carattere equitativo e/ o di speditezza processuale.
Quanto alle spese di lite, la mancanza di una parte effettivamente soccombente, discendente dall'inammissibilità dell'azione e dalla mancata trattazione del merito, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Tale soluzione risulta anche conforme al principio dettato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione può essere disposta laddove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali rientra la declaratoria di inammissibilità per motivi formali che non consentono alcun accertamento sul merito (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 39445/2021 / 31691/2018).
In definitiva, la combinazione di una pronuncia d' inammissibilità definitiva e di una posizione processuale priva di soccombenza sostanziale impone la delibazione della compensazione delle spese del giudizio, escludendo qualsiasi attribuzione, in mancanza di una parte formalmente e sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs n. 546/1992.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti in contesa.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente e Relatore
LIGUORI LAURA, Giudice
AMURA EL, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9630/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Napoli - 01263370635
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000048010003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società “SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI - SA.P.NA.” S.p.A. in persona del legale rappresentante, in carica pro tempore, con ricorso depositato in data 22/05/2025, innanzi codesta adita Giustizia, impugnava - tramite il proprio procuratore e difensore, meglio specificato in rubrica - l'Avviso di Liquidazione n. 2022/001/SC/000004801/0/003, emesso, ex art. 8 comma 1, lettera b) tariffa parte prima dpr n. 131/1986, dall'Agenzia delle Entrate Associazione_1 - Ufficio Territoriale di Napoli 3 (TET) e notificatole, ad istanza della medesima, addì 03/03/2025, per l'omesso pagamento dell' imposta di registro, pari ad € 81.572,00 (aliquota 3% su imponibile di € 2.719.079,95), generata dalla sentenza n. 4801/2022, resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Civile X che aveva accolto la richiesta di risarcimento danni, proposta dal Comune di Tufino, con di atto citazione del 06/11/2018 ( RGC n. 30456/2018) contro la Città Metropolitana di Napoli e Ricorrente_1 SpA per il pagamento della somma di euro 2.674.496,46 oltre interessi legali, a far data dal 03/08/2017, fino all'effettivo soddisfo.
Sostanziava l'illegittimità dell'opposto provvedimento, motivando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 392 cpc,
l'estinzione del giudizio, per mancata riassunzione, entro tre mesi dal deposito dell'ordinanza n.
15464/2024, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione che aveva accolto il ricorso, proposto dalla prefata
Amministrazione Comunale, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2269 del 17/05/2023 che aveva dichiarato - all'esito del gravame interposto dalle parti convenute /appellanti di contro alla sentenza di prime cure - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo;
provvedimento, questo, dai giudici di legittimità, cassato, con rinvio ad altra Corte, in diversa composizione, sussistendo la competenza della Giustizia Ordinaria.
Ciò posto, evocava in giudizio la già menzionata Amministrazione, per sentirsi emettere declaratoria di illegittimità dell'opposto avviso e, conseguentemente, il suo annullamento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva la medesima depositando controdeduzioni, con le quali - previa conferma di legittimità del suo operato - contestava l'assunto ex adverso, infondato in punto di fatto e di diritto;
onde istava il rigetto del ricorso con il governo delle spese a carico della contribuente società.
Nelle more del procedimento la difesa della ricorrente depositava memorie illustrative, reiterando la doglianza di cui al ricorso introduttivo, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni, ivi rassegnate.
All'udienza odierna, la Corte, all'esito dell'esperito contraddittorio, in camera di consiglio si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 15/12/2025, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito, sarà argomentato. Osserva che il primo accertamento di questo Giudicante è quello di verificare la conformità dei documenti, versati in atti a quelli originali, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs. n. 546/1992, in base al quale non si considerano validi i documenti depositati, senza l'attestazione di conformità all'originale.
La suddetta norma prevede che il giudice non deve tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, muniti di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore ovvero dalle parti resistenti. Al riguardo, la difesa della ricorrente l'ha depositata, formulandola in dispregio della surrichiamata norma, precisamente: ex art. 22 comma 2 Dlgs n. 82/2025, mentre la parte resistente l'ha omessa del tutto.
Deduce, nello specifico, che la violazione del suddetto precetto normativo, entrato in vigore a far data dal
1° settembre 2024, impedisce l'esame dell'incarto documentale, versato rispettivamente dalle parti nel giudizio de quo.
Tale considerazione risulta assorbente rispetto ad ogni altra.
Osserva, altresì, che tale circostanza fattuale e di diritto - costituente presupposto indefettibile, per la validità dei documenti depositati, telematicamente - determina l'inutilizzabilità degli stessi, in difetto della prescritta certificazione.
Sicché, tanto le doglianze, postulate nel ricorso, quanto le argomentazioni di cui alle controdeduzioni, nonché qualsiasi rilievo documentale versato, rispettivamente dalle parti non possono acquisire alcuna valenza giuridico - processuale, essendo irrilevante la mera allegazione, priva delle garanzie formali, richieste dalla norma. Tale rigore si fonda sull'esigenza di assicurare la certezza e la genuinità degli atti processuali, nell'ambito del giudizio che - soggiacendo alla declinazione telematica - è tenuto all'osservanza di puntuali condizioni di validità, per la tutela dell'affidamento delle parti e dell'interesse pubblico alla regolarità del processo.
Pertanto, la carenza dell'attestazione di conformità travolge l'intero impianto difensivo e probatorio delle parti, impedendo qualsivoglia analisi, nel merito, sia delle doglianze ex adverso con le conseguenti sollevate impugnative, sia quelle della parte resistente.
Da qui, l'inammissibilità del gravame e delle controdeduzioni!
In definitiva, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al citato articolo non può essere sanata in questa sede, né in quello di appello, stante l'effetto preclusivo delle parti medesime, nei giudizi di merito. Sotto il profilo del diritto, va altresì evidenziato che la digitalizzazione del processo, con la conseguente adozione del deposito telematico degli atti e dei documenti, risponde non solo a esigenze di efficienza e speditezza, ma anche e soprattutto alla necessità di garantire l'autenticità, la provenienza e l'integrità dei documenti prodotti dalle parti.
In tale ottica, la previsione di un'attestazione di conformità non costituisce un mero formalismo, bensì un presidio di legalità, volto a tutelare la genuinità delle risultanze processuali e la parità delle parti nel contraddittorio.
La normativa processuale tributaria, come integrata dalle disposizioni sulla digitalizzazione del processo, impone, dunque, il rispetto di specifici adempimenti che non possono essere derogati neppure in ragione di esigenze di economicità o di celerità dell'azione giudiziaria.
Il legislatore, disciplinando in modo puntuale le forme e le modalità di deposito digitale, ha inteso assicurare un livello elevato di affidabilità del procedimento, evitando che possano introdursi elementi di incertezza ovvero di manipolabilità degli atti.
È pacifico, pertanto, che la mancanza della prescritta attestazione di conformità si traduca in una preclusione assoluta all'utilizzabilità dei documenti medesimi, in piena conformità al principio di legalità processuale, sancito ex art. 111 Cost. e riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai procedimenti tributari.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte ribadito che la disciplina processuale in materia tributaria, pur presentando alcune peculiarità, resta comunque ancorata al rispetto delle forme previste dal legislatore, laddove queste costituiscano garanzia essenziale dell'effettività del diritto di difesa e del regolare svolgimento del processo. Onde, il mancato rispetto delle cautele imposte dalle norme sulla digitalizzazione, tra cui l'attestazione di conformità, determina l'invalidità e l'inammissibilità degli atti, senza possibilità di sanatoria successiva.
In conclusione, il sistema processuale attuale, anche alla luce dell'introduzione delle tecnologie digitali, esige la rigorosa osservanza dei precetti normativi, a presidio dell'ordine pubblico processuale e della tutela dei diritti delle parti.
In assenza di tali presupposti, ogni ulteriore valutazione nel merito si arresta, imponendosi la declaratoria di inammissibilità quale corollario inevitabile della violazione della disciplina vigente.
Alla stregua di quanto fin qui dedotto, risulta parimenti preclusa ogni possibilità di impugnativa in sede di gravame, atteso che la pronuncia di inammissibilità, riguardante tanto il ricorso, quanto gli atti processuali della parte resistente, riveste carattere definitivo ed è insuscettibile di sanatoria, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha infatti ribadito che la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali insanabili, quali la mancanza dell'attestazione di conformità in tema di digitalizzazione, produce effetti irreversibili sul processo, precludendo ogni futura valutazione del merito (tra le altre, Cass. civ.,
Sez. Trib. nn. 25960/2023 / 12485/2022).
Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la fase di gravame non può sanare vizi che incidono sulla validità stessa dell'instaurazione del contraddittorio e sulla regolare costituzione delle parti, trattandosi di difetti originari che inibiscono la prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. Sez. Trib., n. 10438/2019).
Ciò posto, la definitività della pronuncia d'inammissibilità non lascia spazio ad una rinnovazione degli atti, ovvero ad una loro rimessione in termini, neppure laddove vi fossero istanze di parte oppure motivazioni di carattere equitativo e/ o di speditezza processuale.
Quanto alle spese di lite, la mancanza di una parte effettivamente soccombente, discendente dall'inammissibilità dell'azione e dalla mancata trattazione del merito, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Tale soluzione risulta anche conforme al principio dettato dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Suprema Corte, secondo cui la compensazione può essere disposta laddove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali rientra la declaratoria di inammissibilità per motivi formali che non consentono alcun accertamento sul merito (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 39445/2021 / 31691/2018).
In definitiva, la combinazione di una pronuncia d' inammissibilità definitiva e di una posizione processuale priva di soccombenza sostanziale impone la delibazione della compensazione delle spese del giudizio, escludendo qualsiasi attribuzione, in mancanza di una parte formalmente e sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ex art. 25 bis comma 5 bis Dlgs n. 546/1992.
Compensa le spese di giudizio, tra le parti in contesa.