TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2663/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 2663/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Giovanni Piazza Spessa, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'omonimo titolare , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Porro), C.F._1 come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge così giudicare: Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa ed, in particolare, dichiarare non dovuti gli importi di cui alle fatture 97/2020 e 33/2021, nonché accertare che ha versato 2.000,00 di acconto in più sulle fatture Pt_1 azionate in sede monitoria rispetto a quanto conteggiato dall'opposto. In via riconvenzionale, accertato l'inadempimento del sig. rispetto alle CP_1 prestazioni di cui alla fattura 97/2020, condannare lo stesso a rimborsare ad Pt_1 le spese dalla predetta sostenute o comunque necessarie per la sistemazione dei quadri elettrici ubicati nel locale accessorio adiacente il capannone principale e dei relativi cavi di collegamento, per un importo totale di euro 5.000,00..
1 Con vittoria di spese
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cuneo - Sez. Civile - adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, IN VIA PRINCIPALE
- confermare, per il minore importo di € 23.650,00, il Decreto Ingiuntivo n. 855/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 30 agosto 2022 (pubblicato in data 30 agosto 2022) nel giudizio monitorio iscritto al n. 1582/2022 R.G., essendo l'opposizione infondata in fatto e in diritto;
- dichiarare tenuta, in ogni caso, la e condannarla al pagamento a favore Pt_1 dell'IM dell'importo pari ad € 23.650,00, oltre agli interessi CP_1 moratori maturati e maturandi dalla scadenza delle fatture all'effettivo saldo;
- rigettare integralmente la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata nei confronti dell' di risarcimento dei danni, stante la sua Controparte_1 manifesta infondatezza, genericità e pretestuosità; IN VIA SUBORDINATA E CP_2
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo n. 855/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 30 agosto 2022 (pubblicato in data 30 agosto 2022) nel giudizio monitorio iscritto al n. 1582/2022 R.G., dichiarare tenuta e condannare la
al pagamento, a favore dell , del minor o Pt_1 Controparte_1 differente importo da accertare nel corso del presente giudizio, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo saldo;
IN OGNI CASO
- con il favore delle competenze professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, la C.P.A. 4 e l'I.V.A. in misura di legge, relative al giudizio monitorio ed al presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ.;
- con ogni più ampia facoltà di legge.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
855/2022, reso il 30 agosto 2022 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore dell'impresa individuale , in persona del suo omonimo Controparte_1 titolare, la somma di € 25.650,00, oltre interessi e spese relative alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di quattro fatture, emesse dal convenuto per lavori e forniture elettriche eseguiti presso la sede della società opponente in Cairo Montenotte. Con l'atto di opposizione, la società attrice contesta l'errore di calcolo del saldo dovuto e la non corretta esecuzione di taluni lavori relativi alla fornitura, posa e ammodernamento di quadri elettrici, oggetto di due delle quattro fatture azionate, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno, consistente nelle spese necessarie per i lavori rimediali dei quadri elettrici, non correttamente eseguiti dal convenuto, per l'importo di euro 5.000,00, risultante da apposita documentazione.
2. Il convenuto titolare dell'impresa individuale, si è costituito Controparte_1 contestando i motivi di opposizione, rilevando la mancata contestazione delle altre due fatture e allegando di aver correttamente eseguito le opere per le quali era stato incaricato dalla società attrice, contestando la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'attrice. Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, previa concessione della provvisoria esecutorietà, anche parziale, stante la mancata contestazione di due fatture.
3. Fissata con decreto l'udienza di trattazione, il fascicolo è stato riassegnato;
all'udienza di trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. Riservata la decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dal convenuto e rifiutata dall'attrice. Dato atto del pagamento di acconti da parte dell'attrice, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà parziale;
la causa è stata quindi istruita con prove orali e con CTU volta a verificare le lavorazioni eseguite dall'impresa convenuta e a quantificarne gli importi. Esauriti gli incombenti istruttori, è stata fissata udienza di discussione;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in
3 base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale e gli estratti autentici dei libri contabili non costituiscono piena prova della esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la fattura commerciale è equiparabile ad una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un determinato rapporto giuridico, con la conseguenza che, in caso di contestazione in ordine al rapporto contrattuale sottostante, la fattura non è idonea a costituire prova del contratto ma mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione (ex multis: Trib. Milano, n. 5664/2019; Trib. Firenze n. 1873/2020; Trib. Livorno, n. 420/2020; Trib. Roma, n. 221/2019), dovendo il creditore opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata. In altri termini, al fine di superare il valore probatorio della fattura commerciale nel giudizio di opposizione, è necessaria la contestazione del rapporto contrattuale sottostante da parte del debitore opponente. Contestazione che, secondo la costante giurisprudenza, non può risolversi in una generica allegazione della inidoneità del documento ai fini della prova del credito, non essendo sufficiente tale prospettazione ad assolvere l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. 5. Nel caso di specie, la pretesa creditoria del convenuto opposto, titolare di impresa individuale, trae origine dall'esecuzione di lavori e forniture elettriche, effettuati in favore della società attrice, negli anni tra il 2019 e il 2021, presso la sua sede di Cairo Montenotte, all'esito dei quali aveva emesso le quattro fatture oggetto di ingiunzione: n. 61/2020 del 30 giugno 2020 dell'importo residuo di euro 7.500,00 (doc. 2 fascicolo parte convenuta); n. 97/2020 del 2 novembre 2020 dell'importo di euro 10.500,00 (doc. 3 fascicolo parte convenuta); n. 33/2021 del 19 maggio 2021, per il complessivo importo di euro 6.000,00 (doc. 4 fascicolo parte convenuta); n. 64/2021 del 10 settembre 2021 dell'importo di euro 1.650,00 (doc. 5 fascicolo parte convenuta), consistiti, in particolare, nell'adeguamento di alcuni impianti elettrici obsoleti e danneggiati, nella correlativa fornitura e posa di nuovo quadro elettrico e nella ristrutturazione di altri quadri elettrici, consegnati all'uopo presso la sede dell'impresa convenuta. Parte attrice ha contestato la pretesa creditoria della convenuta, in primo luogo invocando l'erroneità dei calcoli del saldo dovuto e, in secondo luogo, contestando la corretta esecuzione dei lavori.
5.1. In conformità alle richiamate coordinate ermeneutiche, si deve in primo luogo rilevare come parte convenuta abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, fornendo la prova del titolo su cui fonda la propria pretesa e allegando l'inadempimento attoreo. Non è difatti in discussione l'esecuzione delle opere effettuate sull'impianto elettrico della sede della società attrice in Cairo Montenotte, per quanto emerge, peraltro, dalle risultanze delle prove orali, premettendo che il rapporto contrattuale di cui trattasi è
4 pacificamente riconducibile alla disciplina dell'appalto, per la cui conclusione non è necessaria la forma scritta, potendo essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti;
nondimeno, nel caso di specie, i testi hanno confermato l'esecuzione del contratto, peraltro non contestata da parte opponente.
5.2. Nel dettaglio, il teste ha confermato di aver eseguito Testimone_1 personalmente i lavori su incarico dell'impresa per la realizzazione di un CP_1 nuovo impianto elettrico a servizio del sistema di abbattimento polveri, così come quelli relativi alla ristrutturazione di un quadro elettrico. Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste , che ha confermato di aver eseguito i lavori descritti nelle fatture, Testimone_2 mentre l'altro teste ex dipendente dell'impresa convenuta, addetto Testimone_3 all'amministrazione, riconoscendo la documentazione fotografica relativa al quadro elettrico, ha dichiarato di aver visto il quadro elettrico mentre era nel magazzino per l'assemblaggio, dopo l'ordine effettuato sulla base del progetto, parimenti versato in atti. Il teste ha altresì confermato l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione di un quadro elettrico installato presso la sede di e da quest'ultima consegnato presso Pt_1 la sede della per la ristrutturazione, oggetto della fattura n. 33/2021. Sul punto, CP_1 il teste ha dichiarato “mi ricordo che arrivò un quadro elettrico in magazzino da noi che aveva dei problemi e noi lo sistemammo. Ne sono a conoscenza perché se ne è parlato e in ragione dello scambio di e-mail. Le lavorazioni le hanno effettuate i miei colleghi ma io vidi mentre operavano … noi avevamo redatto un disegno di come doveva funzionare l'impianto. Nella e- mail io l'avevo inoltrato ad per vedere se andava bene. Confermo l'acquisto di componenti. CP_3
Io lavoravo in ufficio con il compito di ricerca prezzi e comunicazioni e-mail. La durata del lavoro è stata circa di due settimane”. Nessun dubbio, pertanto, sulla esecuzione dei lavori da parte della convenuta. CP_1
5.3. La contestazione di parte attrice si incentra invero sulla non corretta esecuzione di opere concernenti le fatture n. 97/2020 e n. 33/2021. La prima concerne la “fornitura e posa di nuovo quadro elettrico”, comprendente, nello specifico, lo spostamento di due quadri elettrici presenti nel capannone principale, presso altro locale e l'installazione di due nuovi quadri elettrici, uno con funzione di interruttore generale e l'altro a servizio dell'impianto di aspirazione fumi del sito produttivo. L'attrice contesta, in particolare, la mancata corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa convenuta, consistenti nell'aver lasciato scoperti e per terra i cavi precedentemente allocati all'interno del capannone, nel non aver consegnato il certificato di conformità dei nuovi quadri installati, lamentando la contestazione dei Vigili del Fuoco di Savona che avevano constatato la presenza di cavi lasciati liberi e la presenza di quadri elettrici non a norma, che avevano richiesto un intervento per la messa a norma dell'impianto, del costo di euro 5.000,00, richiesti in via riconvenzionale alla convenuta. Un secondo ordine di contestazioni concerne la fattura n. 33/2021, relativa alla ristrutturazione dei quadri elettrici, consegnati all'impresa e non ancora restituiti, con conseguente CP_1 impossibilità di verifica della esecuzione di tali opere.
5.4. I lavori eseguiti dalla impresa convenuta sono stati oggetto di valutazione da parte del CTU incaricato dal Tribunale, al quale è stato richiesto altresì di quantificare gli
5 importi richiesti per tali opere e accertare l'eventuale presenza di vizi e la riconducibilità
o meno all'esecuzione dei lavori da parte della convenuta, nello specifico, quelli relativi alle fatture oggetto di contestazione, come precisato in sede di udienza di conferimento dell'incarico. All'esito del sopralluogo, valutata la complessiva documentazione acquisita al processo, il CTU ha rilevato che “Il quadro elettrico di cui alla fattura 33 è il quadro elettrico da ultimare la cui carpenteria e parte delle apparecchiature sono state fornite alla ditta CP_1 dalla ditta per la sua ristrutturazione e rimessa in servizio. Il quadro elettrico è, all'atto Pt_1 del sopralluogo, depositato all'interno dell'officina della ditta , ripulito delle apparecchiature CP_1 obsolete e con montate parte delle apparecchiature necessarie al suo rimodernamento. Il quadro è in stato di parziale rifacimento con quasi tutte le apparecchiature necessarie montate e parzialmente cablate. Ci tengo a precisare che l'importo complessivo di €. 23.650,00 in contestazione è determinato dalla somma dei mancati e/o parzialmente mancati pagamenti di n. 4 fatture di cui solo la 33 e 97 riferite a quadri elettrici, mentre la 61 del 30-06-2020 e la 64 del 10-09-2921 si riferiscono ad altri interventi per i quali non risulta possibile risalire a valutazioni…”.
5.5. Il CTU ha quindi stimato in complessivi euro 5.509,43 l'importo dei lavori di ristrutturazione eseguiti sul quadro elettrico e oggetto della fattura n. 33/2021 e in euro 9.822,16 l'importo dei lavori eseguiti per l'installazione dei quadri elettrici presso la sede della società , utilizzando quale criterio di valutazione le fatture versate in atti, Pt_1 relative al materiale acquistato e, per le parti mancanti, mediante l'utilizzo del prezziario Regionale Piemonte anno 2020, concludendo per la congruità dei valori riportati nelle fatture, sia pur per un importo sensibilmente minore, pari a complessivi euro 23.650,00. Il CTU ha altresì accertato, correlativamente, l'insussistenza di vizi relativi a tali opere.
5.6. Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui richiamate, rivenienti sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria orale, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal CTU nell'elaborato peritale, si deve ritenere che parte opposta abbia fornito non solo la prova dell'esecuzione dei lavori, circostanza in parte qua nemmeno contestata dalla opponente, ma anche della corretta esecuzione degli stessi, secondo quanto accertato dal CTU. Correlativamente, parte opponente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo dimostrato il fatto estintivo della pretesa creditoria dell'opposto.
5.7. Del pari, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno di euro 5.000,00, proposta dalla opponente, in ragione delle spese sostenute per la messa a norma dell'impianto, attesa la correttezza delle opere eseguite dalla convenuta, come accertate dal CTU e non risultando la prova della riconducibilità del danno alla convenuta. Per l'effetto, l'opposizione deve essere rigettata;
la determinazione del minor importo di euro 23.650,00, come determinato all'esito della CTU, induce alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto, la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di euro 23.650,00, oltre interessi moratori dalle singole scadenze all'effettivo saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la
6 valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà” (C. Civ. n. 17854/2020). Per l'effetto, considerata la ridotta attività processuale svolta e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la società Pt_1 sarà tenuta a rifondere alla convenuta IM ID , in
[...] Controparte_1 complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
6.1. Del pari, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese della fase monitoria, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. n. 11606/2017; C. Civ. n. 18125/2017), la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, la circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste a suo carico ove alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni la condanna nel merito. L'opponente deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre euro 145,50 per esborsi ed oltre accessori di legge. Quanto alle spese di CTU, si deve rilevare che il Consulente non ha provveduto al deposito della istanza di liquidazione del compenso, sicchè deve essere ritenuto satisfattivo l'acconto richiesto, in sede di conferimento dell'incarico, in complessivi euro 800,00, che vanno posti definitivamente a carico della società attrice soccombente.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 855/2022, reso il 30 agosto 2022 dal Tribunale di Cuneo;
condanna la società opponente in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 al pagamento, in favore dell'IM ID , in persona Controparte_1 dell'omonimo titolare, della somma di euro 23.650,00; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'impresa convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA, nonché euro 950,00 per compensi della fase monitoria, oltre euro 145,50 per esborsi ed oltre accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese di CTU, come innanzi liquidate;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Cuneo, 3 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 2663/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Giovanni Piazza Spessa, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'omonimo titolare , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Porro), C.F._1 come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge così giudicare: Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa ed, in particolare, dichiarare non dovuti gli importi di cui alle fatture 97/2020 e 33/2021, nonché accertare che ha versato 2.000,00 di acconto in più sulle fatture Pt_1 azionate in sede monitoria rispetto a quanto conteggiato dall'opposto. In via riconvenzionale, accertato l'inadempimento del sig. rispetto alle CP_1 prestazioni di cui alla fattura 97/2020, condannare lo stesso a rimborsare ad Pt_1 le spese dalla predetta sostenute o comunque necessarie per la sistemazione dei quadri elettrici ubicati nel locale accessorio adiacente il capannone principale e dei relativi cavi di collegamento, per un importo totale di euro 5.000,00..
1 Con vittoria di spese
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cuneo - Sez. Civile - adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, IN VIA PRINCIPALE
- confermare, per il minore importo di € 23.650,00, il Decreto Ingiuntivo n. 855/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 30 agosto 2022 (pubblicato in data 30 agosto 2022) nel giudizio monitorio iscritto al n. 1582/2022 R.G., essendo l'opposizione infondata in fatto e in diritto;
- dichiarare tenuta, in ogni caso, la e condannarla al pagamento a favore Pt_1 dell'IM dell'importo pari ad € 23.650,00, oltre agli interessi CP_1 moratori maturati e maturandi dalla scadenza delle fatture all'effettivo saldo;
- rigettare integralmente la domanda riconvenzionale ex adverso avanzata nei confronti dell' di risarcimento dei danni, stante la sua Controparte_1 manifesta infondatezza, genericità e pretestuosità; IN VIA SUBORDINATA E CP_2
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo n. 855/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 30 agosto 2022 (pubblicato in data 30 agosto 2022) nel giudizio monitorio iscritto al n. 1582/2022 R.G., dichiarare tenuta e condannare la
al pagamento, a favore dell , del minor o Pt_1 Controparte_1 differente importo da accertare nel corso del presente giudizio, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sino all'effettivo saldo;
IN OGNI CASO
- con il favore delle competenze professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, la C.P.A. 4 e l'I.V.A. in misura di legge, relative al giudizio monitorio ed al presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ.;
- con ogni più ampia facoltà di legge.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
855/2022, reso il 30 agosto 2022 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore dell'impresa individuale , in persona del suo omonimo Controparte_1 titolare, la somma di € 25.650,00, oltre interessi e spese relative alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di quattro fatture, emesse dal convenuto per lavori e forniture elettriche eseguiti presso la sede della società opponente in Cairo Montenotte. Con l'atto di opposizione, la società attrice contesta l'errore di calcolo del saldo dovuto e la non corretta esecuzione di taluni lavori relativi alla fornitura, posa e ammodernamento di quadri elettrici, oggetto di due delle quattro fatture azionate, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno, consistente nelle spese necessarie per i lavori rimediali dei quadri elettrici, non correttamente eseguiti dal convenuto, per l'importo di euro 5.000,00, risultante da apposita documentazione.
2. Il convenuto titolare dell'impresa individuale, si è costituito Controparte_1 contestando i motivi di opposizione, rilevando la mancata contestazione delle altre due fatture e allegando di aver correttamente eseguito le opere per le quali era stato incaricato dalla società attrice, contestando la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'attrice. Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, previa concessione della provvisoria esecutorietà, anche parziale, stante la mancata contestazione di due fatture.
3. Fissata con decreto l'udienza di trattazione, il fascicolo è stato riassegnato;
all'udienza di trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni. Riservata la decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dal convenuto e rifiutata dall'attrice. Dato atto del pagamento di acconti da parte dell'attrice, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà parziale;
la causa è stata quindi istruita con prove orali e con CTU volta a verificare le lavorazioni eseguite dall'impresa convenuta e a quantificarne gli importi. Esauriti gli incombenti istruttori, è stata fissata udienza di discussione;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
4. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in
3 base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale e gli estratti autentici dei libri contabili non costituiscono piena prova della esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la fattura commerciale è equiparabile ad una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un determinato rapporto giuridico, con la conseguenza che, in caso di contestazione in ordine al rapporto contrattuale sottostante, la fattura non è idonea a costituire prova del contratto ma mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione (ex multis: Trib. Milano, n. 5664/2019; Trib. Firenze n. 1873/2020; Trib. Livorno, n. 420/2020; Trib. Roma, n. 221/2019), dovendo il creditore opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata. In altri termini, al fine di superare il valore probatorio della fattura commerciale nel giudizio di opposizione, è necessaria la contestazione del rapporto contrattuale sottostante da parte del debitore opponente. Contestazione che, secondo la costante giurisprudenza, non può risolversi in una generica allegazione della inidoneità del documento ai fini della prova del credito, non essendo sufficiente tale prospettazione ad assolvere l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. 5. Nel caso di specie, la pretesa creditoria del convenuto opposto, titolare di impresa individuale, trae origine dall'esecuzione di lavori e forniture elettriche, effettuati in favore della società attrice, negli anni tra il 2019 e il 2021, presso la sua sede di Cairo Montenotte, all'esito dei quali aveva emesso le quattro fatture oggetto di ingiunzione: n. 61/2020 del 30 giugno 2020 dell'importo residuo di euro 7.500,00 (doc. 2 fascicolo parte convenuta); n. 97/2020 del 2 novembre 2020 dell'importo di euro 10.500,00 (doc. 3 fascicolo parte convenuta); n. 33/2021 del 19 maggio 2021, per il complessivo importo di euro 6.000,00 (doc. 4 fascicolo parte convenuta); n. 64/2021 del 10 settembre 2021 dell'importo di euro 1.650,00 (doc. 5 fascicolo parte convenuta), consistiti, in particolare, nell'adeguamento di alcuni impianti elettrici obsoleti e danneggiati, nella correlativa fornitura e posa di nuovo quadro elettrico e nella ristrutturazione di altri quadri elettrici, consegnati all'uopo presso la sede dell'impresa convenuta. Parte attrice ha contestato la pretesa creditoria della convenuta, in primo luogo invocando l'erroneità dei calcoli del saldo dovuto e, in secondo luogo, contestando la corretta esecuzione dei lavori.
5.1. In conformità alle richiamate coordinate ermeneutiche, si deve in primo luogo rilevare come parte convenuta abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, fornendo la prova del titolo su cui fonda la propria pretesa e allegando l'inadempimento attoreo. Non è difatti in discussione l'esecuzione delle opere effettuate sull'impianto elettrico della sede della società attrice in Cairo Montenotte, per quanto emerge, peraltro, dalle risultanze delle prove orali, premettendo che il rapporto contrattuale di cui trattasi è
4 pacificamente riconducibile alla disciplina dell'appalto, per la cui conclusione non è necessaria la forma scritta, potendo essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti;
nondimeno, nel caso di specie, i testi hanno confermato l'esecuzione del contratto, peraltro non contestata da parte opponente.
5.2. Nel dettaglio, il teste ha confermato di aver eseguito Testimone_1 personalmente i lavori su incarico dell'impresa per la realizzazione di un CP_1 nuovo impianto elettrico a servizio del sistema di abbattimento polveri, così come quelli relativi alla ristrutturazione di un quadro elettrico. Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste , che ha confermato di aver eseguito i lavori descritti nelle fatture, Testimone_2 mentre l'altro teste ex dipendente dell'impresa convenuta, addetto Testimone_3 all'amministrazione, riconoscendo la documentazione fotografica relativa al quadro elettrico, ha dichiarato di aver visto il quadro elettrico mentre era nel magazzino per l'assemblaggio, dopo l'ordine effettuato sulla base del progetto, parimenti versato in atti. Il teste ha altresì confermato l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione di un quadro elettrico installato presso la sede di e da quest'ultima consegnato presso Pt_1 la sede della per la ristrutturazione, oggetto della fattura n. 33/2021. Sul punto, CP_1 il teste ha dichiarato “mi ricordo che arrivò un quadro elettrico in magazzino da noi che aveva dei problemi e noi lo sistemammo. Ne sono a conoscenza perché se ne è parlato e in ragione dello scambio di e-mail. Le lavorazioni le hanno effettuate i miei colleghi ma io vidi mentre operavano … noi avevamo redatto un disegno di come doveva funzionare l'impianto. Nella e- mail io l'avevo inoltrato ad per vedere se andava bene. Confermo l'acquisto di componenti. CP_3
Io lavoravo in ufficio con il compito di ricerca prezzi e comunicazioni e-mail. La durata del lavoro è stata circa di due settimane”. Nessun dubbio, pertanto, sulla esecuzione dei lavori da parte della convenuta. CP_1
5.3. La contestazione di parte attrice si incentra invero sulla non corretta esecuzione di opere concernenti le fatture n. 97/2020 e n. 33/2021. La prima concerne la “fornitura e posa di nuovo quadro elettrico”, comprendente, nello specifico, lo spostamento di due quadri elettrici presenti nel capannone principale, presso altro locale e l'installazione di due nuovi quadri elettrici, uno con funzione di interruttore generale e l'altro a servizio dell'impianto di aspirazione fumi del sito produttivo. L'attrice contesta, in particolare, la mancata corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa convenuta, consistenti nell'aver lasciato scoperti e per terra i cavi precedentemente allocati all'interno del capannone, nel non aver consegnato il certificato di conformità dei nuovi quadri installati, lamentando la contestazione dei Vigili del Fuoco di Savona che avevano constatato la presenza di cavi lasciati liberi e la presenza di quadri elettrici non a norma, che avevano richiesto un intervento per la messa a norma dell'impianto, del costo di euro 5.000,00, richiesti in via riconvenzionale alla convenuta. Un secondo ordine di contestazioni concerne la fattura n. 33/2021, relativa alla ristrutturazione dei quadri elettrici, consegnati all'impresa e non ancora restituiti, con conseguente CP_1 impossibilità di verifica della esecuzione di tali opere.
5.4. I lavori eseguiti dalla impresa convenuta sono stati oggetto di valutazione da parte del CTU incaricato dal Tribunale, al quale è stato richiesto altresì di quantificare gli
5 importi richiesti per tali opere e accertare l'eventuale presenza di vizi e la riconducibilità
o meno all'esecuzione dei lavori da parte della convenuta, nello specifico, quelli relativi alle fatture oggetto di contestazione, come precisato in sede di udienza di conferimento dell'incarico. All'esito del sopralluogo, valutata la complessiva documentazione acquisita al processo, il CTU ha rilevato che “Il quadro elettrico di cui alla fattura 33 è il quadro elettrico da ultimare la cui carpenteria e parte delle apparecchiature sono state fornite alla ditta CP_1 dalla ditta per la sua ristrutturazione e rimessa in servizio. Il quadro elettrico è, all'atto Pt_1 del sopralluogo, depositato all'interno dell'officina della ditta , ripulito delle apparecchiature CP_1 obsolete e con montate parte delle apparecchiature necessarie al suo rimodernamento. Il quadro è in stato di parziale rifacimento con quasi tutte le apparecchiature necessarie montate e parzialmente cablate. Ci tengo a precisare che l'importo complessivo di €. 23.650,00 in contestazione è determinato dalla somma dei mancati e/o parzialmente mancati pagamenti di n. 4 fatture di cui solo la 33 e 97 riferite a quadri elettrici, mentre la 61 del 30-06-2020 e la 64 del 10-09-2921 si riferiscono ad altri interventi per i quali non risulta possibile risalire a valutazioni…”.
5.5. Il CTU ha quindi stimato in complessivi euro 5.509,43 l'importo dei lavori di ristrutturazione eseguiti sul quadro elettrico e oggetto della fattura n. 33/2021 e in euro 9.822,16 l'importo dei lavori eseguiti per l'installazione dei quadri elettrici presso la sede della società , utilizzando quale criterio di valutazione le fatture versate in atti, Pt_1 relative al materiale acquistato e, per le parti mancanti, mediante l'utilizzo del prezziario Regionale Piemonte anno 2020, concludendo per la congruità dei valori riportati nelle fatture, sia pur per un importo sensibilmente minore, pari a complessivi euro 23.650,00. Il CTU ha altresì accertato, correlativamente, l'insussistenza di vizi relativi a tali opere.
5.6. Alla luce delle risultanze istruttorie fin qui richiamate, rivenienti sia dalla documentazione in atti che dall'istruttoria orale, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal CTU nell'elaborato peritale, si deve ritenere che parte opposta abbia fornito non solo la prova dell'esecuzione dei lavori, circostanza in parte qua nemmeno contestata dalla opponente, ma anche della corretta esecuzione degli stessi, secondo quanto accertato dal CTU. Correlativamente, parte opponente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo dimostrato il fatto estintivo della pretesa creditoria dell'opposto.
5.7. Del pari, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno di euro 5.000,00, proposta dalla opponente, in ragione delle spese sostenute per la messa a norma dell'impianto, attesa la correttezza delle opere eseguite dalla convenuta, come accertate dal CTU e non risultando la prova della riconducibilità del danno alla convenuta. Per l'effetto, l'opposizione deve essere rigettata;
la determinazione del minor importo di euro 23.650,00, come determinato all'esito della CTU, induce alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
per l'effetto, la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di euro 23.650,00, oltre interessi moratori dalle singole scadenze all'effettivo saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerato che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la
6 valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutorietà” (C. Civ. n. 17854/2020). Per l'effetto, considerata la ridotta attività processuale svolta e le questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la società Pt_1 sarà tenuta a rifondere alla convenuta IM ID , in
[...] Controparte_1 complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
6.1. Del pari, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese della fase monitoria, atteso che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. n. 11606/2017; C. Civ. n. 18125/2017), la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, la circostanza della revoca del decreto ingiuntivo non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste a suo carico ove alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni la condanna nel merito. L'opponente deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre euro 145,50 per esborsi ed oltre accessori di legge. Quanto alle spese di CTU, si deve rilevare che il Consulente non ha provveduto al deposito della istanza di liquidazione del compenso, sicchè deve essere ritenuto satisfattivo l'acconto richiesto, in sede di conferimento dell'incarico, in complessivi euro 800,00, che vanno posti definitivamente a carico della società attrice soccombente.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 855/2022, reso il 30 agosto 2022 dal Tribunale di Cuneo;
condanna la società opponente in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 al pagamento, in favore dell'IM ID , in persona Controparte_1 dell'omonimo titolare, della somma di euro 23.650,00; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'impresa convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA, nonché euro 950,00 per compensi della fase monitoria, oltre euro 145,50 per esborsi ed oltre accessori di legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese di CTU, come innanzi liquidate;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Cuneo, 3 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
7