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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4150/2024
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice NL LÀ, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
UN IR 32 c.f. , difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GENTILE ROMANO
ATTORE
e c.f. , difeso dall'Avv.ta DE SIENA Controparte_1 P.IVA_2
TA e RI MO e Controparte_2
(C.F./P.I. ), difesa dall'avv. DOMENICO LASALVIA
[...] P.IVA_3
CONVENUTI
Oggetto: Opposizione all'esecuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0000396320, avente ad oggetto l'importo di € 59.055,40 (accessori compresi), notificatagli da CP_2 in data 1.9.2023, per il mancato pagamento delle somme di cui alle ingiunzioni
[...] nn. 90697, 106406, 211360, 318211, 54135, 75097, 91387, 21839, 8921, 193595 e 194767 relative ai canoni acqua riferiti agli anni 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012,2013 e 2014.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepisce la prescrizione del credito azionato, per non essere mai state regolarmente comunicate le ingiunzioni di pagamento sopra indicate.
1 Si è costituito il , eccependo l'inammissibilità dell'azione per Controparte_1
“assenza dello ius postulandi in capo all'Amministratore del ”, non Parte_1 risultando la delibera assembleare attraverso la quale i condomini hanno conferito all'amministratore il mandato di promuovere il presente giudizio, nonché per l'omessa impugnazione delle ingiunzioni di pagamento, ritualmente notificate.
Il eccepisce poi il proprio “difetto di legittimazione passiva per tutti i capi del CP_1 ricorso che afferiscono alla competenza della la quale ha il compito di CP_2 provvedere alla riscossione successivamente all'invio dei ruoli ( ovvero della lista dei morosi) da parte del ”. Controparte_1
Nel merito, il convenuto deduce di aver correttamente interrotto la CP_1 prescrizione relativamente a tutte le annualità.
Si è costituita SOGET contestando la domanda attorea e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
L'opposizione è infondata.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio, essendo stata prodotta la delibera con la quale è stato deliberato di procedere al “ricorso” dando mandato all'avv. Romano Gentile.
Ciò detto, e premesso che la prescrizione dei canoni idrici in parola è di cinque anni, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione con riguardo a ciascuna annualità.
• Canone 2001: il allega di aver inviato i seguenti atti interruttivi: la CP_1 fattura n. 4251 del 30.4.2003, il sollecito di pagamento n. 703 in data 22.7.2006, il sollecito di pagamento n. 399 in data 27.6.2011 e di aver poi dato incarico al concessionario (lista di carico 2016 0006 resa esecutiva il 27/06/2016). CP_2 inviava tramite pec in data 1.7.2016 l'ingiunzione di pagamento n° 0211360 del 28/06/2016, in data 10.3.2017, l'intimazione n. 130047 e 130048 dell'1/03/2017, in data 13.6.2018 il preavviso di pignoramento n. 183520 relativo anche al canone idrico in parola e, con pec del 21.1.2021 l'intimazione di pagamento 17731 del 13.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2002: il allega di aver inviato la fattura del 20.3.2004, il CP_1 sollecito di pagamento 488 in data 30.7.2007, l'ingiunzione di pagamento n. 348 notificata in data 27.7.2012 e di aver poi incaricato il concessionario giusta lista di carico n° 2017- 0007 resa esecutiva il 29/06/2017. ha notificato CP_2
l'ingiunzione di pagamento n. n° 0091387 del 4/07/2017 in data 5.7.2017 il
2 preavviso di pignoramento n. 183520 e 183521 del 2018 in data 13.6.2018 e l'intimazione di pagamento 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2005: Il allega di aver inviato nel 2007 la fattura n. 6485, il CP_1 sollecito di pagamento n. 1148 notificato in data 11.1.2011 e di aver incaricato nel 2015 il concessionario giusta lista di carico n° 2015 0017 resa esecutiva il 22/12/2015. ha allegato di aver notificto l'ingiunzione di pagamento n° CP_2
0106406 in data 23.4.2016, nonché di aver interrotto la prescrizione con atti del 9.7.2016, del 10.3.2017, del 13.6.2018 e del 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2006: il Comune allega di aver inviato la fattura n° 6571 del 12/05/2008 nel 2008 e di aver poi notificato il sollecito n. 1097 in data 21.11.2011, per poi incaricare il concessionario nel 2016 giusta lista di carico n° 2016 0008 resa esecutiva il 17/10/2016. ha allegato di aver inviato in data 28.10.2016 CP_2
l'ingiunzione di pagamento n. n° 0318211 del 27/10/2016, e di aver nuovamente interrotto la prescrizione con pec del 10.3.2017, del 13.6.2018 e del 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2007: Il allega di aver inviato la fattura n. 8539 nel 2009 e di CP_1 aver notificato il sollecito n. 1716 in data 21.6.2012, attivando poi la procedura di riscossione coattiva giusta lista di carico n° 2017 0006 resa esecutiva il 30/05/2017. ha allegato di aver notificato tramite pec in data 14.6.2017 CP_2
l'ingiunzione di pagamento n° 0075097 del 12/06/2017 e di aver poi interrotto la prescrizione tramite pec in data 13.6.2018 e 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2008: il allega di aver interrotto la prescrizione in data CP_1
20.11.2013 e di aver incaricato il concessionario in data 2.11.2018, il quale ha allegato di aver notificato l'ingiunzione di pagamento n. 0193595 dell'8 novembre 2018 con pec del 14.11.2018. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
• Canone 2010: il allega di aver incaricato il concessionario nel 2015, il CP_1 quale ha allegato di aver notificato l'avviso di pagamento n. 90020150057654775 del 4 novembre 2015 con pec del 16.11.2015 e, successivamente, di aver interrotto la prescrizione in data 10.3.2017, 13.6.2018 e 21.01.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
3 • Canone 2011: Il ha allegato di aver incaricato il concessionario nel CP_1
2016, e questi ha a sua volta allegato di aver interrotto la prescrizione con pec del 16.12.2016 e, successivamente, con pec del 20.4.2017, del 13.6.2018 e del 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
• Canone 2012: il ha allegato di aver incaricato il concessionario nel CP_1
2017, e questi ha allegato di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in data 13.6.2018 e 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
• Canone 2013: il ha allegato di aver incaricato il concessionario nel CP_1
2018, e questi ha allegato di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in data 14.9.2018, e poi in data 31.1.2019. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
• Canone 2014: il concessionario ha allegato di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in data 17.7.2019, e anche in tal caso l'allegazione non è stata tempestivamente contestata, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della contorversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate per ciascuna parte in € 7.052 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
19/12/2025
Il Giudice
NL LÀ
4
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice NL LÀ, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
UN IR 32 c.f. , difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GENTILE ROMANO
ATTORE
e c.f. , difeso dall'Avv.ta DE SIENA Controparte_1 P.IVA_2
TA e RI MO e Controparte_2
(C.F./P.I. ), difesa dall'avv. DOMENICO LASALVIA
[...] P.IVA_3
CONVENUTI
Oggetto: Opposizione all'esecuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0000396320, avente ad oggetto l'importo di € 59.055,40 (accessori compresi), notificatagli da CP_2 in data 1.9.2023, per il mancato pagamento delle somme di cui alle ingiunzioni
[...] nn. 90697, 106406, 211360, 318211, 54135, 75097, 91387, 21839, 8921, 193595 e 194767 relative ai canoni acqua riferiti agli anni 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012,2013 e 2014.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepisce la prescrizione del credito azionato, per non essere mai state regolarmente comunicate le ingiunzioni di pagamento sopra indicate.
1 Si è costituito il , eccependo l'inammissibilità dell'azione per Controparte_1
“assenza dello ius postulandi in capo all'Amministratore del ”, non Parte_1 risultando la delibera assembleare attraverso la quale i condomini hanno conferito all'amministratore il mandato di promuovere il presente giudizio, nonché per l'omessa impugnazione delle ingiunzioni di pagamento, ritualmente notificate.
Il eccepisce poi il proprio “difetto di legittimazione passiva per tutti i capi del CP_1 ricorso che afferiscono alla competenza della la quale ha il compito di CP_2 provvedere alla riscossione successivamente all'invio dei ruoli ( ovvero della lista dei morosi) da parte del ”. Controparte_1
Nel merito, il convenuto deduce di aver correttamente interrotto la CP_1 prescrizione relativamente a tutte le annualità.
Si è costituita SOGET contestando la domanda attorea e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
L'opposizione è infondata.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore di condominio, essendo stata prodotta la delibera con la quale è stato deliberato di procedere al “ricorso” dando mandato all'avv. Romano Gentile.
Ciò detto, e premesso che la prescrizione dei canoni idrici in parola è di cinque anni, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione con riguardo a ciascuna annualità.
• Canone 2001: il allega di aver inviato i seguenti atti interruttivi: la CP_1 fattura n. 4251 del 30.4.2003, il sollecito di pagamento n. 703 in data 22.7.2006, il sollecito di pagamento n. 399 in data 27.6.2011 e di aver poi dato incarico al concessionario (lista di carico 2016 0006 resa esecutiva il 27/06/2016). CP_2 inviava tramite pec in data 1.7.2016 l'ingiunzione di pagamento n° 0211360 del 28/06/2016, in data 10.3.2017, l'intimazione n. 130047 e 130048 dell'1/03/2017, in data 13.6.2018 il preavviso di pignoramento n. 183520 relativo anche al canone idrico in parola e, con pec del 21.1.2021 l'intimazione di pagamento 17731 del 13.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2002: il allega di aver inviato la fattura del 20.3.2004, il CP_1 sollecito di pagamento 488 in data 30.7.2007, l'ingiunzione di pagamento n. 348 notificata in data 27.7.2012 e di aver poi incaricato il concessionario giusta lista di carico n° 2017- 0007 resa esecutiva il 29/06/2017. ha notificato CP_2
l'ingiunzione di pagamento n. n° 0091387 del 4/07/2017 in data 5.7.2017 il
2 preavviso di pignoramento n. 183520 e 183521 del 2018 in data 13.6.2018 e l'intimazione di pagamento 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2005: Il allega di aver inviato nel 2007 la fattura n. 6485, il CP_1 sollecito di pagamento n. 1148 notificato in data 11.1.2011 e di aver incaricato nel 2015 il concessionario giusta lista di carico n° 2015 0017 resa esecutiva il 22/12/2015. ha allegato di aver notificto l'ingiunzione di pagamento n° CP_2
0106406 in data 23.4.2016, nonché di aver interrotto la prescrizione con atti del 9.7.2016, del 10.3.2017, del 13.6.2018 e del 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2006: il Comune allega di aver inviato la fattura n° 6571 del 12/05/2008 nel 2008 e di aver poi notificato il sollecito n. 1097 in data 21.11.2011, per poi incaricare il concessionario nel 2016 giusta lista di carico n° 2016 0008 resa esecutiva il 17/10/2016. ha allegato di aver inviato in data 28.10.2016 CP_2
l'ingiunzione di pagamento n. n° 0318211 del 27/10/2016, e di aver nuovamente interrotto la prescrizione con pec del 10.3.2017, del 13.6.2018 e del 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2007: Il allega di aver inviato la fattura n. 8539 nel 2009 e di CP_1 aver notificato il sollecito n. 1716 in data 21.6.2012, attivando poi la procedura di riscossione coattiva giusta lista di carico n° 2017 0006 resa esecutiva il 30/05/2017. ha allegato di aver notificato tramite pec in data 14.6.2017 CP_2
l'ingiunzione di pagamento n° 0075097 del 12/06/2017 e di aver poi interrotto la prescrizione tramite pec in data 13.6.2018 e 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità.
• Canone 2008: il allega di aver interrotto la prescrizione in data CP_1
20.11.2013 e di aver incaricato il concessionario in data 2.11.2018, il quale ha allegato di aver notificato l'ingiunzione di pagamento n. 0193595 dell'8 novembre 2018 con pec del 14.11.2018. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
• Canone 2010: il allega di aver incaricato il concessionario nel 2015, il CP_1 quale ha allegato di aver notificato l'avviso di pagamento n. 90020150057654775 del 4 novembre 2015 con pec del 16.11.2015 e, successivamente, di aver interrotto la prescrizione in data 10.3.2017, 13.6.2018 e 21.01.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
3 • Canone 2011: Il ha allegato di aver incaricato il concessionario nel CP_1
2016, e questi ha a sua volta allegato di aver interrotto la prescrizione con pec del 16.12.2016 e, successivamente, con pec del 20.4.2017, del 13.6.2018 e del 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
• Canone 2012: il ha allegato di aver incaricato il concessionario nel CP_1
2017, e questi ha allegato di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in data 13.6.2018 e 21.1.2021. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
• Canone 2013: il ha allegato di aver incaricato il concessionario nel CP_1
2018, e questi ha allegato di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in data 14.9.2018, e poi in data 31.1.2019. Tali allegazioni non sono state tempestivamente contestate. Di conseguenza l'eccezione non è fondata relativamente a tale annualità;
• Canone 2014: il concessionario ha allegato di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in data 17.7.2019, e anche in tal caso l'allegazione non è stata tempestivamente contestata, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della contorversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate per ciascuna parte in € 7.052 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
19/12/2025
Il Giudice
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