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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1399/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262298 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 262298 del 22.11.2024 (all.1), ricevuto in data 28.12.2024, con il quale il Comune di Messina ha chiesto la somma di €.1845,00, relativa al saldo Tari 2024, per l'utenza n.407730, inerente l'immobile sito in Messina, Indirizzo_1. Nominativo_1 n° 52.
La ricorrente ha esposto che l'immobile per cui il Comune chiede il pagamento della tassa rifiuti riguarda l'ex esercizio commerciale “ Nominativo_2 di Società_1 snc ”, che risulta essere chiuso e non più attivo da oltre un ventennio e che a seguito della ricezione dell'avviso si era immediatamente attivata lamentando quanto indicato tramite e-mail (cfr. all.).
Il Comune di Messina costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso precisando che le deroghe alla tassazione nonché le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica in quanto i relativi presupposti devono essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Orbene l'art 1 comma 641 della legge n. 147 /13 afferma che “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”; il comma 642 afferma che “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
L'art 62 del d.lgs. 507/93 dispone che “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che “Con riferimento alla TARI, spetta al
Comune dimostrare la corretta determinazione della superficie imponibile, laddove incombe sul contribuente provare il proprio diritto a godere di esenzioni o riduzioni” (Cass. n. 4710/25).
Ed ancora la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “…il Collegio osserva che il presupposto impositivo della Tari risiede, ai sensi del comma 641 dell'art. 1 della legge 147/2013, nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La circostanza che non si sia dato luogo alla raccolta di rifiuti prodotti nella proprietà del contribuente non può pertanto motivare l'esenzione dal tributo. Come statuito recentemente dalla Suprema Corte, “L'imposta è dovuta, ai sensi della l. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. La debenza del tributo di cui si discorre, secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, sussiste dunque ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente” (Comm. trib. reg. Milano Lombardia sez.
XIII, 21/06/2022, n. 2651). Sulla base di quanto espostosi evince che, al fine di ottenere l'esenzione, la ricorrente avrebbe dovuto presentare specifica domanda, ovviamente accompagnata dalla necessaria documentazione probatoria al fine di consentire all'Ente impositore l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della eventuale sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del beneficio esonerativo;
prova, questa, che non si evince in atti dal semplice invio di una e- mail da parte della ricorrente all'ente impositore.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo e poste a carico del ricorrente in favore del resistente.
Si precisa che nel dispositivo - per errore dovuto ad un refuiso - non è stato indicato che le spese devono essere versate al resistente, essendo stato rigettato il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 400,00 oltre accessori se dovuti come per legge. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1399/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262298 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. 262298 del 22.11.2024 (all.1), ricevuto in data 28.12.2024, con il quale il Comune di Messina ha chiesto la somma di €.1845,00, relativa al saldo Tari 2024, per l'utenza n.407730, inerente l'immobile sito in Messina, Indirizzo_1. Nominativo_1 n° 52.
La ricorrente ha esposto che l'immobile per cui il Comune chiede il pagamento della tassa rifiuti riguarda l'ex esercizio commerciale “ Nominativo_2 di Società_1 snc ”, che risulta essere chiuso e non più attivo da oltre un ventennio e che a seguito della ricezione dell'avviso si era immediatamente attivata lamentando quanto indicato tramite e-mail (cfr. all.).
Il Comune di Messina costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso precisando che le deroghe alla tassazione nonché le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica in quanto i relativi presupposti devono essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Orbene l'art 1 comma 641 della legge n. 147 /13 afferma che “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”; il comma 642 afferma che “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
L'art 62 del d.lgs. 507/93 dispone che “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che “Con riferimento alla TARI, spetta al
Comune dimostrare la corretta determinazione della superficie imponibile, laddove incombe sul contribuente provare il proprio diritto a godere di esenzioni o riduzioni” (Cass. n. 4710/25).
Ed ancora la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “…il Collegio osserva che il presupposto impositivo della Tari risiede, ai sensi del comma 641 dell'art. 1 della legge 147/2013, nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La circostanza che non si sia dato luogo alla raccolta di rifiuti prodotti nella proprietà del contribuente non può pertanto motivare l'esenzione dal tributo. Come statuito recentemente dalla Suprema Corte, “L'imposta è dovuta, ai sensi della l. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. La debenza del tributo di cui si discorre, secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, sussiste dunque ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente” (Comm. trib. reg. Milano Lombardia sez.
XIII, 21/06/2022, n. 2651). Sulla base di quanto espostosi evince che, al fine di ottenere l'esenzione, la ricorrente avrebbe dovuto presentare specifica domanda, ovviamente accompagnata dalla necessaria documentazione probatoria al fine di consentire all'Ente impositore l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della eventuale sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione del beneficio esonerativo;
prova, questa, che non si evince in atti dal semplice invio di una e- mail da parte della ricorrente all'ente impositore.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo e poste a carico del ricorrente in favore del resistente.
Si precisa che nel dispositivo - per errore dovuto ad un refuiso - non è stato indicato che le spese devono essere versate al resistente, essendo stato rigettato il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 400,00 oltre accessori se dovuti come per legge. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca