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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/11/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa AO SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4225/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 12.09.2024
PROMOSSO DA
cod. fisc. e p. iva: , con sede legale in Taranto Viale Virgilio n. Parte_1 P.IVA_1
154 -74121-, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (cf.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio PALAZZO (cod. fisc.: C.F._1
) del Foro di Matera, con studio in Policoro (MT), alla Via Monginevro C.F._2
n. 1, giusta procura già versata nel fascicolo del procedimento espropriativo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche inerenti il presente procedimento, al seguente numero di fax: e/o p.e.c.: P.IVA_2
Email_1
Attrice opponente
CONTRO
cod. fisc. e p. iva: , con sede in ON (TV), Via Controparte_1 P.IVA_3
Alfieri n. 1, rappresentata da (già (cod. fisc.: Controparte_2 CP_3
, con sede in Milano (MI), Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 in persona del P.IVA_4
pagina 1 di 22 procuratore, dott.ssa (cod. fisc.: ), rappresentata e difesa CP_4 C.F._3
dall'Avv. Pierluigi MORO del Foro di AD (cod. fisc.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in AD (PD), alla Via G. Matteotti n. 27
(pec: Email_2
Convenuta opposta
NONCHÈ CONTRO
(p. iva in persona del suo Controparte_5 P.IVA_5
legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar n. 14 – domicilio digitale:
t Email_3
Convenuta (contumace)
Oggetto: fase di merito opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc
Conclusioni dell'attrice come da foglio di PC del 04.07.2025: “- accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito in capo alla creditrice procedente e, per l'effetto, dichiarare la nullità
dell'atto di pignoramento immobiliare per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
-
accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva in capo all'opponente, per i motivi
dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento opposto, per
le ragioni su esposte al punto 2) del ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., adottando
ogni ed altro provvedimento conseguente, ovverosia la improcedibilità della domanda per difetto
di legittimazione attiva;
- accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, l'inesistenza
giuridica dell'atto di pignoramento in quanto notificato in violazione del disposto normativo di pagina 2 di 22 cui all'art. 481 c.p.c., ovverosia oltre il termine perentorio di 90 giorni, conferito dalla legge
per l'efficacia dell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiararne l'improcedibilità del
pignoramento con ogni conseguenza e ragione di legge;
- in via più gradata, nella denegata e
remota ipotesi in cui alcuna delle eccezioni preliminari innanzi sollevate dovesse trovare
accoglimento da parte dell'investita giustizia, si chiede di accertare e dichiarare alla luce delle
considerazioni innanzi interposte dalla società al punto 3) del ricorso in Parte_1
opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., l'usurarietà del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria,
stipulato in data 30.5.2003 per l'importo di € 700.000,00 a Rogito del Notaio Dott. Per_1
(rep. n. 78341, rac. 26031) e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del suddetto contratto di mutuo
e, per l'ulteriore effetto, ordinare la ripetizione delle somme corrisposte e non dovute e, a mente
di quanto stabilito dall'art. 331 co.4 c.p.p. trasmettere gli atti, con la notizia del reato di usura
alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di AD;
- Sospendere
l'esecuzione e dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione
di tutti i provvedimenti di legge”.
Conclusioni della convenuta come da foglio di pc del 14.07.2025: “In principalità: rigettarsi
le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda relativa alla usurarietà del mutuo, condannare l'attrice al pagamento della
somma che verrà ritenuta di giustizia, disponendo la prosecuzione della intrapresa esecuzione.
In tutti i casi spese, anche forfettarie, e competenze interamente rifuse.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 22 Con atto di citazione depositato in data 12.09.2024 introduceva la fase di merito del Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione relativo alla procedura esecutiva immobiliare RG
210/2023.
Esponeva che in data 05.04.2023 notificava a atto di precetto con il CP_1 Parte_1
quale la intimava a pagare la complessiva somma di € 339.530,21 oltre accessori, quale residuo del credito maturato in forza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 30.05.2003 tra la società precettata e CA di SP di AD e GO SP (poi divenuta Controparte_6
, in forza del quale era stato erogato all'attuale opponente l'importo di € 700.000,00 garantito
[...]
da ipoteca. Precisava che la precettante si dichiarava cessionaria di tale credito a seguito di cessione in blocco del 19.4.2022, in forza alla quale aveva acquistato pro-soluto CP_1
alcuni crediti di L'opponente rilevava che, sulla scorta del precetto Controparte_6
notificato e del mancato pagamento di quanto richiesto, in data 20.06.2023 CP_1
notificava atto di pignoramento immobiliare, che dava luogo all'esecuzione immobiliare RG n.
210/2023 presso il Tribunale di AD, in seno alla quale presentava ricorso per intervento
, per un credito di € 340.976. Controparte_5
Precisava di aver proposto, in data 01.03.2024, ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615
comma 2 cpc, chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito azionato dalla procedente, a seguito di intervenuta transazione tra le parti originarie del rapporto, ovvero la carenza di legittimazione attiva in capo alla procedente, nonché l'usurarietà del mutuo, con conseguente gratuità dello stesso e condanna di controparte alla ripetizione di quanto indebitamente versato.
pagina 4 di 22 Osservava che in data 27.03.2024 il Custode Giudiziario, Avv. Beatrice Benettin, depositava nel fascicolo telematico dell'esecuzione immobiliare una segnalazione al G.E. in ordine alla tempistica di notifica dell'atto di pignoramento ed ai risposto dei termini di cui all'art. 481
comma 9 cpc. Rilevava che in data 4.4.2024 la società depositava la propria CP_1
memoria difensiva, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto delle domande di controparte;
all'udienza del 29.05.2024 parte creditrice insisteva per il rigetto dell'istanza di sospensione, il custode si riportava alla segnalazione del 27 marzo 2024
relativamente alla completezza dell'atto di pignoramento e, contestualmente, parte esecutata insisteva per la sospensione della procedura con successiva nomina di CTU per l'accertamento delle questioni sollevate in punto di usura e anatocismo;
a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ravvisando nei motivi di opposizione fumus di fondatezza.
Veniva dunque introdotto il presente giudizio di merito, con cui parte opponente riproponeva le questioni poste innanzi al GE con ricorso in opposizione (riportando pedissequamente il contenuto nel ricorso proposto innanzi al GE) e, inoltre, faceva proprio il contenuto della segnalazione che era stata a suo tempo effettuata dal Custode, chiedendo accertarsi “in via
preliminare, l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento in quanto notificato in violazione
del disposto normativo di cui all'art. 481 c.p.c., ovverosia oltre il termine perentorio di 90 giorni,
conferito dalla legge per l'efficacia dell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiararne
l'improcedibilità del pignoramento con ogni conseguenza e ragione di legge”.
pagina 5 di 22 In data 09.11.2024 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
riportandosi in larga parte alle difese e alle produzioni documentali della fase innanzi al GE
[...]
ed eccependo la inammissibilità della censura riferita alla tardiva notifica dell'atto di precetto, in quanto motivo di opposizione agli atti esecutivi soggetto ai termini di decadenza di cui all'art
617 cpc. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1) Infondato è il primo motivo, con cui parte opponente deduce l'inesistenza del credito per cui
è stata avviata la procedura esecutiva in quanto sarebbe intervenuto un accordo transattivo con la banca originaria creditrice in forza del quale avrebbe pagato la somma di € Parte_1
215.000,00 a tacitazione del maggior credito. A sostegno di tale assunto, parte opponente ha depositato il contratto di transazione (doc. 1) e la ricevuta di un bonifico (doc. 2).
Tale documentazione, tuttavia, appare inidonea a provare la prospettazione attorea.
Dalla lettura del doc. 1, infatti, emerge che esso può al più qualificarsi come proposta transattiva formulata dal sig. in qualità di legale rappresentante di non essendovi alcuna Pt_2 Parte_1
sottoscrizione che ne attesti l'accettazione da controparte. A ciò si aggiunga che la presunta transazione non riguarda il debito per cui è causa, ma un altro;
vi si legge, infatti, che l'accordo riguarda una controversia incardinata presso in Tribunale di AD sub RG 1032/2009 avente ad oggetto non il credito derivante dal contratto di mutuo di cui all'atto di precetto bensì il credito derivante da un contratto di conto corrente e da un conto anticipi. In relazione al finanziamento, pagina 6 di 22 invece, si legge al punto 2.4 del medesimo documento, che “ si obbliga ad adempiere Parte_1
puntualmente le obbligazioni di pagamento derivanti dal finanziamento ipotecario n. 54026979
… secondo il suo regolare ammortamento, senza alcuna rinegoziazione”, il che pare qualificabile piuttosto come una promessa di pagamento.
Nemmeno il doc. 2 prova alcunché, attestando solamente l'accredito della somma di €
215.000,00 su un conto corrente della stessa con la causale “provvista per pagamento Parte_1
come da accordo transattivo causa RG 10321/2009”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi che non vi è prova di alcuna transazione in relazione al titolo azionato da parte convenuta.
2) Infondato è anche il secondo motivo, con cui parte opponente contesta la mancanza di legittimazione attiva in capo a per non aver dimostrato la titolarità del credito CP_1
azionato nell'esecuzione.
L'opponente afferma l'improcedibilità del procedimento per violazione del TUB che prevede, in caso di cessione in blocco di crediti, la necessità di darne notizia, da parte della banca cessionario,
mediante iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese nonché mediante pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale, adempimento che non sarebbero stati adeguatamente svolti.
Sotto altro profilo afferma che le forme di pubblicità previste dal TUB non precludono la necessità di notifica della cessione al singolo debitore, che sarebbe nel caso di specie mancata.
Contesta infine, a quanto è dato capire data la stringatezza del motivo di opposizione sul punto,
che non vi sia prova dell'avvenuta cessione alla pignorante del credito azionato. CP_1
pagina 7 di 22 2.a) Devono in primo luogo disattendersi le contestazioni relative al difetto di notifica al debitore ex art 1264 cc e alla mancata iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese.
Osserva il giudice che la ricostruzione giuridica fornita dall'opponente, che da tali “lacune” trae l'esistenza di “vizi” della cessione, non appare corretta.
L'art 58 TUB dispone, al comma 2, che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione
mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, precisando poi, al comma 4, che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Va quindi in primo luogo rigettata la prospettazione secondo cui gli adempimenti pubblicitari di cui al comma 2 della norma citata si cumulino con quello di cui all'art 1264 cc, essendo espressamente previsto che gli stessi sostituiscono l'obbligo di notifica individuale ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Quanto poi alla pretesa necessità, per il cessionario, di procedere congiuntamente sia all'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuta cessione che della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, osserva il giudice come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire che
“Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla
produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali
vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla
fattispecie traslativa... D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 2, non chiede altro pagina 8 di 22 se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione", ragione per cui l'iscrizione nel
Registro delle Imprese non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa ma
esclusivamente una modalità di pubblicità della stessa” (Cass civ. 22754/2022). La Suprema
Corte, in termini può generali, ha peraltro osservato che “In caso di azione (di cognizione o
esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi
cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte
del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al
perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di
specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma
prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola,
senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso
di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione
da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti
della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova
della cessione” (Cass. Civ. n. 5478/2024).
Deve quindi ritenersi che la mancata iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non abbia alcun rilievo in punto di validità della stessa ove, peraltro, come si andrà a vedere, la pagina 9 di 22 pubblicità della cessione è stata nel caso di specie correttamente garantita dall'avviso in Gazzetta
Ufficiale.
2.b) Passando ora ad affrontare il tema della prova della cessione del credito di cui trattasi e della conseguente legittimazione attiva della procedente nell'esecuzione, deve CP_1
osservarsi quanto segue.
L'opposta ha dichiarato di aver acquistato il credito di cui al contratto di mutuo CP_1
stipulato a suo tempo da con CA di SP di AD e GO SP;
afferma in Parte_1
particolare di averso acquistata dalla cedente Intesa AN OL SP.
L'opponente nel ricorso innanzi al GE prima, nell'atto di citazione per la fase di merito Parte_1
poi e, infine, nella comparsa conclusionale, ha dichiarato che il contratto di mutuo fondiario azionato in precetto era stato “stipulato in data 30.05.2003 dalla società con la CA Parte_1
di SP di AD e GO SP, poi divenuta , ora Controparte_7
denominata , con atto a rogito del notaio dott. (n. 78341 rep., n. Controparte_6 Per_1
26031 racc.)” (pagina 4 citazione).
L'opponente non contesta quindi che l'originario credito, derivante dal contratto di mutuo stipulato a suo tempo con CA di SP di AD e GO sia successivamente “passato”
ad , ma contesta esclusivamente la prova dell'ulteriore passaggio di tale Controparte_6
credito da ad nell'ambito dell'operazione di cessione in Controparte_6 CP_1
blocco di cui dà conto la procedente negli atti che hanno dato avvio al processo esecutivo.
Osserva il giudice che gli elementi acquisiti in sede istruttoria devono ritenersi sufficienti per dimostrare la cessione di tale credito a CP_1
pagina 10 di 22 Giova, innanzitutto, richiamare i principi enucleati dalla CAzione in materia di cessione di crediti in blocco, secondo cui: “Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di
crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello
specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni
sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale
della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il
credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in
base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente
specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in
altro modo” (così Cass. 5478/2024).
Quanto all'adempimento, da parte del creditore, dell'onere della prova sullo stesso incombente,
la CAzione ha inoltre avuto modo di precisare che “il creditore istante, che assuma d'essere
cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione,
può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale
documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale mediante
avviso inserito nel foglio Inserzioni ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, purché il compendio
documentale complessivamente offerto identifichi l'oggetto dei rapporti trasferiti” (Cass civ n.
21821/2023).
pagina 11 di 22 Ritiene il giudice che gli elementi di prova offerti da siano tali da dimostrare la CP_1
ricomprensione, tra quelli ceduti, anche del credito nei confronti dell'attrice.
Parte opposta ha infatti prodotto, da un lato, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 19.04.2022 al n.45 parte II;
dall'altro una raccomandata inviata a parte opponente da in data 05.04.2022, avente a oggetto “Decadenza dal Controparte_6
beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e intimazione di pagamento”, dall'altro ancora l'estratto conto relativo alle rate del mutuo nonché, infine, una dichiarazione della stessa Banca cedente,
datata 05.03.2024 che dichiara che il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato a suo tempo con è stato appunto ceduto ad Parte_1 CP_1
Quanto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve osservarsi che l'avviso riporta che “La
società società unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, 31015 Controparte_1
ON (TV), Italia (la "Cessionaria"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto
di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli
articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da Controparte_6
con sede legale in Piazza AN Carlo, 156, 10121 Torino, codice fiscale, e numero di
[...]
iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. , partita IVA P.IVA_6 P.IVA_7
(la "Cedente"), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_6
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi,
sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati pagina 12 di 22 classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/199.” Tale descrizione, pur non consentendo di ritenere sicura l'inclusione nell'operazione del credito per cui è causa (dato l'uso dell'aggettivo indefinito “taluni” crediti, che implica che ve ne siano altri, con le medesime caratteristiche, che non sono stati oggetto di cessione),
permette di appurare che l'operazione ha avuto ad oggetto crediti della sorta di quello di cui trattasi, essendo pacifico che lo stesso deriva da contratto di finanziamento sottoscritto nell'ambito temporale sopra indicato, rispetto al quale il debitore era inadempiente, da considerarsi a sofferenza (qualificazione che prescinde “da un'esplicita classificazione come tale
ad opera della banca cedente” Cass, 21821/2023).
Se quindi, presa di per sé sola, la dichiarazione di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
non è sufficiente a provare con certezza la ricomprensione tra i debiti ceduti di quello di cui trattasi, a supportare la circostanza che, in concreto, l'inserimento di tale credito tra quelli ceduti vi sia stato è la documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta, la quale non solo è in possesso del titolo ma ha inoltre potuto esibire, come detto, documentazione bancaria proveniente dalla cedente (estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto Controparte_6
sub doc. 4 e raccomandata, prodotta sub doc. 3, inviata a da in Parte_1 Controparte_6
data 05.04.2022, avente a oggetto “Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e
intimazione di pagamento”) ed ha infine dimesso dichiarazione rilasciata, come visto, da
[...]
in data 05.03.2024, che attesta la ricomprensione del credito tra quelli ceduti con CP_6
l'operazione del 19.04.2022. pagina 13 di 22 Tale documentazione appare sicuramente sufficiente a comprovare la legittimazione attiva della cessionaria, anche alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di CAzione, che ha avuto modo di chiarire che la disponibilità della documentazione contrattuale, degli estratti conto riferiti al debitore ceduto e della dichiarazione del cedente sono elementi documentali indiziari senz'altro rilevanti - specialmente se derivanti su iniziativa della banca cedente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito in oggetto (Cass. n. 17133/2025, Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 34195/2024;
nello stesso senso, C. App. Venezia, n. 1104/2023).
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va pertanto sicuramente disattesa.
3) Inammissibile è poi il motivo di opposizione relativo alla eccepita tardiva notifica dell'atto di pignoramento, che l'opponente assume essere avvenuta oltre il termine di 90 giorni di cui all'art
481 cpc.
Va innanzitutto osservato che tale motivo di opposizione non è stato proposto dal debitore nella precedente fase innanzi al GE, nell'ambito della quale la questione era stata sollevata solo con dal Custode al fine di sollecitare eventuali poteri officiosi del giudice. La questione, si ripete,
non era contenuta nel ricorso in opposizione, ragione per cui il GE certo non era tenuto (e anzi non poteva) occuparsene nell'esaminare il fumus di fondatezza dell'opposizione, potendo al più,
ove ritenuto, adottare - a margine della decisione sull'opposizione - autonomo provvedimento di esercizio dei propri poteri officiosi. Per le stesse ragioni tale questione non può oggi essere esaminata dal giudice della fase del merito dell'opposizione, anche in quanto ciò violerebbe la natura bifasica della cognizione in ordine alle opposizioni esecutive “saltando”, con riferimento a tale motivo, la fase ex lege di cognizione sommaria innanzi al GE. pagina 14 di 22 Osserva il giudice che, in ogni caso, il motivo di opposizione è sicuramente inammissibile anche in quanto tale doglianza doveva essere proposta, ai sensi dell'art. 617 cpc, quale motivo di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto;
termine pacificamente non rispettato se si considera che il motivo è stato proposto da Parte_1
per la prima volta con la citazione in giudizio per la fase di merito e che, in ogni caso, anche il ricorso in opposizione ex art 615 comma 2 cpc (pur a prescindere dalla circostanza, già riferita,
che tale motivo di opposizione non era indicato) è stato depositato solo in data 01.03.2024, ossia per oltre la scadenza dei 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (11.8.2023) o comunque dalla sua conoscenza.
4) Infondato è infine il motivo di opposizione con cui viene contestata la natura usuraria del tasso di interesse contrattuale e/o la presenza di interessi anatocistici, con susseguente eccepita gratuità
del contratto di mutuo e diritto di ripetizione di quanto versato a titolo di interessi.
Si ricorda che la società si duole di tre circostanze, affermando (pagina 6 della citazione) che:
“a) si sono riscontrate, per il mutuo oggetto di analisi, condizioni di usura nelle ipotesi
contrattualmente previste per i casi di mora originaria ed applicata e di estinzione anticipata.
Si precisa che la dimostrazione di tale ultimo assunto viene sviluppata in ipotesi di estinzione
avvenuta alla scadenza della 4' rata. Tali aspetti che, rilevati in violazione delle disposizioni
antiusura (L. 108/1996), inducono all'applicazione, in via sanzionatoria, dell'art. 1815 c.c., con
annullamento di tutti gli interessi contrattualmente previsti. Gli importi complessivi per interessi
scaduti ed a scadere sono pari ad € 189.400,16, oltre altri eventuali oneri sostenuti;
pagina 15 di 22 b) la Banca ha applicato, nel piano di ammortamento alla francese, i principi della
capitalizzazione composta. Metodologia che non si ritiene pienamente conforme alle disposizioni
dettate dagli articoli 1283 c.c., 1284 c.c. e 1346 c.c. Tale aspetto misura differenze in termini di
importi complessivi per € 29.952,56 sulle rate scadute e a scadere in ipotesi di applicazione dei
principi di capitalizzazione semplice e di tasso contrattuale e per € 68.964,96 sulle rate scadute
e a scadere in caso di applicazione dei principi di capitalizzazione semplice e di tasso legale;
c) l'istituto bancario non ha provveduto ad applicare i principi di equivalenza finanziaria nella
trasformazione temporale dei tassi, determinando una differenza tra tasso contrattuale e tasso
applicato. Tale condizione produce l'effetto di riformulare l'importo della rata e di
rideterminare le somme complessivamente dovute in base al tasso legale ex art. 1284 c.c. vigente
alla data di pattuizione, con un risparmio complessivo per il cliente pari ad € 54.991,18 sulle
rate scadute e a scadere”.
Il mutuo, pertanto, è da ritenersi certamente a titolo gratuito, ex art. 1815 c.c., secondo comma,
atteso che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla con il conseguente
diritto, da parte della ad ottenere la ripetizione di quanto corrisposto per Parte_3
gli interessi”.
Sotto un primo profilo va osservato che – anche a voler per ipotesi ritenere che la prospettazione dell'attrice sia fondata e che il mutuo vada considerato “a titolo gratuito” per avere la banca computato interessi usurari e/ anatocistici vietati – ciò non di meno è evidente che Parte_1
dovrebbe restituire quanto ricevuto come finanziamento (ovvero il “capitale” del mutuo) e che fino al soddisfo integrale dello stesso il creditore può agire in via esecutiva per il recupero del pagina 16 di 22 credito. Ebbene, va sul punto osservato come l'attrice non alleghi, né peraltro chieda di provare
(nessuna istanza istruttoria è stata svolta in giudizio), che quanto versato in esecuzione del contratto di mutuo sia già sufficiente a coprire integralmente quanto dovuto da a titolo Parte_1
di restituzione del capitale erogato e che anzi quanto versato sia a ciò superiore, con diritto alla pretesa ripetizione di quanto versato come interessi non dovuti. Già solo per tale ragione le doglianze relative agli interessi e alla loro modalità di computo vanno disattese.
In ogni caso, osserva il giudice che le doglianze in punto di interessi sono del tutto generiche,
prive di riscontro probatorio e tali da non poter in alcun modo, così come formulate, supportare l'esistenza di tassi usurari e/o anatocistici né, in ogni caso, dei vizi prospettati.
Quanto al punto sub a) sopra riportato, osserva il giudice che la censura in ordine agli interessi usurari è del tutto generica, non avendo l'opponente nel corpo della citazione (né negli atti successivi) nemmeno indicato in termini numerici il tasso soglia previsto dai DM di riferimento e il tasso contrattuale applicato.
In ogni caso, a quanto è dato capire, l'opponente sostiene che il superamento del tasso soglia vi sia stato (o meglio, vi sarebbe potuto essere), dovendosi a suo dire tenere conto nella determinazione del tasso anche della penale per estinzione anticipata “in ipotesi di estinzione
avvenuta alla scadenza della quarta rata”.
Ritiene allora il giudice che il computo effettuato dall'opponente non appare in alcun modo condivisibile, in quanto la debitrice ritiene arbitrariamente di aumentare il tasso previsto in contratto tenendo conto di voci del tutto estranee. Quanto, infatti, alla penale pattuita in contratto per l'eventuale estinzione anticipata del mutuo, non solo la stessa non è stata mai applicata al pagina 17 di 22 caso di specie (dato che alcuna estinzione anticipata vi è stata) ma è comunque voce che certo non va a costituire il tasso di interesse, come da ultimo ricordato dalla Suprema Corte che ha statuito che essa non va computata per il calcolo degli interessi a fini antiusura (Cass.
13228/2023).
Quanto al punto sub b), deve osservarsi come vadano rigettate le censure svolte con riferimento all'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composto che avrebbe, a dire dell'attrice, determinato la “pratica dell'anatocismo”.
Deve sul punto ricordarsi che il tratto essenziale del piano di ammortamento alla francese è il pagamento di interessi maturati in un momento anteriore alla scadenza del capitale, cioè la previsione di un pagamento anticipato degli interessi: mentre l'anatocismo presuppone l'esistenza di interessi scaduti, il piano di ammortamento comporta il pagamento degli interessi che, essendo pagati di volta in volta, non entrano nella base di calcolo della successiva capitalizzazione. Secondo una valutazione matematica, il regime composto ricomprende sia la fattispecie della capitalizzazione degli interessi che quella del pagamento degli interessi maturati alla scadenza che precede il rimborso del capitale;
tuttavia, da un punto di vista giuridico, è
rilevante solo la fattispecie degli interessi su interessi (capitalizzazione degli interessi) in quanto solo quest'ultima risulta connessa con l'anatocismo, secondo quanto regolamentato dall'art. 1283 c.c., mentre il pagamento anticipato degli interessi viene relegato a fatto neutro per l'ordinamento giuridico. In altre parole, regime semplice e regime composto sono modi differenti di effettuare la capitalizzazione, ma non sono regimi uguali e contrari: il pagamento anticipato degli interessi, che pur è regime composto, non fa necessariamente applicazione di interessi su pagina 18 di 22 interessi. Secondo Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 756 del 30.6.2021 “l'applicazione
dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli
interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è
quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma
dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole,
una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di
interesse applicabile a un capitale dato”. E ancora, secondo Trib. AD sentenza n.1576/2023,
“L'applicazione dell'interesse composto nel piano di ammortamento francese, pertanto, «non
provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
Infatti, al termine di ciascun periodo, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso
di interesse e debito residuo alla medesima data. Gli interessi sono, cioè, quantificati tenendo
conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Ne consegue
che l'ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sul debito
residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non è affetto da anatocismo» (cfr.
Trib. Arezzo 24.11.2011)”.
Delineata così l'operatività dell'ammortamento alla francese secondo il regime composto, ma solo sotto la forma del pagamento anticipato degli interessi e non sotto la forma dell'anatocismo
(interessi su interessi), si evidenzia che il fatto che l'ammortamento alla francese comporti in ipotesi un rendimento maggiore e quindi un costo maggiore è irrilevante, nella misura in cui l'applicazione del piano di ammortamento così stilato è stata pattuita tra le parti, dovendo restare pagina 19 di 22 la questione relegata a una valutazione di maggiore o minore convenienza del rimborso nell'ambito dell'autonomia negoziale.
Recentemente la questione è stata decisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento peraltro a fattispecie a “tasso variabile”, avendo Cass. 8322/2025 precisato che: “(i)
con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo
sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul
capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo
concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento
in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la
quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in
scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul
quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota
(della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota
ascrivibile a capitale e così via;
(ii) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia
il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che
generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla
francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione
ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. "È, perciò, anche solo
astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né
"opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla pagina 20 di 22 francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori
interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese"
standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo
un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto
concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
(iii) il maggior carico di
interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di
calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del
capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in
equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del
mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione
dell'equivalente del capitale ricevuto. Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione
anche nel caso in cui - come nella specie - il tasso convenuto nel piano di ammortamento
standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal
momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che
cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo pagina 21 di 22 con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della
rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in
base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un
aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.”
Non comprensibile generica e comunque non provata è infine la contestazione sub c), non essendo dato capire in cosa consistano i principi di “equivalenza finanziaria nella trasformazione
temporale dei tassi” e quale sia la fonte che ne determini l'obbligatorietà nel calcolo degli interessi.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm
55/2014, ponendo i parametri medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo state depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171ter cpc né svolte comunque istanze istruttorie.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva, disattesa ogni diversa istanza:
Rigetta l'opposizione.
Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in € Parte_1 CP_1
12.046,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
AD, 11.11.2025
Il Giudice
AO SS pagina 22 di 22
In persona del Giudice unico, dott.ssa AO SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4225/2024 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione depositato in data 12.09.2024
PROMOSSO DA
cod. fisc. e p. iva: , con sede legale in Taranto Viale Virgilio n. Parte_1 P.IVA_1
154 -74121-, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (cf.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio PALAZZO (cod. fisc.: C.F._1
) del Foro di Matera, con studio in Policoro (MT), alla Via Monginevro C.F._2
n. 1, giusta procura già versata nel fascicolo del procedimento espropriativo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche inerenti il presente procedimento, al seguente numero di fax: e/o p.e.c.: P.IVA_2
Email_1
Attrice opponente
CONTRO
cod. fisc. e p. iva: , con sede in ON (TV), Via Controparte_1 P.IVA_3
Alfieri n. 1, rappresentata da (già (cod. fisc.: Controparte_2 CP_3
, con sede in Milano (MI), Via Bastioni di Porta Nuova n. 19 in persona del P.IVA_4
pagina 1 di 22 procuratore, dott.ssa (cod. fisc.: ), rappresentata e difesa CP_4 C.F._3
dall'Avv. Pierluigi MORO del Foro di AD (cod. fisc.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in AD (PD), alla Via G. Matteotti n. 27
(pec: Email_2
Convenuta opposta
NONCHÈ CONTRO
(p. iva in persona del suo Controparte_5 P.IVA_5
legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via G. Grezar n. 14 – domicilio digitale:
t Email_3
Convenuta (contumace)
Oggetto: fase di merito opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc
Conclusioni dell'attrice come da foglio di PC del 04.07.2025: “- accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito in capo alla creditrice procedente e, per l'effetto, dichiarare la nullità
dell'atto di pignoramento immobiliare per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
-
accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva in capo all'opponente, per i motivi
dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento opposto, per
le ragioni su esposte al punto 2) del ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., adottando
ogni ed altro provvedimento conseguente, ovverosia la improcedibilità della domanda per difetto
di legittimazione attiva;
- accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, l'inesistenza
giuridica dell'atto di pignoramento in quanto notificato in violazione del disposto normativo di pagina 2 di 22 cui all'art. 481 c.p.c., ovverosia oltre il termine perentorio di 90 giorni, conferito dalla legge
per l'efficacia dell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiararne l'improcedibilità del
pignoramento con ogni conseguenza e ragione di legge;
- in via più gradata, nella denegata e
remota ipotesi in cui alcuna delle eccezioni preliminari innanzi sollevate dovesse trovare
accoglimento da parte dell'investita giustizia, si chiede di accertare e dichiarare alla luce delle
considerazioni innanzi interposte dalla società al punto 3) del ricorso in Parte_1
opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., l'usurarietà del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria,
stipulato in data 30.5.2003 per l'importo di € 700.000,00 a Rogito del Notaio Dott. Per_1
(rep. n. 78341, rac. 26031) e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del suddetto contratto di mutuo
e, per l'ulteriore effetto, ordinare la ripetizione delle somme corrisposte e non dovute e, a mente
di quanto stabilito dall'art. 331 co.4 c.p.p. trasmettere gli atti, con la notizia del reato di usura
alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di AD;
- Sospendere
l'esecuzione e dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva con consequenziale adozione
di tutti i provvedimenti di legge”.
Conclusioni della convenuta come da foglio di pc del 14.07.2025: “In principalità: rigettarsi
le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda relativa alla usurarietà del mutuo, condannare l'attrice al pagamento della
somma che verrà ritenuta di giustizia, disponendo la prosecuzione della intrapresa esecuzione.
In tutti i casi spese, anche forfettarie, e competenze interamente rifuse.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 22 Con atto di citazione depositato in data 12.09.2024 introduceva la fase di merito del Parte_1
giudizio di opposizione all'esecuzione relativo alla procedura esecutiva immobiliare RG
210/2023.
Esponeva che in data 05.04.2023 notificava a atto di precetto con il CP_1 Parte_1
quale la intimava a pagare la complessiva somma di € 339.530,21 oltre accessori, quale residuo del credito maturato in forza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 30.05.2003 tra la società precettata e CA di SP di AD e GO SP (poi divenuta Controparte_6
, in forza del quale era stato erogato all'attuale opponente l'importo di € 700.000,00 garantito
[...]
da ipoteca. Precisava che la precettante si dichiarava cessionaria di tale credito a seguito di cessione in blocco del 19.4.2022, in forza alla quale aveva acquistato pro-soluto CP_1
alcuni crediti di L'opponente rilevava che, sulla scorta del precetto Controparte_6
notificato e del mancato pagamento di quanto richiesto, in data 20.06.2023 CP_1
notificava atto di pignoramento immobiliare, che dava luogo all'esecuzione immobiliare RG n.
210/2023 presso il Tribunale di AD, in seno alla quale presentava ricorso per intervento
, per un credito di € 340.976. Controparte_5
Precisava di aver proposto, in data 01.03.2024, ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615
comma 2 cpc, chiedendo accertarsi l'inesistenza del credito azionato dalla procedente, a seguito di intervenuta transazione tra le parti originarie del rapporto, ovvero la carenza di legittimazione attiva in capo alla procedente, nonché l'usurarietà del mutuo, con conseguente gratuità dello stesso e condanna di controparte alla ripetizione di quanto indebitamente versato.
pagina 4 di 22 Osservava che in data 27.03.2024 il Custode Giudiziario, Avv. Beatrice Benettin, depositava nel fascicolo telematico dell'esecuzione immobiliare una segnalazione al G.E. in ordine alla tempistica di notifica dell'atto di pignoramento ed ai risposto dei termini di cui all'art. 481
comma 9 cpc. Rilevava che in data 4.4.2024 la società depositava la propria CP_1
memoria difensiva, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo il rigetto delle domande di controparte;
all'udienza del 29.05.2024 parte creditrice insisteva per il rigetto dell'istanza di sospensione, il custode si riportava alla segnalazione del 27 marzo 2024
relativamente alla completezza dell'atto di pignoramento e, contestualmente, parte esecutata insisteva per la sospensione della procedura con successiva nomina di CTU per l'accertamento delle questioni sollevate in punto di usura e anatocismo;
a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non ravvisando nei motivi di opposizione fumus di fondatezza.
Veniva dunque introdotto il presente giudizio di merito, con cui parte opponente riproponeva le questioni poste innanzi al GE con ricorso in opposizione (riportando pedissequamente il contenuto nel ricorso proposto innanzi al GE) e, inoltre, faceva proprio il contenuto della segnalazione che era stata a suo tempo effettuata dal Custode, chiedendo accertarsi “in via
preliminare, l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento in quanto notificato in violazione
del disposto normativo di cui all'art. 481 c.p.c., ovverosia oltre il termine perentorio di 90 giorni,
conferito dalla legge per l'efficacia dell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiararne
l'improcedibilità del pignoramento con ogni conseguenza e ragione di legge”.
pagina 5 di 22 In data 09.11.2024 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1
riportandosi in larga parte alle difese e alle produzioni documentali della fase innanzi al GE
[...]
ed eccependo la inammissibilità della censura riferita alla tardiva notifica dell'atto di precetto, in quanto motivo di opposizione agli atti esecutivi soggetto ai termini di decadenza di cui all'art
617 cpc. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1) Infondato è il primo motivo, con cui parte opponente deduce l'inesistenza del credito per cui
è stata avviata la procedura esecutiva in quanto sarebbe intervenuto un accordo transattivo con la banca originaria creditrice in forza del quale avrebbe pagato la somma di € Parte_1
215.000,00 a tacitazione del maggior credito. A sostegno di tale assunto, parte opponente ha depositato il contratto di transazione (doc. 1) e la ricevuta di un bonifico (doc. 2).
Tale documentazione, tuttavia, appare inidonea a provare la prospettazione attorea.
Dalla lettura del doc. 1, infatti, emerge che esso può al più qualificarsi come proposta transattiva formulata dal sig. in qualità di legale rappresentante di non essendovi alcuna Pt_2 Parte_1
sottoscrizione che ne attesti l'accettazione da controparte. A ciò si aggiunga che la presunta transazione non riguarda il debito per cui è causa, ma un altro;
vi si legge, infatti, che l'accordo riguarda una controversia incardinata presso in Tribunale di AD sub RG 1032/2009 avente ad oggetto non il credito derivante dal contratto di mutuo di cui all'atto di precetto bensì il credito derivante da un contratto di conto corrente e da un conto anticipi. In relazione al finanziamento, pagina 6 di 22 invece, si legge al punto 2.4 del medesimo documento, che “ si obbliga ad adempiere Parte_1
puntualmente le obbligazioni di pagamento derivanti dal finanziamento ipotecario n. 54026979
… secondo il suo regolare ammortamento, senza alcuna rinegoziazione”, il che pare qualificabile piuttosto come una promessa di pagamento.
Nemmeno il doc. 2 prova alcunché, attestando solamente l'accredito della somma di €
215.000,00 su un conto corrente della stessa con la causale “provvista per pagamento Parte_1
come da accordo transattivo causa RG 10321/2009”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi che non vi è prova di alcuna transazione in relazione al titolo azionato da parte convenuta.
2) Infondato è anche il secondo motivo, con cui parte opponente contesta la mancanza di legittimazione attiva in capo a per non aver dimostrato la titolarità del credito CP_1
azionato nell'esecuzione.
L'opponente afferma l'improcedibilità del procedimento per violazione del TUB che prevede, in caso di cessione in blocco di crediti, la necessità di darne notizia, da parte della banca cessionario,
mediante iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese nonché mediante pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale, adempimento che non sarebbero stati adeguatamente svolti.
Sotto altro profilo afferma che le forme di pubblicità previste dal TUB non precludono la necessità di notifica della cessione al singolo debitore, che sarebbe nel caso di specie mancata.
Contesta infine, a quanto è dato capire data la stringatezza del motivo di opposizione sul punto,
che non vi sia prova dell'avvenuta cessione alla pignorante del credito azionato. CP_1
pagina 7 di 22 2.a) Devono in primo luogo disattendersi le contestazioni relative al difetto di notifica al debitore ex art 1264 cc e alla mancata iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese.
Osserva il giudice che la ricostruzione giuridica fornita dall'opponente, che da tali “lacune” trae l'esistenza di “vizi” della cessione, non appare corretta.
L'art 58 TUB dispone, al comma 2, che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione
mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, precisando poi, al comma 4, che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Va quindi in primo luogo rigettata la prospettazione secondo cui gli adempimenti pubblicitari di cui al comma 2 della norma citata si cumulino con quello di cui all'art 1264 cc, essendo espressamente previsto che gli stessi sostituiscono l'obbligo di notifica individuale ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Quanto poi alla pretesa necessità, per il cessionario, di procedere congiuntamente sia all'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuta cessione che della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, osserva il giudice come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire che
“Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla
produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali
vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla
fattispecie traslativa... D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 2, non chiede altro pagina 8 di 22 se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione", ragione per cui l'iscrizione nel
Registro delle Imprese non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa ma
esclusivamente una modalità di pubblicità della stessa” (Cass civ. 22754/2022). La Suprema
Corte, in termini può generali, ha peraltro osservato che “In caso di azione (di cognizione o
esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi
cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte
del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al
perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di
specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma
prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola,
senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso
di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione
da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti
della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova
della cessione” (Cass. Civ. n. 5478/2024).
Deve quindi ritenersi che la mancata iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non abbia alcun rilievo in punto di validità della stessa ove, peraltro, come si andrà a vedere, la pagina 9 di 22 pubblicità della cessione è stata nel caso di specie correttamente garantita dall'avviso in Gazzetta
Ufficiale.
2.b) Passando ora ad affrontare il tema della prova della cessione del credito di cui trattasi e della conseguente legittimazione attiva della procedente nell'esecuzione, deve CP_1
osservarsi quanto segue.
L'opposta ha dichiarato di aver acquistato il credito di cui al contratto di mutuo CP_1
stipulato a suo tempo da con CA di SP di AD e GO SP;
afferma in Parte_1
particolare di averso acquistata dalla cedente Intesa AN OL SP.
L'opponente nel ricorso innanzi al GE prima, nell'atto di citazione per la fase di merito Parte_1
poi e, infine, nella comparsa conclusionale, ha dichiarato che il contratto di mutuo fondiario azionato in precetto era stato “stipulato in data 30.05.2003 dalla società con la CA Parte_1
di SP di AD e GO SP, poi divenuta , ora Controparte_7
denominata , con atto a rogito del notaio dott. (n. 78341 rep., n. Controparte_6 Per_1
26031 racc.)” (pagina 4 citazione).
L'opponente non contesta quindi che l'originario credito, derivante dal contratto di mutuo stipulato a suo tempo con CA di SP di AD e GO sia successivamente “passato”
ad , ma contesta esclusivamente la prova dell'ulteriore passaggio di tale Controparte_6
credito da ad nell'ambito dell'operazione di cessione in Controparte_6 CP_1
blocco di cui dà conto la procedente negli atti che hanno dato avvio al processo esecutivo.
Osserva il giudice che gli elementi acquisiti in sede istruttoria devono ritenersi sufficienti per dimostrare la cessione di tale credito a CP_1
pagina 10 di 22 Giova, innanzitutto, richiamare i principi enucleati dalla CAzione in materia di cessione di crediti in blocco, secondo cui: “Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di
crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello
specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni
sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale
della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il
credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in
base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente
specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in
altro modo” (così Cass. 5478/2024).
Quanto all'adempimento, da parte del creditore, dell'onere della prova sullo stesso incombente,
la CAzione ha inoltre avuto modo di precisare che “il creditore istante, che assuma d'essere
cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione,
può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale
documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale mediante
avviso inserito nel foglio Inserzioni ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, purché il compendio
documentale complessivamente offerto identifichi l'oggetto dei rapporti trasferiti” (Cass civ n.
21821/2023).
pagina 11 di 22 Ritiene il giudice che gli elementi di prova offerti da siano tali da dimostrare la CP_1
ricomprensione, tra quelli ceduti, anche del credito nei confronti dell'attrice.
Parte opposta ha infatti prodotto, da un lato, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 19.04.2022 al n.45 parte II;
dall'altro una raccomandata inviata a parte opponente da in data 05.04.2022, avente a oggetto “Decadenza dal Controparte_6
beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e intimazione di pagamento”, dall'altro ancora l'estratto conto relativo alle rate del mutuo nonché, infine, una dichiarazione della stessa Banca cedente,
datata 05.03.2024 che dichiara che il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato a suo tempo con è stato appunto ceduto ad Parte_1 CP_1
Quanto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale deve osservarsi che l'avviso riporta che “La
società società unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, 31015 Controparte_1
ON (TV), Italia (la "Cessionaria"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto
di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli
articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da Controparte_6
con sede legale in Piazza AN Carlo, 156, 10121 Torino, codice fiscale, e numero di
[...]
iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. , partita IVA P.IVA_6 P.IVA_7
(la "Cedente"), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_6
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi,
sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati pagina 12 di 22 classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/199.” Tale descrizione, pur non consentendo di ritenere sicura l'inclusione nell'operazione del credito per cui è causa (dato l'uso dell'aggettivo indefinito “taluni” crediti, che implica che ve ne siano altri, con le medesime caratteristiche, che non sono stati oggetto di cessione),
permette di appurare che l'operazione ha avuto ad oggetto crediti della sorta di quello di cui trattasi, essendo pacifico che lo stesso deriva da contratto di finanziamento sottoscritto nell'ambito temporale sopra indicato, rispetto al quale il debitore era inadempiente, da considerarsi a sofferenza (qualificazione che prescinde “da un'esplicita classificazione come tale
ad opera della banca cedente” Cass, 21821/2023).
Se quindi, presa di per sé sola, la dichiarazione di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
non è sufficiente a provare con certezza la ricomprensione tra i debiti ceduti di quello di cui trattasi, a supportare la circostanza che, in concreto, l'inserimento di tale credito tra quelli ceduti vi sia stato è la documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta, la quale non solo è in possesso del titolo ma ha inoltre potuto esibire, come detto, documentazione bancaria proveniente dalla cedente (estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto Controparte_6
sub doc. 4 e raccomandata, prodotta sub doc. 3, inviata a da in Parte_1 Controparte_6
data 05.04.2022, avente a oggetto “Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e
intimazione di pagamento”) ed ha infine dimesso dichiarazione rilasciata, come visto, da
[...]
in data 05.03.2024, che attesta la ricomprensione del credito tra quelli ceduti con CP_6
l'operazione del 19.04.2022. pagina 13 di 22 Tale documentazione appare sicuramente sufficiente a comprovare la legittimazione attiva della cessionaria, anche alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di CAzione, che ha avuto modo di chiarire che la disponibilità della documentazione contrattuale, degli estratti conto riferiti al debitore ceduto e della dichiarazione del cedente sono elementi documentali indiziari senz'altro rilevanti - specialmente se derivanti su iniziativa della banca cedente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito in oggetto (Cass. n. 17133/2025, Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 34195/2024;
nello stesso senso, C. App. Venezia, n. 1104/2023).
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va pertanto sicuramente disattesa.
3) Inammissibile è poi il motivo di opposizione relativo alla eccepita tardiva notifica dell'atto di pignoramento, che l'opponente assume essere avvenuta oltre il termine di 90 giorni di cui all'art
481 cpc.
Va innanzitutto osservato che tale motivo di opposizione non è stato proposto dal debitore nella precedente fase innanzi al GE, nell'ambito della quale la questione era stata sollevata solo con dal Custode al fine di sollecitare eventuali poteri officiosi del giudice. La questione, si ripete,
non era contenuta nel ricorso in opposizione, ragione per cui il GE certo non era tenuto (e anzi non poteva) occuparsene nell'esaminare il fumus di fondatezza dell'opposizione, potendo al più,
ove ritenuto, adottare - a margine della decisione sull'opposizione - autonomo provvedimento di esercizio dei propri poteri officiosi. Per le stesse ragioni tale questione non può oggi essere esaminata dal giudice della fase del merito dell'opposizione, anche in quanto ciò violerebbe la natura bifasica della cognizione in ordine alle opposizioni esecutive “saltando”, con riferimento a tale motivo, la fase ex lege di cognizione sommaria innanzi al GE. pagina 14 di 22 Osserva il giudice che, in ogni caso, il motivo di opposizione è sicuramente inammissibile anche in quanto tale doglianza doveva essere proposta, ai sensi dell'art. 617 cpc, quale motivo di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto;
termine pacificamente non rispettato se si considera che il motivo è stato proposto da Parte_1
per la prima volta con la citazione in giudizio per la fase di merito e che, in ogni caso, anche il ricorso in opposizione ex art 615 comma 2 cpc (pur a prescindere dalla circostanza, già riferita,
che tale motivo di opposizione non era indicato) è stato depositato solo in data 01.03.2024, ossia per oltre la scadenza dei 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (11.8.2023) o comunque dalla sua conoscenza.
4) Infondato è infine il motivo di opposizione con cui viene contestata la natura usuraria del tasso di interesse contrattuale e/o la presenza di interessi anatocistici, con susseguente eccepita gratuità
del contratto di mutuo e diritto di ripetizione di quanto versato a titolo di interessi.
Si ricorda che la società si duole di tre circostanze, affermando (pagina 6 della citazione) che:
“a) si sono riscontrate, per il mutuo oggetto di analisi, condizioni di usura nelle ipotesi
contrattualmente previste per i casi di mora originaria ed applicata e di estinzione anticipata.
Si precisa che la dimostrazione di tale ultimo assunto viene sviluppata in ipotesi di estinzione
avvenuta alla scadenza della 4' rata. Tali aspetti che, rilevati in violazione delle disposizioni
antiusura (L. 108/1996), inducono all'applicazione, in via sanzionatoria, dell'art. 1815 c.c., con
annullamento di tutti gli interessi contrattualmente previsti. Gli importi complessivi per interessi
scaduti ed a scadere sono pari ad € 189.400,16, oltre altri eventuali oneri sostenuti;
pagina 15 di 22 b) la Banca ha applicato, nel piano di ammortamento alla francese, i principi della
capitalizzazione composta. Metodologia che non si ritiene pienamente conforme alle disposizioni
dettate dagli articoli 1283 c.c., 1284 c.c. e 1346 c.c. Tale aspetto misura differenze in termini di
importi complessivi per € 29.952,56 sulle rate scadute e a scadere in ipotesi di applicazione dei
principi di capitalizzazione semplice e di tasso contrattuale e per € 68.964,96 sulle rate scadute
e a scadere in caso di applicazione dei principi di capitalizzazione semplice e di tasso legale;
c) l'istituto bancario non ha provveduto ad applicare i principi di equivalenza finanziaria nella
trasformazione temporale dei tassi, determinando una differenza tra tasso contrattuale e tasso
applicato. Tale condizione produce l'effetto di riformulare l'importo della rata e di
rideterminare le somme complessivamente dovute in base al tasso legale ex art. 1284 c.c. vigente
alla data di pattuizione, con un risparmio complessivo per il cliente pari ad € 54.991,18 sulle
rate scadute e a scadere”.
Il mutuo, pertanto, è da ritenersi certamente a titolo gratuito, ex art. 1815 c.c., secondo comma,
atteso che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla con il conseguente
diritto, da parte della ad ottenere la ripetizione di quanto corrisposto per Parte_3
gli interessi”.
Sotto un primo profilo va osservato che – anche a voler per ipotesi ritenere che la prospettazione dell'attrice sia fondata e che il mutuo vada considerato “a titolo gratuito” per avere la banca computato interessi usurari e/ anatocistici vietati – ciò non di meno è evidente che Parte_1
dovrebbe restituire quanto ricevuto come finanziamento (ovvero il “capitale” del mutuo) e che fino al soddisfo integrale dello stesso il creditore può agire in via esecutiva per il recupero del pagina 16 di 22 credito. Ebbene, va sul punto osservato come l'attrice non alleghi, né peraltro chieda di provare
(nessuna istanza istruttoria è stata svolta in giudizio), che quanto versato in esecuzione del contratto di mutuo sia già sufficiente a coprire integralmente quanto dovuto da a titolo Parte_1
di restituzione del capitale erogato e che anzi quanto versato sia a ciò superiore, con diritto alla pretesa ripetizione di quanto versato come interessi non dovuti. Già solo per tale ragione le doglianze relative agli interessi e alla loro modalità di computo vanno disattese.
In ogni caso, osserva il giudice che le doglianze in punto di interessi sono del tutto generiche,
prive di riscontro probatorio e tali da non poter in alcun modo, così come formulate, supportare l'esistenza di tassi usurari e/o anatocistici né, in ogni caso, dei vizi prospettati.
Quanto al punto sub a) sopra riportato, osserva il giudice che la censura in ordine agli interessi usurari è del tutto generica, non avendo l'opponente nel corpo della citazione (né negli atti successivi) nemmeno indicato in termini numerici il tasso soglia previsto dai DM di riferimento e il tasso contrattuale applicato.
In ogni caso, a quanto è dato capire, l'opponente sostiene che il superamento del tasso soglia vi sia stato (o meglio, vi sarebbe potuto essere), dovendosi a suo dire tenere conto nella determinazione del tasso anche della penale per estinzione anticipata “in ipotesi di estinzione
avvenuta alla scadenza della quarta rata”.
Ritiene allora il giudice che il computo effettuato dall'opponente non appare in alcun modo condivisibile, in quanto la debitrice ritiene arbitrariamente di aumentare il tasso previsto in contratto tenendo conto di voci del tutto estranee. Quanto, infatti, alla penale pattuita in contratto per l'eventuale estinzione anticipata del mutuo, non solo la stessa non è stata mai applicata al pagina 17 di 22 caso di specie (dato che alcuna estinzione anticipata vi è stata) ma è comunque voce che certo non va a costituire il tasso di interesse, come da ultimo ricordato dalla Suprema Corte che ha statuito che essa non va computata per il calcolo degli interessi a fini antiusura (Cass.
13228/2023).
Quanto al punto sub b), deve osservarsi come vadano rigettate le censure svolte con riferimento all'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composto che avrebbe, a dire dell'attrice, determinato la “pratica dell'anatocismo”.
Deve sul punto ricordarsi che il tratto essenziale del piano di ammortamento alla francese è il pagamento di interessi maturati in un momento anteriore alla scadenza del capitale, cioè la previsione di un pagamento anticipato degli interessi: mentre l'anatocismo presuppone l'esistenza di interessi scaduti, il piano di ammortamento comporta il pagamento degli interessi che, essendo pagati di volta in volta, non entrano nella base di calcolo della successiva capitalizzazione. Secondo una valutazione matematica, il regime composto ricomprende sia la fattispecie della capitalizzazione degli interessi che quella del pagamento degli interessi maturati alla scadenza che precede il rimborso del capitale;
tuttavia, da un punto di vista giuridico, è
rilevante solo la fattispecie degli interessi su interessi (capitalizzazione degli interessi) in quanto solo quest'ultima risulta connessa con l'anatocismo, secondo quanto regolamentato dall'art. 1283 c.c., mentre il pagamento anticipato degli interessi viene relegato a fatto neutro per l'ordinamento giuridico. In altre parole, regime semplice e regime composto sono modi differenti di effettuare la capitalizzazione, ma non sono regimi uguali e contrari: il pagamento anticipato degli interessi, che pur è regime composto, non fa necessariamente applicazione di interessi su pagina 18 di 22 interessi. Secondo Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 756 del 30.6.2021 “l'applicazione
dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli
interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è
quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma
dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole,
una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di
interesse applicabile a un capitale dato”. E ancora, secondo Trib. AD sentenza n.1576/2023,
“L'applicazione dell'interesse composto nel piano di ammortamento francese, pertanto, «non
provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
Infatti, al termine di ciascun periodo, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso
di interesse e debito residuo alla medesima data. Gli interessi sono, cioè, quantificati tenendo
conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Ne consegue
che l'ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sul debito
residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non è affetto da anatocismo» (cfr.
Trib. Arezzo 24.11.2011)”.
Delineata così l'operatività dell'ammortamento alla francese secondo il regime composto, ma solo sotto la forma del pagamento anticipato degli interessi e non sotto la forma dell'anatocismo
(interessi su interessi), si evidenzia che il fatto che l'ammortamento alla francese comporti in ipotesi un rendimento maggiore e quindi un costo maggiore è irrilevante, nella misura in cui l'applicazione del piano di ammortamento così stilato è stata pattuita tra le parti, dovendo restare pagina 19 di 22 la questione relegata a una valutazione di maggiore o minore convenienza del rimborso nell'ambito dell'autonomia negoziale.
Recentemente la questione è stata decisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento peraltro a fattispecie a “tasso variabile”, avendo Cass. 8322/2025 precisato che: “(i)
con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo
sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul
capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo
concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento
in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la
quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in
scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul
quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota
(della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota
ascrivibile a capitale e così via;
(ii) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia
il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che
generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla
francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione
ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. "È, perciò, anche solo
astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che
trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né
"opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla pagina 20 di 22 francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del
fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori
interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese"
standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo
un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto
concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
(iii) il maggior carico di
interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di
calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del
capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in
equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del
mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione
dell'equivalente del capitale ricevuto. Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione
anche nel caso in cui - come nella specie - il tasso convenuto nel piano di ammortamento
standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal
momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che
cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo pagina 21 di 22 con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della
rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in
base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un
aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.”
Non comprensibile generica e comunque non provata è infine la contestazione sub c), non essendo dato capire in cosa consistano i principi di “equivalenza finanziaria nella trasformazione
temporale dei tassi” e quale sia la fonte che ne determini l'obbligatorietà nel calcolo degli interessi.
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm
55/2014, ponendo i parametri medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo state depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171ter cpc né svolte comunque istanze istruttorie.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva, disattesa ogni diversa istanza:
Rigetta l'opposizione.
Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in € Parte_1 CP_1
12.046,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
AD, 11.11.2025
Il Giudice
AO SS pagina 22 di 22