Art. 4.
La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 8 dello statuto regionale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e provvede al finanziamento, ai sensi dell' articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 , degli oneri derivanti alla regione Sardegna dall'esercizio delle ulteriori funzioni ad essa trasferite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 , ed al finanziamento delle spese per il funzionamento della ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 .
Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.
Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate e' attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
All'assegnazione alle province ed ai comuni della Sardegna delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative, loro attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 , si provvede secondo le modalita' ed i tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
L' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 , e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 8 dello statuto regionale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e provvede al finanziamento, ai sensi dell' articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 , degli oneri derivanti alla regione Sardegna dall'esercizio delle ulteriori funzioni ad essa trasferite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 , ed al finanziamento delle spese per il funzionamento della ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 .
Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna con l'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.
Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate e' attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
All'assegnazione alle province ed ai comuni della Sardegna delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative, loro attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 , si provvede secondo le modalita' ed i tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
L' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 , e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.