Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01675/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2024, proposto da
DO IN e RE IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Maria Bilotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pietro al Tanagro, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 471/2023 emessa dal Giudice di Pace di Polla, pubblicata in data 1.9.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. LL PO e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 24.10.2024 e depositato in pari data) i ricorrenti hanno agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento l’amministrazione resistente è stata condannata a pagare: in favore del ricorrente DO IN l’importo di € 1.342,11, “ oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro e sino all’effettivo soddisfo da calcolarsi sulla somma così liquidata ”; in favore della ricorrente avv. RE IA il 70% delle spese processuali “ che liquida nel complessivo importo di Euro 840,00 di cui Euro 140,00 per spese ed Euro 700,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. al 22% e C.N.A. al 2%, dichiarando compensato tra le parti il restante 30 ”.
I ricorrenti hanno evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
I ricorrenti hanno quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
2. Non si è costituito il Comune intimato.
3. Alla camera di consiglio del 29.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, il quale con ordinanza collegiale pubblicata in data 2.5.2025 ha onerato i ricorrenti alla produzione di rituale prova della notifica del titolo esecutivo azionato ai sensi dell’art. 14 del D.L. 669/1996 e rinviato per il prosieguo all’udienza camerale del 28.10.2025.
Alla successiva camera di consiglio del 28.10.2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione. Con ordinanza collegiale pubblicata in data 30.10.2025 questa Sezione ha onerato i ricorrenti al deposito della ricevuta di avvenuta consegna relativa alla suddetta notifica del titolo esecutivo e rinviato per il prosieguo all’udienza camerale del 10.3.2026. Tale documentazione è stata poi depositata da parte ricorrente.
A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 24.9.2024 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 13.9.2023 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento delle somme ivi contemplate, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata.
5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore dei ricorrenti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme rispettivamente indicate nella sentenza da ottemperare.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, anche non appartenente al proprio Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
Va poi ricordato che, come da precedente giurisprudenza anche di questo Tribunale, non sono dovute, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle per l’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5446).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Comune di San Pietro al Tanagro al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SS, Presidente
LL PO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL PO | IE SS |
IL SEGRETARIO