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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5247/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 17 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. CUNEO GIANLUCA;
per parte convenuta, l'avv. per delega ROSANGELA AUSIELLO, dell'avv. ROSANNA
RUSSO.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi, a quanto dedotto nei verbali di causa e alle note depositate.
I difensori concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5247/2021 promossa da:
N. 5247/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5247/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to in San Giorgio a Cremano Parte_1 C.F._1
(NA), alla Via Filippo Turati n. 13, presso lo studio dell'avv. Gianluca Cuneo,
c.f.: , che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente C.F._2 all'avv. Maria Francesca Strevella c.f.: , giusta procura rilasciata in calce C.F._3
all'atto di citazione
- ATTORE
pagina 2 di 8 E
, c.f.: , in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to nella Controparte_1 P.IVA_1
Casa Comunale alla via Campitelli, in rappr.to e difeso dagli avv.ti Irene Coppola, CP_1
c.f.: e Rosanna Russo c.f.: dell'Avvocatura C.F._4 C.F._5
Comunale giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO
Oggetto: responsabilità art.2051cc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato , in qualità di conducente e proprietario del Parte_1
veicolo Alfa Romeo Mito TG. DX607EB, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
Napoli, il in persona del chiedendone la condanna al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni al predetto veicolo, quantificati in 9.017,25 euro, e delle lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi in data 16.10.2019, alle ore 21.20 circa, allorquando, mentre percorreva via Gioacchino Cardano, in alla guida del predetto CP_1
veicolo, giunto in prossimità di piazza Poli, veniva colpito da un basolo di pietra lavica che, al passaggio dell'auto che precedeva la sua, si staccava, sollevandosi, improvvisamente dal suolo, finendo contro la propria autovettura, rendendo necessario l'intervento del carro attrezzi, dell'ambulanza del 118 che lo trasportava presso il P.O. di Boscotrecase, nonché della Polizia
Municipale di CP_1
Costituitosi il in persona del Sindaco p.t., ha eccepito che il sinistro si Controparte_1
sarebbe potuto evitare se l'attore avesse usato l'ordinaria diligenza e si fosse avveduto che, al passaggio dell'auto che lo precedeva, si era sollevato un basolo di pietra lavica per cui, ricondottolo all'esclusiva disattenzione di quest'ultimo, ha concluso chiedendo di rigettarsi la domanda ed in subordine di dichiararsi il concorso di colpa, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore e di una consulenza tecnica avente ad oggetto la ricostruzione dinamica e cinematica del sinistro.
pagina 3 di 8 Venendo al merito la domanda va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che l'attore ha fatto valere la responsabilità del convenuto in CP_1 qualità di custode del tratto di strada dove sarebbe asseritamente avvenuta l'urto con il basolo di pietra lavica.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito, cioè, che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
pagina 4 di 8 In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, un dislivello del marciapiede) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101).
Quanto, invece, alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord.,
10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
pagina 5 di 8 Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo, perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa.
Si è, ancora, ritenuto che non sussiste responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione, in tal caso la cosa si atteggia come mera occasione e non come causa del danno dipendente dal comportamento abnorme del danneggiato.
Nel caso di specie, pur a voler ritenere provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata dall'attore non può sottacersi che quest'ultimo non ha assolto all'onere assertivo sullo stesso incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro dato che non ha indicato in cosa si siano concretati i danni al veicolo né le lesioni asseritamente subite, limitandosi a rappresentare di essere stato refertato dai sanitari del P.O di Boscotrecase a seguito dell'incidente e di aver subito danni alla carrozzeria ed alla meccanica del proprio veicolo che hanno reso necessario l'intervento del carro attrezzi.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha il dovere di indicare analiticamente in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito << che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di pagina 6 di 8 conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
In altri termini l'attore non ha descritto in cosa siano consistiti i lamentati danni ma ha rinviato, per relationem, alla documentazione depositata l'individuazione degli stessi, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto l'onere assertivo sullo stesso incombente atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti >> (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto, la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore del in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del
2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.200,01 ed euro
26.000,00, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per il mancato deposito delle conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dei consulenti d'ufficio, in base ai decreti di liquidazione del 02.01.2025 e del
03.01.2025, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di PT
, con il conseguente diritto del in persona del Sindaco p.t., di ripetere
[...] Controparte_1
da le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate ai Parte_1
consulenti tecnici.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del p.t., così provvede: CP_2
1.rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore del in persona del p.t., che si liquidano in euro 264,00 per Controparte_1 CP_2
spese ed euro 3.101,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari avv. Irene Coppola e avv. Rosanna Russo;
3. pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 17/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 17 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. CUNEO GIANLUCA;
per parte convenuta, l'avv. per delega ROSANGELA AUSIELLO, dell'avv. ROSANNA
RUSSO.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi, a quanto dedotto nei verbali di causa e alle note depositate.
I difensori concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5247/2021 promossa da:
N. 5247/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5247/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to in San Giorgio a Cremano Parte_1 C.F._1
(NA), alla Via Filippo Turati n. 13, presso lo studio dell'avv. Gianluca Cuneo,
c.f.: , che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente C.F._2 all'avv. Maria Francesca Strevella c.f.: , giusta procura rilasciata in calce C.F._3
all'atto di citazione
- ATTORE
pagina 2 di 8 E
, c.f.: , in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to nella Controparte_1 P.IVA_1
Casa Comunale alla via Campitelli, in rappr.to e difeso dagli avv.ti Irene Coppola, CP_1
c.f.: e Rosanna Russo c.f.: dell'Avvocatura C.F._4 C.F._5
Comunale giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTO
Oggetto: responsabilità art.2051cc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato , in qualità di conducente e proprietario del Parte_1
veicolo Alfa Romeo Mito TG. DX607EB, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
Napoli, il in persona del chiedendone la condanna al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni al predetto veicolo, quantificati in 9.017,25 euro, e delle lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi in data 16.10.2019, alle ore 21.20 circa, allorquando, mentre percorreva via Gioacchino Cardano, in alla guida del predetto CP_1
veicolo, giunto in prossimità di piazza Poli, veniva colpito da un basolo di pietra lavica che, al passaggio dell'auto che precedeva la sua, si staccava, sollevandosi, improvvisamente dal suolo, finendo contro la propria autovettura, rendendo necessario l'intervento del carro attrezzi, dell'ambulanza del 118 che lo trasportava presso il P.O. di Boscotrecase, nonché della Polizia
Municipale di CP_1
Costituitosi il in persona del Sindaco p.t., ha eccepito che il sinistro si Controparte_1
sarebbe potuto evitare se l'attore avesse usato l'ordinaria diligenza e si fosse avveduto che, al passaggio dell'auto che lo precedeva, si era sollevato un basolo di pietra lavica per cui, ricondottolo all'esclusiva disattenzione di quest'ultimo, ha concluso chiedendo di rigettarsi la domanda ed in subordine di dichiararsi il concorso di colpa, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore e di una consulenza tecnica avente ad oggetto la ricostruzione dinamica e cinematica del sinistro.
pagina 3 di 8 Venendo al merito la domanda va qualificata come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che l'attore ha fatto valere la responsabilità del convenuto in CP_1 qualità di custode del tratto di strada dove sarebbe asseritamente avvenuta l'urto con il basolo di pietra lavica.
Infatti, la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per cui ove, anche, il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La natura oggettiva della responsabilità del custode non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il danno evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
In ordine alla causalità materiale occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa, mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di due presupposti:
l'insidiosità insorta nella cosa a causa di una sua alterazione e l'invisibilità di tale alterazione
(Cass. n. 11592/2010).
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito, cioè, che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito è stato interpretato in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed anche la condotta dello stesso danneggiato.
pagina 4 di 8 In ordine al fatto del terzo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cose in custodia in relazione ai beni demaniali, ma esprimendo un criterio valevole in tutte le ipotesi sussumibili nell'art. 2051 c.c. che l'amministrazione\il custode è liberato dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, un dislivello del marciapiede) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. 12/03/2013, n. 6101).
Quanto, invece, alla condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, la sua considerazione è, altresì, imposta dall'art. art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) che, al comma 1, stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord.,
10-03-2021, n. 6554); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
pagina 5 di 8 Inoltre, non vale ad escludere la valutazione dell'incidenza del comportamento del danneggiato, nella verificazione del danno evento, la circostanza che questi deduca un comportamento colposo del custode, lamentando omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte di quest'ultimo, perché ciò non gli impedisce di prevedere l'eventuale attitudine pericolosa della cosa.
Si è, ancora, ritenuto che non sussiste responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione, in tal caso la cosa si atteggia come mera occasione e non come causa del danno dipendente dal comportamento abnorme del danneggiato.
Nel caso di specie, pur a voler ritenere provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata dall'attore non può sottacersi che quest'ultimo non ha assolto all'onere assertivo sullo stesso incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro dato che non ha indicato in cosa si siano concretati i danni al veicolo né le lesioni asseritamente subite, limitandosi a rappresentare di essere stato refertato dai sanitari del P.O di Boscotrecase a seguito dell'incidente e di aver subito danni alla carrozzeria ed alla meccanica del proprio veicolo che hanno reso necessario l'intervento del carro attrezzi.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha il dovere di indicare analiticamente in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito << che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di pagina 6 di 8 conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
In altri termini l'attore non ha descritto in cosa siano consistiti i lamentati danni ma ha rinviato, per relationem, alla documentazione depositata l'individuazione degli stessi, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto l'onere assertivo sullo stesso incombente atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti >> (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto, la domanda va rigettata.
In virtù del criterio della soccombenza condanna , al pagamento delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio, in favore del in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti dal d.m. n.55 del
2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.200,01 ed euro
26.000,00, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per il mancato deposito delle conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dei consulenti d'ufficio, in base ai decreti di liquidazione del 02.01.2025 e del
03.01.2025, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di PT
, con il conseguente diritto del in persona del Sindaco p.t., di ripetere
[...] Controparte_1
da le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate ai Parte_1
consulenti tecnici.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del p.t., così provvede: CP_2
1.rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore del in persona del p.t., che si liquidano in euro 264,00 per Controparte_1 CP_2
spese ed euro 3.101,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari avv. Irene Coppola e avv. Rosanna Russo;
3. pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico esclusivo di . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 17/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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