Articolo 29 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 26 bisArticolo 29 bis
Versione
12 giugno 1977
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Versione
26 agosto 1978
Art. 29.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sara' iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziarie 1980. Con la legge di approvazione del bilancio delle Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.
All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
((Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.)) Le somme non impegnate in un anno finanziarie possono esserlo in quello successivo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il CIPE e' autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le amministrazioni centrali e le singole regioni, nonche' tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 .
Entrata in vigore il 26 agosto 1978
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