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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 88/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4043.2024 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Preliminarmente giova evidenziare che il ricorso è stato notificato alla controparte il 15/01/2025 e depositato alla CGT di Siracusa tempestivamente in data 13/02/2025.
In secondo luogo, dalla documentazione di causa si evince che l'accertamento esecutivo, quale atto prodromico dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnativa, sarebbe stato notificato a mezzo raccomandata non ritirata dal contribuente. Manca, in questo caso, la prova della consegna della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria.
Conseguentemente, costituendo l'intimazione di pagamento il primo atto di cui il contribuente è venuto a conoscenza, è sicuramente intervenuta la prescrizione quinquennale.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 233,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 88/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4043.2024 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Preliminarmente giova evidenziare che il ricorso è stato notificato alla controparte il 15/01/2025 e depositato alla CGT di Siracusa tempestivamente in data 13/02/2025.
In secondo luogo, dalla documentazione di causa si evince che l'accertamento esecutivo, quale atto prodromico dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnativa, sarebbe stato notificato a mezzo raccomandata non ritirata dal contribuente. Manca, in questo caso, la prova della consegna della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria.
Conseguentemente, costituendo l'intimazione di pagamento il primo atto di cui il contribuente è venuto a conoscenza, è sicuramente intervenuta la prescrizione quinquennale.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 233,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025.