CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7002/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030367979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030367979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7002-24 RGR Ricorrente_1, Ricorreva contro la regione Calabrie e
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE impugnando la cartella di pagamento n. 034 2024 00303679 79
000, notificata in data 13.09.2024, per il pagamento della complessiva somma di € 405,59, su istanza di
Regione Calabria, relativa a tassa automobilistica, riferita all'annualità 2019-2021. Precisava che l' impugnativa aveva tuttavia, per oggetto il solo ruolo n. 2024/002936 relativo alla tassa automobilistica per l'annualità 2019 per l'importo totale pari a € 207,30; la rimanente quota, afferente all'annualità 2021, era stata nelle more corrisposta dalla contribuente in favore della Regione Calabria e non era contestata
Eccepiva in relazione alla parte impugnata prescrizione e decadenza
Si costituiva Regione Calabria controdeducendo
La Causa ea decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che Regione Calabria ha prodotto il provvedimento di sgravio relativo alla parte impugnata e cioè all'annualità 2019, facendo venir meno la pretesa
E' dunque venuta meno la materia del contendere e va pronunciata sentenza in conformità
La soluzione in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere , spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7002/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030367979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240030367979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7002-24 RGR Ricorrente_1, Ricorreva contro la regione Calabrie e
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE impugnando la cartella di pagamento n. 034 2024 00303679 79
000, notificata in data 13.09.2024, per il pagamento della complessiva somma di € 405,59, su istanza di
Regione Calabria, relativa a tassa automobilistica, riferita all'annualità 2019-2021. Precisava che l' impugnativa aveva tuttavia, per oggetto il solo ruolo n. 2024/002936 relativo alla tassa automobilistica per l'annualità 2019 per l'importo totale pari a € 207,30; la rimanente quota, afferente all'annualità 2021, era stata nelle more corrisposta dalla contribuente in favore della Regione Calabria e non era contestata
Eccepiva in relazione alla parte impugnata prescrizione e decadenza
Si costituiva Regione Calabria controdeducendo
La Causa ea decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che Regione Calabria ha prodotto il provvedimento di sgravio relativo alla parte impugnata e cioè all'annualità 2019, facendo venir meno la pretesa
E' dunque venuta meno la materia del contendere e va pronunciata sentenza in conformità
La soluzione in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere , spese compensate