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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1409/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia N. 1 20124 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4361/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17- 738206482306 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: Nel merito: accogliere il ricorso in appello ivi proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con particolare riguardo al capo relativo all'annullamento dell'Ingiunzione di Pagamento n. ING
17-738206482306 del 4 maggio 2022. Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.
Appellato: Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia - Milano
- previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto annullare l'Ingiunzione di Pagamento n. ING 17 – 738206482306 della tassa automobilistica relativa al veicolo targa Targa_1 – ANNO 2017 a carico di Resistente_1 di Resistente_1 Si chiede la condanna della controparte al pagamento dei compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso ingiunzione di pagamento emessa da Regione Lombardia relativamente a tassa automobilistica per l'anno 2017.
La vertenza concerne la riscossione della tassa automobilistica relativa all'autovettura targata Targa_1
In sede di ricorso la società contribuente sosteneva l'illegittimità dell'ingiunzione trattandosi di veicolo del quale non era proprietaria, tale essendo invece Società_2 S.p.a. in liquidazione, come da ispezione PRA che produceva.
Regione Lombardia si costituiva in giudizio producendo atto di “compravendita” tra la ricorrente e la cedente Società_2 S.p.a. in liquidazione, rappresentato da “dichiarazione di vendita” verbale del 20.04.2016 sottoscritta dal solo legale rappresentante di quest'ultima.
La Corte adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che, dalla ispezione al PRA prodotta in giudizio, proprietario della vettura risulta essere Società_2 in liquidazione. Aggiungeva che l'atto di cessione prodotto dall'Ufficio non è idoneo a trasferire la proprietà del veicolo in assenza di registrazione al PRA. Del resto la ricorrente, che svolge l'attività di venditore di auto, avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione del tributo.
Appella Regione Lombardia sostenendo che la trascrizione al PRA non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma è solo un mezzo di pubblicità che può essere vinto con qualsiasi mezzo di prova;
nel caso specifico, ha prodotto l'atto di compravendita redatto e autenticato davanti al notaio sulla base delle dichiarazioni rese dal liquidatore di Società_2 S.p.a., non contestate da parte contribuente. Ritiene mera ipotesi la possibilità che la società contribuente potesse attivare la procedura per ottenere l'esenzione del pagamento del tributo ex art. 44 comma 12 Legge Regionale 10/2003. Aggiunge che l'analogo contenzioso per l'anno 2018 in primo grado è stato deciso in favore della Regione. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga confermato il proprio operato, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la società contribuente premettendo che la sentenza è validamente motivata. Nel merito osserva che l'omessa registrazione priva di valore legale l'atto di vendita disposto in maniera unilaterale e arbitraria da Società_2 in liquidazione, La trascrizione della vendita al Pubblico Registro Automobilistico è un requisito per la validità ed efficacia del trasferimento e non un mero mezzo di pubblicità, essendo il PRA l'unico ente preposto a rilasciare il certificato attestante la proprietà di un bene mobile registrato. A maggior ragione considerato che Resistente_1 Sas di Resistente_1 non ha mai prestato consenso alla compravendita, della quale nemmeno era a conoscenza. Evidenzia che non è stata stipulata alcuna scrittura privata, avendo Società_2 S.p.a. rilasciato avanti al notaio una mera dichiarazione di vendita, cui l'appellata non ha partecipato e che non ha sottoscritto. Precisa di non avere agito penalmente trattandosi di atto non a propria conoscenza. Ribadisce da ultimo di non avere alcun interesse a sottacere il trasferimento di proprietà, dato che in quanto commerciante di autoveicoli avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione dalla tassa. Chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Il 22.12.2025 Regione Lombardia deposita sentenza 1457/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Lombardia nel giudizio afferente il 2018 a sé favorevole.
Il 23.12.2025 Regione Lombardia deposita memoria illustrativa ribadendo che la trascrizione al PRA non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, come riportato anche dalla sentenza 1457/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia nel giudizio afferente il 2018. Detta decisione ha anche evidenziato che la parte, seppure a conoscenza delle dichiarazioni rese da Società_2 S.p.a. almeno dal 25.11.2021, non ne ha mai allegato né provato la non veridicità con querela di falso o altra azione legale.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 5 comma 32 DL 953/1982 dispone che al pagamento della tassa di circolazione (possesso) dei veicoli sono tenuti coloro che “risultano essere proprietari… dal pubblico registro automobilistico”. Peraltro, ad iniziare dalla sentenza n. 164/1993 della Corte Costituzionale, è costante l'orientamento giurisprudenziale per il quale la norma in realtà “non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione”, in quanto “pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso (tra le tante: Cass., Sez. 1°, 29 agosto 1997, n. 8176; Cass., Sez. 1°, 24 luglio 1999, n. 8025; Cass., Sez. 5°, 28 aprile 2006, n. 10011; Cass., Sez. 5°, 27 aprile 2016, n. 8373; Cass., 6°-5, 10 aprile 2018, n. 8737; Cass., Sez. 6°-5, 1 luglio 2020, n. 13351), a mezzo di documenti di data certa (Cass., Sez. 1°, 4 novembre 1997, n. 10794; Cass., Sez. 6°-5, 31 gennaio 2019, n. 3040; Cass., Sez. 5°, 2 agosto 2023, n.
23541)” (Cass. Civ., Sez. Trib., 29060/2024).
A sua volta, l'art. 94 D.Lgs. 285/1992 dispone che ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa
“è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico” per la sua applicazione, confermando pertanto che le risultanze del PRA comportano “una presunzione relativa circa la titolarità dei veicoli ivi iscritti, superabile dalla prova contraria a mezzo di documenti aventi "data certa" con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario", laddove per “idonea documentazione" si intendono “gli atti e i documenti, "di data certa", attestanti il venir meno dei richiamati presupposti”, tra i quali sono ricompresi “C) atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme di legge” (Cass. Civ., Sez. Trib., 29060/2024). Con l'ulteriore specificazione che, ai sensi dell'art. 13 RD
1814/1927, “Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata”.
Nel caso in esame, a fronte dell'ispezione del PRA che individua quale proprietario del veicolo Società_2
S.p.a. in liquidazione, Regione Lombardia ha prodotto il certificato di proprietà dell'autoveicolo targato Targa_1 che nella pagina posteriore riporta che il veicolo “è stato verbalmente venduto ad Resistente_1 sas – Indirizzo_1 – 200336 Desio” come da dichiarazione sottoscritta a Desio il 20.04.2016 dall'avv. Nominativo_1 “quale liquidatore della Società_2 SPA in liquidazione con sede in Milano, Indirizzo_2”, corredata da certificazione notarile con la quale il dott. Nominativo_2 “notaio in Desio ” attesta che detta “dichiarazione di vendita” è stata sottoscritta in sua presenza.
A fronte di tale documentazione e della sua rilevanza ai fini probatori (alla luce della normativa sopra citata) deve ritenersi dimostrato che dal 20.04.2016 la proprietà del veicolo sia stata trasferita ad Resistente_1 S.a. s., di conseguenza soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica. Né in senso contrario vale la circostanza che la cessione non risulti nel registro del PRA, considerato altresì che ai sensi dell'art. 94 L.
285/1992 la trascrizione dell'atto di acquisto deve avvenire “su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata”, dunque la società contribuente non può fondare le proprie istanze sulla mancata esecuzione di un adempimento che era suo onere porre in essere.
Deve anche aggiungersi che, sebbene il trasferimento della proprietà a proprio favore le sia noto quanto meno dal 2021, la società appellata non ha avanzato alcuna formale contestazione alle risultanze documentali, a titolo esemplificativo agendo in sede penale al fine di rilevare la falsità della dichiarazione resa e sottoscritta dal liquidatore di Società_2 S.p.a. davanti ad un notaio (pubblico ufficiale). Ulteriore elemento valutabile – sia pure quale mera presunzione – è la circostanza che la dichiarazione sia stata resa dal venditore il 20.04.2016 davanti ad un notaio a Desio, località in cui ha la propria sede Resistente_1 S.a. s., e non a Milano, dove ha sede Società_2 S.p.a. in liquidazione.
Stante la particolare incertezza della fattispecie - la normativa, così strutturata, rende effettivamente possibile il trasferimento della proprietà di un autoveicolo all'insaputa dell'acquirente - sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 15 comma 2 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello della Regione e per l'effetto dichiara legittima l'ingiunzione di pagamento. Spese compensate.
Milano, 16 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CA Vicini AN ZI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1409/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia N. 1 20124 Milano MI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4361/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 06/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17- 738206482306 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: Nel merito: accogliere il ricorso in appello ivi proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con particolare riguardo al capo relativo all'annullamento dell'Ingiunzione di Pagamento n. ING
17-738206482306 del 4 maggio 2022. Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.
Appellato: Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia - Milano
- previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto annullare l'Ingiunzione di Pagamento n. ING 17 – 738206482306 della tassa automobilistica relativa al veicolo targa Targa_1 – ANNO 2017 a carico di Resistente_1 di Resistente_1 Si chiede la condanna della controparte al pagamento dei compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso ingiunzione di pagamento emessa da Regione Lombardia relativamente a tassa automobilistica per l'anno 2017.
La vertenza concerne la riscossione della tassa automobilistica relativa all'autovettura targata Targa_1
In sede di ricorso la società contribuente sosteneva l'illegittimità dell'ingiunzione trattandosi di veicolo del quale non era proprietaria, tale essendo invece Società_2 S.p.a. in liquidazione, come da ispezione PRA che produceva.
Regione Lombardia si costituiva in giudizio producendo atto di “compravendita” tra la ricorrente e la cedente Società_2 S.p.a. in liquidazione, rappresentato da “dichiarazione di vendita” verbale del 20.04.2016 sottoscritta dal solo legale rappresentante di quest'ultima.
La Corte adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che, dalla ispezione al PRA prodotta in giudizio, proprietario della vettura risulta essere Società_2 in liquidazione. Aggiungeva che l'atto di cessione prodotto dall'Ufficio non è idoneo a trasferire la proprietà del veicolo in assenza di registrazione al PRA. Del resto la ricorrente, che svolge l'attività di venditore di auto, avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione del tributo.
Appella Regione Lombardia sostenendo che la trascrizione al PRA non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma è solo un mezzo di pubblicità che può essere vinto con qualsiasi mezzo di prova;
nel caso specifico, ha prodotto l'atto di compravendita redatto e autenticato davanti al notaio sulla base delle dichiarazioni rese dal liquidatore di Società_2 S.p.a., non contestate da parte contribuente. Ritiene mera ipotesi la possibilità che la società contribuente potesse attivare la procedura per ottenere l'esenzione del pagamento del tributo ex art. 44 comma 12 Legge Regionale 10/2003. Aggiunge che l'analogo contenzioso per l'anno 2018 in primo grado è stato deciso in favore della Regione. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga confermato il proprio operato, con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la società contribuente premettendo che la sentenza è validamente motivata. Nel merito osserva che l'omessa registrazione priva di valore legale l'atto di vendita disposto in maniera unilaterale e arbitraria da Società_2 in liquidazione, La trascrizione della vendita al Pubblico Registro Automobilistico è un requisito per la validità ed efficacia del trasferimento e non un mero mezzo di pubblicità, essendo il PRA l'unico ente preposto a rilasciare il certificato attestante la proprietà di un bene mobile registrato. A maggior ragione considerato che Resistente_1 Sas di Resistente_1 non ha mai prestato consenso alla compravendita, della quale nemmeno era a conoscenza. Evidenzia che non è stata stipulata alcuna scrittura privata, avendo Società_2 S.p.a. rilasciato avanti al notaio una mera dichiarazione di vendita, cui l'appellata non ha partecipato e che non ha sottoscritto. Precisa di non avere agito penalmente trattandosi di atto non a propria conoscenza. Ribadisce da ultimo di non avere alcun interesse a sottacere il trasferimento di proprietà, dato che in quanto commerciante di autoveicoli avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione dalla tassa. Chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Il 22.12.2025 Regione Lombardia deposita sentenza 1457/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Lombardia nel giudizio afferente il 2018 a sé favorevole.
Il 23.12.2025 Regione Lombardia deposita memoria illustrativa ribadendo che la trascrizione al PRA non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, come riportato anche dalla sentenza 1457/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia nel giudizio afferente il 2018. Detta decisione ha anche evidenziato che la parte, seppure a conoscenza delle dichiarazioni rese da Società_2 S.p.a. almeno dal 25.11.2021, non ne ha mai allegato né provato la non veridicità con querela di falso o altra azione legale.
Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 5 comma 32 DL 953/1982 dispone che al pagamento della tassa di circolazione (possesso) dei veicoli sono tenuti coloro che “risultano essere proprietari… dal pubblico registro automobilistico”. Peraltro, ad iniziare dalla sentenza n. 164/1993 della Corte Costituzionale, è costante l'orientamento giurisprudenziale per il quale la norma in realtà “non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione”, in quanto “pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso (tra le tante: Cass., Sez. 1°, 29 agosto 1997, n. 8176; Cass., Sez. 1°, 24 luglio 1999, n. 8025; Cass., Sez. 5°, 28 aprile 2006, n. 10011; Cass., Sez. 5°, 27 aprile 2016, n. 8373; Cass., 6°-5, 10 aprile 2018, n. 8737; Cass., Sez. 6°-5, 1 luglio 2020, n. 13351), a mezzo di documenti di data certa (Cass., Sez. 1°, 4 novembre 1997, n. 10794; Cass., Sez. 6°-5, 31 gennaio 2019, n. 3040; Cass., Sez. 5°, 2 agosto 2023, n.
23541)” (Cass. Civ., Sez. Trib., 29060/2024).
A sua volta, l'art. 94 D.Lgs. 285/1992 dispone che ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa
“è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico” per la sua applicazione, confermando pertanto che le risultanze del PRA comportano “una presunzione relativa circa la titolarità dei veicoli ivi iscritti, superabile dalla prova contraria a mezzo di documenti aventi "data certa" con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario", laddove per “idonea documentazione" si intendono “gli atti e i documenti, "di data certa", attestanti il venir meno dei richiamati presupposti”, tra i quali sono ricompresi “C) atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme di legge” (Cass. Civ., Sez. Trib., 29060/2024). Con l'ulteriore specificazione che, ai sensi dell'art. 13 RD
1814/1927, “Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata”.
Nel caso in esame, a fronte dell'ispezione del PRA che individua quale proprietario del veicolo Società_2
S.p.a. in liquidazione, Regione Lombardia ha prodotto il certificato di proprietà dell'autoveicolo targato Targa_1 che nella pagina posteriore riporta che il veicolo “è stato verbalmente venduto ad Resistente_1 sas – Indirizzo_1 – 200336 Desio” come da dichiarazione sottoscritta a Desio il 20.04.2016 dall'avv. Nominativo_1 “quale liquidatore della Società_2 SPA in liquidazione con sede in Milano, Indirizzo_2”, corredata da certificazione notarile con la quale il dott. Nominativo_2 “notaio in Desio ” attesta che detta “dichiarazione di vendita” è stata sottoscritta in sua presenza.
A fronte di tale documentazione e della sua rilevanza ai fini probatori (alla luce della normativa sopra citata) deve ritenersi dimostrato che dal 20.04.2016 la proprietà del veicolo sia stata trasferita ad Resistente_1 S.a. s., di conseguenza soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica. Né in senso contrario vale la circostanza che la cessione non risulti nel registro del PRA, considerato altresì che ai sensi dell'art. 94 L.
285/1992 la trascrizione dell'atto di acquisto deve avvenire “su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata”, dunque la società contribuente non può fondare le proprie istanze sulla mancata esecuzione di un adempimento che era suo onere porre in essere.
Deve anche aggiungersi che, sebbene il trasferimento della proprietà a proprio favore le sia noto quanto meno dal 2021, la società appellata non ha avanzato alcuna formale contestazione alle risultanze documentali, a titolo esemplificativo agendo in sede penale al fine di rilevare la falsità della dichiarazione resa e sottoscritta dal liquidatore di Società_2 S.p.a. davanti ad un notaio (pubblico ufficiale). Ulteriore elemento valutabile – sia pure quale mera presunzione – è la circostanza che la dichiarazione sia stata resa dal venditore il 20.04.2016 davanti ad un notaio a Desio, località in cui ha la propria sede Resistente_1 S.a. s., e non a Milano, dove ha sede Società_2 S.p.a. in liquidazione.
Stante la particolare incertezza della fattispecie - la normativa, così strutturata, rende effettivamente possibile il trasferimento della proprietà di un autoveicolo all'insaputa dell'acquirente - sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 15 comma 2 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello della Regione e per l'effetto dichiara legittima l'ingiunzione di pagamento. Spese compensate.
Milano, 16 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CA Vicini AN ZI