Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 374
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'ingiunzione per non essere proprietario del veicolo

    La Corte ha ritenuto che la mancata trascrizione della vendita al PRA non è un vizio di validità dell'atto di trasferimento, ma un mero adempimento pubblicitario. La prova della cessione, fornita tramite dichiarazione autenticata del liquidatore della Società_2 S.p.a., è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il trasferimento di proprietà dal 20.04.2016. Inoltre, la società appellata non ha contestato la veridicità della dichiarazione né ha agito penalmente, nonostante ne fosse a conoscenza dal 2021.

  • Accolto
    Validità del trasferimento di proprietà nonostante mancata trascrizione al PRA

    La Corte ha ritenuto che la mancata trascrizione al PRA non inficia la validità del trasferimento di proprietà, essendo la dichiarazione di vendita autenticata sufficiente a provare la cessione del veicolo. La società contribuente non può invocare la mancata trascrizione come motivo di esenzione, in quanto era suo onere provvedere all'adempimento. Inoltre, la mancata contestazione formale della dichiarazione di vendita da parte della società contribuente depone a favore della sua validità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 374
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 374
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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