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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/11/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani Parte_1
ricorrente contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
RI CC
resistente
Oggetto: licenziamento- per giustificato motivo oggettivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il lavoratore rappresenta di essere stato assunto nel 1996 dalla società convenuta in qualità di responsabile paghe e risorse umane presso la sede di Altopascio.
Lamenta di essere affetto da una patologia autoimmune con invalidità accertata del 60%, che egli presta assistenza alla madre invalida civile al 90% e al proprio figlio con il quale convive affetto da diabete mellito insulinico dipendente ed un fratello, che convive con la madre, anch'esso invalido al 80 %. Ha sempre prestato assistenza ai propri familiari.
Deduce che nel corso del 2021 tutta l'amministrazione sia stata spostata nella sede di AN in provincia di Treviso e che, nonostante ciò, egli ha continuato a lavorare presso la sede di Altopascio fino all'aprile del 2023.
Che egli, negli ultimi due anni, si è occupato della redazione delle buste paga ed attività connesse e collegate.
1 Nell'aprile del 2023 la società convenuta comunicava al lavoratore il trasferimento ad AN per continuare a poter svolgere le sue mansioni, stante la centralizzazione delle funzioni amministrative.
Nonostante le doglianze rappresentante dal lavoratore, in merito al trasferimento, la società decideva comunque di procedere in tal senso e a seguito di ciò l'odierno ricorrente impugnava il trasferimento ex art. 700 cpc davanti a codesto Tribunale.
Nel corso del giudizio veniva accolto il ricorso, il quale trovava poi conferma in sede di reclamo;
ciononostante, la società resistente non ha mai dato seguito ai provvedimenti giudiziari che ne sono discesi, procedendo con il licenziamento del ricorrente per giustificato motivo oggettivo in considerazione del fatto che non era più possibile far svolgere al lavoratore le proprie mansioni nella sede di Altopascio,avendo la società centralizzato le funzioni amministrative e contabili nella sede di AN.
Il ricorrente lamenta come le motivazioni del licenziamento siano le stesse del trasferimento illegittimamente operato dalla società, fa inoltre presente che non c'è stata nessuna riorganizzazione degli uffici, dato che la stessa è stata fatta nel 2021 e che l'attività che espletava il ricorrente oggi viene espletata da personale presente nella sede centrale sita in provincia di Treviso.
Egli rappresenta che il licenziamento intimato è illegittimo in quanto ritorsivo, discriminatorio e non sorretto da un giustificato motivo oggettivo oltre che posto in violazione dell'obbligo di repêchage.
Lamenta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute ad AN a seguito del trasferimento dichiarato illegittimo dal Tribunale di Lucca, oltre all'illegittima trattenuta sulle buste paga di somme pari a euro 3.600,00 a seguito di una sanzione disciplinare comminata nei confronti del ricorrente, a fronte di una contestazione per aver, nella sua qualità di responsabile amministrativo del personale, versato alla
, anziché, alla RI Compass -che aveva priorità rispetto a competenze di Controparte_2 Parte_2 fine rapporto del dipendente dimissionario (che aveva ricevuto un prestito da entrambe le Testimone_1 finanziarie), fatto non commesso dal ricorr avrebbe causato nessun danno alla società dato che quest'ultima non ha mai versato la somma in oggetto alla RI Compass. Rivendica, poi, l'omesso pagamento di 7 ratei di quattordicesima, nel periodo che va da maggio 2023 a novembre 2023 con relativa incidenza sul tfr nonché il mancato godimento di ferie.
Si costituiva la società resistente, insistendo nell'infondatezza del ricorso. La società rappresenta come a partire dal 2019 sia stato dato avvio ad un processo di accentramento di alcune funzioni aziendali presso la sede legale della stessa sita a Ospedaletto (TS). Detto accentramento, completatosi nel corso del 2022, ha interessato anche le funzioni cui era adibito il ricorrente ovvero quelle amministrative/gestione delle risorse umane. A completamento del disegno strategico di riorganizzazione, veniva comunicato al ricorrente il suo trasferimento presso la sede legale di Ospedaletto d'AN a partire dal 2 maggio 2023. Il trasferimento veniva impugnato, in via cautelare, dal ricorrente e successivamente accolto da parte del Tribunale di Lucca. La società rileva come nel corso del 2023 si siano registrate cospicue perdite, in particolare nello stabilimento di Altopascio, che ha costretto la stessa a fare ricorso alla cassa integrazione e guadagni, ancora ad oggi attiva. In tale contesto la società, al fine di ridurre i costi fissi, e per una più razionale distribuzione delle risorse è addivenuta alla decisione di sopprimere, sia presso l'ufficio centralizzato di AN (TV), sia presso lo stabilimento di Altopascio, due posizioni di lavoratori, tra cui il ricorrente, con un inquadramento contrattuale di quadro, le cui mansioni e attività sono state ridistribuite ad altro personale a seguito di una riorganizzazione complessiva. Contesta, altresì, quanto dedotto da controparte, circa la sanzione disciplinare comminata al ricorrente per non aver versato, con precedenza, in qualità di responsabile delle risorse umane, nelle casse di Compass la quota residua del tfr di un ex dipendente sottoscrittore di una cessione del quinto dello stipendio. 2 La causa è stata decisa all'esito dell'attività istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, e all'esito di trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente alle ragioni di seguito esposte
***
-Licenziamento Preliminarmente, occorre richiamare in parte le ragioni di fatto e di diritto, in parte legate al presente ricorso, che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente. Orbene, nell'Ordinanza resa in data 20 ottobre 2023, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., che viene qui integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. di attuazione, è stato riconosciuto come illegittimo il trasferimento del dipendente stante il suo stato di salute, segnatamente in quanto “invalido civile con riduzione della capacità lavorativa al 60%” status che nell'ambito di tale procedimento è stato dedotto e provato così come è stato provata l'assistenza al figlio disabile con lui convivente. Occorre, altresì, rilevare che il trasferimento, dichiarato invalido, presentava le seguenti generiche motivazioni: “per ragioni di carattere tecnico organizzativo e produttivo.” Così come le ragioni che hanno portato al licenziamento del dipendente sono le seguenti: “già da tempo tutte le altre funzioni di natura amministrativa, di carattere contabile e gestionale non sono più esistenti presso lo stabilimento di Altopascio dove è rimasta solo e soltanto una struttura organizzativa per svolgere l'attività produttiva nonché il personale addetto alla programmazione della produzione quello operante presso il magazzino materie prime e prodotto finito ed, infine, il personale dell'area vendite, ovvero il personale addetto al contatto con i rispettivi clienti e dedicato all'acquisizione degli ordini. Effettuata un'accurata verifica di tutte le altre posizioni di lavoro esistenti nell'organizzazione dello stabilimento di Altopascio non sussistono e non sono in alcun modo rinvenibili posizioni lavorative non solo di pari livello, ma anche di livello inferiore, dove sia possibile ricollocare il sig. sia Pt_1 perché allo stato attuale le altre posizioni di lavoro sono integralmente ricoperte e anzi, al momento, non vi è neppure za sufficiente per impiegare il resto del personale in forza, come attestato dalla fruizione della cassa integrazione guadagni e dall'andamento in decremento del fatturato, sia comunque perché il non dispone del bagaglio professionale e delle Pt_1 competenze necessarie per svolgere funzioni diverse da quelle che ha sempre espletato, sia infine in considerazione degli obiettivi di razionalizzazione delle risorse perseguiti dalla riorganizzazione predisposta dall'azienda.” Basta un semplice raffronto, rispetto a quanto argomentato in punto di fatto, nelle due Ordinanze che hanno dichiarato illegittimo il trasferimento, per riscontrare come le esigenze organizzative, tecniche e produttive siano in buona parte le medesime, con un'unica aggiunta rappresentata dalla soppressione dell'Ufficio personale presso lo stabilimento di Altopascio, che all'epoca vedeva quale unico dipendente il ricorrente. Tali circostanze dimostrano che l'esigenza organizzativa tecnica e produttiva era già presente al momento del trasferimento e come la situazione economica della società, negli anni successivi sia rimasta, né più né meno la stessa. Ma al di là dell'esigenza organizzativa sottesa, sulla quale torneremo più avanti, è doveroso sottolineare come la presenza della stessa non sia da sola sufficiente a fugare ogni dubbio circa la discriminatorietà del licenziamento quando il lavoratore sia anche affetto da disabilità, quest'ultima da intendersi così come declinata all'interno della Direttiva 2000/78/CE successivamente recepita all'interno del D.Lgs. n. 216/2003, diretto a garantire la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. A tal proposito si cita un recente arresto giurisprudenziale ovvero l'Ordinanza n. 460/2025 resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 9 gennaio 2025 la quale censura il giudizio di Appello laddove i Giudici di merito affermano che: “il licenziamento non potesse essere discriminatorio in ragione dell'esistenza dell'elemento forte del motivo riorganizzativo accertato nel giudizio.” Gli Ermellini viceversa evidenziano che: “Tale tesi si pone in contrasto con la normativa indicata e con la giurisprudenza consolidata dalla quale risulta invece che il licenziamento possa essere, direttamente o indirettamente, discriminatorio anche quando concorra una ragione legittima, come il motivo economico. In
3 questi termini, infatti, si esprime con continuità questa Corte a partire dalla sentenza n. 6575 del 05/04/2016 nella quale si è affermato: "La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della L. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della L. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico". Tale orientamento di legittimità si è successivamente consolidato e nello stesso senso si sono espresse Cass. n. 28453/18 e n. 9665/2019 le quali hanno ribadito che, a differenza del licenziamento per motivo ritorsivo, la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo. Da ultimo in questi termini si è espressa altresì Cass. n. 2414/22 e Cass. 13934/24.” Orbene, già nel procedimento riguardante il trasferimento la società non aveva soddisfatto l'onere probatorio circa la sussistenza di ragioni tecnico organizzative e produttive legittimanti il trasferimento di un lavoratore in condizioni di disabilità. L'ordinamento impone, infatti, un bilanciamento tra le ragioni dell'impresa nel caso di specie l'accentramento delle funzioni amministrative nella sede legale con conseguente soppressione dell'ufficio amministrativo presente nella sede di Altopascio, con le condizioni del lavoratore invalido al 60% il quale deve, oltretutto, prestare assistenza ai propri familiari. La società resistente non è riuscita a provare come l'esigenza organizzativa, sorta già nel 2020 ovvero ben 3 anni prima del licenziamento, con conseguente processo di accentramento delle funzioni non abbia riguardato il ricorrente, il quale ha continuato a svolgere la propria attività presso la sede di Altopascio nonostante le altre funzioni erano già state oggetto di accentramento nella sede Veneta. Ciò risulta ancor più vero, in considerazione del rigore probatorio circa l'inevitabilità del licenziamento volto a sopprimere precipuamente quella posizione, a maggior ragione se le lamentate difficoltà di gestione della posizione residuata ad Altopascio non trovano riscontro in elementi probatori dal riscontro oggettivo. Tali elementi, così come sopra rappresentati, inducono questo Giudicante a ritenere il licenziamento discriminatorio, considerato anche il breve lasso di tempo intervenuto tra il provvedimento che confermava l'illegittimità del trasferimento ( 27 ottobre 2023) e la data dell'intervenuto licenziamento 22 novembre 2023, sintomatico del fatto che la società non aveva alcuna intenzione di predisporre gli accomodamenti necessari di modo tale da mettere il lavoratore nelle condizioni di rendere la propria prestazione lavorativa, senza nessun aggravio per la società, la quale peraltro non ha provato in cosa consisterebbe il disagio di far svolgere al lavoratore la propria attività lavorativa da remoto oppure in un ufficio presente nella sede di Altopascio dove sono tuttora presenti gli addetti al commerciale. Ragion per cui, dati gli elementi qui rappresentati stante anche l'impossibilità di giungere al contemperamento invocato dalla normativa e dal diritto vivente in materia, il lavoratore in ragione della propria condizione di salute non potrebbe in alcun modo rimanere all'interno della compagine aziendale, perpetrando così di fatto una discriminazione nei suoi confronti. La società resistente non ha neppure assolto l'onere di repêchage, dato che non ha provato di aver proposto una posizione anche con mansioni inferiori al ricorrente, prima dell'intervenuto licenziamento e che risultano esser state effettuate nuove assunzioni successivamente allo stesso. L'onere di repêchage in capo al datore di lavoro, inoltre, è maggiormente rigoroso in caso di lavoratore affetto da invalidità, così come statuito in una recente sentenza citata da parte ricorrente e condivisa dall'odierno Giudicante: “quando un lavoratore fruisca ella legge 104/1992 il repechage deve essere effettuato in modo particolarmente pregnante (Cass. 13494/2024) nel rispetto di buona fede e correttezza e del bilanciamento sotteso alla disciplina di sostegno degli invalidi che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (Cass. 23857/2017) spettando al Giudice di procedere al necessario bilanciamento imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, valorizzando le esigenze di assistenza e cura del familiare disabile ogni volta che le esigenze tecniche organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. La Suprema Corte nel riformare la decisione ha ricordato che il datore di lavoro, in virtù dei richiamati principi, prima di estinguere il rapporto aveva l'obbligo di offrire al lavoratore anche gli altri posti di lavoro vacanti e disponibili nell'orario di lavoro che questi già osservava e che ha successivamente riempito con l'assunzione di altri lavoratori”.
4 In merito all'aliunde perceptum, dai documenti prodotti, risulta che il ricorrente è stato disoccupato fino a dicembre del 2024, il 2 dicembre ha sottoscritto un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2025 presso il Centro Helda STP s.r.l. , successivamente in data 9 giugno 2025 ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato con Cartiere Carrara s.p.a. fino al 31 dicembre 2025. Emolumenti che andranno evident ente detratti dalla retribuzione spettante al ricorrente dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegra.
-Risarcimento del danno
In tema di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal trasferimento illegittimo, giova citare una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione Ordinanza n. 18903 del 10 luglio 2025 la quale riconosce la risarcibilità dei danni patrimoniali subiti dal lavoratore in ragione del trasferimento illegittimo, spettando alla società l'onere di dimostrare che il dipendente avrebbe potuto ridurre le conseguenze dannose. Tuttavia, occorre limitare i danni subiti dal lavoratore alle sole voci che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, omettendo le spese relative ai pranzi alle cene, i quali sarebbero stati comunque consumati dal ricorrente anche se non vi fosse stato il trasferimento, tanto più se il ricorrente poteva usufruire dei buoni pasto aziendali, c.d. ticket restaurant. Pertanto, essendo allegate e provate le spese relative all'autostrada e al carburante nonché quelle relative all'alloggio, spese genericamente contestate da controparte, deve essere riconosciuto a titolo di risarcimento patrimoniale la somma pari a euro 824,00.
-Sanzione disciplinare
In data 28 giugno 2023 veniva comunicata al ricorrente una contestazione disciplinare, per fatti riconducibili all'aprile del medesimo anno consistenti nell'aver in qualità di responsabile amministrativo dello stabilimento di Altopascio in merito alla gestione della cessione del quinto di un dipendente successivamente dimessosi dall'azienda, per il quale il ricorrente avrebbe chiesto il conteggio di estinzione alle due società finanziarie dove il dipendente aveva in essere il contratto di finanziamento, conteggio prodotto prima dalla società Compass Banca spa, in data 27 febbraio 2023, e successivamente, in data 2 marzo 2023, da parte Nell'elaborazione della busta paga del dipendente Parte_3 dimissionario il ricorrente te di estinzione non rispettando la priorità temporale tra le due finanziarie entrambe delegate al pagamento, determinando di fatto il mancato pagamento di parte dell'importo dovuto a Compass Banca spa non essendo capiente il trattamento di fine rapporto del lavoratore rispetto al credito residuo vantato dalla società. Per tali motivi la società ha contestato al dipendente di aver provocato con il suo comportamento negligente, lesivo del diritto di precedenza nella liquidazione delle quote del credito residuo, una situazione debitoria nei confronti di Compass. A seguito di detta contestazione veniva irrogata da parte della società una sanzione conservativa pari a 3 giorni di sospensione dal lavoro, con conseguente trattenuta sulla busta paga del ricorrente per un importo corrispondente ad euro 3.600. Da un esame della documentazione presente in atti, stante gli oneri probatori gravanti sulle rispettive parti, deve essere confermata la sanzione disciplinare stante che i fatti in oggetto di contestazione sono stati parzialmente confermati anche da parte ricorrente, la quale non nega di aver effettuato prioritariamente il pagamento per il credito residuo alla e solo in un secondo momento alla società Parte_3
Compass, non tenendo in debita considerazione la documentazione alla stessa pervenuta. Infatti, il lavoratore data la sua comprovata esperienza nel settore a fronte della richiesta pervenuta dalla società finanziaria, relativa al pagamento del debito residuo, avrebbe dovuto e potuto liquidare con precedenza la quota di spettanza della stessa per poi, in un secondo momento, liquidare l'altra società che ha fatto pervenire successivamente la medesima richiesta. Il comportamento in oggetto è disciplinarmente rilevante è riconducibile ad una condotta discrezionalmente tenuta dal ricorrente e pertanto è a lui attribuibile. La sanzione in oggetto appare proporzionata rispetto al comportamento tenuto anche in considerazione, come si è già detto, 5 dell'esperienza del lavoratore nel settore e della diligenza e professionalità a lui richiesta ricoprendo lo stesso un ruolo di elevata responsabilità.
-Indennità per ferie non godute
In merito all'indennità di ferie corrispondenti a 8 settimane dal 2 di ottobre al 22 novembre, stante l'irrinunciabilità delle stesse le quali sono funzionali a consentire al lavoratore il pieno recupero delle energie psico-fisiche dal lavoratore e quindi a tutelare la salute minacciata dallo svolgimento continuativo della prestazione lavorativa, così come sancito a livello Costituzionale dall'art. 36, giova ricordare che la scelta del periodo feriale spetta al datore di lavoro. Nel caso di specie, risulta pacifica la circostanza per cui il lavoratore è stato collocato in ferie al fine di consentire allo stesso di usufruire del periodo di ferie cumulato. A tal proposito il documento n. 31 del ricorso evidenzia come a seguito della contestazione del lavoratore circa la sua collocazione in ferie, la società motiva le stesse facendo presente che il lavoratore, a differenza di altri lavoratori, nel corso del 2023 non aveva goduto di alcun giorno di ferie. Pertanto, in considerazione del fatto che il potere di collocare il lavoratore in ferie appartiene al datore di lavoro, appare motivata l'esigenza aziendale di porre il lavoratore in ferie, stante anche il periodo dell'anno e la necessità di porre a riposo il ricorrente per un'opportuna rotazione delle stesse tra il personale dipendente.
-Omesso pagamento ratei quattordicesima
Circa l'omesso pagamento di 7 ratei di quattordicesima, la quale doveva essere corrisposta nel periodo ricompreso tra maggio e novembre 2023 e la conseguente incidenza sul tfr, in primis corre l'obbligo di osservare come l'importo rivendicato dal ricorrente non sia stato contestato dalla controparte, la quale nega la spettanza di tale emolumento da un lato perché da maggio ad agosto il lavoratore era stato formalmente trasferito nella sede di AN e l'accordo sulla quattordicesima era valevole, in forza di un precipuo accordo, soltanto per i lavoratori della sede di Altopascio, dall'altro lato che detti accordi erano stati disdetti nel periodo in oggetto. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso, segnatamente dalle dichiarazioni rese dal teste che gli accordi erano stati disdetti in data 31 dicembre 2023, quindi in una data successiva rispetto al Tes_2
in contestazione. Risulta, altresì, che essendo stato dichiarato illegittimo il trasferimento operato nei confronti del ricorrente da parte della società, il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuto l'emolumento che avrebbe percepito se non fosse stato operato il trasferimento censurato. che dovrà essere corrisposto nel quantum Parte_4 indicato dal ricorrente, con la relativa incidenza s mancata contestazione della controparte sul punto.
-Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, e sono pertanto poste per 2/3 a carico della parte resistente e per il restante terzo a carico della parte ricorrente. Esse sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/2014 come modificato ex DM 147/2022, in relazione all'attività svolta e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014.
pqm
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e conseguentemente condanna la società resistente a reintegrare il ricorrente;
-condanna, altresì, la società resistente a corrispondere al ricorrente la retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra dedotto l'aliunde perceptum così come indicato nel corpo della sentenza;
- condanna la società resistente al risarcimento del danno a fronte delle spese indebitamente sostenute a seguito del trasferimento dichiarato illegittimo per un ammontare pari a euro 824,00;
6 - condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente i ratei di quattordicesima non riconosciuti per i periodi indicati nel corpo della sentenza con relativa incidenza sul tfr per un importo pari a euro 3.523,38;
-rigetta le restanti domande;
-condanna la società resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 3086,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa.
Lucca, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani Parte_1
ricorrente contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
RI CC
resistente
Oggetto: licenziamento- per giustificato motivo oggettivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il lavoratore rappresenta di essere stato assunto nel 1996 dalla società convenuta in qualità di responsabile paghe e risorse umane presso la sede di Altopascio.
Lamenta di essere affetto da una patologia autoimmune con invalidità accertata del 60%, che egli presta assistenza alla madre invalida civile al 90% e al proprio figlio con il quale convive affetto da diabete mellito insulinico dipendente ed un fratello, che convive con la madre, anch'esso invalido al 80 %. Ha sempre prestato assistenza ai propri familiari.
Deduce che nel corso del 2021 tutta l'amministrazione sia stata spostata nella sede di AN in provincia di Treviso e che, nonostante ciò, egli ha continuato a lavorare presso la sede di Altopascio fino all'aprile del 2023.
Che egli, negli ultimi due anni, si è occupato della redazione delle buste paga ed attività connesse e collegate.
1 Nell'aprile del 2023 la società convenuta comunicava al lavoratore il trasferimento ad AN per continuare a poter svolgere le sue mansioni, stante la centralizzazione delle funzioni amministrative.
Nonostante le doglianze rappresentante dal lavoratore, in merito al trasferimento, la società decideva comunque di procedere in tal senso e a seguito di ciò l'odierno ricorrente impugnava il trasferimento ex art. 700 cpc davanti a codesto Tribunale.
Nel corso del giudizio veniva accolto il ricorso, il quale trovava poi conferma in sede di reclamo;
ciononostante, la società resistente non ha mai dato seguito ai provvedimenti giudiziari che ne sono discesi, procedendo con il licenziamento del ricorrente per giustificato motivo oggettivo in considerazione del fatto che non era più possibile far svolgere al lavoratore le proprie mansioni nella sede di Altopascio,avendo la società centralizzato le funzioni amministrative e contabili nella sede di AN.
Il ricorrente lamenta come le motivazioni del licenziamento siano le stesse del trasferimento illegittimamente operato dalla società, fa inoltre presente che non c'è stata nessuna riorganizzazione degli uffici, dato che la stessa è stata fatta nel 2021 e che l'attività che espletava il ricorrente oggi viene espletata da personale presente nella sede centrale sita in provincia di Treviso.
Egli rappresenta che il licenziamento intimato è illegittimo in quanto ritorsivo, discriminatorio e non sorretto da un giustificato motivo oggettivo oltre che posto in violazione dell'obbligo di repêchage.
Lamenta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute ad AN a seguito del trasferimento dichiarato illegittimo dal Tribunale di Lucca, oltre all'illegittima trattenuta sulle buste paga di somme pari a euro 3.600,00 a seguito di una sanzione disciplinare comminata nei confronti del ricorrente, a fronte di una contestazione per aver, nella sua qualità di responsabile amministrativo del personale, versato alla
, anziché, alla RI Compass -che aveva priorità rispetto a competenze di Controparte_2 Parte_2 fine rapporto del dipendente dimissionario (che aveva ricevuto un prestito da entrambe le Testimone_1 finanziarie), fatto non commesso dal ricorr avrebbe causato nessun danno alla società dato che quest'ultima non ha mai versato la somma in oggetto alla RI Compass. Rivendica, poi, l'omesso pagamento di 7 ratei di quattordicesima, nel periodo che va da maggio 2023 a novembre 2023 con relativa incidenza sul tfr nonché il mancato godimento di ferie.
Si costituiva la società resistente, insistendo nell'infondatezza del ricorso. La società rappresenta come a partire dal 2019 sia stato dato avvio ad un processo di accentramento di alcune funzioni aziendali presso la sede legale della stessa sita a Ospedaletto (TS). Detto accentramento, completatosi nel corso del 2022, ha interessato anche le funzioni cui era adibito il ricorrente ovvero quelle amministrative/gestione delle risorse umane. A completamento del disegno strategico di riorganizzazione, veniva comunicato al ricorrente il suo trasferimento presso la sede legale di Ospedaletto d'AN a partire dal 2 maggio 2023. Il trasferimento veniva impugnato, in via cautelare, dal ricorrente e successivamente accolto da parte del Tribunale di Lucca. La società rileva come nel corso del 2023 si siano registrate cospicue perdite, in particolare nello stabilimento di Altopascio, che ha costretto la stessa a fare ricorso alla cassa integrazione e guadagni, ancora ad oggi attiva. In tale contesto la società, al fine di ridurre i costi fissi, e per una più razionale distribuzione delle risorse è addivenuta alla decisione di sopprimere, sia presso l'ufficio centralizzato di AN (TV), sia presso lo stabilimento di Altopascio, due posizioni di lavoratori, tra cui il ricorrente, con un inquadramento contrattuale di quadro, le cui mansioni e attività sono state ridistribuite ad altro personale a seguito di una riorganizzazione complessiva. Contesta, altresì, quanto dedotto da controparte, circa la sanzione disciplinare comminata al ricorrente per non aver versato, con precedenza, in qualità di responsabile delle risorse umane, nelle casse di Compass la quota residua del tfr di un ex dipendente sottoscrittore di una cessione del quinto dello stipendio. 2 La causa è stata decisa all'esito dell'attività istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, e all'esito di trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente alle ragioni di seguito esposte
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-Licenziamento Preliminarmente, occorre richiamare in parte le ragioni di fatto e di diritto, in parte legate al presente ricorso, che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente. Orbene, nell'Ordinanza resa in data 20 ottobre 2023, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., che viene qui integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. di attuazione, è stato riconosciuto come illegittimo il trasferimento del dipendente stante il suo stato di salute, segnatamente in quanto “invalido civile con riduzione della capacità lavorativa al 60%” status che nell'ambito di tale procedimento è stato dedotto e provato così come è stato provata l'assistenza al figlio disabile con lui convivente. Occorre, altresì, rilevare che il trasferimento, dichiarato invalido, presentava le seguenti generiche motivazioni: “per ragioni di carattere tecnico organizzativo e produttivo.” Così come le ragioni che hanno portato al licenziamento del dipendente sono le seguenti: “già da tempo tutte le altre funzioni di natura amministrativa, di carattere contabile e gestionale non sono più esistenti presso lo stabilimento di Altopascio dove è rimasta solo e soltanto una struttura organizzativa per svolgere l'attività produttiva nonché il personale addetto alla programmazione della produzione quello operante presso il magazzino materie prime e prodotto finito ed, infine, il personale dell'area vendite, ovvero il personale addetto al contatto con i rispettivi clienti e dedicato all'acquisizione degli ordini. Effettuata un'accurata verifica di tutte le altre posizioni di lavoro esistenti nell'organizzazione dello stabilimento di Altopascio non sussistono e non sono in alcun modo rinvenibili posizioni lavorative non solo di pari livello, ma anche di livello inferiore, dove sia possibile ricollocare il sig. sia Pt_1 perché allo stato attuale le altre posizioni di lavoro sono integralmente ricoperte e anzi, al momento, non vi è neppure za sufficiente per impiegare il resto del personale in forza, come attestato dalla fruizione della cassa integrazione guadagni e dall'andamento in decremento del fatturato, sia comunque perché il non dispone del bagaglio professionale e delle Pt_1 competenze necessarie per svolgere funzioni diverse da quelle che ha sempre espletato, sia infine in considerazione degli obiettivi di razionalizzazione delle risorse perseguiti dalla riorganizzazione predisposta dall'azienda.” Basta un semplice raffronto, rispetto a quanto argomentato in punto di fatto, nelle due Ordinanze che hanno dichiarato illegittimo il trasferimento, per riscontrare come le esigenze organizzative, tecniche e produttive siano in buona parte le medesime, con un'unica aggiunta rappresentata dalla soppressione dell'Ufficio personale presso lo stabilimento di Altopascio, che all'epoca vedeva quale unico dipendente il ricorrente. Tali circostanze dimostrano che l'esigenza organizzativa tecnica e produttiva era già presente al momento del trasferimento e come la situazione economica della società, negli anni successivi sia rimasta, né più né meno la stessa. Ma al di là dell'esigenza organizzativa sottesa, sulla quale torneremo più avanti, è doveroso sottolineare come la presenza della stessa non sia da sola sufficiente a fugare ogni dubbio circa la discriminatorietà del licenziamento quando il lavoratore sia anche affetto da disabilità, quest'ultima da intendersi così come declinata all'interno della Direttiva 2000/78/CE successivamente recepita all'interno del D.Lgs. n. 216/2003, diretto a garantire la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. A tal proposito si cita un recente arresto giurisprudenziale ovvero l'Ordinanza n. 460/2025 resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 9 gennaio 2025 la quale censura il giudizio di Appello laddove i Giudici di merito affermano che: “il licenziamento non potesse essere discriminatorio in ragione dell'esistenza dell'elemento forte del motivo riorganizzativo accertato nel giudizio.” Gli Ermellini viceversa evidenziano che: “Tale tesi si pone in contrasto con la normativa indicata e con la giurisprudenza consolidata dalla quale risulta invece che il licenziamento possa essere, direttamente o indirettamente, discriminatorio anche quando concorra una ragione legittima, come il motivo economico. In
3 questi termini, infatti, si esprime con continuità questa Corte a partire dalla sentenza n. 6575 del 05/04/2016 nella quale si è affermato: "La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della L. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della L. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico". Tale orientamento di legittimità si è successivamente consolidato e nello stesso senso si sono espresse Cass. n. 28453/18 e n. 9665/2019 le quali hanno ribadito che, a differenza del licenziamento per motivo ritorsivo, la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo. Da ultimo in questi termini si è espressa altresì Cass. n. 2414/22 e Cass. 13934/24.” Orbene, già nel procedimento riguardante il trasferimento la società non aveva soddisfatto l'onere probatorio circa la sussistenza di ragioni tecnico organizzative e produttive legittimanti il trasferimento di un lavoratore in condizioni di disabilità. L'ordinamento impone, infatti, un bilanciamento tra le ragioni dell'impresa nel caso di specie l'accentramento delle funzioni amministrative nella sede legale con conseguente soppressione dell'ufficio amministrativo presente nella sede di Altopascio, con le condizioni del lavoratore invalido al 60% il quale deve, oltretutto, prestare assistenza ai propri familiari. La società resistente non è riuscita a provare come l'esigenza organizzativa, sorta già nel 2020 ovvero ben 3 anni prima del licenziamento, con conseguente processo di accentramento delle funzioni non abbia riguardato il ricorrente, il quale ha continuato a svolgere la propria attività presso la sede di Altopascio nonostante le altre funzioni erano già state oggetto di accentramento nella sede Veneta. Ciò risulta ancor più vero, in considerazione del rigore probatorio circa l'inevitabilità del licenziamento volto a sopprimere precipuamente quella posizione, a maggior ragione se le lamentate difficoltà di gestione della posizione residuata ad Altopascio non trovano riscontro in elementi probatori dal riscontro oggettivo. Tali elementi, così come sopra rappresentati, inducono questo Giudicante a ritenere il licenziamento discriminatorio, considerato anche il breve lasso di tempo intervenuto tra il provvedimento che confermava l'illegittimità del trasferimento ( 27 ottobre 2023) e la data dell'intervenuto licenziamento 22 novembre 2023, sintomatico del fatto che la società non aveva alcuna intenzione di predisporre gli accomodamenti necessari di modo tale da mettere il lavoratore nelle condizioni di rendere la propria prestazione lavorativa, senza nessun aggravio per la società, la quale peraltro non ha provato in cosa consisterebbe il disagio di far svolgere al lavoratore la propria attività lavorativa da remoto oppure in un ufficio presente nella sede di Altopascio dove sono tuttora presenti gli addetti al commerciale. Ragion per cui, dati gli elementi qui rappresentati stante anche l'impossibilità di giungere al contemperamento invocato dalla normativa e dal diritto vivente in materia, il lavoratore in ragione della propria condizione di salute non potrebbe in alcun modo rimanere all'interno della compagine aziendale, perpetrando così di fatto una discriminazione nei suoi confronti. La società resistente non ha neppure assolto l'onere di repêchage, dato che non ha provato di aver proposto una posizione anche con mansioni inferiori al ricorrente, prima dell'intervenuto licenziamento e che risultano esser state effettuate nuove assunzioni successivamente allo stesso. L'onere di repêchage in capo al datore di lavoro, inoltre, è maggiormente rigoroso in caso di lavoratore affetto da invalidità, così come statuito in una recente sentenza citata da parte ricorrente e condivisa dall'odierno Giudicante: “quando un lavoratore fruisca ella legge 104/1992 il repechage deve essere effettuato in modo particolarmente pregnante (Cass. 13494/2024) nel rispetto di buona fede e correttezza e del bilanciamento sotteso alla disciplina di sostegno degli invalidi che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (Cass. 23857/2017) spettando al Giudice di procedere al necessario bilanciamento imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, valorizzando le esigenze di assistenza e cura del familiare disabile ogni volta che le esigenze tecniche organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. La Suprema Corte nel riformare la decisione ha ricordato che il datore di lavoro, in virtù dei richiamati principi, prima di estinguere il rapporto aveva l'obbligo di offrire al lavoratore anche gli altri posti di lavoro vacanti e disponibili nell'orario di lavoro che questi già osservava e che ha successivamente riempito con l'assunzione di altri lavoratori”.
4 In merito all'aliunde perceptum, dai documenti prodotti, risulta che il ricorrente è stato disoccupato fino a dicembre del 2024, il 2 dicembre ha sottoscritto un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2025 presso il Centro Helda STP s.r.l. , successivamente in data 9 giugno 2025 ha sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato con Cartiere Carrara s.p.a. fino al 31 dicembre 2025. Emolumenti che andranno evident ente detratti dalla retribuzione spettante al ricorrente dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegra.
-Risarcimento del danno
In tema di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal trasferimento illegittimo, giova citare una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione Ordinanza n. 18903 del 10 luglio 2025 la quale riconosce la risarcibilità dei danni patrimoniali subiti dal lavoratore in ragione del trasferimento illegittimo, spettando alla società l'onere di dimostrare che il dipendente avrebbe potuto ridurre le conseguenze dannose. Tuttavia, occorre limitare i danni subiti dal lavoratore alle sole voci che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, omettendo le spese relative ai pranzi alle cene, i quali sarebbero stati comunque consumati dal ricorrente anche se non vi fosse stato il trasferimento, tanto più se il ricorrente poteva usufruire dei buoni pasto aziendali, c.d. ticket restaurant. Pertanto, essendo allegate e provate le spese relative all'autostrada e al carburante nonché quelle relative all'alloggio, spese genericamente contestate da controparte, deve essere riconosciuto a titolo di risarcimento patrimoniale la somma pari a euro 824,00.
-Sanzione disciplinare
In data 28 giugno 2023 veniva comunicata al ricorrente una contestazione disciplinare, per fatti riconducibili all'aprile del medesimo anno consistenti nell'aver in qualità di responsabile amministrativo dello stabilimento di Altopascio in merito alla gestione della cessione del quinto di un dipendente successivamente dimessosi dall'azienda, per il quale il ricorrente avrebbe chiesto il conteggio di estinzione alle due società finanziarie dove il dipendente aveva in essere il contratto di finanziamento, conteggio prodotto prima dalla società Compass Banca spa, in data 27 febbraio 2023, e successivamente, in data 2 marzo 2023, da parte Nell'elaborazione della busta paga del dipendente Parte_3 dimissionario il ricorrente te di estinzione non rispettando la priorità temporale tra le due finanziarie entrambe delegate al pagamento, determinando di fatto il mancato pagamento di parte dell'importo dovuto a Compass Banca spa non essendo capiente il trattamento di fine rapporto del lavoratore rispetto al credito residuo vantato dalla società. Per tali motivi la società ha contestato al dipendente di aver provocato con il suo comportamento negligente, lesivo del diritto di precedenza nella liquidazione delle quote del credito residuo, una situazione debitoria nei confronti di Compass. A seguito di detta contestazione veniva irrogata da parte della società una sanzione conservativa pari a 3 giorni di sospensione dal lavoro, con conseguente trattenuta sulla busta paga del ricorrente per un importo corrispondente ad euro 3.600. Da un esame della documentazione presente in atti, stante gli oneri probatori gravanti sulle rispettive parti, deve essere confermata la sanzione disciplinare stante che i fatti in oggetto di contestazione sono stati parzialmente confermati anche da parte ricorrente, la quale non nega di aver effettuato prioritariamente il pagamento per il credito residuo alla e solo in un secondo momento alla società Parte_3
Compass, non tenendo in debita considerazione la documentazione alla stessa pervenuta. Infatti, il lavoratore data la sua comprovata esperienza nel settore a fronte della richiesta pervenuta dalla società finanziaria, relativa al pagamento del debito residuo, avrebbe dovuto e potuto liquidare con precedenza la quota di spettanza della stessa per poi, in un secondo momento, liquidare l'altra società che ha fatto pervenire successivamente la medesima richiesta. Il comportamento in oggetto è disciplinarmente rilevante è riconducibile ad una condotta discrezionalmente tenuta dal ricorrente e pertanto è a lui attribuibile. La sanzione in oggetto appare proporzionata rispetto al comportamento tenuto anche in considerazione, come si è già detto, 5 dell'esperienza del lavoratore nel settore e della diligenza e professionalità a lui richiesta ricoprendo lo stesso un ruolo di elevata responsabilità.
-Indennità per ferie non godute
In merito all'indennità di ferie corrispondenti a 8 settimane dal 2 di ottobre al 22 novembre, stante l'irrinunciabilità delle stesse le quali sono funzionali a consentire al lavoratore il pieno recupero delle energie psico-fisiche dal lavoratore e quindi a tutelare la salute minacciata dallo svolgimento continuativo della prestazione lavorativa, così come sancito a livello Costituzionale dall'art. 36, giova ricordare che la scelta del periodo feriale spetta al datore di lavoro. Nel caso di specie, risulta pacifica la circostanza per cui il lavoratore è stato collocato in ferie al fine di consentire allo stesso di usufruire del periodo di ferie cumulato. A tal proposito il documento n. 31 del ricorso evidenzia come a seguito della contestazione del lavoratore circa la sua collocazione in ferie, la società motiva le stesse facendo presente che il lavoratore, a differenza di altri lavoratori, nel corso del 2023 non aveva goduto di alcun giorno di ferie. Pertanto, in considerazione del fatto che il potere di collocare il lavoratore in ferie appartiene al datore di lavoro, appare motivata l'esigenza aziendale di porre il lavoratore in ferie, stante anche il periodo dell'anno e la necessità di porre a riposo il ricorrente per un'opportuna rotazione delle stesse tra il personale dipendente.
-Omesso pagamento ratei quattordicesima
Circa l'omesso pagamento di 7 ratei di quattordicesima, la quale doveva essere corrisposta nel periodo ricompreso tra maggio e novembre 2023 e la conseguente incidenza sul tfr, in primis corre l'obbligo di osservare come l'importo rivendicato dal ricorrente non sia stato contestato dalla controparte, la quale nega la spettanza di tale emolumento da un lato perché da maggio ad agosto il lavoratore era stato formalmente trasferito nella sede di AN e l'accordo sulla quattordicesima era valevole, in forza di un precipuo accordo, soltanto per i lavoratori della sede di Altopascio, dall'altro lato che detti accordi erano stati disdetti nel periodo in oggetto. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso, segnatamente dalle dichiarazioni rese dal teste che gli accordi erano stati disdetti in data 31 dicembre 2023, quindi in una data successiva rispetto al Tes_2
in contestazione. Risulta, altresì, che essendo stato dichiarato illegittimo il trasferimento operato nei confronti del ricorrente da parte della società, il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuto l'emolumento che avrebbe percepito se non fosse stato operato il trasferimento censurato. che dovrà essere corrisposto nel quantum Parte_4 indicato dal ricorrente, con la relativa incidenza s mancata contestazione della controparte sul punto.
-Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, e sono pertanto poste per 2/3 a carico della parte resistente e per il restante terzo a carico della parte ricorrente. Esse sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/2014 come modificato ex DM 147/2022, in relazione all'attività svolta e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014.
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Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e conseguentemente condanna la società resistente a reintegrare il ricorrente;
-condanna, altresì, la società resistente a corrispondere al ricorrente la retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra dedotto l'aliunde perceptum così come indicato nel corpo della sentenza;
- condanna la società resistente al risarcimento del danno a fronte delle spese indebitamente sostenute a seguito del trasferimento dichiarato illegittimo per un ammontare pari a euro 824,00;
6 - condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente i ratei di quattordicesima non riconosciuti per i periodi indicati nel corpo della sentenza con relativa incidenza sul tfr per un importo pari a euro 3.523,38;
-rigetta le restanti domande;
-condanna la società resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 3086,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa.
Lucca, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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