Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02296/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2025, proposto da
TE IB, NA NO, LB US, RA AF, TO AL, EM AP, VA OL, ER SO, DA ON, SE RI, MA AR OL, SE RE, AO AB, LI De CI, IA D’ET, AN Di DO, MI AN, ID LC, LA TA, NI VA, NT ZA, AR RA, ER LO, DO MA, NA IA, AO NO LE, OR PA, PA LO, RB RM, IA ET, TA RE, EL PO, VA OS, SQ SA, MA IT, EB TI, MA CC, AR NT, CL LI, IA AN, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
nei confronti
AO ET, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
A) dell’illegittimità del diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - U.S.R. per il Veneto con nota in data 19 novembre 2025 prot. n. 36502, in ordine all’istanza di accesso agli atti in data 24 ottobre 2025 proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;
B) dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza in data 24 ottobre 2025 proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, i ricorrenti hanno chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto l’accesso ai seguenti atti: «1. Copia integrale degli elaborati di tutti i candidati che hanno sostenuto e superato la prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Veneto; 2. Copia integrale dei verbali di correzione e delle schede di valutazione di tutti i candidati che hanno sostenuto e superato la prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Veneto; 3. Copia integrale della documentazione e dei verbali con i quali sono stati definiti i criteri di valutazione della prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023.»
A giustificazione della richiesta di accesso, i ricorrenti hanno dichiarato: A) di avere partecipato in qualità di candidati al predetto concorso; B) di non avere superato la prova scritta; C) di avere promosso ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma, ai fini dell’annullamento dei provvedimenti di mancato superamento della prova scritta e dunque di esclusione dallo svolgimento della prova orale; D) di essere portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza e verifica degli atti della procedura concorsuale; E) che la documentazione è indispensabile ai fini della tutela in sede giudiziaria dinanzi al T.A.R. Lazio.
2. L’USR con provvedimento in data 19 novembre 2025 ha riscontrato l’istanza rispondendo che: A) i verbali recanti i criteri di valutazione delle prove sono consultabili sul sito istituzionale; B) è inammissibile la richiesta della copia integrale degli elaborati, dei verbali di correzione e delle schede di valutazione di tutti i candidati che hanno superato la prova scritta.
L’USR ha motivato tale giudizio di inammissibilità evidenziando nel provvedimento che: A) l’istanza è stata presentata in maniera collettiva e indistinta da quaranta candidati che assumono genericamente di non aver superato la prova scritta, per non aver raggiunto la soglia dei 70/100, senza specificare quale sia il punteggio ottenuto da ciascuno di essi; B) è evidente la finalità di attuare un controllo generalizzato, non distinguendosi altro interesse rispetto alla conoscenza di tutti elaborati, se non quello di andare a sindacare collettivamente, elaborato per elaborato, valutazione per valutazione l’agito amministrativo; C) accogliere l’istanza comporterebbe anche un ingiustificato aggravio a carico dell’amministrazione.
3. Con ricorso notificato e depositato in data 25 novembre 2025, i ricorrenti hanno impugnato il diniego all’accesso agli atti deducendo «Diritto di accesso agli atti. violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22/1 lett. b e 24 della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa» perché: A) nell’istanza di accesso agli atti, essi hanno precisato di aver adito il T.A.R. Lazio – Roma, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti di mancato superamento della prova scritta, ragion per cui essi sono titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso alla documentazione richiesta; B) la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di accesso agli elaborati dei vincitori dei concorsi pubblici, trattandosi di atti non riservati, da cui dipende la legittimità della procedura e la trasparenza dell’azione amministrativa; C) il fine perseguito non è quello di svolgere un sindacato collettivo, bensì quello di analizzare le modalità di correzione degli elaborati e delle relative schede di valutazione dei candidati risultati vincitori; D) l’istanza di accesso è finalizzata a verificare la correttezza e l’equità della valutazione comparativa, al fine di rilevare eventuali profili di disparità di trattamento, che possono essere accertati solo da un confronto tra le prove.
4. Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito, che ha depositato una memoria in data 12 gennaio 2026.
In data 23 gennaio 2026, i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
1. In limine litis , non può essere utilizzata la memoria di replica dei ricorrenti perché depositata in data 23 gennaio 2026, oltre il termine perentorio dimidiato a dieci giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2022, n. 5119).
2. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
3. Innanzitutto, non giova ai ricorrenti dedurre che le prove di concorso rientrano tra i documenti accessibili in forza del noto principio secondo cui, salvo i casi previsti dalla legge, vale la regola della piena ostensibilità delle stesse (Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 maggio 2024, n. 4093).
Infatti, l’accesso non solo deve riguardare atti o documenti che, per la loro qualità, sono suscettibili di essere ostesi, ma la relativa istanza deve essere sorretta, come prescritto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, da un interesse diretto, concreto e attuale, non potendosi prevedere un accesso generalizzato che ha come scopo il mero controllo dell’operato dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3599).
Osserva inoltre il Collegio che l’accesso richiesto dai ricorrenti non rientra tra le ipotesi di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, che è azionabile da chiunque, senza la previa dimostrazione di un interesse, concreto e attuale in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazioni in tal senso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 7675).
Infatti: A) gli stessi ricorrenti hanno espressamente proposto l’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990; B) ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lett. a), l’accesso civico generalizzato “è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia” ; C) ricade in tale ipotesi l’interesse privato di ciascun candidato alla protezione dei propri dati personali che si possono ricavare sia dalle prove d’esame svolte nell’ambito di concorsi pubblici, sia dagli atti del procedimento di valutazione delle stesse.
4. Non giova ai ricorrenti nemmeno avere dato atto, nell’istanza di accesso, della pendenza di un contenzioso da essi azionato presso il T.AR. Lazio, sede di Roma, avverso gli atti della procedura concorsuale, atteso che: A) secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa «L’accesso difensivo richiede la necessaria strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, la quale si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi» (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 luglio 2025, n. 6014); B) la mera allegazione, contenuta nell’istanza di accesso, della pendenza presso il T.A.R. Lazio dell’anzidetto contenzioso non è sufficiente a soddisfare tale onere, atteso che «In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare» (Consiglio di Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4); C) da questo punto di vista, l’istanza di accesso non contiene la dimostrazione per cui la documentazione richiesta è funzionale alla difesa in giudizio; D) avuto riguardo al tenore letterale dell’istanza di accesso, al fatto che sia stata proposta collettivamente da quaranta soggetti e al fatto che abbia per oggetto una documentazione massiva, è condivisibile la conclusione alla quale, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, è pervenuta l’Amministrazione, secondo cui detta istanza si palesa come preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’USR e, come tale, è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
5. In conclusione, il ricorso va respinto alla luce dell’inammissibilità dell’istanza di accesso alla quale è conseguito il provvedimento qui impugnato.
In applicazione della regola della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare a favore del Ministero dell’istruzione e del merito le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00# (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
RE LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE LA | Ida RA |
IL SEGRETARIO