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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.764 / 2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Egidio de Leone Presidente dott. Gianmarco Cantalini Giudice dott.ssa Vera Colella Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 764/2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto cumulativamente la richiesta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carpegna (PU) in data 08.08.2010 tra i coniugi:
1. , nata a [...] il [...], codice fiscale: , CP_1 CodiceFiscale_1 residente in [...],
2. nato a [...] il [...] codice fiscale: Parte_1 [...]
, residente in [...], entrambi con l'Avv. Paolo C.F._2
Dominici rilevato:
– che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20.12.2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi cumulativamente sentenza di separazione e di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt.473-bis.49-51 c.p.c.., indicando le seguenti condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi:
“1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. Il Sig. già uscito dalla casa coniugale ha già trasferito altrove la propria Parte_1 residenza anagrafica;
4. La Sig.ra ed i figli (maggiorenne) e continueranno a vivere CP_1 Persona_1 Persona_2 nell'abitazione coniugale -di proprietà di terzi congiunti della moglie - sita in Carpegna (PU), Via Tigli n.12;
5. I beni mobili e gli arredi in genere ivi compresi gli elettrodomestici presenti nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, resteranno in esclusivo uso ed utilizzo della moglie assegnataria della casa coniugale ad eccezione degli effetti personali che il marito ha già provveduto ad asportare;
6. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
7. Il padre sarà libero di vedere il figlio e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni anche scolastici, d'intesa con la moglie, alternando con la madre i fine settimana, le festività canoniche (Natalizie, Capodanno, Pasquali etc.) e le ferie d'intesa con la moglie;
8. Le somme in deposito presso Filiale di Carpegna c/c n.000042013103 cointestato tra i coniugi CP_2 le parti dichiarano che sono già state -in parte- già consensualmente divise e che verranno comunque successivamente equamente ripartite;
9. Il Sig. corrisponderà in favore della moglie a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio per cui complessivamente
€.500,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c n.000004013611intestato alla moglie acceso presso Filiale di Carpegna al seguente Iban CP_2
[...];
10. L'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse dei figli sarà riscosso ed usufruito esclusivamente dalla moglie impegnandosi il marito ad espletare ogni eventuale incombente burocratico in tal senso e rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa in proposito;
11. Allorquando il figlio maggiore raggiungerà la propria indipendenza economica ovvero Per_1 riuscirà a reperire una stabile occupazione lavorativa il marito corrisponderà in favore della moglie a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore la somma di €.300,00 fermo l'assegno unico in favore della moglie;
12. Le eventuali spese straordinarie, (a mero titolo esemplificativo comunque da intendersi espressamente comprese, scolastiche, vestiario, libri di testo, ludiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) che dovessero rendersi necessarie per i figli verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
13. Il Sig. avendo stipulato un contratto di mutuo bancario con Parte_1 CP_3 per l'acquisto di una casa in data 15.11.2023 dell'importo di €.40.000,00 (quarantamila/00) a ministero
Notaio (Repertorio N.36.672- Raccolta N.21.398 Registrato in Urbino il 23.11.2023) Persona_3 relativamente al quale la moglie si è costituita garante solidale in favore della medesima CP_1
si impegna sin d'ora a liberare la medesima moglie dalla garanzia prestata eventualmente CP_3 sostituendone il nominativo con garante terzo, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
14. Entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica e/o di mantenimento;
15. Per quanto non espressamente pattuito e convenuto con la presente separazione consensuale i coniugi precisano di aver regolato ogni rapporto, dichiarandosi integralmente soddisfatti rinunciando a qualsiasi ulteriore reciproca e rispettiva pretesa economica o patrimoniale;
16. per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto reciproco.”
– che con sentenza n. 24.04.2025 pubblicata in data n. ….il Tribunale di Urbino, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
– che la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
– che con note scritte del 22.04.2025 i ricorrenti confermavano di non essersi riconciliati e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il Sig. già uscito dalla casa coniugale e trasferito altrove la propria residenza Parte_1 anagrafica, manterrà la residenza al di fuori della casa famigliare;
3. La Sig.ra ed i figli (maggiorenne) e continueranno a vivere CP_1 Persona_1 Persona_2 nell'abitazione coniugale -di proprietà di terzi congiunti della moglie - sita in Carpegna (PU), Via Tigli n.12;
4. I beni mobili e gli arredi in genere ivi compresi gli elettrodomestici presenti nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, resteranno in esclusivo uso ed utilizzo della moglie assegnataria della casa coniugale ad eccezione degli effetti personali che il marito ha già provveduto ad asportare;
5. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
6. Il padre sarà libero di vedere il figlio e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni anche scolastici, d'intesa con la moglie, alternando con la madre i fine settimana, le festività canoniche (Natalizie, Capodanno, Pasquali etc.) e le ferie d'intesa con la moglie;
7. Il conto corrente acceso presso Filiale di Carpegna c/c n.000042013103 cointestato tra i CP_2 coniugi è stato, a tutt'oggi, chiuso con definitiva divisione delle residue somme in deposito.
8. Il Sig. -come già convenuto e previsto con il ricorso introduttivo in Parte_1 conseguenza della conseguita indipendenza economica di corrisponderà in favore della Persona_1 moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di €.300,00 mensili entro il Per_2 giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c n.000004013611 intestato alla moglie acceso presso Filiale di Carpegna al seguente Iban [...]; CP_2
9. l'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse del figlio minore verrà riscosso ed usufruito esclusivamente dalla moglie, rinunciando il marito a qualsiasi pretesa in proposito;
10. il figlio maggiore -attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo determinato- allo Per_1 stato risulta indipendente economicamente. I genitori congiuntamente comunque si impegnano, per la denegata ipotesi di perdita del lavoro da parte del figlio, a contribuire al mantenimento dello stesso in misura proporzionale alle proprie sostanze;
11. le eventuali spese straordinarie (a mero titolo esemplificativo comunque da intendersi espressamente comprese, scolastiche, vestiario, libri di testo, ludiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) che dovessero rendersi necessarie per il figlio verranno sostenute nella Per_2 misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
12. il Sig. avendo stipulato un contratto di mutuo bancario con per Parte_1 CP_3
l'acquisto di una casa in data 15.11.2023 dell'importo di €.40.000,00 (quarantamila/00) a ministero
Notaio (Repertorio N.36.672- Raccolta N.21.398 Registrato in Urbino il 23.11.2023) Persona_3 relativamente al quale la moglie si è costituita garante solidale in favore della medesima CP_1
si impegna sin d'ora a liberare la medesima moglie dalla garanzia prestata eventualmente CP_3 sostituendone il nominativo con garante terzo, entro e non oltre l'ulteriore termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle presenti note;
13. entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica e/o di mantenimento;
14. per quanto non espressamente pattuito e convenuto con la presente separazione consensuale i coniugi precisano di aver regolato ogni rapporto, dichiarandosi integralmente soddisfatti e rinunciando a qualsiasi ulteriore reciproca e rispettiva pretesa economica o patrimoniale;
15. per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto reciproco”.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio;
- che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e rispondenti agli interessi dei figli;
- che data la natura del ricorso le spese di lite possono essere integralmente compensate;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio dei sigg.ri , nata a [...] CP_1 il 19/12/1982, residente in [...] e nato a Parte_1
Mendoza (Argentina) il 06/11/1981 , residente in [...], che hanno contratto matrimonio in Carpegna (PU) in data 08.08.2010 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Carpegna (PU) N. 3 P. 1 ANNO 2010 alle condizioni di cui in parte motiva;
- Spese di lite compensate. MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Carpegna (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 24.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Egidio de Leone Presidente dott. Gianmarco Cantalini Giudice dott.ssa Vera Colella Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 764/2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto cumulativamente la richiesta di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carpegna (PU) in data 08.08.2010 tra i coniugi:
1. , nata a [...] il [...], codice fiscale: , CP_1 CodiceFiscale_1 residente in [...],
2. nato a [...] il [...] codice fiscale: Parte_1 [...]
, residente in [...], entrambi con l'Avv. Paolo C.F._2
Dominici rilevato:
– che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20.12.2023, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi cumulativamente sentenza di separazione e di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt.473-bis.49-51 c.p.c.., indicando le seguenti condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi:
“1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. Il Sig. già uscito dalla casa coniugale ha già trasferito altrove la propria Parte_1 residenza anagrafica;
4. La Sig.ra ed i figli (maggiorenne) e continueranno a vivere CP_1 Persona_1 Persona_2 nell'abitazione coniugale -di proprietà di terzi congiunti della moglie - sita in Carpegna (PU), Via Tigli n.12;
5. I beni mobili e gli arredi in genere ivi compresi gli elettrodomestici presenti nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, resteranno in esclusivo uso ed utilizzo della moglie assegnataria della casa coniugale ad eccezione degli effetti personali che il marito ha già provveduto ad asportare;
6. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
7. Il padre sarà libero di vedere il figlio e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni anche scolastici, d'intesa con la moglie, alternando con la madre i fine settimana, le festività canoniche (Natalizie, Capodanno, Pasquali etc.) e le ferie d'intesa con la moglie;
8. Le somme in deposito presso Filiale di Carpegna c/c n.000042013103 cointestato tra i coniugi CP_2 le parti dichiarano che sono già state -in parte- già consensualmente divise e che verranno comunque successivamente equamente ripartite;
9. Il Sig. corrisponderà in favore della moglie a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio per cui complessivamente
€.500,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c n.000004013611intestato alla moglie acceso presso Filiale di Carpegna al seguente Iban CP_2
[...];
10. L'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse dei figli sarà riscosso ed usufruito esclusivamente dalla moglie impegnandosi il marito ad espletare ogni eventuale incombente burocratico in tal senso e rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa in proposito;
11. Allorquando il figlio maggiore raggiungerà la propria indipendenza economica ovvero Per_1 riuscirà a reperire una stabile occupazione lavorativa il marito corrisponderà in favore della moglie a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore la somma di €.300,00 fermo l'assegno unico in favore della moglie;
12. Le eventuali spese straordinarie, (a mero titolo esemplificativo comunque da intendersi espressamente comprese, scolastiche, vestiario, libri di testo, ludiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) che dovessero rendersi necessarie per i figli verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
13. Il Sig. avendo stipulato un contratto di mutuo bancario con Parte_1 CP_3 per l'acquisto di una casa in data 15.11.2023 dell'importo di €.40.000,00 (quarantamila/00) a ministero
Notaio (Repertorio N.36.672- Raccolta N.21.398 Registrato in Urbino il 23.11.2023) Persona_3 relativamente al quale la moglie si è costituita garante solidale in favore della medesima CP_1
si impegna sin d'ora a liberare la medesima moglie dalla garanzia prestata eventualmente CP_3 sostituendone il nominativo con garante terzo, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
14. Entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica e/o di mantenimento;
15. Per quanto non espressamente pattuito e convenuto con la presente separazione consensuale i coniugi precisano di aver regolato ogni rapporto, dichiarandosi integralmente soddisfatti rinunciando a qualsiasi ulteriore reciproca e rispettiva pretesa economica o patrimoniale;
16. per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto reciproco.”
– che con sentenza n. 24.04.2025 pubblicata in data n. ….il Tribunale di Urbino, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
– che la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile, in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
– che con note scritte del 22.04.2025 i ricorrenti confermavano di non essersi riconciliati e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il Sig. già uscito dalla casa coniugale e trasferito altrove la propria residenza Parte_1 anagrafica, manterrà la residenza al di fuori della casa famigliare;
3. La Sig.ra ed i figli (maggiorenne) e continueranno a vivere CP_1 Persona_1 Persona_2 nell'abitazione coniugale -di proprietà di terzi congiunti della moglie - sita in Carpegna (PU), Via Tigli n.12;
4. I beni mobili e gli arredi in genere ivi compresi gli elettrodomestici presenti nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, resteranno in esclusivo uso ed utilizzo della moglie assegnataria della casa coniugale ad eccezione degli effetti personali che il marito ha già provveduto ad asportare;
5. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
6. Il padre sarà libero di vedere il figlio e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni anche scolastici, d'intesa con la moglie, alternando con la madre i fine settimana, le festività canoniche (Natalizie, Capodanno, Pasquali etc.) e le ferie d'intesa con la moglie;
7. Il conto corrente acceso presso Filiale di Carpegna c/c n.000042013103 cointestato tra i CP_2 coniugi è stato, a tutt'oggi, chiuso con definitiva divisione delle residue somme in deposito.
8. Il Sig. -come già convenuto e previsto con il ricorso introduttivo in Parte_1 conseguenza della conseguita indipendenza economica di corrisponderà in favore della Persona_1 moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di €.300,00 mensili entro il Per_2 giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c n.000004013611 intestato alla moglie acceso presso Filiale di Carpegna al seguente Iban [...]; CP_2
9. l'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse del figlio minore verrà riscosso ed usufruito esclusivamente dalla moglie, rinunciando il marito a qualsiasi pretesa in proposito;
10. il figlio maggiore -attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo determinato- allo Per_1 stato risulta indipendente economicamente. I genitori congiuntamente comunque si impegnano, per la denegata ipotesi di perdita del lavoro da parte del figlio, a contribuire al mantenimento dello stesso in misura proporzionale alle proprie sostanze;
11. le eventuali spese straordinarie (a mero titolo esemplificativo comunque da intendersi espressamente comprese, scolastiche, vestiario, libri di testo, ludiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) che dovessero rendersi necessarie per il figlio verranno sostenute nella Per_2 misura del 50% ciascuno tra i coniugi;
12. il Sig. avendo stipulato un contratto di mutuo bancario con per Parte_1 CP_3
l'acquisto di una casa in data 15.11.2023 dell'importo di €.40.000,00 (quarantamila/00) a ministero
Notaio (Repertorio N.36.672- Raccolta N.21.398 Registrato in Urbino il 23.11.2023) Persona_3 relativamente al quale la moglie si è costituita garante solidale in favore della medesima CP_1
si impegna sin d'ora a liberare la medesima moglie dalla garanzia prestata eventualmente CP_3 sostituendone il nominativo con garante terzo, entro e non oltre l'ulteriore termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle presenti note;
13. entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica e/o di mantenimento;
14. per quanto non espressamente pattuito e convenuto con la presente separazione consensuale i coniugi precisano di aver regolato ogni rapporto, dichiarandosi integralmente soddisfatti e rinunciando a qualsiasi ulteriore reciproca e rispettiva pretesa economica o patrimoniale;
15. per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto reciproco”.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio;
- che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e rispondenti agli interessi dei figli;
- che data la natura del ricorso le spese di lite possono essere integralmente compensate;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio dei sigg.ri , nata a [...] CP_1 il 19/12/1982, residente in [...] e nato a Parte_1
Mendoza (Argentina) il 06/11/1981 , residente in [...], che hanno contratto matrimonio in Carpegna (PU) in data 08.08.2010 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Carpegna (PU) N. 3 P. 1 ANNO 2010 alle condizioni di cui in parte motiva;
- Spese di lite compensate. MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Carpegna (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 24.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone