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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del Giudice dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 134 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.2.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Corrado Pasquali attori
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mastrobattista CP_1
convenuto
CONCLUSIONI: come da verbale del 14.2.25
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 17.1.2024, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenivano in giudizio , deducendo:
[...] CP_1
- di aver venduto con atto notarile del 18.9.2023 ad l'immobile sito in CP_1
Vallecorsa, Via Roma, I Traversa snc, distinto in catasto al Fg. 10, Part. 605, Sub
6, Categoria A/2, Classe 3, immobile di cui erano proprietari per la quota di 1/3 ciascuno;
- che il corrispettivo della vendita era stato stabilito in € 88.278,00 da corrispondere con le seguenti modalità: € 71.028,00 a mezzo di mutuo bancario ed € 17.250,00 mediante n. 3 bonifici bancari da € 5.750,00 a ciascuno dei venditori;
- di aver regolarmente ricevuto la somma di € 71.028,00 corrisposta dalla banca con la quale l'acquirente aveva stipulato il mutuo, ma di non aver invece riscosso
1 la residua somma di € 17.250,00, nonostante il convenuto avesse esibito in sede di rogito le contabili relative alle tre disposizioni di bonifico in favore dei tre venditori, successivamente revocate;
- che il convenuto aveva pertanto tratto in errore gli attori, inducendoli a credere che il prezzo della vendita fosse stato pienamente corrisposto e convincendoli a sottoscrivere il rogito con apparente quietanza del pagamento;
- che nonostante i numerosi solleciti, il convenuto non aveva corrisposto la residua somma dovuta, riferendo scuse contraddittorie e dilatorie.
Gli attori chiedevano pertanto accertarsi l'inadempimento del convenuto con condanna dello stesso a corrispondere in loro favore la somma di € 5.750,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione.
Caso si costituiva in giudizio, eccependo che: CP_1
- il mancato versamento del saldo non era dipeso dalla sua volontà, ma dalla condotta di , titolare dell'agenzia di intermediazione CP_2 finanziaria/immobiliare cui si era affidato per la compravendita dell'immobile;
- quest'ultimo aveva proposto l'acquisto in parte mediante stipula di un contratto di mutuo per € 72.000,00, regolarmente perfezionatosi;
- la parte residua del prezzo di vendita era invece coperta da prestito personale, curato direttamente dal mediatore, il quale avrebbe dovuto versare direttamente alla parte venditrice la somma di € 17.250,00, poi risultata mancante;
- il convenuto, una volta appreso del mancato accredito dei bonifici, si era attivato chiedendo al titolare dell'agenzia l'immediato adempimento di quanto dovuto alla parte venditrice;
- non era quindi intenzione del convenuto trarre in inganno gli attori.
Chiedeva pertanto in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. CP_2
Rigettata la richiesta di autorizzazione della chiamata del terzo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.2.2025 sulle conclusioni delle parti.
Orbene, gli attori hanno ammesso nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. che il convenuto, nelle more del giudizio, ha corrisposto in loro favore la somma di
€ 11.500,00 con bonifico , successivamente in data 24.8.24 la somma di €
2 1.000,00, per un totale di € 12.500,00, accettato dai come acconto sul Pt_1
maggior importo dovuto.
All'udienza del 14.2.2025, infine, parte attrice ha dato atto che il convenuto ha eseguito gli ulteriori pagamenti di € 500 in data 31.10.2024, € 250,00 in data
12.11.2024 ed €4.000,00 in data 26.11.2024, saldando così il prezzo della compravendita dell'immobile, ma omettendo il pagamento degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese sostenute dai , ed a tale riguardo ha Pt_1 chiesto “ dichiarare ancora dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal
18.9.23 fino al saldo del 26.11.24 . . .” .
Osserva il Tribunale che è pacifico il pagamento , nelle more del giudizio, della somma di euro 17.250 originariamente pretesa dagli attori nell'atto introduttivo;
gli attori lamentano invece il mancato pagamento degli interessi ( oltre rivalutazione ) dal 18.9.23 ( data di stipula della compravendita ) alla data del 26.11.24 .
Orbene la doglianza degli attori , secondo cui residuerebbero dovuti ancora gli interessi , importa implicita rinuncia dell'imputazione dei singoli pagamenti intervenuti nel corso del giudizio dapprima agli interessi e poi al capitale , secondo la regola generale sull'imputazione dei pagamenti prevista dall'art. 1194 cc;
i singoli pagamenti intervenuti , possono essere pertanto imputati al capitale , avendolo implicitamente richiesto gli attori , come testé cennato , ed essendo tale forma di imputazione meno favorevole agli stessi.
Pertanto , esclusa la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere, essendo ancora dovuti gli interessi ( mentre va esclusa la rivalutazione , trattandosi di debito di valuta) , va emessa pronuncia dichiarativa ( gli attori in sede di conclusione hanno chiesto al riguardo una mera pronuncia di accertamento , che rappresentando un minus rispetto alla pronuncia di condanna non soffre preclusioni ) , con cui si accerti che il convenuto è tenuto corrispondere gli interessi legali dal 18.9.23 sulla somma di euro 17.250 e poi via via sulle singole somme residue , a seguito dei singoli pagamenti in acconto intervenuti nel corso del giudizio , sino al 26.11.24 .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dell'assoluta semplicità delle questioni risolte e dell'effettiva entità delle difese svolte .
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che è tenuto al pagamento degli interessi legali in favore CP_1
degli attori come meglio specificato in motivazione;
- condanna il convenuto a rifondere agli attori, in solido, le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.600 per compensi, oltre imborso spese forfettarie nella misura del 15 %, CPA e IVA come per legge.
Frosinone, 21.3.2025
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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