Decreto cautelare 22 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2026
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15580 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Maria Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 21/10/2025 emanato dall'Istituto Luzzatti di Venezia con cui è stata disposta la rettifica del punteggio della ricorrente all'interno della graduatoria ATA di terza fascia con riferimento al profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Venezia;
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 21/10/2025 emanato dall'Istituto Luzzatti di Venezia con cui è stata disposta la non validità ai fini giuridici del servizio già prestato in qualità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico;
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 22/10/2025 emanato dall'Istituto Luzzatti di Venezia con cui è stata disposta la risoluzione anticipata del contratto di lavoro in qualità di personale ATA profilo collaboratore scolastico;
- del D.M. n. 89 del 21/05/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027 nella parte in cui prevede che il servizio pregresso possa essere prestato di fatto e non di diritto;
- nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuti, che possano incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “ In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass. SU 17123/2019). Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all’annullamento dell’atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie ” (Cass. SS.UU. ordinanza n. 11832/2024);
Ritenuto che, nel caso in scrutinio, sia carente la potestas iudicandi del giudice adito giacché oggetto del petitum è l’accertamento del diritto della ricorrente alla corretta collocazione in graduatoria in applicazione del D.M. n. 89/2024 di cui la difesa di parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione con specifico riguardo all’art. 6, comma 15, non ravvisandosi alcun interesse di parte ricorrente all’annullamento dello stesso;
Considerato, altresì, che anche nell’ipotesi della ritenuta applicazione dell’art. 6, comma 15, del D.M. n. 89/2024 la difesa di parte ricorrente ne chiede la disapplicazione in forza di un potere di esclusiva spettanza del G.O., eccezion fatta per le ipotesi - cui la presente non è riconducibile - di giurisdizione esclusiva di questo giudice;
Ritenuto, pertanto, in ragione del petitum sostanziale e del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato di dover declinare la giurisdizione a favore del giudice ordinario innanzi al quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande in questa sede formulate - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, infine, di compensare integralmente tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione in rito del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina a favore del giudice ordinario innanzi al quale il processo può essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AV, Presidente
RA Elefante, Consigliere
RA BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BA | RD AV |
IL SEGRETARIO