Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2615 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. BRAMANTE LORENZO Parte_1
e con il patrocinio dell'Avv. PEDRINI GIUSEPPE Controparte_1
ricorrenti e
Pubblico Ministero
intervenuto
Oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti:
1. Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori in Persona_1 modo condiviso e con eguale presenza presso entrambi i genitori, seppure con residenza formale presso la madre.
2. Al fine di rendere effettivo a un rapporto paritario, lo stesso Per_1 frequenterà ciascun genitore secondo il seguente calendario (così come attualmente osservato), che si ripeterà ciclicamente ogni due settimane:
- settimana 1: venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì con il padre;
- settimana 2: venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì con la madre.
Per quanto concerne invece le festività e le vacanze, gli accordi – immutati rispetto a quelli attualmente osservati – sono i seguenti:
• durante le festività natalizie: ad anni alterni, il 24 e il pranzo del 25 con un genitore e parte del 25 e il 26 con l'altro; capodanni sempre ad anni alterni con l'uno e con l'altro;
• durante le vacanze pasquali: ad anni alterni, Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
• durante detti periodi di festività natalizie e pasquali, le giornate suindicate hanno la prevalenza rispetto alle altre giornate di frequentazione ordinaria;
• tutte le altre festività (es: Festa della Liberazione, I maggio, Festa della
• durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé al Per_1 massimo due settimane consecutive, in modo da consentire anche all'altro genitore di stare un egual periodo con il figlio, in base alle ferie concordate con il datore di lavoro di anno in anno;
• durante le vacanze estive, i genitori potranno accordarsi per definire un calendario per la frequentazione di diverso da quello in cui al Per_1 predetto punto 1), in base al proprio tempo libero dal lavoro. Esclusi i periodi di ferie, che trascorre con ciascuno dei genitori in base a quanto previsto dal periodo precedente, dalla metà giugno alla fine di agosto potrà Per_1 permanere nella casa la mare sita in Lido degli Estensi di proprietà dei nonni materni, ovvero nella casa al mare sita in Lido di Spina di proprietà della nonna paterna. In questo periodo estivo i genitori potranno accordarsi settimana per settimana.
• Le parti potranno concordare ulteriori periodi di vacanza, che Per_1 potrà trascorrere con ciascun genitore durante l'anno.
3. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio , la somma Per_1 di € 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato a lei intestato;
la somma sarà rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, a far data da un anno dal provvedimento di modifica degli accordi.
4. Le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Ferrara, verranno sostenute da entrambi i genitori al 50% ciascuno. Dette spese saranno rimborsate al genitore che ne ha anticipato il pagamento, previa idonea documentazione, entro il mese successivo in cui è avvenuto il pagamento stesso.
5. I genitori si impegnano a mantenere un contegno collaborativo e rispettoso per la serena crescita del figlio, partecipando ai momenti per lui più importanti. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione del minore, alla sua educazione ed alla sua salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
6. La Sig.ra e il Sig. concordano che Controparte_1 Parte_1 l'Assegno unico universale per , attualmente percepito dalla madre Per_1 nella misura di € 57,00, sia da questa trattenuto interamente. Qualora l'Assegno venisse aumentato, le parti convengono che la differenza in esubero venga utilizzata, nell'interesse di entrambi i genitori, per fare fronte alle spese straordinarie.
7. Le parti prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
9. Le parti chiedono sin da ora che l'udienza sia tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
**** Con ricorso congiunto i sigg.ri e Parte_1 [...]
esponevano: dalla relazione sentimentale intercorsa fra le CP_1 parti era nato il figlio minore . Dopo la conclusione della relazione Per_1 le parti avevano adito il Tribunale di Ferrara che con decreto del 03/12/2020,
RG 2346/2020, aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Essendo mutate le esigenza della prole, chiedevano l'accoglimento delle domande sopra riportate, parzialmente modificative della disciplina prevista dal citato decreto.
Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi al nuovo assetto familiare ed agli interessi della prole.
Come da accordi, si dispone la compensazione delle spese di giudizio
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti.
Spese compensate Ferrara, 19.2.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati