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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4329 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019
Avente a oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto” e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ET ON (C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
MO TE (CE) alla via Vincenzo Caso, 37;
-Ricorrente-
E
, sede territoriale di ER, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., (C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dai funzionari in servizio, P.IVA_1
LI de EN e PA IA SI, ed elettivamente domiciliata presso la sede di ER;
-Resistente-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con ricorso ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1 ingiunzione emessa dalla n. 59/2019/SIL Controparte_2 notificatagli in data 11.04.2019 con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €
10.124,65 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in virtù del rapporto n. 8978 relativo al verbale di accertamento prot. n. 30998.
Con il predetto verbale veniva contestato all'opponente di aver violato l'art. 3 co.3 D.L.
12/2002, convertito dalla l. 73/2022, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs.
151/2015 per avere impiegato due lavoratori subordinati, e Persona_1 Per_2
, in modo irregolare, e l'art. 4 bis co.2 D.lgs. 181/2000 per non aver consegnato ai
[...] lavoratori copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro o contratto individuale di lavoro.
Il ricorrente, a fondamento dell'opposizione, eccepiva l'inammissibilità dell'ingiunzione stante la mancata audizione personale dell'istante, nonché la sproporzione della sanzione irrogata che non teneva conto della modesta attività della ditta e così concludeva:
“dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n 59/2019/SIL emessa in data 08.04.2019 e notificata in data 11.04.2019 Capo Ispettorato del Lavoro e delle sanzioni accessorie;
in subordine, in caso di mancato accoglimento, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale con compensazione delle spese;
con vittoria di spese e competenze, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”
Resisteva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_3
di ER che contestando ogni avversa deduzione/eccezione, chiedeva il rigetto
[...] dell'opposizione. Vinte le spese.
Esauritasi l'istruttoria, prevalentemente documentale, la causa, veniva rinviata alla udienza del 6/11/2025 per la discussione orale e la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 08 ottobre 2025, come da decreto in atti.
In ordine alla violazione per mancata audizione dell'interessato ex art. 18 della L. 689/81, va rilevato che il predetto articolo prevede al comma 1 che “entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”; il secondo comma, invece, fa riferimento ad una apposita richiesta, formalizzata dall'interessato, che non risulta essere stata fatta e/o depositata agli atti.
Ma vi è di più, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità chiarisce che, anche laddove sia stata fatta regolare richiesta di audizione, “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. II del 05/03/2020, n. 6313).
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Nel merito, va precisato che il giudizio in esame ha ad oggetto la fondatezza della sanzione comminata dalla DTL con ordinanza di ingiunzione n. 59/2019/SIL.
Il provvedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio è stato emesso a seguito di accertamenti eseguiti in data 21/07/2015 dall' a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
titolare dell'omonima ditta, sul cantiere edile sito in MO TE, località
[...]
Sepicciano, durante il quali hanno accertato che i lavoratori e Persona_1 Per_2
, erano impiegati in qualità di manovale/muratore alle dipendenze del ricorrente,
[...] senza regolare contratto di lavoro.
Nello specifico, come da ordinanza-ingiunzione in atti, la violazione ha riguardato l'art. 3 commi 3 e 3-ter d.l. 12/2002, convertito dalla l. 73/2022, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 per non aver comunicato preventivamente l'assunzione dei due lavoratori.
L'art. 3 comma 3 d.l. 12/2002 (come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015), infatti, sanziona l'ipotesi di “impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”.
Orbene, la constatazione della situazione di fatto oggetto del predetto verbale ispettivo è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori nel corso dell'ispezioni, riportate nel verbale di acquisizione informazioni in atti ( cfr. all. 2 e 3 prod. Ispettorato), e dalla verifica eseguita dalla data base che gli dei due lavoratori venivano effettuati la Pt_2 mattina stessa dell'accesso.
Inoltre, è lo stesso ricorrente ad affermare il ritardo di soli due giorni per la comunicazione dell'assunzione dei lavoratori, e . Persona_1 Persona_2
Nel caso di specie, il materiale probatorio prodotto e sul quale hanno fondato le proprie conclusioni gli Ispettori del Lavoro in sede di accesso ispettivo deve considerarsi pienamente probante e sufficiente ai fini della sussistenza dell'illecito per cui è causa. Deve quindi ritenersi legittima la contestazione delle violazioni indicate nel provvedimento impugnato, avendo l'opponente occupato lavoratori senza regolare contratto di lavoro.
Venendo al quantum, va osservato che” In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice (autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, ben potendo reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse: Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) di determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi
e soggettivi (cfr anche Cass. Cass. 2022/33644 e Cass. 26084/2023). Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (così Cass. 15/06/2020, n.11481 e Cass. 23 febbraio 2021, n.4844).
Ai fini della rideterminazione della sanzione, va considerata, secondo i parametri di legge,
l'entità della riduzione della sanzione richiesta dall'opponente.
Al riguardo, si precisa che la fattispecie del cd. “lavoro nero” trova la propria disciplina nell'art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, L. 183/2010, e s.m., il quale prevede una sanzione amministrativa da € 1.950,00 a € 15.600,00 per ogni lavoratore subordinato impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ed € 195,00 per ogni giornata di lavoro effettivo a nero di ciascun lavoratore.
Orbene, nel caso concreto, considerato il numero di lavoratori e le circostanza che la contestazione investe solo due giornate, si ritiene equo rideterminare la sanzione per la violazione di cui all'ordinanza ingiunzione per ciascun lavoratore nel minimo edittale di euro 1.9590,00 che, moltiplicato per due è pari ad euro 3.900,00, a cui va aggiunto quello di euro 195,00 per due giornate di lavoro a nero per l'importo di euro 780,00, in totale euro
4.680,00 in luogo della maggiore somma di euro10.124,65, oggetto dell'ordinanza di ingiunzione.
In conclusione, l'importo della sanzione complessivamente irrogata per le contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione va rideterminata, previo parziale accoglimento annullamento della stessa, nella misura inferiore predetto.
Spese processuali
Ritenuti sussistenti giusti motivi si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, tenuto conto anche che l' si è costituita in giudizio Controparte_1 personalmente avvalendosi di un funzionario delegato abilitato alla professione di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 4329/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la misura della sanzione irrogata di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, che va pertanto annullata in parte qua, in euro 4.680,00 e, per l'effetto,
- condanna al pagamento della somma di euro 4.680,00 in favore Parte_1 dell' ; Controparte_4
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 6 novembre 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4329 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019
Avente a oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto” e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ET ON (C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
MO TE (CE) alla via Vincenzo Caso, 37;
-Ricorrente-
E
, sede territoriale di ER, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., (C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dai funzionari in servizio, P.IVA_1
LI de EN e PA IA SI, ed elettivamente domiciliata presso la sede di ER;
-Resistente-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con ricorso ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1 ingiunzione emessa dalla n. 59/2019/SIL Controparte_2 notificatagli in data 11.04.2019 con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €
10.124,65 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in virtù del rapporto n. 8978 relativo al verbale di accertamento prot. n. 30998.
Con il predetto verbale veniva contestato all'opponente di aver violato l'art. 3 co.3 D.L.
12/2002, convertito dalla l. 73/2022, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs.
151/2015 per avere impiegato due lavoratori subordinati, e Persona_1 Per_2
, in modo irregolare, e l'art. 4 bis co.2 D.lgs. 181/2000 per non aver consegnato ai
[...] lavoratori copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro o contratto individuale di lavoro.
Il ricorrente, a fondamento dell'opposizione, eccepiva l'inammissibilità dell'ingiunzione stante la mancata audizione personale dell'istante, nonché la sproporzione della sanzione irrogata che non teneva conto della modesta attività della ditta e così concludeva:
“dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n 59/2019/SIL emessa in data 08.04.2019 e notificata in data 11.04.2019 Capo Ispettorato del Lavoro e delle sanzioni accessorie;
in subordine, in caso di mancato accoglimento, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale con compensazione delle spese;
con vittoria di spese e competenze, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”
Resisteva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_3
di ER che contestando ogni avversa deduzione/eccezione, chiedeva il rigetto
[...] dell'opposizione. Vinte le spese.
Esauritasi l'istruttoria, prevalentemente documentale, la causa, veniva rinviata alla udienza del 6/11/2025 per la discussione orale e la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 08 ottobre 2025, come da decreto in atti.
In ordine alla violazione per mancata audizione dell'interessato ex art. 18 della L. 689/81, va rilevato che il predetto articolo prevede al comma 1 che “entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”; il secondo comma, invece, fa riferimento ad una apposita richiesta, formalizzata dall'interessato, che non risulta essere stata fatta e/o depositata agli atti.
Ma vi è di più, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità chiarisce che, anche laddove sia stata fatta regolare richiesta di audizione, “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. II del 05/03/2020, n. 6313).
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Nel merito, va precisato che il giudizio in esame ha ad oggetto la fondatezza della sanzione comminata dalla DTL con ordinanza di ingiunzione n. 59/2019/SIL.
Il provvedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio è stato emesso a seguito di accertamenti eseguiti in data 21/07/2015 dall' a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
titolare dell'omonima ditta, sul cantiere edile sito in MO TE, località
[...]
Sepicciano, durante il quali hanno accertato che i lavoratori e Persona_1 Per_2
, erano impiegati in qualità di manovale/muratore alle dipendenze del ricorrente,
[...] senza regolare contratto di lavoro.
Nello specifico, come da ordinanza-ingiunzione in atti, la violazione ha riguardato l'art. 3 commi 3 e 3-ter d.l. 12/2002, convertito dalla l. 73/2022, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015 per non aver comunicato preventivamente l'assunzione dei due lavoratori.
L'art. 3 comma 3 d.l. 12/2002 (come sostituito dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015), infatti, sanziona l'ipotesi di “impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”.
Orbene, la constatazione della situazione di fatto oggetto del predetto verbale ispettivo è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori nel corso dell'ispezioni, riportate nel verbale di acquisizione informazioni in atti ( cfr. all. 2 e 3 prod. Ispettorato), e dalla verifica eseguita dalla data base che gli dei due lavoratori venivano effettuati la Pt_2 mattina stessa dell'accesso.
Inoltre, è lo stesso ricorrente ad affermare il ritardo di soli due giorni per la comunicazione dell'assunzione dei lavoratori, e . Persona_1 Persona_2
Nel caso di specie, il materiale probatorio prodotto e sul quale hanno fondato le proprie conclusioni gli Ispettori del Lavoro in sede di accesso ispettivo deve considerarsi pienamente probante e sufficiente ai fini della sussistenza dell'illecito per cui è causa. Deve quindi ritenersi legittima la contestazione delle violazioni indicate nel provvedimento impugnato, avendo l'opponente occupato lavoratori senza regolare contratto di lavoro.
Venendo al quantum, va osservato che” In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice (autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, ben potendo reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse: Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) di determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi
e soggettivi (cfr anche Cass. Cass. 2022/33644 e Cass. 26084/2023). Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (così Cass. 15/06/2020, n.11481 e Cass. 23 febbraio 2021, n.4844).
Ai fini della rideterminazione della sanzione, va considerata, secondo i parametri di legge,
l'entità della riduzione della sanzione richiesta dall'opponente.
Al riguardo, si precisa che la fattispecie del cd. “lavoro nero” trova la propria disciplina nell'art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, L. 183/2010, e s.m., il quale prevede una sanzione amministrativa da € 1.950,00 a € 15.600,00 per ogni lavoratore subordinato impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ed € 195,00 per ogni giornata di lavoro effettivo a nero di ciascun lavoratore.
Orbene, nel caso concreto, considerato il numero di lavoratori e le circostanza che la contestazione investe solo due giornate, si ritiene equo rideterminare la sanzione per la violazione di cui all'ordinanza ingiunzione per ciascun lavoratore nel minimo edittale di euro 1.9590,00 che, moltiplicato per due è pari ad euro 3.900,00, a cui va aggiunto quello di euro 195,00 per due giornate di lavoro a nero per l'importo di euro 780,00, in totale euro
4.680,00 in luogo della maggiore somma di euro10.124,65, oggetto dell'ordinanza di ingiunzione.
In conclusione, l'importo della sanzione complessivamente irrogata per le contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione va rideterminata, previo parziale accoglimento annullamento della stessa, nella misura inferiore predetto.
Spese processuali
Ritenuti sussistenti giusti motivi si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, tenuto conto anche che l' si è costituita in giudizio Controparte_1 personalmente avvalendosi di un funzionario delegato abilitato alla professione di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 4329/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la misura della sanzione irrogata di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, che va pertanto annullata in parte qua, in euro 4.680,00 e, per l'effetto,
- condanna al pagamento della somma di euro 4.680,00 in favore Parte_1 dell' ; Controparte_4
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 6 novembre 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO