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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17403 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: EB AL AI ED, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 24/11/2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/11/2022, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da EB AL El AI ED avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma, aveva respinto un'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata all'imputato in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e a numerosi reati-fine. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17403 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 02/02/2023 2. Ricorre per cassazione il EB, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'interpretazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenuta "ostativa" e fondata su una inesatta citazione di un precedente giurisprudenziale, che non aveva affatto escluso rilevanza alla cessazione dell'operatività del sodalizio: circostanza riscontrabile nel caso di specie, unitamente al lungo periodo di detenzione già sopportato. Si deduce quindi l'insussistenza di contesti associativi in cui il ricorrente potrebbe inserirsi, e si lamenta il mancato apprezzamento dell'attività di autolavaggio nel frattempo avviata, che potrebbe consentire, attualmente, una prognosi favorevole quanto alla commissione di ulteriori reati. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di modifiche del quadro cautelare. Si censura l'ordinanza per non aver considerato che la possibilità di applicare gli arresti donniciliari era stata in effetti esclusa dal giudice del riesame, ma che era anche trascorso un anno e mezzo da quella pronuncia, e che la detenzione in carcere era intervenuta dopo un anno di applicazione della misura domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha invero diffusamente esposto le ragioni a sostegno della conferma della decisione del G.i.p., anche attraverso il richiamo sia del contenuto dell'ordinanza resa in sede di riesame (e non impugnata in cassazione), sia dell'ordinanza con cui nel gennaio 2022, era stata disattesa altra istanza di revoca o sostituzione della misura. In particolare, è stato attribuito centrale rilievo alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza della sola custodia in carcere, derivante dalla sopravvenuta applicazione del titolo cautelare anche per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto alla insussistenza delle condizioni per ritenere superabile almeno la seconda presunzione, si è fatto leva, da un lato, sulla irrilevanza del tempo trascorso e della precedente sottoposizione agli arresti domiciliari, in quanto tale misura riguardava un solo specifico episodio e non certo la partecipazione al sodalizio;
d'altro lato, si è posto l'accento sulla mancanza di elementi idonei a far desumere, quanto alla posizione del EB, resipiscenza e distacco dall'ambiente criminale di riferimento, che aveva continuato ad esercitare l'attività illecita nella medesima piazza di spaccio anche dopo i primi arresti. In tale prospettiva, il Tribunale ha escluso la possibilità di conferire rilievo particolare all'attività di autolavaggio, intrapresa dal EB già prima di essere 2 tratto (per due 'volte) in arresto, anche in considerazione delle connotazioni che devono attribuirsi al pericolo di reiterazione, in presenza di un titolo cautelare per associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il percorso argomentativo con cui il Tribunale ha motivato la propria valutazione, relativa alla mancanza in atti di sopravvenienze idonee a far superare la doppia presunzione, risulta del tutto privo di aporie o illogicità qui deducibili, e trova significativi riscontri nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte. Si è infatti chiarito, per un verso, che «in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01). Per altro verso, con specifico riferimento all'incidenza del "fattore-tempo" nelle valutazioni che qui rilevano, è stato anche di recente ribadito il principio per cui «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). In tale quadro, deve osservarsi che i rilievi difensivi, pur deducendo formalmente questioni di legittimità, si risolvono in realtà nella censura del merito delle valutazioni non illogicamente espresse dal Tribunale, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3 Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art., 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigli tensore flresidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/11/2022, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da EB AL El AI ED avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma, aveva respinto un'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata all'imputato in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e a numerosi reati-fine. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17403 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 02/02/2023 2. Ricorre per cassazione il EB, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'interpretazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenuta "ostativa" e fondata su una inesatta citazione di un precedente giurisprudenziale, che non aveva affatto escluso rilevanza alla cessazione dell'operatività del sodalizio: circostanza riscontrabile nel caso di specie, unitamente al lungo periodo di detenzione già sopportato. Si deduce quindi l'insussistenza di contesti associativi in cui il ricorrente potrebbe inserirsi, e si lamenta il mancato apprezzamento dell'attività di autolavaggio nel frattempo avviata, che potrebbe consentire, attualmente, una prognosi favorevole quanto alla commissione di ulteriori reati. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di modifiche del quadro cautelare. Si censura l'ordinanza per non aver considerato che la possibilità di applicare gli arresti donniciliari era stata in effetti esclusa dal giudice del riesame, ma che era anche trascorso un anno e mezzo da quella pronuncia, e che la detenzione in carcere era intervenuta dopo un anno di applicazione della misura domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha invero diffusamente esposto le ragioni a sostegno della conferma della decisione del G.i.p., anche attraverso il richiamo sia del contenuto dell'ordinanza resa in sede di riesame (e non impugnata in cassazione), sia dell'ordinanza con cui nel gennaio 2022, era stata disattesa altra istanza di revoca o sostituzione della misura. In particolare, è stato attribuito centrale rilievo alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza della sola custodia in carcere, derivante dalla sopravvenuta applicazione del titolo cautelare anche per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto alla insussistenza delle condizioni per ritenere superabile almeno la seconda presunzione, si è fatto leva, da un lato, sulla irrilevanza del tempo trascorso e della precedente sottoposizione agli arresti domiciliari, in quanto tale misura riguardava un solo specifico episodio e non certo la partecipazione al sodalizio;
d'altro lato, si è posto l'accento sulla mancanza di elementi idonei a far desumere, quanto alla posizione del EB, resipiscenza e distacco dall'ambiente criminale di riferimento, che aveva continuato ad esercitare l'attività illecita nella medesima piazza di spaccio anche dopo i primi arresti. In tale prospettiva, il Tribunale ha escluso la possibilità di conferire rilievo particolare all'attività di autolavaggio, intrapresa dal EB già prima di essere 2 tratto (per due 'volte) in arresto, anche in considerazione delle connotazioni che devono attribuirsi al pericolo di reiterazione, in presenza di un titolo cautelare per associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il percorso argomentativo con cui il Tribunale ha motivato la propria valutazione, relativa alla mancanza in atti di sopravvenienze idonee a far superare la doppia presunzione, risulta del tutto privo di aporie o illogicità qui deducibili, e trova significativi riscontri nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte. Si è infatti chiarito, per un verso, che «in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01). Per altro verso, con specifico riferimento all'incidenza del "fattore-tempo" nelle valutazioni che qui rilevano, è stato anche di recente ribadito il principio per cui «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). In tale quadro, deve osservarsi che i rilievi difensivi, pur deducendo formalmente questioni di legittimità, si risolvono in realtà nella censura del merito delle valutazioni non illogicamente espresse dal Tribunale, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3 Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art., 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigli tensore flresidente