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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4658/2019
Oggi, 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to LUCA ALFANO per , il quale si riporta ai propri scritti Parte_1 difensivi e chiede che la causa venga decisa;
avv.to ANTONELLA CANNAVACCIUOLO, per delega dell'avv. ALFREDO CRESCENZO, per l'impresa , la quale si riporta alle già rassegnate Controparte_1 conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, riserva la causa in decisione ai sensi del terzo comma della prefata disposizione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4658/2019 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 232/2019 del Giudice di Pace di Sarno”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Luca Alfano;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alfredo Crescenzo;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 13.2.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Sarno il sig. , supposto proprietario della vettura Controparte_2
“Seat Exeo” targata DZ767RW, e la compagnia in qualità di impresa Controparte_1 assicuratrice per l'RCA del predetto veicolo, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al
2 risarcimento dei danni subiti dalla propria automobile in conseguenza del sinistro che sarebbe verificatosi in Sarno, alla via San Vito, in data 2.1.16, intorno alle ore 20:45. Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto: che il conducente della vettura di proprietà del sig. CP_2
non avrebbe concesso “la dovuta precedenza imposta dalla segnaletica stradale” alla
[...] sopraggiungente automobile di proprietà dell'attore, in tal guisa impattandone la fiancata sinistra;
che, per l'effetto di tale urto, il veicolo attoreo sarebbe stato proiettato contro un “muretto/guardrail posto sulla sua sinistra”; che, in conseguenza della testé descritta collisione, l'automobile del sig. avrebbe subito danni stimati in un importo ricompreso tra 1.100 e 5.200 euro. Pt_1
A suffragio della spiegata domanda, l'odierno appellante aveva affermato che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al proprietario della vettura “Seat Exeo” targata DZ767RW, il cui conducente avrebbe omesso di concedere la prescritta precedenza al veicolo attoreo.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure l'impresa chiedendo il rigetto della domanda attorea. A fondamento Controparte_1 dell'invocata reiezione, la difesa della compagnia assicurativa aveva in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva sostenuto che il sinistro stradale, per come “descritto e denunciato”, non avrebbe potuto verificarsi, evidenziando che antecedentemente all'instaurazione del giudizio di prime cure un perito incaricato dall'impresa assicuratrice avrebbe accertato un'assoluta incompatibilità tra “i danni indiretti riportati dal veicolo del sig. ed il muretto della strada” contro il quale Pt_1
avrebbe impattato dopo la collisione con la vettura del sig. . CP_2
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, il sig. non si era costituito. Controparte_2
Ammessa la prova testimoniale ed escusso l'unico teste indicato dall'attore, era stato disposto l'espletamento di una CT preordinata a ricostruire la dinamica dell'incidente ed a quantificare i danni subiti dalla vettura;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ebbene, nella gravata sentenza, il primo giudicante, affermata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'automobile di proprietà del sig. , ha accolto CP_2 parzialmente l'azionata pretesa risarcitoria, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 500,00, sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'attore avesse dato prova soltanto dei cd. danni diretti, avendo il nominato CT escluso che i danni indiretti potessero esser conseguenza dell'evento dannoso de quo, nonché compensando integralmente le
3 spese di lite.
Avverso tale arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo sostanzialmente Parte_1
in due motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante ha de facto lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che dal raccolto compendio probatorio potrebbero agevolmente inferirsi la verificazione secondo le modalità prospettate nel libello introduttivo del giudizio di prime cure: segnatamente, ha dedotto, da un lato, che dalla deposizione resa dal teste escusso, sig. Sarno, e dalle risultanze del modello CAI a doppia sottoscrizione si evincerebbe che la propria automobile, per l'effetto della collisione con quella del sig. , “contro un muro posto alla sua sinistra”; dall'altro, che il CP_2
CT nominato nel giudizio di prime cure avrebbe escluso la compatibilità tra l'accertata dinamica dell'incidente ed i lamentati danni indiretti senza aver valutato “tutti gli elementi prospettati dal
CTP”, secondo il quale se il nominato CT avesse – come avrebbe dovuto – tenuto conto della
“reazione del conducente dell'auto colpita (Audi) nelle immediatezze dell'impatto primario” sarebbe senz'altro approdato ad affermare la compatibilità, sotto il profilo casuale, dei danni indiretti con l'offerta ricostruzione dell'incidente stradale.
Con la seconda censura, il sig. ha censurato la violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
91 e 92 c.p.c., esponendo che il primo giudicante avrebbe disposto l'integrale compensazione delle spese in assenza delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per poter derogare al principio della soccombenza.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.1.20, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
invocando la reiezione del proposto appello. A fondamento dell'avanzata pretesa, la CP_1
difesa della predetta impresa ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'infondatezza del proposto appello, evidenziando che il CT nominato nell'ambito del primo giudizio avrebbe, all'esito di un'indagine ineccepibile, recisamente escluso la riconducibilità eziologica dei danni indiretti alla prospettata dinamica del sinistro, confermando de facto le conclusioni cui era pervenuto nella fase stragiudiziale il fiduciario della compagnia.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, detta compagnia ha proposto appello incidentale tardivo, articolandolo sostanzialmente in tre motivi.
Con la prima censura, l'impresa assicuratrice ha de facto lamentato la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il primo giudicante se avesse correttamente valutato il raccolto compendio probatorio “non avrebbe potuto che rigettare la domanda”: in particolare, dedotto che il giudice di pace avrebbe del tutto omesso di considerare sia le risultanze
4 della perizia approntata dal fiduciario della compagnia che quelle dell'espletata CT, dalle quali sarebbe emerso “che l'urto indiretto non è coerente con la dinamica narrata e con lo stato dei luoghi ma anche che l'urto diretto per ubicazione e per intensità non può giustificare una spinta tale da concretizzare una perdita di controllo da parte del veicolo di parte attrice”.
Con il secondo motivo, la compagnia si è doluta della violazione dell'art. 132, II comma, n. 4,
c.p.c., assumendo che l'iter motivazionale approntato dal giudice di prime cure sarebbe lacunoso, in quanto questi avrebbe omesso d'indicare le ragioni per le quali abbia intesi discostarsi parzialmente dalle conclusioni cui era pervenuto in nominato CT.
Con l'ultima doglianza, la società assicuratrice ha lamentato l'eccessiva quantificazione del pregiudizio, deducendo che nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto all'attore a titolo di rimborso dell'IVA, in quanto questi mai avrebbe “provato, con documentazione fiscale, di aver riparato il veicolo”.
Infine, la compagnia ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione dell'importo – Pt_1
ammontante ad euro 743,82 – che avrebbe corrispostogli in esecuzione dell'impugnato arresto.
All'udienza celebrata in data 6.2.20, rilevato il perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del sig. , appellato non costituitosi, è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia dello stesso;
inoltre, è stato concesso un termine per la notificazione del gravame incidentale al testé citato appellato contumace.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine esaminare l'eccezione d'inammissibilità formulata per la ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. In ordine a tale eccezione, par d'uopo osservare che la testé citata disposizione prescrive che l'atto che introduce il giudizio di gravame debba contenere una nitida individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass. SS. UU. n. 18868/17).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la sollevata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante indicato con sufficiente grado di chiarezza i punti del gravato arresto da riformare.
Affermata l'ammissibilità del gravame principale, s'impone di esaminare prioritariamente l'appello incidentale, giacché l'eventuale accoglimento dello stesso determinerebbe il venir meno
5 dell'interesse allo scrutinio del gravame principale. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscano un pregiudizio a causa della circolazione di veicoli.
Orbene, all'esito dell'istruttoria condotta nel giudizio di prime cure, la pretesa attorea è risultata esser suffragata, in primo luogo, dalla deposizione resa dall'unico teste escusso, sig. , CP_3
il quale, premesso che nel frangente temporale indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si trovasse in Sarno, alla via San Vito, a bordo della propria auto, preceduto da una Seat di colore grigio, ha riferito che, tale ultima vettura, nell'uscire “da una stradina”, non avesse arrestato la propria marcia pur dovendolo fare in ragione della presenza del segnale di “STOP”, finendo per urtare “una Audi di colore nero”, nell'occasione intenta a percorrere “la strada principale”; inoltre, precisato che testé descritta la collisione fosse avvenuta tra la parte anteriore della e “il lato CP_4 passeggero dell'Audi, all'altezza dello sportello”, ha dichiarato che l'Audi di proprietà del sig.
dopo l'impatto, fosse “finita con la parte anteriore sinistra contro un muro posto sulla Pt_1 sua sinistra”.
Ad ulteriore fondamento della prospettazione dell'originario attore può essere addotto il modello
CAI compilato, dal cui contenuto può arguirsi una ricostruzione della dinamica dell'incidente sostanzialmente sovrapponile a quella fornita dal teste.
Sennonché, l'attendibilità degli elementi di prova testé passati in rassegna è stata de facto infirmata da alcuni dei rilievi posti in essere dal CT nominato nel giudizio di prime cure: in primis, il summenzionato perito ha recisamente negato la riconducibilità causale dei danni riscontrati – sulla base dei rilievi fotografici versati in atti dall'originario attore, avendo questi provveduto a far ripristinare il proprio veicolo anteriormente all'espletamento della disposta consulenza tecnica – in corrispondenza della parte anteriore dell'automobile del sig. alla riferita collisione contro Pt_1
il muretto presente oltre il margine sinistro (rispetto al senso di marcia del veicolo attoreo) della carreggiata, sostenendo che tali danni – che si “presentano con punti d'urto collocati in modo da risultare non allineati verticalmente” – “non sono compatibili con la geometria del muro” de quo, giacché, essendo lo stesso “a spigolo, nella parte anteriore dell'Audi doveva essere presente
6 l'impronta del muro con danni lungo la verticale, sovrapposti”.
In secondo luogo, il CT ha rilevato che nel corso del sopralluogo eseguito, in data 10.4.17, in adempimento dell'incarico conferitogli dal giudice di prime cure, il muro contro il quale l'automobile del sig. avrebbe impattato riportando danni alla parte anteriore non era Pt_1
risultato danneggiato né oggetto di recenti lavori di ripristino.
Infine, il CT ha escluso che la vettura dell'appellante possa aver modificato la propria traiettoria di marcia per l'effetto dell'urto con quella del sig. : segnatamente, il predetto perito, CP_2 desunto dall'entità dei danni immortalati nei rilievi fotografici prodotti dall'originario attore che la collisione tra le vetture fosse stata “lieve”, ha evidenziato che un impatto di scarsa intensità – quale quello occorso nel caso in esame – difficilmente avrebbe potuto determinare “la perdita di controllo del veicolo di parte attrice”.
Muovendo da tali rilievi, il CT ha eloquentemente concluso che i danni indiretti lamentati dall'originario attore non sono compatibili con la dinamica del sinistro offerta dall'odierno istante né con lo stato dei luoghi, non ravvisandosi “corrispondenza con intensità, tipologia ed ubicazioni dei punti d'urto con le caratteristiche strutturali del muro, risultato né danneggiato né modificato”.
Né le osservazioni critiche formulate dal consulente di parte nominato dal sig. nell'ambito Pt_1
del contraddittorio tecnico paiono poter destituire di fondamento le conclusioni cui è approdato il
CT circa l'incoerenza della prospettata dinamica del sinistro rispetto ai luoghi di causa ed ai danni riscontrati: invero, anche laddove si ritenesse – come ipotizzato dal consulente di parte dell'allora attore – che la deviazione verso sinistra della traiettoria di marcia della vettura di proprietà del sig. fosse stata determinata da un'improvvisa manovra del conducente della stessa preordinata Pt_1
a tentare di evitare l'urto con l'automobile del sig. , nel frangente proveniente da una CP_2
traversa posta sulla destra rispetto al senso di marcia tenuto dal veicolo dell'istante, il muro ubicato oltre il margine sinistro della carreggiata, contro il quale la vettura dell'appellante avrebbe urtato, sarebbe dovuto, in sede di sopralluogo, risultare – anche in considerazione della non scarsa intensità dell'impatto, arguibile dall'entità dei danni riportati dalla parte anteriore dell'automobile – danneggiato o, in alternativa, recentemente riparato, mentre, invece, il CT ha dato atto che tale manufatto nell'occasione si era presentato “non danneggiato, né interessato da recenti ripristini”, come, peraltro, può apprezzarsi dai rilievi fotografici scattati dal nominato perito.
Riverberandosi l'insanabile contrasto tra i raccolti elementi di prova in danno della parte sulla quale grava l'onere di dimostrare un determinato fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 3468/10; Cass. n.
26926/09), deve concludersi che il sig. non abbia fornito adeguata dimostrazione Pt_1 dell'effettiva verificazione del sinistro stradale.
7 In ogni caso, quand'anche, nell'ambito della valutazione dei raccolti elementi di prova, volesse assegnarsi – come non si ritiene, attese le plurime incongruenze poc'anzi evidenziate – prevalenza alla deposizione resa dall'unico teste escusso, la domanda risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento, giacché, in sede di escussione testimoniale, è stata offerta una dinamica del sinistro non coincidente con quella ricostruita nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, avendo il teste affermato che la collisione sarebbe avvenuta tra la parte anteriore della e la CP_4 fiancata destra dell'automobile del sig. mentre nel corpo del libello introduttivo del Pt_1 giudizio di prime cure quest'ultimo ha sostenuto che la propria vettura sarebbe stata impattata in corrispondenza della “parte laterale sinistra”. Al riguardo, non può tacersi che, essendo quello fatto valere dagli istanti un diritto eterodeterminato, l'accoglimento della pretesa sulla scorta di un fatto storico costitutivo delle ragioni della domanda diverso da quello dedotto implicherebbe la violazione del dettato dell'art. 112 c.p.c. (cfr., mutatis mutandis, Cass. ord. n. 19186/20, ove si è affermato che costituisce domanda nuova quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato allorquando i fatti storici ab origine allegati a sostegno dell'azione vengano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi;
Cass. n. 10577/18, a mente della quale “la domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato richiede – ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. –
l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti ragione della domanda”; Cass. n. 17408/12, secondo cui “l'espressione 'cosa oggetto della domanda' di cui al n. 3 dell'art. 163, quale elemento che allude all'identificazione del diritto fatto valere in giudizio e, quindi, della domanda proposta, comprende i 'fatti costituenti le ragioni della domanda', cui allude il n. 4 dell'art. 163, i quali hanno rilevanza non individuatrice del requisito di cui al n. 3 citato solo per i c.d. diritti autodeterminati”).
All'esito del tracciato iter argomentativo, non può che accogliersi lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dal sig.
Pt_1
L'accoglimento del gravame incidentale determina l'assorbimento di quello principale.
La ritenuta fondatezza del proposto appello incidentale impone di esaminare la domanda con la quale l'impresa assicuratrice ha invocato la restituzione dell'importo di euro 743,82, asseritamente corrisposto al sig. in esecuzione del riformato arresto. A tal fine, occorre osservare che la Pt_1
8 domanda di restituzione di somme versate in ottemperanza a quanto statuito dall'arresto di primo grado “consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con
l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo” (Cass. n. 1324/16).
Aderendo alla rammentata impostazione pretoria, la domanda di restituzione – formulata dalla compagnia sin dalla comparsa di costituzione in appello – deve essere accolta, non essendo l'avvenuto pagamento stato in alcun modo contestato.
Alla luce di quanto argomentato, il sig. deve essere condannato alla restituzione Pt_1 dell'importo di euro 743,82, dal medesimo ricevuto a titolo di sorta capitale ed interessi in esecuzione della riformata sentenza.
Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15). Sulla scorta della rammentata impostazione ermeneutica, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico del sig. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Accoglie l'appello incidentale proposto dalla e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria spiegata da Pt_1
;
[...]
2. Dichiara assorbito l'appello proposto da;
Parte_1
3. Condanna alla restituzione, in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 743,82, corrispostagli dalla predetta compagnia in esecuzione della sentenza
9 oggetto di gravame in questa sede, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal dì della percezione al soddisfo;
4. Condanna alla refusione, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 legali concernenti il giudizio di prime cure, che all'uopo liquida in euro 800,00, a titolo di onorario, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed
Iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5. Condanna alla refusione, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 legali relative al presente grado, che all'uopo liquida in euro 1.500,00, a titolo di onorario, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, lì 13.2.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
10
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4658/2019
Oggi, 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to LUCA ALFANO per , il quale si riporta ai propri scritti Parte_1 difensivi e chiede che la causa venga decisa;
avv.to ANTONELLA CANNAVACCIUOLO, per delega dell'avv. ALFREDO CRESCENZO, per l'impresa , la quale si riporta alle già rassegnate Controparte_1 conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, riserva la causa in decisione ai sensi del terzo comma della prefata disposizione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4658/2019 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 232/2019 del Giudice di Pace di Sarno”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Luca Alfano;
- APPELLANTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alfredo Crescenzo;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 13.2.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Sarno il sig. , supposto proprietario della vettura Controparte_2
“Seat Exeo” targata DZ767RW, e la compagnia in qualità di impresa Controparte_1 assicuratrice per l'RCA del predetto veicolo, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al
2 risarcimento dei danni subiti dalla propria automobile in conseguenza del sinistro che sarebbe verificatosi in Sarno, alla via San Vito, in data 2.1.16, intorno alle ore 20:45. Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto: che il conducente della vettura di proprietà del sig. CP_2
non avrebbe concesso “la dovuta precedenza imposta dalla segnaletica stradale” alla
[...] sopraggiungente automobile di proprietà dell'attore, in tal guisa impattandone la fiancata sinistra;
che, per l'effetto di tale urto, il veicolo attoreo sarebbe stato proiettato contro un “muretto/guardrail posto sulla sua sinistra”; che, in conseguenza della testé descritta collisione, l'automobile del sig. avrebbe subito danni stimati in un importo ricompreso tra 1.100 e 5.200 euro. Pt_1
A suffragio della spiegata domanda, l'odierno appellante aveva affermato che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al proprietario della vettura “Seat Exeo” targata DZ767RW, il cui conducente avrebbe omesso di concedere la prescritta precedenza al veicolo attoreo.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure l'impresa chiedendo il rigetto della domanda attorea. A fondamento Controparte_1 dell'invocata reiezione, la difesa della compagnia assicurativa aveva in limine eccepito la nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva sostenuto che il sinistro stradale, per come “descritto e denunciato”, non avrebbe potuto verificarsi, evidenziando che antecedentemente all'instaurazione del giudizio di prime cure un perito incaricato dall'impresa assicuratrice avrebbe accertato un'assoluta incompatibilità tra “i danni indiretti riportati dal veicolo del sig. ed il muretto della strada” contro il quale Pt_1
avrebbe impattato dopo la collisione con la vettura del sig. . CP_2
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, il sig. non si era costituito. Controparte_2
Ammessa la prova testimoniale ed escusso l'unico teste indicato dall'attore, era stato disposto l'espletamento di una CT preordinata a ricostruire la dinamica dell'incidente ed a quantificare i danni subiti dalla vettura;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Ebbene, nella gravata sentenza, il primo giudicante, affermata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'automobile di proprietà del sig. , ha accolto CP_2 parzialmente l'azionata pretesa risarcitoria, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 500,00, sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'attore avesse dato prova soltanto dei cd. danni diretti, avendo il nominato CT escluso che i danni indiretti potessero esser conseguenza dell'evento dannoso de quo, nonché compensando integralmente le
3 spese di lite.
Avverso tale arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo sostanzialmente Parte_1
in due motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante ha de facto lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che dal raccolto compendio probatorio potrebbero agevolmente inferirsi la verificazione secondo le modalità prospettate nel libello introduttivo del giudizio di prime cure: segnatamente, ha dedotto, da un lato, che dalla deposizione resa dal teste escusso, sig. Sarno, e dalle risultanze del modello CAI a doppia sottoscrizione si evincerebbe che la propria automobile, per l'effetto della collisione con quella del sig. , “contro un muro posto alla sua sinistra”; dall'altro, che il CP_2
CT nominato nel giudizio di prime cure avrebbe escluso la compatibilità tra l'accertata dinamica dell'incidente ed i lamentati danni indiretti senza aver valutato “tutti gli elementi prospettati dal
CTP”, secondo il quale se il nominato CT avesse – come avrebbe dovuto – tenuto conto della
“reazione del conducente dell'auto colpita (Audi) nelle immediatezze dell'impatto primario” sarebbe senz'altro approdato ad affermare la compatibilità, sotto il profilo casuale, dei danni indiretti con l'offerta ricostruzione dell'incidente stradale.
Con la seconda censura, il sig. ha censurato la violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
91 e 92 c.p.c., esponendo che il primo giudicante avrebbe disposto l'integrale compensazione delle spese in assenza delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per poter derogare al principio della soccombenza.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.1.20, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
invocando la reiezione del proposto appello. A fondamento dell'avanzata pretesa, la CP_1
difesa della predetta impresa ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato l'infondatezza del proposto appello, evidenziando che il CT nominato nell'ambito del primo giudizio avrebbe, all'esito di un'indagine ineccepibile, recisamente escluso la riconducibilità eziologica dei danni indiretti alla prospettata dinamica del sinistro, confermando de facto le conclusioni cui era pervenuto nella fase stragiudiziale il fiduciario della compagnia.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, detta compagnia ha proposto appello incidentale tardivo, articolandolo sostanzialmente in tre motivi.
Con la prima censura, l'impresa assicuratrice ha de facto lamentato la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il primo giudicante se avesse correttamente valutato il raccolto compendio probatorio “non avrebbe potuto che rigettare la domanda”: in particolare, dedotto che il giudice di pace avrebbe del tutto omesso di considerare sia le risultanze
4 della perizia approntata dal fiduciario della compagnia che quelle dell'espletata CT, dalle quali sarebbe emerso “che l'urto indiretto non è coerente con la dinamica narrata e con lo stato dei luoghi ma anche che l'urto diretto per ubicazione e per intensità non può giustificare una spinta tale da concretizzare una perdita di controllo da parte del veicolo di parte attrice”.
Con il secondo motivo, la compagnia si è doluta della violazione dell'art. 132, II comma, n. 4,
c.p.c., assumendo che l'iter motivazionale approntato dal giudice di prime cure sarebbe lacunoso, in quanto questi avrebbe omesso d'indicare le ragioni per le quali abbia intesi discostarsi parzialmente dalle conclusioni cui era pervenuto in nominato CT.
Con l'ultima doglianza, la società assicuratrice ha lamentato l'eccessiva quantificazione del pregiudizio, deducendo che nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto all'attore a titolo di rimborso dell'IVA, in quanto questi mai avrebbe “provato, con documentazione fiscale, di aver riparato il veicolo”.
Infine, la compagnia ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione dell'importo – Pt_1
ammontante ad euro 743,82 – che avrebbe corrispostogli in esecuzione dell'impugnato arresto.
All'udienza celebrata in data 6.2.20, rilevato il perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del sig. , appellato non costituitosi, è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia dello stesso;
inoltre, è stato concesso un termine per la notificazione del gravame incidentale al testé citato appellato contumace.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine esaminare l'eccezione d'inammissibilità formulata per la ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. In ordine a tale eccezione, par d'uopo osservare che la testé citata disposizione prescrive che l'atto che introduce il giudizio di gravame debba contenere una nitida individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass. SS. UU. n. 18868/17).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la sollevata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante indicato con sufficiente grado di chiarezza i punti del gravato arresto da riformare.
Affermata l'ammissibilità del gravame principale, s'impone di esaminare prioritariamente l'appello incidentale, giacché l'eventuale accoglimento dello stesso determinerebbe il venir meno
5 dell'interesse allo scrutinio del gravame principale. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscano un pregiudizio a causa della circolazione di veicoli.
Orbene, all'esito dell'istruttoria condotta nel giudizio di prime cure, la pretesa attorea è risultata esser suffragata, in primo luogo, dalla deposizione resa dall'unico teste escusso, sig. , CP_3
il quale, premesso che nel frangente temporale indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si trovasse in Sarno, alla via San Vito, a bordo della propria auto, preceduto da una Seat di colore grigio, ha riferito che, tale ultima vettura, nell'uscire “da una stradina”, non avesse arrestato la propria marcia pur dovendolo fare in ragione della presenza del segnale di “STOP”, finendo per urtare “una Audi di colore nero”, nell'occasione intenta a percorrere “la strada principale”; inoltre, precisato che testé descritta la collisione fosse avvenuta tra la parte anteriore della e “il lato CP_4 passeggero dell'Audi, all'altezza dello sportello”, ha dichiarato che l'Audi di proprietà del sig.
dopo l'impatto, fosse “finita con la parte anteriore sinistra contro un muro posto sulla Pt_1 sua sinistra”.
Ad ulteriore fondamento della prospettazione dell'originario attore può essere addotto il modello
CAI compilato, dal cui contenuto può arguirsi una ricostruzione della dinamica dell'incidente sostanzialmente sovrapponile a quella fornita dal teste.
Sennonché, l'attendibilità degli elementi di prova testé passati in rassegna è stata de facto infirmata da alcuni dei rilievi posti in essere dal CT nominato nel giudizio di prime cure: in primis, il summenzionato perito ha recisamente negato la riconducibilità causale dei danni riscontrati – sulla base dei rilievi fotografici versati in atti dall'originario attore, avendo questi provveduto a far ripristinare il proprio veicolo anteriormente all'espletamento della disposta consulenza tecnica – in corrispondenza della parte anteriore dell'automobile del sig. alla riferita collisione contro Pt_1
il muretto presente oltre il margine sinistro (rispetto al senso di marcia del veicolo attoreo) della carreggiata, sostenendo che tali danni – che si “presentano con punti d'urto collocati in modo da risultare non allineati verticalmente” – “non sono compatibili con la geometria del muro” de quo, giacché, essendo lo stesso “a spigolo, nella parte anteriore dell'Audi doveva essere presente
6 l'impronta del muro con danni lungo la verticale, sovrapposti”.
In secondo luogo, il CT ha rilevato che nel corso del sopralluogo eseguito, in data 10.4.17, in adempimento dell'incarico conferitogli dal giudice di prime cure, il muro contro il quale l'automobile del sig. avrebbe impattato riportando danni alla parte anteriore non era Pt_1
risultato danneggiato né oggetto di recenti lavori di ripristino.
Infine, il CT ha escluso che la vettura dell'appellante possa aver modificato la propria traiettoria di marcia per l'effetto dell'urto con quella del sig. : segnatamente, il predetto perito, CP_2 desunto dall'entità dei danni immortalati nei rilievi fotografici prodotti dall'originario attore che la collisione tra le vetture fosse stata “lieve”, ha evidenziato che un impatto di scarsa intensità – quale quello occorso nel caso in esame – difficilmente avrebbe potuto determinare “la perdita di controllo del veicolo di parte attrice”.
Muovendo da tali rilievi, il CT ha eloquentemente concluso che i danni indiretti lamentati dall'originario attore non sono compatibili con la dinamica del sinistro offerta dall'odierno istante né con lo stato dei luoghi, non ravvisandosi “corrispondenza con intensità, tipologia ed ubicazioni dei punti d'urto con le caratteristiche strutturali del muro, risultato né danneggiato né modificato”.
Né le osservazioni critiche formulate dal consulente di parte nominato dal sig. nell'ambito Pt_1
del contraddittorio tecnico paiono poter destituire di fondamento le conclusioni cui è approdato il
CT circa l'incoerenza della prospettata dinamica del sinistro rispetto ai luoghi di causa ed ai danni riscontrati: invero, anche laddove si ritenesse – come ipotizzato dal consulente di parte dell'allora attore – che la deviazione verso sinistra della traiettoria di marcia della vettura di proprietà del sig. fosse stata determinata da un'improvvisa manovra del conducente della stessa preordinata Pt_1
a tentare di evitare l'urto con l'automobile del sig. , nel frangente proveniente da una CP_2
traversa posta sulla destra rispetto al senso di marcia tenuto dal veicolo dell'istante, il muro ubicato oltre il margine sinistro della carreggiata, contro il quale la vettura dell'appellante avrebbe urtato, sarebbe dovuto, in sede di sopralluogo, risultare – anche in considerazione della non scarsa intensità dell'impatto, arguibile dall'entità dei danni riportati dalla parte anteriore dell'automobile – danneggiato o, in alternativa, recentemente riparato, mentre, invece, il CT ha dato atto che tale manufatto nell'occasione si era presentato “non danneggiato, né interessato da recenti ripristini”, come, peraltro, può apprezzarsi dai rilievi fotografici scattati dal nominato perito.
Riverberandosi l'insanabile contrasto tra i raccolti elementi di prova in danno della parte sulla quale grava l'onere di dimostrare un determinato fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 3468/10; Cass. n.
26926/09), deve concludersi che il sig. non abbia fornito adeguata dimostrazione Pt_1 dell'effettiva verificazione del sinistro stradale.
7 In ogni caso, quand'anche, nell'ambito della valutazione dei raccolti elementi di prova, volesse assegnarsi – come non si ritiene, attese le plurime incongruenze poc'anzi evidenziate – prevalenza alla deposizione resa dall'unico teste escusso, la domanda risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento, giacché, in sede di escussione testimoniale, è stata offerta una dinamica del sinistro non coincidente con quella ricostruita nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, avendo il teste affermato che la collisione sarebbe avvenuta tra la parte anteriore della e la CP_4 fiancata destra dell'automobile del sig. mentre nel corpo del libello introduttivo del Pt_1 giudizio di prime cure quest'ultimo ha sostenuto che la propria vettura sarebbe stata impattata in corrispondenza della “parte laterale sinistra”. Al riguardo, non può tacersi che, essendo quello fatto valere dagli istanti un diritto eterodeterminato, l'accoglimento della pretesa sulla scorta di un fatto storico costitutivo delle ragioni della domanda diverso da quello dedotto implicherebbe la violazione del dettato dell'art. 112 c.p.c. (cfr., mutatis mutandis, Cass. ord. n. 19186/20, ove si è affermato che costituisce domanda nuova quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato allorquando i fatti storici ab origine allegati a sostegno dell'azione vengano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi;
Cass. n. 10577/18, a mente della quale “la domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato richiede – ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. –
l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti ragione della domanda”; Cass. n. 17408/12, secondo cui “l'espressione 'cosa oggetto della domanda' di cui al n. 3 dell'art. 163, quale elemento che allude all'identificazione del diritto fatto valere in giudizio e, quindi, della domanda proposta, comprende i 'fatti costituenti le ragioni della domanda', cui allude il n. 4 dell'art. 163, i quali hanno rilevanza non individuatrice del requisito di cui al n. 3 citato solo per i c.d. diritti autodeterminati”).
All'esito del tracciato iter argomentativo, non può che accogliersi lo spiegato appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi la domanda risarcitoria proposta dal sig.
Pt_1
L'accoglimento del gravame incidentale determina l'assorbimento di quello principale.
La ritenuta fondatezza del proposto appello incidentale impone di esaminare la domanda con la quale l'impresa assicuratrice ha invocato la restituzione dell'importo di euro 743,82, asseritamente corrisposto al sig. in esecuzione del riformato arresto. A tal fine, occorre osservare che la Pt_1
8 domanda di restituzione di somme versate in ottemperanza a quanto statuito dall'arresto di primo grado “consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con
l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo” (Cass. n. 1324/16).
Aderendo alla rammentata impostazione pretoria, la domanda di restituzione – formulata dalla compagnia sin dalla comparsa di costituzione in appello – deve essere accolta, non essendo l'avvenuto pagamento stato in alcun modo contestato.
Alla luce di quanto argomentato, il sig. deve essere condannato alla restituzione Pt_1 dell'importo di euro 743,82, dal medesimo ricevuto a titolo di sorta capitale ed interessi in esecuzione della riformata sentenza.
Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15). Sulla scorta della rammentata impostazione ermeneutica, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico del sig. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Accoglie l'appello incidentale proposto dalla e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria spiegata da Pt_1
;
[...]
2. Dichiara assorbito l'appello proposto da;
Parte_1
3. Condanna alla restituzione, in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 743,82, corrispostagli dalla predetta compagnia in esecuzione della sentenza
9 oggetto di gravame in questa sede, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal dì della percezione al soddisfo;
4. Condanna alla refusione, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 legali concernenti il giudizio di prime cure, che all'uopo liquida in euro 800,00, a titolo di onorario, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed
Iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5. Condanna alla refusione, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 legali relative al presente grado, che all'uopo liquida in euro 1.500,00, a titolo di onorario, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, lì 13.2.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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