CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI CO ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 spedito il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190004840269000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE ha impugnato la cartella di pagamento n. 07820190004840269000 contestando, con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso,
l'illegittimità dell'atto in quanto, pervenuto tramite PEC in quanto non sottoscritto digitalmente con estensione del file P7M, in quanto non risulta indicata in cartella la modalità di calcolo degli interessi ed il tasso applicato ed in quanto I'aggio richiesto dall'ente di riscossione si configura come un aiuto di Stato in violazione dell'art. 107 tfue.
Si è ritualmente costituita in giudizio L'ADE controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione non ha pregio.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024, nell'accogliere le motivazioni espresse dall'Agente della riscossione, si è uniformata alla giurisprudenza in materia, enunciando il seguente principio di diritto “è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
La suprema Corte ha dapprima ribadito l'equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati ".p7m" e ".pdf" sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione finanziaria, e in particolare alle cartelle di pagamento, evidenziando come rispetto a queste ultime, il requisito della sottoscrizione non è richiesto. A supporto delle suddette affermazioni, il giudice di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza in tema, da ultimo espressa dalla decisione della quinta sezione civile n. 19327/2024, secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. Tanto più che, a norma dell'articolo 25 del Dpr n. 602/1973, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'Agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell'atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni, cosa che non è avvenuta nel caso all'esame di questa Corte.
Ciò indipendentemente dal rilievo, comunque di carattere decisivo, del principio del raggiungimento dello scopo tipico dell'atto.
Con l'ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito l'operatività del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in materia di notificazione delle cartelle di pagamento argomentando che, nella fattispecie al suo esame, analogamente a quanto avvenuto nel caso all'esame di questa C.G.T., il contribuente, avendo esercitato nei termini il diritto di difesa, aveva dimostrato di essere venuto a conoscenza dell'atto mentre la mancanza di taluni elementi formali nella relata non comporta nullità quando non si verifica alcuna lesione delle prerogative difensive.
Circa la seconda eccezione, Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281. La soluzione «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Quanto all'ultima eccezione la Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 17 aprile 2025, ha confermato la legittimità della disciplina previgente dell'aggio di riscossione (art. 17, comma 1, D.lgs. n. 112/1999) per i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2021, escludendone la retroattività della riforma abolitiva.
Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
VOLPI CO ALBINO, Relatore
MARI RENATO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 spedito il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190004840269000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE ha impugnato la cartella di pagamento n. 07820190004840269000 contestando, con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso,
l'illegittimità dell'atto in quanto, pervenuto tramite PEC in quanto non sottoscritto digitalmente con estensione del file P7M, in quanto non risulta indicata in cartella la modalità di calcolo degli interessi ed il tasso applicato ed in quanto I'aggio richiesto dall'ente di riscossione si configura come un aiuto di Stato in violazione dell'art. 107 tfue.
Si è ritualmente costituita in giudizio L'ADE controdeducendo la piena legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione non ha pregio.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 30922/2024 del 3 dicembre 2024, nell'accogliere le motivazioni espresse dall'Agente della riscossione, si è uniformata alla giurisprudenza in materia, enunciando il seguente principio di diritto “è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
La suprema Corte ha dapprima ribadito l'equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati ".p7m" e ".pdf" sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione finanziaria, e in particolare alle cartelle di pagamento, evidenziando come rispetto a queste ultime, il requisito della sottoscrizione non è richiesto. A supporto delle suddette affermazioni, il giudice di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza in tema, da ultimo espressa dalla decisione della quinta sezione civile n. 19327/2024, secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. Tanto più che, a norma dell'articolo 25 del Dpr n. 602/1973, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'Agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell'atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni, cosa che non è avvenuta nel caso all'esame di questa Corte.
Ciò indipendentemente dal rilievo, comunque di carattere decisivo, del principio del raggiungimento dello scopo tipico dell'atto.
Con l'ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito l'operatività del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in materia di notificazione delle cartelle di pagamento argomentando che, nella fattispecie al suo esame, analogamente a quanto avvenuto nel caso all'esame di questa C.G.T., il contribuente, avendo esercitato nei termini il diritto di difesa, aveva dimostrato di essere venuto a conoscenza dell'atto mentre la mancanza di taluni elementi formali nella relata non comporta nullità quando non si verifica alcuna lesione delle prerogative difensive.
Circa la seconda eccezione, Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281. La soluzione «Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Quanto all'ultima eccezione la Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 17 aprile 2025, ha confermato la legittimità della disciplina previgente dell'aggio di riscossione (art. 17, comma 1, D.lgs. n. 112/1999) per i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2021, escludendone la retroattività della riforma abolitiva.
Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00.