Ordinanza cautelare 27 luglio 2023
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01590/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2023 REG.RIC.
N. 00471/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2023, proposto da
GE CA, rappresentato e difeso dall'avvocato GE CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Puglia e Basilicata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2024, proposto da
VI CA, GE CA, rappresentati e difesi dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, GE CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 667 del 2023:
del provvedimento dell'Agenzia del demanio, Direzione regionale di Puglia e Basilicata, prot.n.9261 del 24.5.2023, notificato in data 10.6.2023, con il quale è stato intimato al ricorrente lo sgombero “coattivo”, ex art. 823 c.c., dell'abitazione part. 744 foglio 1 di Sannicola;
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, con conferma del decreto ex art.61 c.p.a, n. 320/2023 del 16.6.2023, con cui il Presidente del Tar Lecce ha sospeso in via provvisoria il suddetto provvedimento;
quanto al ricorso n. 471 del 2024:
1. dei provvedimenti, adottati alla direzione regionale di Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, prot. n.12321 e n. 12318 del 15.6.2021, ex art. 823 c.c., aventi ad oggetto lo sgombero dell'immobile partic. 744 fol. 1 catasto fabbricati del Comune di Sannicola (LE);
2. del provvedimento del 29.10.2021 prot. 20781 di rigetto del ricorso gerarchico adottato dalla direzione generale dell'Agenzia del Demanio di Roma;
3. del provvedimento del 18.11.2021 prot. 22040 di riscontro dell'istanza di annullamento ex officio del menzionato provvedimento di autotutela possessoria adottato dalla direzione regionale di Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio;
4. di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Puglia e Basilicata e della Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. VI IA e uditi per le parti i difensori come da verbale come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il fabbricato oggetto della odierna controversia è un’antica torre di avvistamento eretta nel 1565 a circa 450 metri dalla linea di costa, denominata “torre Alto Lido”.
1.1. In data 21.6.2021 l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale di Puglia e Basilicata notificava all’avv. GE CA, che aveva acquisito l’immobile in forza di donazione in data 6.9.2018, e alla sua dante causa, EO CA, i provvedimenti di autotutela possessoria ex art. 823 c.c., prot. n.1231 e n. 12318 del 15.6.2021, con cui veniva intimato lo sgombero del fabbricato, sulla scorta della seguente motivazione: “ PREMESSO che da sopralluogo effettuato da personale tecnico incaricato di questa Agenzia è risultato, come da verbale datato 01.03.2017, che la Torre demaniale denominata dell'Alto Lido e distinta con la LED0032 è stata occupata abusivamente; CONSIDERATO che sempre illegittimamente è stata apposta sulla Torre dell'Alto Lido LED0032 una targa con l'indicazione "proprietà privata" e che la stradina di accesso alla Torre de qua è stata inibita senza autorizzazione di questa amministrazione con l'apposizione di un cancello di accesso chiuso con catena e lucchetto; CONSIDERATO altresì che occorre procedere allo sgombero dell'immobile occupato ed alla ripresa in possesso dello stesso, avvalendosi del potere di autotutela di cui all'ad. 823 c.c. e fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato al recupero delle somme dovute a titolo d'indennizzo per l’occupazione di cui sopra, oltre gli interessi maturati e maturandi sino alla data del rilascio ”.
Con istanza di annullamento, notificata in data 22.06.2021, l’avv. GE CA chiedeva il riesame del provvedimento di autotutela possessoria, assumendo di essere il legittimo proprietario del bene immobile in forza delle risultanze di cui ai pubblici registri immobiliari e catastali.
Con successivo ricorso gerarchico, notificato in data 16.7.2021, il medesimo avv. CA contestava l’illegittimità dell’autotutela esecutiva per “carenza assoluta di potere” ed “eccesso di potere”.
Con nota prot. 20781 in data 29.10.2021 la Direzione Regionale del Demanio, oltre a rilevare l’inammissibilità della relativa richiesta, comunicava il rigetto del ricorso gerarchico, in considerazione del fatto che “ come è noto, la titolarità della proprietà del bene immobile è stata già oggetto di un'azione di accertamento che ha visto l'espletamento di ben tre gradi di giudizio, al termine dei quali la sig.ra CA EO (dante causa della S.V.) non ha dimostrato di essere proprietaria della Torre. Il provvedimento passato in giudicato è vincolante per le categorie di soggetti di cui all'art. 2909 c.c. (le parti, i loro eredi e aventi causa) e si riferisce al petitum mediato e immediato e implica l'impossibilità di rimettere in discussione la cosa giudicata, deducendo eccezioni o difese (di fatto o di diritto) non prese in considerazione nel precedente giudizio, in quanto rigettate o non proposte. Ne deriva che il giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile e che nel caso di specie, stante una sentenza della Suprema Corte di Cassazione passata in giudicato in merito all'assenza del titolo di proprietà sull'immobile della sig.ra CA sul bene in questione, sussiste un effetto preclusivo per la S.V., avente causa della predetta sig.ra CA, di chiedere una nuova pronuncia sulla medesima questione ”.
In data 18.11.2021 la stessa Direzione Regionale, con nota prot. 22040, comunicava anche il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela: “ come acclarato nella sent. n. 106 del 20.01.1990 emessa dal Tribunale di Lecce, e divenuta oramai definitiva, la Torre dell'Alto Lido appartiene storicamente al Demanio dello Stato e la sig.ra CA EO non ha fornito la prova di essere proprietaria della bene in parola né a titolo derivativo, né a titolo originario. Pertanto, venuto meno l'asserito diritto di proprietà della sig.ra CA EO sull'immobile demaniale in parola, è privo di efficacia nei confronti di questa Amministrazione anche l'atto di donazione della Torre dell'Alto Lido dalla stessa illegittimamente disposto in favore della S.V. Si conferma, pertanto, il provvedimento di autotutela possessoria ex ad. 823 CC in oggetto ”.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 25.2.2022, l’avv. GE CA impugnava il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico (prot. 20781 in data 29.10.2021) e il provvedimento di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela (prot. 22040 del 18.11.2021).
Con atto spedito per la notificazione in data 5.5.2022, la cointeressata prof.ssa VI CA, quale erede universale della defunta sorella EO, chiedeva la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al Giudice ammnistrativo.
Pertanto, l’avv. GE CA trasponeva il giudizio innanzi al Tar Lazio Roma, che, con sentenza n.13124/2022 del 14.10.2022, dichiarava inammissibile la trasposizione, in quanto richiesta non dal “controinteressato” bensì dal “cointeressato”.
La sentenza veniva appellata dall’avv. CA e dalla sig.ra VI CA.
Con sentenza n. 6577/2023 pubblicata il 5.7.2023, il Consiglio di Stato ha annullato con rinvio la sentenza del Tar Lazio, stante il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui anche i cointeressati possono proporre l’opposizione ex all’art.10 del DPR n.1199/1971.
A seguito della predetta pronuncia di annullamento, l’avv. CA e la sig.ra VI CA hanno riassunto il giudizio dinanzi al Tar Lazio, il quale, con ordinanza n. 5108/2024, pubblicata il 13/3/2024, nel ricorso n.14111/2023 r.g., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tar Puglia Lecce.
Con ulteriore ricorso notificato in data 12.4.2024, rubricato sub n. 471/2024, l’avv. CA e la sig.ra VI CA hanno riassunto il giudizio dinanzi a questo Tar al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti, adottati alla Direzione regionale di Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, prot. n.12321 e n. 12318 del 15.6.2021, nonché del provvedimento del 29.10.2021 prot. 20781 di rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento del 18.11.2021 prot. 22040 di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela.
1.2. Nel frattempo, la Direzione regionale di Bari dell’Agenzia del Demanio, con nota prot. prot.n.9261 del 24.5.2023, aveva intimato all’avv. GE CA e alla sig.ra VI CA l’esecuzione coatta dello sgombero, sulla scorta della seguente motivazione: “ Vista l'Ordinanza del 28.01.2022 (Proc. RG n. 9528/2021) emessa dal Tribunale di Lecce - Prima sezione Civile che ha rigettato la domanda ex art. 700 CPC ante causam con la quale il sig. GE CA ha chiesto all'Autorità giudiziaria adita di intimare a questa Agenzia "di astenersi dal presente sgombero forzoso sull'immobile p.11a 744 fg. 1 del Comune di Sannicola e di disporre ogni provvedimento idoneo ad eliminare il pregiudizio subendo in riferimento all'immobile per cui è causa, previa disapplicazione del provvedimento di autotutela possessoria assunto dalla p.a. resistente avente ad oggetto la Torre dell'Alto Lido sita nel Comune di Sannicola"; Vista l'Ordinanza del 25.07.2022 (Proc. RG n. 1150/2022) emessa dal Tribunale Ordinario di Lecce Prima Sezione Civile che ha rigettato il reclamo del sig. GE CA avverso l'Ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del 28.01.2022 assunta all'esito del ricorso ex art. 700 CPC "relativo alle censure mosse dal ricorrente rispetto allo sgombero forzoso sull'immobile censito in Catasto del Comune di Sannicola al fg. 1, p.11a 744 (già p.11a 62, soppressa), mediante il provvedimento di autotutela possessoria adottato dal Demanio"; Visto il Provvedimento RG. n. 1150/2022 del 11.11.2022 reso dal Tribunale di Lecce che ha rigettato l'istanza presentata dal sig. GE CA di correzione dell'errore materiale dell'Ordinanza di rigetto del reclamo Rep. n. 2951/2022 assunta in data 25.07.2022; Considerato che il menzionato provvedimento di autotutela possessoria non risulta sospeso per effetto dei giudizi incardinati, lo stesso è dunque dotato di piena efficacia esecutiva; Considerato che i termini menzionati nella nota prot. n. 22040 del 18.11.2021 risultano inutilmente decorsi senza che si sia provveduto al richiesto rilascio spontaneo e alla consegna delle chiavi d'accesso, si rende necessario procedere all'apprensione / sgombero coattivo dell'immobile demaniale in parola ”.
Avverso la predetta nota è insorto l’avv. GE CA con ricorso rubricato sub n. 667/2023.
1.3. In entrambi i ricorsi, n. 667/2023 e n. 471/2024, si è costituita in giudizio l’Agenzia del demanio per resistere alle relative pretese.
1.4. Nella udienza pubblica del 12.11.2025 i predetti ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
2. Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi, stante la connessione oggettiva e soggettiva delle relative domande.
3. Gli atti impugnati con entrambi i ricorsi sono complessivamente volti a recuperare coattivamente il bene immobile nel presupposto della appartenenza della Torre al demanio.
Parte ricorrente sostiene, al contrario, che dalle trascrizioni immobiliari allegate in atti risulterebbe comprovato il diritto di proprietà dell’avv. GE CA.
3.1. In particolare, con il ricorso n. 471/2024 l’avv. GE CA e la sig.ra VI CA, quale erede della sig.ra EO CA, hanno articolato le seguenti doglianze:
- “in virtù dell’atto di donazione … trascritto il 1.10.2018, registro generale 31594, registro Particolare 24486, è indiscutibile che il ricorrente sia l’attuale legittimo proprietario del fabbricato”;
- “l’Agenzia del Demanio ha vessatoriamente ignorato tutta una serie di documenti e provvedimenti pubblici … che provano la sdemanializzazione ed i successivi acquisti”;
- “la stessa controparte … ha sempre riconosciuto la proprietà privata”;
- “il provvedimento di autotutela possessoria de quo è stato emesso non solo oltre il termine annuale, ma oltre ogni ragionevole termine, a distanza di ben 116 anni dalla sdemanializzazione”;
- l’Amministrazione “non ha minimamente motivato circa le necessità di pronta esecuzione, circa l’effettivo ed attuale uso pubblico del bene e circa la destinazione a servizio pubblico”, tenuto conto che il “fabbricato è nel secolare possesso dei privati”;
- “il proprietario avv. CA possiede il fabbricato in forza di atti pubblici di acquisto regolarmente trascritti”;
- l’ordinanza “non è stata preceduta dall’avviso di avvio del procedimento ex art.7 l.n.241/1990”;
- “manca un titolo di proprietà o possesso in capo allo Stato e pertanto non sussiste alcun titolo demaniale che giustifichi l’autotutela ex art. 823 c.c.”;
- la sentenza del Tribunale di Lecce n. 106/1990, riguardante “una negatoria servitutis , iniziata nel 1970 dalla prof.ssa CA contro il confinante … e non un’azione di accertamento della proprietà”, non afferma “affatto che l’immobile “appartiene storicamente al Demanio” ma l’esatto opposto e cioè che la torre fu sdemanializzata nel 1865”;
- peraltro, “a pag.7 della suddetta sentenza si afferma altresì che il possesso della famiglia CA è stato provato in maniera certa dal 1953”;
- “il rigetto dell’ actio negatoria non fa stato circa il diritto di proprietà”;
- la sentenza n. 106/1990, nella parte in cui si afferma incidentalmente che non vi è prova della proprietà CA, è la risultante di fuorvianti rappresentazioni in sede istruttoria.
3.2. Con il ricorso n. 667/2023 l’avv. GE CA ha formulato le seguenti censure:
- “ Nullità assoluta ai sensi dell’art. 21 septies L.241/1990 - violazione dell’art.823 c.c ”, dal momento che “nessuna norma consente alla P.A. di esercitare il potere di autotutela possessoria nei confronti di un fabbricato risultante privato nei pubblici registri”;
- “ Carenza dei presupposti di legge - difetto di motivazione - difetto di istruttoria ”, atteso che il “potere di autotutela possessoria è stato esercitato in maniera vessatoria al fine di aggirare surrettiziamente le risultanze dei registri immobiliari … è stato vessatoriamente esercitato oltre ogni ragionevole limite temporale … controparte non ha minimamente motivato le presunte ragioni di urgenza che l’hanno spinta ad utilizzare il potere di autotutela e non vi è alcuna destinazione del bene a pubblico uso o servizio”;
- “ Irragionevolezza - sviamento di potere ”, con particolare riferimento al fatto che “l’Agenzia del Demanio … non ha alcun titolo attestante la pretesa demanialità del fabbricato”;
- “ Irragionevolezza - violazione dell’affidamento qualificato ”, tenuto conto che i “privati hanno pacificamente e pubblicamente esercitato il possesso in maniera ininterrotta da oltre 115 anni, in virtù di titoli regolarmente trascritti”;
- “ Violazione dei principi di correttezza e buona fede – vessatorietà ”, dal momento che “nel 2017 l’Agenzia del Demanio ha effettuato unilateralmente un sopraluogo dall’esterno della proprietà, all’insaputa della prof.ssa CA e senza preventivamente avvisarla ai sensi della l. 241/90”.
4. I ricorsi sono fondati nei termini e nei limiti appresso indicati.
4.1. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione articolata dall’Amministrazione resistente, dal momento che l’impugnazione è oggettivamente volta (oltre che espressamente riferita dalla parte ricorrente) all’annullamento degli atti autoritativi con cui l’Agenzia del demanio ha esercitato i propri poteri di autotutela esecutiva, nel mentre le vicende proprietarie e la correlata posizione possessoria assumono rilevanza meramente incidentale: “ ove il comportamento della P.A. si concreti in un'attività di carattere meramente materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi, di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, sussiste e deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con conseguente riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. U, 19/02/2024, n. 4409; Cass., Sez. U, 11/11/2019, n. 29087; Cass., Sez. U, 13/12/2018, n. 32364) ” (Cassazione civile, Sez. un., 26.12.2024, n. 34501); “ Ove l'oggetto della controversia sia incentrato sulla legittimità, o meno, del potere di autotutela esecutiva esercitato dalla P.A. resistente con l'ordinanza impugnata ex art. 823 c.c. , la giurisdizione va riconosciuta in capo al G.A., posto che la delibazione sulla proprietà pubblica del bene rileva quale mero presupposto per il corretto esercizio del potere amministrativo e, in quanto tale, può essere effettuata dal G.A. incidenter tantum ai sensi dell' art. 8, comma 2, c.p.a. ” (Tar Lazio Roma, Sez. III, 3.11.2021, n. 11236).
4.2. Ciò premesso, occorre, innanzi tutto, rilevare che le note dirigenziali prot. n.12321 e n. 12318 del 15.6.2021 (che non avevano costituito oggetto di specifica impugnazione con il ricorso straordinario e sono state irritualmente attratte nella domanda di annullamento formulata con il ricorso in riassunzione n. 471/2024) sono state superate dai successivi provvedimenti prot. n. 20781 del 29.10.2021 e prot. 22040 del 18.11.2021, recanti il rigetto del ricorso gerarchico e dell'istanza di annullamento in autotutela.
Invero, si tratta di provvedimenti non meramente confermativi, che hanno reiterato l’ingiunzione al rilascio della Torre all’esito del complessivo riesame della vicenda e in forza di nuovi assunti motivazionali.
Ne consegue che l’interesse impugnatorio, quanto al ricorso rubricato sub n. 471/2024, deve ritenersi correlato in via esclusiva ai predetti provvedimenti prot. 20781 del 29.10.2021 e prot. 22040 del 18.11.2021.
4.3. Inoltre, si deve osservare che alla sig.ra VI CA, nel ricorso n. 471/2024, deve essere riconosciuta unicamente la qualità di cointeressata, quale erede della sig.ra EO CA, non avendo questa proposto l’originario ricorso straordinario, oggetto di successive riassunzioni, unitamente all’avv. GE CA.
4.4. Dall’esame dei contenuti motivazionali delle note dirigenziali prot. n. 12321 e n. 12318 del 15.6.2021, impugnate con il ricorso 471/2024, e della nota prot. n. 9261 del 24.5.2023, impugnata con il ricorso 667/2023, emerge che le relative intimazioni al rilascio della Torre sono giustificate in forze delle statuizioni contenute in molteplici provvedimenti del giudice ordinario, e in particolare:
- nella sentenza n. 106/90, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Lecce ha respinto non soltanto la domanda della sig.ra EO CA nei confronti del confinante, ma anche l’azione di rivendicazione di cui all’art. 948 c.c. proposta in via riconvenzionale da quest’ultimo, affermando che “ Presupposto di entrambe le azioni è il diritto di proprietà, per cui entrambe le parti avevano l’onere di provare l’esistenza di un titolo di proprietà in proprio favore. Tale prova non è stata fornita . ..”;
- nell’ordinanza del 28.01.2022 (Proc. RG n. 9528/2021), con cui il Tribunale di Lecce ha denegato la tutela possessoria per inesistenza del fumus boni iuris , in accoglimento dell’eccezione con cui l’Amministrazione ha fatto valere l’assenza di titolarità dell’immobile in capo al ricorrente;
- nell’ordinanza del 25.07.2022 (Proc. RG n. 1150/2022), resa in sede di reclamo, con cui il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento di primo grado, sulla base delle emergenze documentali e dell’esito del pregresso giudicato, negando che l’avv. CA potesse vantare qualsivoglia titolo di proprietà, espressamente affermando che “ l’affannosa rincorsa del reclamante tesa a dimostrare di essere proprietario dell’immobile … e che è stato oggetto di specifico scrutinio nelle richiamate sentenze è affatto destituita di fondamento ”.
4.5. Ora, se per un verso è vero che la sentenza che ha segnato la presente vicenda, e cioè la sentenza del Tribunale di Lecce n. 106/1990, pedissequamente richiamata in tutti i successivi pronunciamenti giurisdizionali, afferma che non vi è la prova che la sig.ra EO CA (dante causa dell’avv. GE CA) fosse proprietaria della Torre, né a titolo derivativo, né a titolo originario, è però altrettanto vero che nella medesima sentenza non è contenuta alcuna statuizione che valga ad accertare, all’attualità, l’appartenenza della Torre al demanio marittimo.
Al contrario, nella predetta sentenza è incidentalmente precisato che “ La torre dell’alto lido, come ammesso dall’amministrazione dell’agricoltura e foreste, si trovava in stato di secolare abbandono e in realtà era inidonea non solo all’uso pubblico ma a qualsiasi uso, anche perché le tre tomolate di terreno che originariamente la contornavano erano state divise tra i confinanti CA e i danti causa dei RZ per cui la torre rimaneva interclusa dal lato terra ed a strapiombo sul mare: si era venuta a creare una sdemanializzazione tacita con ingresso del bene nel patrimonio dello stato, il che rendeva possibile l’usucapione da parte dei privati” (pag.16).
E’ pertanto evidente che i provvedimenti impugnati sono inficiati sotto il profilo istruttorio e motivazionale dalla omessa individuazione del titolo fondante la proprietà demaniale dei beni, che pure costituisce presupposto necessario per l’esercizio del potere di autotutela esecutiva, a tal fine non potendo utilmente farsi riferimento alla predetta sentenza del Tribunale di Lecce, che invero nulla statuisce in ordine all’appartenenza della Torre al demanio al momento dell’esercizio del potere di cui all’art. 823 c.c., e che, anzi, a ben vedere, reca una statuizione di segno contrario, in cui si rileva l’avvenuta “sdemanializzazione” della Torre e la sua appartenenza al “patrimonio dello stato”.
4.6. Vero è che i poteri di autotutela esecutiva possono essere astrattamente esercitati anche per tutelare i beni del patrimonio indisponibile e però - anche a volere prescindere dal fatto che nei provvedimenti impugnati non vi è alcuna indicazione in tal senso - deve essere comunque essere ravvisabile, nei fatti, il presupposto della destinazione del bene allo svolgimento di un servizio pubblico.
Nel caso in esame, tale presupposto non sussiste, sicché non era comunque possibile esercitare l’autotutela esecutiva: “ Laddove il bene oggetto di tutela recuperatoria non appartenga - come nel caso di specie - al demanio necessario, inoltre, la mera presenza di un atto amministrativo di destinazione al patrimonio indisponibile non assume carattere dirimente ai fini dell'esercizio dell'autotutela di cui all'art. 823 c.c., richiedendosi altresì l'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio. La giurisprudenza amministrativa è al riguardo pacifica nel ritenere che: "La res pubblica, non appartenente al demanio necessario, assume il regime giuridico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio a due concorrenti condizioni: la presenza della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio; nonché (congiuntamente) l'effettiva ed attuale destinazione del bene a pubblico servizio (cfr., Cass. Civ. S.U.,25 marzo 2016 n. 6019; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2019 n. 513; Cass. Civ., S.U., 28 giugno 2006 n. 14685). 7.3 Discende a corollario che, in assenza dell'effettiva ed attuale utilizzazione in conformità della destinazione ad esso impressa, la determinazione amministrativa di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio non è sufficiente per l'esercizio del potere previsto all'art. 823, comma 2, c.c. (cfr. Cass. Civ., S.U.,15 luglio 1999 n. 391)" (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, 13 gennaio 2022, n. 2620; T.A.R. Sicilia - Catania, 3 dicembre 2020, n. 3242) ” (T.A.R. Bolzano, Sez. I, 10.1.2025, n. 3).
4.7. Per le anzi dette ragioni i ricorsi riuniti devono essere accolti nei limiti dell’interesse dell’avv. GE CA, con il conseguente annullamento delle note dirigenziali prot. 20781 del 29.10.2021 e prot. 22040 del 18.11.2021, impugnate con il ricorso n. 471/2024, e della nota prot. n. 9261 del 24.5.2023, impugnata con il ricorso n. 667/2023.
Resta impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di attivare gli ordinari rimedi di tutela dinanzi al Giudice ordinario.
5. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
- riunisce il ricorso n. 667/2023 e il ricorso n. 471/2024;
- accoglie il ricorso n. 667/2023 nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota dirigenziale prot. n. 9261 del 24.5.2023;
- accoglie il ricorso n. 471/2024 nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le note dirigenziali prot. 20781 del 29.10.2021 e prot. 22040 del 18.11.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
VI IA, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IA | NI SC |
IL SEGRETARIO