Articolo 32 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
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27 maggio 1950
Art. 32.
Nell'ipotesi di immobili occupati in virtu' del provvedimento di requisizione previsto dall' art. 10 del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107 , o di altro titolo non locativo di natura, temporanea, dipendente o non dalle contingenze della guerra o dello sfollamento, il proprietario puo' agire nei confronti dell'occupante per ottenere la disponibilita' dell'immobile.
La relativa controversia e' attribuita alla cognizione del pretore del luogo dove e' situato l'immobile.
Il pretore fissa con ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, la data di cessazione dell'occupazione. Determina, inoltre, qualora gia' non risulti stabilito o comunque non appaia adeguato, un equo corrispettivo, che sino a tale data l'occupante deve corrispondere al proprietario, senza che da cio' derivi un rapporto di locazione.
Se l'occupante non provvede al pagamento di tale corrispettivo, il proprietario puo' ottenere dal pretore il rilascio immediato dell'immobile.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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