Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3143/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Bagheria, via Città di Palermo n. 112, presso l'Avv. Fara Pipia e l'avv. Gabriella Martorana, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliata in Bagheria, via Città di Palermo n. 112, presso l'Avv. Fara Pipia e l'avv. Gabriella Martorana, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: all'udienza del 6.2.2025 i ricorrenti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito dell'emmissione dela sentenza parziale di separazione consensuale, residua da esaminare la domanda coniunta di divorzio.
Al riguardo si osserva che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
E infatti la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al giudice delegato nella procedura di separazione;
la separazione consensuale tra le parti è stata omologata da questo Tribunale con sentenza parziale n.
969/24; i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I ricorrenti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come integrato con accordo depositato il 9.12.2024, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Bagheria, in data 14.7.1993,
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
da nato a [...] in data [...], e da Parte_1
nata a Bagheria (PA) in [...]/04/1966, trascritto nei Parte_2
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A,
dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 04/03/2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore Giuseppe Rini Daniele Salvatore Abbate
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile