TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2412/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
27/3/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dagli avv.ti Pasquale Cardillo Cupo e , e , nata a
[...] CP_1 Controparte_2
IA (LT) il 16/7/1988, c.f. difesa dall'avv. Marco Magliuzzi, con CodiceFiscale_2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30/6/2022 il signor , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la signora a IA (LT) il 17/8/2013 e di aver avuto dalla donna Controparte_2 la figlia (nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione personale dei Per_1 coniugi alle condizioni individuate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 27/12/2022, la signora non si è opposta alla separazione. Ha CP_2 invocato, nondimeno, statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle indicate dalla controparte.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali e disposta la prosecuzione dell'istruttoria, in corso di causa i consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia nei termini riportati in una scrittura privata firmata da entrambi. All'udienza del 27/3/2025, di conseguenza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo sono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2412/2022
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
IA (LT) dell'anno 2013 al n. 52, parte II;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e;
Parte_1 Controparte_2
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/3/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2412/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il
27/3/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dagli avv.ti Pasquale Cardillo Cupo e , e , nata a
[...] CP_1 Controparte_2
IA (LT) il 16/7/1988, c.f. difesa dall'avv. Marco Magliuzzi, con CodiceFiscale_2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30/6/2022 il signor , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la signora a IA (LT) il 17/8/2013 e di aver avuto dalla donna Controparte_2 la figlia (nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione personale dei Per_1 coniugi alle condizioni individuate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 27/12/2022, la signora non si è opposta alla separazione. Ha CP_2 invocato, nondimeno, statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle indicate dalla controparte.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali e disposta la prosecuzione dell'istruttoria, in corso di causa i consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia nei termini riportati in una scrittura privata firmata da entrambi. All'udienza del 27/3/2025, di conseguenza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo sono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2412/2022
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
IA (LT) dell'anno 2013 al n. 52, parte II;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e;
Parte_1 Controparte_2
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/3/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari