Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 762/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
17.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 762/2023 avente ad oggetto: anticipazione pensione di vecchiaia per invalidità superiore all'80%
TRA
nato a [...] M.mo il 18.01.1961, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Marino con studio in Scalea alla Via 25 Aprile 12, presso il quale è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Arlotta ed elettivamente domiciliata in Paola, presso la locale Agenzia , sita in via Ippocrate. CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
territorialmente competente per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dell'80% ex L.
222/84, ai fini della concessione della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D. Lgs. n. 503 del
1992, art. 1, comma 8. Tale domanda veniva respinta con provvedimento del 02.01.2023, con cui l' comunicava che la richiedente non era stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore CP_2
all'80% e, pertanto, non poteva usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia.
Avverso tale provvedimento, la parte ricorrente presentava ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale in data 18.01.2023, respinto con provvedimento del 21.03.2023. CP_1
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di essere affetta da plurime patologie invalidanti, nonché il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per la concessione del beneficio richiesto.
Parte ricorrente ha pertanto richiesto, previa nomina di CTU medico-legale, l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dell'80%. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, CP_1
con vittoria delle spese di lite.
A seguito della CTU medico-legale la causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Il punto oggetto di contestazione attiene nel caso di specie alla sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per percepire la pensione anticipata di vecchiaia, cioè un grado di invalidità in misura superiore all'ottanta per cento.
Nel caso di specie il nominato CTU, Dott. le cui conclusioni sono pienamente Persona_1
condivisibili perché puntualmente motivate sulla scorta della documentazione in atti e dei parametri medico-legali di riferimento, ha accertato che la ricorrente è affetta da " depressione maggiore in soggetto con modificazioni cognitive di grado non psicotico (con punteggio scala H:24); poligobulia;
cardiopatia sclero-ipertensiva con disfunzione VS (giudicato in classe NYHA III in sede specialistica cardiologica); diabete mellito tipo II (non insulino trattato); ipertrofia prostatica;
spalla dx dolorosa con sofferenza del t. sottoscapolare e CLB con segni di conflitto subacromiale;
artrosi acromion claveare;
poliposi del colon (già sottoposto a polipectomia) e diverticoli del sigma".
Il CTU ha evidenziato come tale quadro clinico determini una significativa limitazione della capacità lavorativa, rilevando come “Di prioritario rilievo invalidante ritengo sia il quadro depressivo, per come complessivamente indicato nella refertazione psichiatrica, che riporta come principale definizione diagnostica “depressione maggiore”. Per come indicato nella relazione allegata il soggetto ha ripercussioni non solo in termini di ansia e stabile deflessione dell'umore ma anche riflessi sulla vita di relazione, sociale e lavorativa, con perdita di interessi, anedonia, riduzione di attenzione, memoria e performances cognitive." e che tale stato clinico sia ulteriormente aggravato dalla condizione di “poliglobulia, condizione che notoriamente determina una progressiva sintomatologia connotata da sensazione di stanchezza/spossatezza, dispnea, arrossamento, disestesie, cefalea, sudorazioni, ecc, sino a quando poi il soggetto non si vede costretto a sottoporsi
(periodicamente) a salasso terapeutico. Di significativa importanza anche la patologia cardiaca (di recente giudicata in sede specialistica in III classe NYHA) ma anche la artropatia alla spalla
Sulla base di tali elementi, il CTU ha concluso che parte ricorrente presenta patologie che giustificano una riduzione della capacità di lavoro nella misura dell'80% in generiche attività di lavoro, con decorrenza dal 07.12.2022, data coincidente con la presentazione della domanda amministrativa.
Non è stato specificatamente contestato dall' il possesso del requisito contributivo in capo alla CP_1
parte ricorrente per usufruire della pensione richiesta.
Per questi motivi
, va accolta la domanda del ricorrente, con il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata ex D.Lgs. 503/1992 art. 1 comma 8, a far data dalla prima finestra utile successiva al
07.12.2022 (data della domanda amministrativa), oltre accessori sui ratei arretrati nei limiti di legge.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marino, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per le medesime ragioni vanno inoltre poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate CP_1
con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 [...]
della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla prima finestra utile Parte_1
successiva al 07.12.2022, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marino dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Paola, 20.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso