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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5044/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to Alessandro Esposito Parte_1
APPELLANTE
contro in qualità di F.G.V.S per la Regione Campania, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Fabrizio Palmieri
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 464/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento danni esercitata dall'appellante nei confronti della Controparte_1
in qualità di F.G.V.S. per la Regione Campania. L'azione di primo grado
[...]
mirava a conseguire il ristoro delle lesioni subite dall'appellante a seguito di un sinistro avvenuto in data 18/05/2017, verso le ore 11.30 circa, in Ottaviano
(NA), alla via Andrea Galliano, allorquando l'appellante, nell'attraversare la strada, veniva investito da un veicolo non identificato. A fondamento del presente gravame, l'appellante con un unico motivo di appello deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure e,
pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo vari
2 rinvii per carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 21/10/2025.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Venendo al merito dell'appello, va evidenziato come, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “L'intervento del fondo di garanzia per le vittime
della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di
consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i
quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non
identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso
compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che
il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da
veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare
anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Civ. 19/09/1992,
n.10762). Recependo tale principio, la giurisprudenza di merito nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata ritiene che il danneggiato debba assolvere all'onere probatorio in maniera particolarmente rigorosa, in quanto “il convenuto non ha strumenti per
3 interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità
indicate dall'attore” (cfr. Trib. Bari, sez. III, 29/06/2016, n. 3612). Tale
particolare rigore è giustificato, inoltre, dal fatto che la garanzia assicurativa predisposta “in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo
non identificato vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della
responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al
danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto
nofault” (Cass. Civ. 25/07/1995, n. 8086).
Inoltre, in punto di diritto, giova rilevare che, nella fattispecie in cui viene in rilievo l'investimento di un pedone, trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, 1° comma c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo […] è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Pertanto, in tale ipotesi, la responsabilità del conducente è “praesumptio iuris
tantum” e può essere superata solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: al riguardo, la giurisprudenza suole affermare che “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di
responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul
conducente l'onere di vincere tale presunzione. Tuttavia resta ferma la
necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro” (Cass. civ.
sent. n. 22844/2024) e che “In tema di investimento causato da auto non
identificata deve essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente
rimasto non identificato, rispettivamente, ex artt. 2054 c.c. e 140 del d.lgs.
209/05, quando sia emersa prova del nesso di causalità dei danni riportati con
il sinistro, nonché la impossibilità di identificare il mezzo sia stata determinata
4 dalla necessità di soccorrere il pedone investito ed inoltre non siano emersi
margini di corresponsabilità di quest'ultimo nella dinamica del sinistro” (Trib.
Napoli sez. VI, 25/07/2024, n.7395).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso in esame occorre evidenziare che,
alla luce del reso istruttorio, non può essere condivisa la statuizione del giudice di prime cure, in quanto deve ritenersi assolto l'onere probatorio ricadente sull'attore ex art. 2697 c.c.,
In particolare, in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, alla luce dei summenzionati principi, la proposizione della denuncia querela, completa e tempestiva, sporta innanzi all'autorità giudiziaria e la successiva richiesta di archiviazione depositate in atti (cfr. produzione di primo grado di parte appellante) possono ritenersi elementi sufficienti al fine del raggiungimento della prova liberatoria.
In ordine, invece, all'onere probatorio relativamente al fatto storico è da rilevarsi che, dalla ricostruzione del sinistro emersa dalla deposizione testimoniale resa in primo grado, non è ravvisabile alcun elemento che consentisse di riconoscere una colpa (esclusiva o concorrente) del pedone nella verificazione del fatto atteso che l'auto pirata, giunta a forte velocità, non poteva essere evitata in alcun modo. Inoltre, in relazione alla questione,
sollevata per la prima volta in appello ad opera della compagnia appellata,
relativa all'assenza sul luogo dell'incidente di qualsivoglia attraversamento pedonale, la stessa non può che essere reputata tardiva e, comunque, sfornita del benché minimo riscontro probatorio.
Infine, la compatibilità delle lesioni con il sinistro veniva confermata dal CTU
nominato nel giudizio di primo grado, le cui considerazioni risultano
5 approfondite, ben argomentate ed immuni da vizi logici, e possono essere condivise. In merito, va rammentato che “Qualora il giudice del merito
aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in
modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce
adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben
potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una
compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e
metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020). Ebbene, nella consulenza medico-legale, riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'odierno appellante e la dinamica del sinistro, il consulente accertava che a seguito dell'impatto riportava “Postumi di trauma Parte_1
fratturativo emitorace sx, trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro” e stimava i danni riportati dall'appellante nel seguente modo: danno biologico
2%, ITT di 7 giorni, ITP al 50% di 20 giorni e ITP al 25% di 20 giorni.
Nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
6 autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 2.530,00 per l'invalidità temporanea e ad € 2.132\,00 per il danno biologico (per un soggetto di anni cinquantasette al momento del sinistro), per un totale di € 4.662,00.
La cifra così ottenuta va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma, degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con totale riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass. civ.,
n.18637/2017), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della
7 controversia. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno infine posta a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in qualità di F.G.V.S per la Regione Campania, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 4.662,00 oltre Parte_1
devalutazione, rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 264,00 per spese e €
1.046,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Alessandro Esposito
dichiaratosi anticipatario;
3) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 172,00 per spese e € 850,00
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione all'avv.to Alessandro Esposito dichiaratosi anticipatario;
4) pone a definitivo carico delle parta appellata le spese della CTU svolta in primo grado.
Nola, 24/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5044/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to Alessandro Esposito Parte_1
APPELLANTE
contro in qualità di F.G.V.S per la Regione Campania, Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to Fabrizio Palmieri
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 464/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento danni esercitata dall'appellante nei confronti della Controparte_1
in qualità di F.G.V.S. per la Regione Campania. L'azione di primo grado
[...]
mirava a conseguire il ristoro delle lesioni subite dall'appellante a seguito di un sinistro avvenuto in data 18/05/2017, verso le ore 11.30 circa, in Ottaviano
(NA), alla via Andrea Galliano, allorquando l'appellante, nell'attraversare la strada, veniva investito da un veicolo non identificato. A fondamento del presente gravame, l'appellante con un unico motivo di appello deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure e,
pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al gravame Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo vari
2 rinvii per carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 21/10/2025.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Venendo al merito dell'appello, va evidenziato come, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “L'intervento del fondo di garanzia per le vittime
della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di
consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i
quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non
identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso
compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che
il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da
veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare
anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. Civ. 19/09/1992,
n.10762). Recependo tale principio, la giurisprudenza di merito nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata ritiene che il danneggiato debba assolvere all'onere probatorio in maniera particolarmente rigorosa, in quanto “il convenuto non ha strumenti per
3 interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità
indicate dall'attore” (cfr. Trib. Bari, sez. III, 29/06/2016, n. 3612). Tale
particolare rigore è giustificato, inoltre, dal fatto che la garanzia assicurativa predisposta “in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo
non identificato vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della
responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al
danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto
nofault” (Cass. Civ. 25/07/1995, n. 8086).
Inoltre, in punto di diritto, giova rilevare che, nella fattispecie in cui viene in rilievo l'investimento di un pedone, trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, 1° comma c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo […] è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Pertanto, in tale ipotesi, la responsabilità del conducente è “praesumptio iuris
tantum” e può essere superata solo fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: al riguardo, la giurisprudenza suole affermare che “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di
responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul
conducente l'onere di vincere tale presunzione. Tuttavia resta ferma la
necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro” (Cass. civ.
sent. n. 22844/2024) e che “In tema di investimento causato da auto non
identificata deve essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente
rimasto non identificato, rispettivamente, ex artt. 2054 c.c. e 140 del d.lgs.
209/05, quando sia emersa prova del nesso di causalità dei danni riportati con
il sinistro, nonché la impossibilità di identificare il mezzo sia stata determinata
4 dalla necessità di soccorrere il pedone investito ed inoltre non siano emersi
margini di corresponsabilità di quest'ultimo nella dinamica del sinistro” (Trib.
Napoli sez. VI, 25/07/2024, n.7395).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso in esame occorre evidenziare che,
alla luce del reso istruttorio, non può essere condivisa la statuizione del giudice di prime cure, in quanto deve ritenersi assolto l'onere probatorio ricadente sull'attore ex art. 2697 c.c.,
In particolare, in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, alla luce dei summenzionati principi, la proposizione della denuncia querela, completa e tempestiva, sporta innanzi all'autorità giudiziaria e la successiva richiesta di archiviazione depositate in atti (cfr. produzione di primo grado di parte appellante) possono ritenersi elementi sufficienti al fine del raggiungimento della prova liberatoria.
In ordine, invece, all'onere probatorio relativamente al fatto storico è da rilevarsi che, dalla ricostruzione del sinistro emersa dalla deposizione testimoniale resa in primo grado, non è ravvisabile alcun elemento che consentisse di riconoscere una colpa (esclusiva o concorrente) del pedone nella verificazione del fatto atteso che l'auto pirata, giunta a forte velocità, non poteva essere evitata in alcun modo. Inoltre, in relazione alla questione,
sollevata per la prima volta in appello ad opera della compagnia appellata,
relativa all'assenza sul luogo dell'incidente di qualsivoglia attraversamento pedonale, la stessa non può che essere reputata tardiva e, comunque, sfornita del benché minimo riscontro probatorio.
Infine, la compatibilità delle lesioni con il sinistro veniva confermata dal CTU
nominato nel giudizio di primo grado, le cui considerazioni risultano
5 approfondite, ben argomentate ed immuni da vizi logici, e possono essere condivise. In merito, va rammentato che “Qualora il giudice del merito
aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in
modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce
adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben
potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una
compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e
metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020). Ebbene, nella consulenza medico-legale, riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'odierno appellante e la dinamica del sinistro, il consulente accertava che a seguito dell'impatto riportava “Postumi di trauma Parte_1
fratturativo emitorace sx, trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro” e stimava i danni riportati dall'appellante nel seguente modo: danno biologico
2%, ITT di 7 giorni, ITP al 50% di 20 giorni e ITP al 25% di 20 giorni.
Nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
6 autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 2.530,00 per l'invalidità temporanea e ad € 2.132\,00 per il danno biologico (per un soggetto di anni cinquantasette al momento del sinistro), per un totale di € 4.662,00.
La cifra così ottenuta va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma, degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con totale riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass. civ.,
n.18637/2017), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della
7 controversia. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno infine posta a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in qualità di F.G.V.S per la Regione Campania, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 4.662,00 oltre Parte_1
devalutazione, rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 264,00 per spese e €
1.046,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Alessandro Esposito
dichiaratosi anticipatario;
3) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 172,00 per spese e € 850,00
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA
come per legge, con attribuzione all'avv.to Alessandro Esposito dichiaratosi anticipatario;
4) pone a definitivo carico delle parta appellata le spese della CTU svolta in primo grado.
Nola, 24/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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