Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2002, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA D043 07/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT IANO Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3574/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Dott. ES TRIFONE Consigliere Cron. 10089 Consigliere 991 Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 08/11/01 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREM UFFICIO SEN TENZA Richiesta copia, stuc IL SOLE 24 OR dal Sig. sul ricorso proposto da: 155 per diritti L PI SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 26 MAR. 2002 IL CANCE ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato ROSTELLI LUCIANA, che lo difende unitamente all'avvocato PERSICH REGINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
€0,77 £1500 CANCELLERIA
contro
CONDOMINIO DI VIA BURANELLO 2 GENOVA, in persona elettivamentedell'Amministratore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA G RENI 2, presso 10 studio dell'avvocato NICOLOSI MARCO, che lo difende unitamente all'avvocato FRUGONE STEFANO, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
1897 avversO la sentenza n. 948/97 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione terza emessa il 1812/1997, depositata il 27/12/97; RG.1088/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva dell'II.II.88 il Tribu- nale di Genova dichiarava risolto per colpa di CA ES il contratto stipulato con il condominio in via Buranello 2 avente ad oggetto la installazione di un ascensore, convalidava i sequestri conservativi chiesti dal Condominio, rigettava la richiesta di danni proposta dallo stesso condominio. Con altra sentenza parziale del 21.3.92 lo stesso Tribunale condannava il CA alla restituzione della somma di lire 6.050.000, quale differenza tra quanto versatogli ed il valore delle opere murarie eseguite dallo stesso CA. Con sentenza definitiva del 19.4.95 il Tribunale condannava il CA a pagare al condomi - nio, а titolo di danni, la somma di lire 13.372.000, oltre accessori. Avverso dette sentenze proponeva impugnazione il CA chiedendone la riforma, mentre il Condominio, in 2 via incidentale, chiedeva il pagamento ulteriore di lire 4.500.000, a titolo di penale, oltre interessi. La Corte di Appello di Genova con sentenza del 27.12.97 rigettava i gravami compensando le spese in ragione della metà e ponendo il residuo a carico del- 1'appellante. Motivava, tra l'altro, la Corte che andava disatte- la eccezione di carenza di legittimazione attiva del sa condominio e per esso del suo amministratore, in quanto dalle delibere condominiali si evinceva chiaramente che l'amministratore era stato debitamente autorizzato ad esercitare azioni legali nei confronti del CA per i danni conseguenti alla mancata installazione del- l'ascensore e ciò ben prima del sorgere della lite. Comunque, l'assemblea aveva in seguito espressamen- te ratificato l'operato dell'amministratore, così come già ritenuto dal primo giudice. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il CA affidandolo ad unico motivo sostenuto da memoria. Ha resistito con controricorso il Condominio di via Buranello in persona del suo amministratore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il CA, denun- ziata la violazione di norme di diritto in relazione 3 all'art 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia omesso di rilevare la carenza di legittimazione attiva in capo all'amministratore del condominio in quanto il mandato alle liti non era stato preceduto da delibera condominiale. La doglianza non ha fondamento. La sentenza impugnata si fonda sull'accertamento di fatto, congruamente motivato, che dagli atti di causa emergeva la prova che l'assemblea dei condomini, che aveva deciso la installazione dell'ascensore, aveva da- to incarico all'amministratore di invitare il CA tramite legale ad adempiere alla obbligazione assunta ed, in caso negativo, di richiedere provvedimento cau- telare e che con successiva delibera del novembre 1982 veniva conferito allo stesso amministratore mandato per proseguire e portare a termine l'azione legale. I secondi giudici hanno, quindi, tratto la conse- guenza che dal contenuto delle du e delibere emergesse chiaramente la prova che l'amministratore era stato re- golarmente autorizzato ad esercitare azioni legali nei confronti del CA al riguardo dei danni conseguenti alla mancata installazione dell'ascensore ben prima della effettiva introduzione della lite che in ogni Caso vi era stata ratifica dell'operato dell'ammini- stratore stesso. 1 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto aruojo il0304-12 Art. n. 12 1160 In tale modo argomentando, i giudici di seconde cu- re hanno, quindi, correttamente ritenuto che fosse stata conferita all'amministratore la legittimazione ad agire nei confronti del CA. Di fronte a tali argomentazio- ni, il ricorrente si limita a riproporre gli stessi ri- lievi formulati in fase di merito, rilievi che sono stati disattesi dalla Corte distrettuale che ha ritenu- to sussistere, si ribadisce, la legittimazione dell'am- ministratore ad agire nei confronti del CA, quanto 100 120.11 meno sulla base della ratifica espressa dalla assemblea От 20,66 condominiale nella seduta del 22 nov. 82, in ciò ade- 14977 guandosi anche ad analogo convincimento del Tribunale sul punto. In definitiva, il ricorso proposto dal CA deve essere disatteso e quest'ultimo va condannato al paga- mento delle spese processuali seguendosi la regola del- la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese (Europrocessuali che liquida in lire 130.000 67,16, e degli onorari che liquida in lire 2.000.000 (Euro 1031,01). Così deciso in Roma 1'8.II.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Auf 06 Guilia Javan صلاة IL CANCELLIERE $1 Gina Casoli