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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 996/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3544/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.Entrate Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7745/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150008091631 000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190009072103 000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932022619655741 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2024 depositato il 16/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
FATTO E DIRITTO
1 Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citata, avverso la sentenza n. 7745/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla intimazione di pagamento n. 20150008091631, notificata il 29.03.2023, nella parte in cui era fondata sulla cartella di pagamento n. 29320150008091631 di euro 12.270,65 per iva 2010 ed accessori e sulla cartella di pagamento n. 29320190009072103 di euro 26.435,29 per irpef ed iva 2015 ed accessori. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi la validità della notificazione della suindicate cartelle di pagamento presupposte dalla intimazione di pagamento impugnata. Nello specifico dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado risulta che la cartella di pagamento n. 29320150008091631 è stata notificata il 27.02.2019 dal messo comunale nel luogo di residenza del contribuente sito in Indirizzo_1Catania mediante consegna a soggetto qualificatosi come moglie e successivo invio al contribuente della raccomandata n. 20002597405 e la cartella di pagamento n. 29320190009072103 è stata notificata il 18.09.2019 dal messo comunale nel luogo di residenza suindicato - in assenza del destinatario - mediante consegna al portiere e successivo invio al contribuente della raccomandata n. 92007298932991. E, quindi, la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis è stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale peraltro ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l'avvenuta spedizione della "raccomandata informativa" da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario, sul punto precisandosi, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", e non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto in questione ne risultano pienamente adeguate (v. in tal senso Cass. n. 20863/2017). Va soggiunto, poi, che la spedizione delle raccomandate informative suddette a mezzo di operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo non determina alcun profilo di invalidità, essendo avvenuta in epoca (2019) successiva alla liberalizzazione portata a pieno compimento dalla L. n. 124/2017 entrata in vigore il 10.09.2017. Le summenzionate cartelle di pagamento sono divenute definitive in mancanza di impugnazione. Pertanto la sentenza impugnata va confermata. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese giudiziali di II grado poiché Agenzia Entrate Riscossione rimasta vittoriosa non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
2 La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata. Nulla sulle spese giudiziali di II grado.
Catania 12.12.2024
Il presidente estensore
NT AN
3
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IO ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3544/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.Entrate Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7745/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150008091631 000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190009072103 000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932022619655741 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2024 depositato il 16/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
FATTO E DIRITTO
1 Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, non costituitasi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citata, avverso la sentenza n. 7745/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla intimazione di pagamento n. 20150008091631, notificata il 29.03.2023, nella parte in cui era fondata sulla cartella di pagamento n. 29320150008091631 di euro 12.270,65 per iva 2010 ed accessori e sulla cartella di pagamento n. 29320190009072103 di euro 26.435,29 per irpef ed iva 2015 ed accessori. L'appello è infondato e va rigettato. Ed, invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi la validità della notificazione della suindicate cartelle di pagamento presupposte dalla intimazione di pagamento impugnata. Nello specifico dalla documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado risulta che la cartella di pagamento n. 29320150008091631 è stata notificata il 27.02.2019 dal messo comunale nel luogo di residenza del contribuente sito in Indirizzo_1Catania mediante consegna a soggetto qualificatosi come moglie e successivo invio al contribuente della raccomandata n. 20002597405 e la cartella di pagamento n. 29320190009072103 è stata notificata il 18.09.2019 dal messo comunale nel luogo di residenza suindicato - in assenza del destinatario - mediante consegna al portiere e successivo invio al contribuente della raccomandata n. 92007298932991. E, quindi, la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis è stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale peraltro ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l'avvenuta spedizione della "raccomandata informativa" da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario, sul punto precisandosi, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", e non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto in questione ne risultano pienamente adeguate (v. in tal senso Cass. n. 20863/2017). Va soggiunto, poi, che la spedizione delle raccomandate informative suddette a mezzo di operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo non determina alcun profilo di invalidità, essendo avvenuta in epoca (2019) successiva alla liberalizzazione portata a pieno compimento dalla L. n. 124/2017 entrata in vigore il 10.09.2017. Le summenzionate cartelle di pagamento sono divenute definitive in mancanza di impugnazione. Pertanto la sentenza impugnata va confermata. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese giudiziali di II grado poiché Agenzia Entrate Riscossione rimasta vittoriosa non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
2 La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata. Nulla sulle spese giudiziali di II grado.
Catania 12.12.2024
Il presidente estensore
NT AN
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